Sentenza 29 settembre 2016
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità negli incidenti stradali e presunzione di colpa: la Cassazione ribadisce i criteri di valutazione (Cass. Civ. n. 3572/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2025
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 3572 del 12 febbraio 2025, ha ribadito importanti principi in materia di responsabilità negli incidenti stradali, con particolare riferimento alla presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli e alla rilevanza della precedenza di fatto. Il caso: scontro tra veicoli e presunzione di responsabilità Il caso trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel 2001, in cui un motocarro, condotto da Li.Me., si era scontrato con un'autovettura Fiat Croma guidata da Di.Vi. Il conducente del motocarro, Me.An., era deceduto nell'incidente, e i suoi eredi avevano convenuto in giudizio il conducente dell'auto e la compagnia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2016, n. 53304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53304 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
Testo completo
ACR 53 3 04 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1860/2016 - Presidente - N. Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI REGISTRO GENERALE N. 4196/2016 - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS ARMANDO N. IL 18/05/1944 nei confronti di: SA RI N. IL 03/08/1975 avverso la sentenza n. 19/2014 TRIBUNALE di PISA, del 22/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mani o Galli che ha concluso per l'annullamento con ruvo ice civile comfiterite inal giudice grad di effell. Udito, per la parte civile, l'Avv, Jalin Marco In he concors for l'accopements del com edifite concluione woke. Udibildifensore Avv. Francesco Agostinelli per Janavo postres Fabizzio (imputato) he he concluso frie где2/44100 la inemuisibilità del 'corso. Udito per. e responsable civile M.Can Anc anon edjenson Auto Stefanic Marek he he concur r ello/inenuit. hliko dil corso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza impugnata, confermava integralmente la sentenza del giudice di pace di Pisa il quale aveva assolto IO IO dal reato di lesioni personali colpose ai danni di De PA AN da questi subite in conseguenza di sinistro stradale. Il giudice di appello, previa declaratoria di ammissibilità della impugnazione del De PA limitatamente agli effetti civili, rilevava che la impugnazione si fondava su una ricostruzione alternativa del sinistro stradale, fornita da un approfondimento tecnico operato dall'appellante, volto a rappresentare che la svolta a sinistra operata dal De PA si era realizzata mediante il taglio dell'angolo della curva e in violazione dell'obbligo di concedere la precedenza al veicolo del De PA il quale procedeva su strada privilegiata e in presenza di ostacolo che si frapponeva all'avvistamento reciproco dovuto alla vegetazione ivi presente.
2. Assumeva dunque che tale ricostruzione alternativa era da respingere, atteso che le conclusioni cui era prevenuto il primo giudice si fondavano su una ricostruzione del sinistro fondata sugli elementi obiettivi agli atti e sui danni riportati dai veicoli. In base ad essi emergeva che il sinistro si era concretizzato quando l'operazione di svolta a sinistra era stata completata, che si era trattato di urto frontale intervenuto quando il veicolo del IO era perfettamente allineato all'asse stradale, e che ragione de sinistro era stata la velocità del veicolo del De PA di molto superiore al limite ivi esistente.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile costituita De PA AN il quale articolava un triplice motivo di ricorso. Con un primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla interpretazione e applicazione dell'art 145 co.VI Cod.della Strada nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso la vigenza dell'obbligo della precedenza in ragione di una manovra di svolta già completata, senza procedere ad una attenta verifica della posizione e alla possibilità di reciproco avvistamento tra i veicoli configgenti al momento della svolta, e pertanto non tenendo conto delle manovre di emergenza poste in essere dal conducente che marciava sulla strada privilegiata e dell'obbligo di riconoscere la precedenza in capo all'altro conducente, con riferimento agli obblighi su ciascuno gravanti nell'atto di approssimarsi ad un incrocio;
evidenziava altresì che l'obbligo di concedere la precedenza era nella specie tanto più cogente in quanto la visibilità era ostacolata dalla vegetazione e che non vi erano i presupposti per applicare i principi della для precedenza di fatto, stante la contiguità dell'urto rispetto all'attraversamento dell'area di incrocio Con un secondo motivo deduceva vizio motivazionale in punto a ricostruzione del sinistro nella parte in cui era stata ritenuta la velocità del De PA e non la violazione dell'obbligo di precedenza la causa del sinistro. Con un terzo motivo di ricorso deduceva assoluta carenza di motivazione in relazione alle censure contenute nell'atto di appello e mancanza di motivazione sulla richiesta di riapertura del dibattimento per effettuazione di perizia tecnica. Deduceva altresì manifesta illogicità di alcuni passaggi motivazionali in quanto in contrasto con gli atti istruttori in relazione alla larghezza della strada, localizzazione del punto d'urto, esistenza del limite di 30 km/h e presenza di incrocio, trattandosi di stradellino non segnalato.
4. Depositava memoria difensiva la difesa dell'imputato in data 9.9.2016. Prospettava la inammissibilità del ricorso in tutte le sue articolazioni, in particolare del primo motivo di ricorso, per essere il profilo di violazione di legge denunciato estraneo a quanto introdotto nell'atto di appello;
in relazione agli altri due motivi assumeva la inammissibilità per assoluta novità delle relative deduzioni in punto a dinamica del sinistro, che costituivano espressione di una ricostruzione alternativa, che non minava la logicità di quella acclarata dal primo giudice;
ricostruzione alternativa peraltro condotta attraverso l'acquisizione di elementi tecnici non formalizzati in una consulenza tecnica di parte, ma introdotti nell'atto di appello e pertanto rimessi alla valutazione del giudice di appello quali meri contributi difensivi, diretti peraltro a modificare sostanzialmente l'oggetto del thema decidendi. Sotto diverso profilo evidenziava la infondatezza delle censure prospettate dalla parte civile e la mancanza di presupposti per procedersi alla rinnovazione anche parziale del dibattimento. RITENUTO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ragione della non corretta applicazione della disposizione regolamentare (art.145 C.d.S.), che disciplina gli obblighi del conducente di autoveicolo a motore all'atto di procedere a svolta a sinistra, risulta inammissibile ai sensi dell'art.606 comma III cod. proc.pen., in quanto trattasi di censura che non era stata sollevata nei motivi di appello. 2 full 2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso in relazione al rilievo di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione del giudice di appello nella parte in cui riconosce la esclusiva responsabilità del De PA in ordine alla determinazione del sinistro, omettendo di verificare in maniera dinamica e congiunta l'approccio all'incrocio da parte dei conducenti di entrambi i veicoli, sul presupposto che il IO aveva ormai completato la svolta, mentre il De PA procedeva su strada privilegiata a velocità superiore al limite di legge. Il ragionamento, come impostato dal giudice di appello, cristallizza il problema causale all'attimo dell'impatto tra i due veicoli, ma non esplora affatto i termini e l'ambito delle condotte dovute e, eventualmente di quelle omesse. Invero in temadi circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto, tema sul quale i giudici di merito non si sono affatto confrontati, sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.IV, 8.7.2009, Ianniello, 240900; 28.9.2009 Pradolin rv 244886). Nel proprio incedere motivazionale il giudice di appello aveva a disposizione il dato rappresentato dalla traccia di frenata, operata dal De PA una volta che questi realizzò che il IO si stava immettendo sulla carreggiata da esso percorsa, nonché quello sulla sua lunghezza (circa 16 metri) e anche i dati che afferivano alla distanza corrente tra il verosimile punto d'urto e il margine della strada sterrata dalla quale vi era stata la immissione del mezzo del IO, ma nessun accertamento è stato condotto o quantomeno è stato riportato in sentenza in ordine ai profili di avvistabilità reciproca tra i due conducenti, in relazione alla distanza che li separava rispetto al punto d'urto accertato dai verbalizzanti. Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza del S.C. che il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell' incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente. Sez.IV, 3 full 8.7.2008, Ianniello 240899). Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, tale onere si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra di svolta a sinistra da intraprendere, con provenienza da strada secondaria e gravata da obbligo di precedenza. Del tutto carente e illogica risulta la motivazione del giudice di appello sul punto, in quanto ha omesso una verifica sui tempi e sugli spazi di avvistamento reciproco e rispetto all'incrocio, risolvendo contraddittoriamente il problema causale sul dato, di per sé neutro, che la svolta a sinistra era stata ultimata nell'istante dell'impatto e dell'altro dato, di per sé non decisivo al fine di escludere la responsabilità del conducente che aveva operato la svolta a sinistra, che il veicolo del De PA, che marciava sulla strada privilegiata, violava i limiti di velocità prescritti nel tratto interessato. Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito nella statuizione di annullamento che consegue. Si impone pertanto l'annullamento della impugnata sentenza e il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art.622 cod. proc.pen., in presenza di impugnazione proposta dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento, cui va altresì rimessa la regolamentazione delle spese processuali sostenute nella presente fase.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civle competente per valore in grado di appello cui rimette anche la determinazione delle spese tra le parti di questo giudizio Così deciso in Roma, il 29.9.2016 Il consigliere estensore Il Presidente D CASS A Quisa Bianchi M Ugo Bellini Up Billing E Seis. R P M Z E I R O ੨੪੦੦ N P E U S Depositata in Cancelleria Oggi, 201315 01C. 2013 Il Funziona Giudiziario Patrizia Ciorra