Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2001, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU 24 8/20 IN NOME DEL POPOLO TALI AREM SAZIONE PREMA C Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE di competenze Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15101/99 Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron2570 Dott. Antonio LIMONGELLI TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 4M Dott. Francesco Ud. 20/06/00 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. -SOLE 24 ORE BRUNACCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 3000 # 29 GEN 2001 IL CANCELLIERE LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LIRE 1500 COGGIATTI, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato FRANCESCO SALESIA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 0249602 EDITRICE L'UNITA' SPA IN LIQ, in persona del 0249603 liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 2, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO FIORE, che lo difende anche disgiuntamente 2000 all'avvocato SERGIO VACI, giusta delega in atti;
1235 controricorrente зин CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio EN EP F, RI IO, LD UL, da! Sig. A CI LT ER;
per diritti L. 3000 111 MAG 2001 intimati - IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 1290/99 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 31/05/99 e depositata il 15/06/99 (R.G. 345/94); udita la relazione della causa svolta nella camera di CANCELLERIA consiglio il 20/06/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accolga il ricorso e si dichiari la competenza per UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale territorio del Tribunale di Firenze, con le conseguenze al Sig. GRATI per diritti 12.000+32 di legge. 04 2001L SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERE DIRITTI Con citazione notificata il 7-11 gennaio 1994 Anto- nio CI conveniva in giudizio dinanzi al tribunale A NA: di Firenze la s.p.a. Editrice "L'Unità", il direttore della testata giornalistica omonima AL RO, il direttore responsabile del giornale Giuseppe F. Mennel- AS033297 la nonché i giornalisti Giorgio Sgherri e Giulia Baldi per ottenerne, in solido, la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento della penalità di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948, L'attore dedu- fher 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ceva che, unitamente al quotidiano "L'Unità", era stato Richiesta copia esecutiva diffuso un opuscolo intestato "La Toscana delle logge", dal Sig. CORRIATTI di cui figuravano come autori i due giornalisti enel per diritti 1.24 0024 6BT 11-0-4-LUG, 2001.. F IL CANCELLIERE quale esso attore, indicato come appartenente alla log- gia massonica "Fedeli d'Amore" e presidente della CO- operativa Ugnano-Montignano, si diceva essere coinvolto nell'inchiesta penale sul Piano Casa di Firenze. Nella contumacia di AL RO, gli altri con- LIRE 2000 venuti costituiti in giudizio contrastavano la domanda, CANCELLERIA di cui chiedevano il rigetto, e, in via preliminare, eccepivano la incompetenza per territorio del giudice adito ed indicavano come competente il tribunale di Ro- ma. BEX0765 Con sentenza depositata il 15.6.1999 e comunicata il 21.6.1990 il tribunale di Firenze, in formazione mo- LIRE 10000 CANCELLERIA nocratica, dichiarava la sua incompetenza per territo- rio, essendo invece competente a decidere la controver- sia il tribunale di Roma. Considerava, in particolare, AS03329 il tribunale adito che, non sussistendo altro momento ARE 10000 di collegamento attributivo di competenza "ratione lo- ci" al giudice fiorentino, occorreva tenere presente in tema di risarcimento del danno per responsabilità HSD33296 aquiliana per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa che competente territorialmente a definireperiodica - Jun 3 la causa, a norma dell'art. 20 c.p.c., è, alternativa- mente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampa- to e dove, perciò, la notizia per la prima volta pub- blicata diviene idonea a pregiudicare l'altrui diritto ("forum commissi delicti"); ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza о il domici- lio ("forum destinatae solutionis"), essendo l'obbligazione da fatto illecito debito di valore da soddisfare nel domicilio del debitore al tempo della scadenza. Pertanto, aggiungeva il tribunale, nel caso di specie, essendo avvenuta in Roma la pubblicazione del giornale ed in Pomezia la stampa dell'opuscolo an- nesso al quotidiano, la competenza spettava al tribuna- le romano, lo stesso giudice, peraltro, cui l'attore si era già rivolto in sede di procedimento cautelare ed innanzi al quale, dopo l'ottenimento del provvedimento provvisorio, non aveva fatto seguire la introduzione dell'ordinario giudizio di merito. Avverso la sentenza ha proposto regolamento di com- petenza Antonio CI, che affida la impugnazione ai seguenti mezzi di doglianza:
1. mancata applicazione della norma di cui all'art. 33 c.p.c., non avendo il giudice adito considerato che, trattandosi, nella specie, di cumulo soggettivo di do- mande oggettivamente connesse, ben poteva l'unico pro- ии 4 з cesso essere instaurato innanzi al tribunale di Firen- ze, giudice del luogo di domicilio dei due giornalisti Sgherri e Boldi, convenuti in giudizio in solido con gli altri aventi diversa residenza;
2. irritualità della eccezione di incompetenza per territorio, ex adverso dedotta, per difetto di specifi- ca contestazione con riferimento a ciascuno dei criteri diversi concorrenti previsti dalla legge;
3. sussistenza della competenza del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., potendosi iden- tificare il "forum commissi delicti" anche nel luogo ove la vittima assume di aver subito una lesione della sua reputazione. La società Editrice "L'Unità" s.p.a. in liquidazio- che controdeduce con controricorso, chiede il ri- ne, getto della impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dei diversi mezzi di doglianza, che sono stati po- sti all'attenzione di questa Corte, deve essere esami- nata per prima, per evidenti ragioni di priorità logi- ca, la seconda censura, con la quale il ricorrente de- duce che l'eccezione di incompetenza territoriale, for- mulata dai convenuti, avrebbe dovuto essere disattesa, siccome incompleta e carente di adeguate argomentazioni circa il riferimento a ciascuno dei criteri di collega- 5 mento, previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., nella specie astrattamente ipotizzabili. Il motivo d'impugnazione è fondato. In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che eccepisce la incompetenza del giudice adito non solo deve formulare la sua istanza, a pena di deca- denza, con il primo atto difensivo del giudizio, con la indicazione, altresì del giudice che essa ritiene com- petente, in difetto dovendosi l'eccezione considerare come non proposta (art. 38, 2° comma, c.p.c.); ma ha anche l'onere di giustificare la presunta incompetenza in relazione a tutti i criteri, assunti dalla legge per la determinazione dei vari fori concorrenti, ipotetica- mente giustificativi della scelta operata dall'attore (Cass., Sez. Un., 27.4.1993, n. 4912), con la conse- guenza che, nelle cause relative a diritti di obbliga- zione, il difetto di tale specifica contestazione de- termina -secondo quanto questo giudice di legittimità ripete in costante indirizzo (da ultimo: Cass., la competenza del giudice adito22.2.2000, n. 2301) - in base al profilo non contestato. Nel caso di specie, la eccezione di incompetenza territoriale del tribunale fiorentino, ancorché tempe- stivamente formulata, non risulta che abbia contestato la competenza del giudice adito dal ricorrente sotto 6 зии tutti i profili ipotizzabili con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dalle norme di rito. In particolare, nulla i convenuti hanno dedotto, fra l'altro, in relazione al "forum destinatae solutio- nis", siccome riferibile alla domanda avanzata nei con- fronti dei due giornalisti domiciliati in Firenze e per gli effetti ex art. 33 c.p.c. che essa comporta, nel senso di fare convergere innanzi al medesimo giudice le altre domande oggettivamente connesse, secondo la cen- sura mossa col primo motivo del ricorso. Ne deriva che, in accoglimento del secondo mezzo di дим doglianza, dato il difetto di specificità della ecce- zione di competenza proposta dai convenuti, deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Firenze. Non vale l'argomentazione contraria della resisten- te società secondo la quale la competenza territoria- del tribunale di Roma dovrebbe derivare dal fatto le in precedenza il medesimo ricorrente CI, in che via cautelare di urgenza, si era rivolto proprio al giudice romano per il provvedimento interdittale poi- ché tale indicazione non può assumere carattere vinco- lante nell'ordinario giudizio di merito né in esso può produrre effetti preclusivi della elezione di un diver- so foro alternativo. 7 Le spese del presente giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo, vanno poste in solido a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e di- chiara la competenza del tribunale di Firenze, Condanna gli intimati in solido a pagare le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessive lire 897.300ff... oltre lire 1.200.000 (unmilioneduecen- 40000 tomila) per onorario. 290000 Così deciso in Roma in camera di consiglio il gior- no 20 giugno 2000. Il Consigliere est. Il Presidente зрешено лучш Sichua 呲 IL DIR Depositata in Cancelleria E N O oggi, 2/9 GEN. 2007 N DIREITOM DI CANCELLERIA Umberto Cicero UFFICIO DELLE ENTRATE ROLIA 2 6 FEB. 2001 4 6161 DUCENTONOVANT P. Il Dirigente / Responsab 也 (D.ssa Mana 8