Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 2
Mentre con l'interposizione reale colui che acquista il Diritto (interposto), in esecuzione di accordi interni con il terzo (interponente), è tenuto ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta realizzata attraverso la vendita del bene intestato a un soggetto con danaro del disponente per spirito di liberalità l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale - in materia di contratti e di simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art.750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA NC - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE NC - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG MA EN, AM EL, AM NN, in qualità di eredi di AM UI elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALILLA 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO MATTEUCCI, che li difende unitamente agli avvocati LAERTE BRANDOLI, FRANCESCO GALGANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AM RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO DELLA CASA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
MI NI, MI EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che li difende unitamente all'avvocato PIERPAOLO TASSANI, giusta delega in atti;
- resistenti - avverso la sentenza n. 1182/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato FRANCESCO GALGANO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DELLA CASA ANTONIO, difensore di AM RA e MI NI, più uno che hanno chiesto l'accoglimento dei propri controricorsi e rigetto del ricorso principale. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FA NI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. dei primi due motivi del ricorso e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA NI, con atto di citazione notificata il 17 - 19 maggio 1984, convenne innanzi al Tribunale di Ravenna i fratelli UI e OS, perché, previa collazione delle donazioni fatte in vita dal loro comune genitore, NC NI, deceduto in Faenza il 24 giugno 1976, si procedesse alla determinazione dell'asse ereditario dello stesso ed alla sua divisione, sulla base del testamento olografo redatto in data 30 giugno 1965 dal de cuius con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionatile per avere ingiustificatamente tardato nel trasferirle i beni a lei spettanti. Entrambi i convenuti, costituendosi in giudizio, opposero che anche l'attrice avrebbe dovuto conferire in collazione beni immobili donatile in vita dal de cuius e che, comunque, all'attrice non spettava la quota nella misura da lei pretesa.
Deceduta la convenuta OS NI, il processo fu proseguito dai suoi eredi AN e IN LL, i quali fecero valere anche le ragioni loro spettanti in qualità di eredi o legatari del NI NC.
Il processo fu sospeso e riassunto dopo la conclusione di quello avente ad oggetto l'accertamento della simulazione di alcune donazioni effettuate dal de cuius al figlio UI.
L'adito Tribunale pronunciò sentenza non definitiva, con la quale:
dichiarò i figli e la moglie, poi deceduta, del de cuius eredi per la quota legittima ed i IP AN e IN LL eredi per la quota disponibile, oltre che per la quota della madre deceduta;
revocò i legati relativi a quanto contenuto in due cassette di sicurezza, disposti a favore delle figlie RA e OS;
dichiarò UI NI tenuto a conferire ai coeredi la tenuta Sabbionchi di Lagoranto, la quota di 1/3 del fondo Marianna in Cornacchio, la quota pari a 689/800 dell'azienda "ex NI", comprensiva di fabbricati e terreni posti in Ferrara e dei terreni boschivi posti in Fusine;
negò, con riferimento a tali beni, l'intervenuto acquisto per usucapione e l'asserito credito di L. 79.000.000, sostenuti dal NI UI;
dichiarò RA NI tenuta alla collazione del fondo Porto Felloni, posto in Lagosanto, e OS NI tenuta a conferire la quota di 2/3 del fondo Marianna;
dichiarò che il patrimonio del de cuius era costituito anche da tre cassette di sicurezza;
che RA, UI e OS NI avevano venduto beni ereditari, attribuendosi, OS e UI, L. 102.650.0000 ciascuno e, RA, L. 101.870.000; dispose, infine, con ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.
Sul gravame principale proposto da UI NI e, per esso deceduto in corso di causa, da suoi eredi MA EL, TY, IC e NA NI, e su quelli incidentali proposti da RA NI, AN e IN LL, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza resa in data 27 ottobre 2000, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato: a) con riferimento alla "quota di seicentoottantanoveottocentesimi dell'azienda ex NI, comprensiva dei suddetti immobili, che il NI UI era tenuto alla collazione della quota di seicentoottantasei otto centesimi dell'azienda o del suo valore economico al tempo della successione;
b) che il legato disposto del testatore a favore della figlia OS è costituito dalla cassetta di sicurezza che per prima venne presa in locazione dal defunto NC NI presso il Credito Italiano e, pertanto ha assegnato il contenuto di tale cassetta ai IP GI e NC LL, ha rigettato, nel resto, gli appelli. Per quel che rileva in questa sede, il giudice d'appello ha, in primo luogo, osservato che, in considerazione dei giudizi particolarmente gravi espressi in testamento dal de cuius nei confronti di moglie e figli e dell'espressione dallo stesso usata nell'incipit delle disposizioni patrimonialì ("Per i miei beni, intendo lasciare alla famiglia - figli e moglie - quanto strettamente loro compete per legge"), dovesse escludersi che a costoro avesse inteso attribuire più di quanto riservato ex art. 542, co. 2^, cod. civ.. Indi, in ordine alle varie assegnazioni di somme di danaro disposte dal de cuius, ha ritenuto che si trattasse di legati di "cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio" e che, non essendo stato rinvenuto nel patrimonio ereditario relitto danaro contante, i legati non potessero avere effetto. A titolo universale, invece, ad avviso della corte di merito, era stata operata la disposizione finale con la quale il testatore aveva beneficiato i IP AN e IN LL (AS... quant'altro di mia proprietà individuale o meglio personale, ai IP AN e A").
Che con tale disposizione il de cuius avesse inteso attribuire ai due IP tutto quanto residuava della disponibile derivava, innanzitutto, dalla negatività dei sentimenti da lui nutriti e manifestati nei confronti dei legittimari, cui, nell'impossibilità di fare diversamente, aveva concesso quanto strettamente competeva per legge, ed, in secondo luogo, dalla logica da lui seguita nel redigere il testamento, poiché egli, conscio di poter disporre liberamente di una quota del patrimonio, ancorché non nota nella esatta misura, aveva inteso distribuirla, in odio ai legittimari, dapprima con lasciti aventi contenuto particolare, e, quindi, con l'assegnazione dell'intero residuo ai IP.
A tale conclusione, secondo la corte territoriale, non ostava la particolare formulazione delle disposizioni in esame, dalla quale l'appellante principale e l'appellante incidentale RA NI facevano derivare il convincimento che il testatore avesse voluto disporre solo di taluni suoi beni personali, perché detta locuzione andava inquadrata nel contesto complessivo del testamento, denotante l'intento di disporre liberamente di beni, che, pur prelevati dal figlio UI, costituivano frutto del proprio lavoro. Peraltro, a contrastare sul piano giuridico la tesi che si trattasse di legato stava il rilievo che la disposizione non riguardava beni individuati, bensì una quota del patrimonio o, quanto meno, un quid determinato, considerato dal testatore pars quota delle proprie sostanze.
In ordine alla collazione della donazione della quota, pari a 689/800, del valore nominale di 689.000 del capitale sociale di L. 800.000, della società "Figli di TE NI e C. s.r.l.", la Corte d'Appello ha ritenuto che il donatario UI NI debba conferire unicamente la suddetta quota della società od il suo valore al tempo dell'apertura della successione, precisando, però, che il conferimento deve avere per oggetto la quota dell'azienda sociale nel suo complesso, intesa come organismo unico, complesso considerato unitariamente al momento della morte del testatore. Ha stabilito, altresì, che, ove dall'ulteriore istruttoria della causa dovesse emergere che, per effetto dell'opera del maggior quotista, il NI UI, l'azienda aveva subito miglioramenti, di questi, ai sensi dell'art. 748, co. 1^, cod. civ., non si debba tener conto, mentre si debba tener conto, ai sensi del 3^ comma dello stesso articolo, dei deterioramenti a lui ascrivibili. Per pervenire a tale conclusione, il giudice d'appello, ritenendo che le norme codicistiche non dispongano in ordine alla collazione di aziende o di quote o di azioni di società, ha seguito l'indirizzo tracciato da Cass. 18 giugno 1981, n. 4009, secondo cui, nell'ipotesi di donazione di azienda, che comprenda beni mobili ed immobili, devono essere applicate le norme sulla collazione di beni immobili, ritenendo che ad identiche conclusioni si debba pervenire nell'ipotesi di donazione di quote ad azioni di società. Alla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla collazione di beni mobili, sostenute dall'appellante principale sul rilievo che la quota sociale non conferisce un diritto reale sui beni sociali, ma un diritto su di un bene immateriale, equiparabile ai beni mobili e costituito dal valore capitale nominale della quota medesima, osterebbe, ad avviso della Corte di merito, la diversità della ratio delle norme sulla collazione rispetto a quella delle norme che regolano l'autonomia patrimoniale o la personalità giuridica delle società, poiché, mentre la seconda normativa ha la funzione di tutelare il patrimonio dei soci dall'aggressione dei creditori sociali, la prima è volta ad attuare un'equa ridistribuzione fra i coeredi del patrimonio del de cuius. Sicché, dal momento che l'erede, donatario di una quota sociale, riceve in donazione, non già un valore cartaceo, ma una quota dell'azienda sociale unitariamente considerata, lo scopo della collazione sì raggiunge solo mediante conferimento del bene in natura od il suo equivalente economico e nella proposizione corrispondente alla misura della quota a lui donata.
Nel confermare la statuizione del primo giudice, che faceva obbligo a UI NI di conferire anche immobili acquistati da terzi (terreni boschivi in agro di Fusine ed immobile con annesso terreno in Ravenna), la Corte d'Appello ha osservato che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, oggetto della controversia non era la simulazione degli atti di compravendita, bensì l'accertamento se i corrispettivi versati per gli acquisti fossero stati pagati con danaro proprio dell'acquirente o con quello del de cuius, e, quindi, se si trattasse di donazioni indirette degli immobili. Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, non necessario che gli attori chiedessero l'accertamento della simulazione degli atti ne' poteva opporsi il divieto della prova per testi, valevole solo per la simulazione.
Nel merito, com'era emerso dalla prova testimoniale e dalla corrispondenza tra il NI NC ed il NI UI, la Corte ha ritenuto provata la donazione indiretta, essendo risultato che il danaro occorrente per gli acquisti era stato fornito dal NI NC ed essendo irrilevante accertare da dove costui lo avesse prelevato.
Da ultimo, ad avviso della corte distrettuale, non poteva essere dichiarata ammissibile nel presente giudizio la deposizione testimoniale resa a futura memoria da ID TI in altro giudizio al fine di provare un credito di L. 79.000.000 vantato da UI NI nei confronti del padre, osservando che la prova era stata espletata in un giudizio diverso da quello in corso e le cui statuizioni erano coperte da giudicato, sicché non poteva essere utilizzata nel giudizio in corso.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, quali eredi di UI NI, MA EL TY, IC NI ed NA NI, affidandosi a cinque, articolati motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso RA NI, contrastando, però, solo la parte del ricorso relativa alla collazione delle donazioni. Gli altri intimati, AN e IN LL, non hanno svolto attività difensiva, avendo depositato procura speciale ai loro difensori per la sola discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 653 e 654 cod. proc. civ.; b) violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cod. civ.; c) errata e contraddittoria motivazione nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia. Adducono, all'uopo, che: a) la Corte d'Appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia dei legati pecuniari disposti sino ad esaurimento della quota disponibile, essendo tali legati pienamente validi, con la conseguenza che avrebbe dovuto respingere la domanda di petizione ereditaria degli eredi LL, relativa alla quota disponibile, perché questa era interamente assorbita dai precedenti legati;
erroneamente, invero, la sentenza impugnata fa applicazione dell'art. 654 cod. civ., in luogo del criterio generale stabilito dall'art. 653 cod. civ., poiché il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte (Cass. n. 7082/1995);
b) l'interpretazione logico - sistematica della disposizione riguardante i IP LL ("quant'altro di mia proprietà individuale o meglio personale ...") avrebbe dovuto indurre a ritenere che tale disposizione era finalizzata ad operare nell'ambito dei legati di cose, sia perché è indubbio che le disposizioni relative ai legati, erano destinate ad esaurire l'intera quota disponibile dell'eredità sia perché la disposizione relativa ai predetti IP era collocata nell'ultima sezione del testamento, destinata ai legati di specie: peraltro, ciò trova conferma anche in esito ad una valutazione di tipo semantico dell'espressione "...
quant'altro di mia proprietà individuale o meglio personale ...", dovendo, essa, essere collegata ai precedenti legati di cose (cassette di sicurezza e vasetto di marenghi d'oro) ed il termine "quant'altro" dovendo essere inteso come sostitutivo di "ogni altra cosa" e, quindi, come avente un chiaro contenuto di legato di cose;
c) la statuizione d'inefficacia dei legati di beneficenza è frutto di evidente errore, consistito nell'avere, la corte di merito, confuso la preoccupazione del testatore riguardante l'eventualità che la capienza complessiva della quota disponibile del suo patrimonio non fosse sufficiente a soddisfare i legati di beneficenza, con la previsione, invece, della concreta esistenza nel suo patrimonio delle somme liquide da poter prendere al momento della morte per l'adempimento dei legati, circostanza, quest'ultima, neppure presa in considerazione dal testatore;
sicché, risultava chiaro che le espressioni richiamate nella sentenza ("qualora la mia quota lo consenta" ("se ci saranno residui ed ulteriori disponibilità", "sempre se disponibili") assolvevano alla funzione di stabilire la priorità tra i legati, subordinando l'efficacia di quelli successivi alla capienza della quota di patrimonio disponibile, e non invece alla individuazione di somme liquide da prendersi nel patrimonio del de cuius;
peraltro, è evidente la insanabile contraddizione rilevabile tra il ritenere che il testatore avesse voluto destinare l'intera quota disponibile del proprio patrimonio ai legati di beneficenza e l'avere, nonostante ciò, attribuito la medesima quota disponibile anche ai IP a titolo di eredità, andando in tal modo consapevolmente contro la volontà del testatore in precedenza accertata.
Osserva questa Corte che, delle due censure in cui il motivo si articola (la prima, esposta sotto le lettere a) e c), riguardante la declaratoria d'inefficacia dei legati di beneficenza;
la seconda, esposta sub b), attinente alla qualificazione giuridica della disposizione riguardante i IP LL), mentre la prima si rivela fondata, la seconda è da disattendere.
Come correttamente rilevano le ricorrenti, la corte di merito ha apoditticamente ritenuto applicabile, con riferimento ai legati di beneficenza, la disposizione di cui all'art. 654 cod. civ., avendo sbrigativamente ritenuto che si trattasse di legati pecuniari da prendersi dal patrimonio del testatore e, conseguentemente, che essi fossero inefficaci per l'accertata mancanza di danaro contante nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione. Nel pervenire a tale conclusione, il giudice d'appello non si è dato cura di chiedersi se le ricorrenti espressioni del testatore nel disporre con legati della quota disponibile ("qualora la mia quota parte lo consenta", "se ci saranno residui ed ulteriori disponibilità", "sempre se disponibili") non fossero finalizzate, invece che a precisare che le somme destinate a soddisfare i legatari dovessero essere prese dall'asse ereditario, ad esternare piuttosto la preoccupazione che la capienza della quota disponibile non fosse sufficiente all'adempimento dei legati di beneficenza. In tal caso, invero, ancorché si fosse pur sempre trattato di legati di genere, la loro efficacia non sarebbe stata subordinata, ai sensi dell'art. 654 cod. civ., all'esistenza di danaro nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, dovendo farsi applicazione della regola generale dettata dall'art. 653 cod. civ., secondo cui il legato di genere è efficace anche se nessuna ve ne sia al tempo della morte del testatore.
Deve, invece, ritenersi corretta la statuizione con la quale la vocatio dei LL viene qualificata come vocatio operata a titolo universale.
Sebbene non possa condividersi la considerazione di chiusura della relativa motivazione, secondo cui la disposizione in esame (AS ... quant'altro di mia proprietà individuale, o meglio personale, ai IPni AN e IN, sarebbe incompatibile con la qualifica di disposizione a titolo particolare, potendosi, al contrario, ritenere configurabile un legato de residuo, poiché l'esigenza di determinatezza propria delle disposizioni a titolo particolare viene soddisfatta dalla possibilità di individuare per esclusione (tutto ciò che non costituisce oggetto delle altre disposizioni) l'oggetto del legato, tuttavia le altre argomentazioni nelle quali si articola la complessa motivazione in esito alla quale la sentenza impugnata perviene alla conclusione censurata, risultano, tutte, logicamente corrette e rispettose dei canoni che presiedono all'interpretazione dei testamenti.
Va, peraltro, escluso il denunciato contrasto dell'interpretazione data dalla corte di merito con l'esplicita intenzione del testatore di non lasciare ai suoi figli più di quanto la legge loro non riservasse, poiché, al contrario, come correttamente osserva la Corte d'Appello, la volontà di designare eredi "ai IPni" strettamente consequenziale all'avversione mostrata verso i figli. Ancora sul piano logico, la coerenza della chiamata dei IP a titolo universale con le precedenti disposizioni è convincentemente rimarcata dalla sentenza impugnata mediante la sottolineatura della volontà del testatore di disporre liberamente, in odio ai legittimari, della quota disponibile, di cui non conosceva l'entità, dapprima mediante legati e, poi, mediante l'assegnazione del poco o molto residuo ai IP.
Quanto, poi, all'interpretazione della locuzione "quant'altro di mia proprietà individuale, o meglio personale", la soluzione data dal giudice d'appello, tenendo conto, non solo dell'espressione in esame, bensì anche del complessivo contesto delle disposizioni testamentarie, nonché proprio di quest'etica del lavoro che, secondo lo stesso appellante UI NI, ispirò le ultime volontà del de cuius risulta altrettanto corretta.
Ovviamente, sarà compito del giudice del rinvio accertare se, come si assume dalle ricorrente, i legati disposti del testatore, eventualmente ritenuti efficaci, esaurissero l'intera quota disponibile.
Col secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2331, co. 1^, 2475, co. 2^, 2325, co. 1^, 2472, co. 1^, e 2555 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando che: a) la sentenza impugnata, dopo aver stabilito, in coerenza col giudicato esterno formatosi tra le parti a seguito della sentenza di questa Suprema Corte n. 596 del 25 marzo 1998, che l'appellante era tenuto a conferire unicamente la quota societaria ricevuta in donazione, nella successiva proposizione capovolge tale assunto, affermando che il conferimento concernerebbe invece la quota dell'azienda di proprietà della società; quest'ultima conclusione contraddice il giudicato formatosi con la citata sentenza, che, confermando la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 3 dicembre 1985 nella causa svoltasi tra le stesse parti e relativa all'accertamento della donazione, aveva stabilito che RA NI, pur facendo riferimento all'azienda, avesse, in realtà, inteso riferirsi alla quota di maggioranza della società di capitale proprietaria;
essa, peraltro, confonde il concetto di società, che è soggetto dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, col diverso concetto di azienda, che appartiene alla categoria degli oggetti di diritto, consistendo in una "universitas rerum";
comprendente i beni della società; pertanto, oggetto della collazione da parte del NI UI doveva essere solo la quota di partecipazione alla società "Figli di TE NI e C.", non la quota dell'azienda di proprietà della società, sia perché la società non è ne' erede ne' parte in causa, e, pertanto, non può essere obbligata a conferire beni che non siano di sua proprietà, ma di proprietà della società;
b) l'errore di diritto denunciato sub a) si è tradotto in una evidente contraddittorietà della motivazione e nella violazione del giudicato esterno.
La controricorrente replica, adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto delle ricorrenti, il giudicato formatosi tra le parti in ordine all'oggetto della donazione riguardava la quota maggioritaria dell'azienda, già appartenente al de cuius;
all'uopo, riporta brani delle due sentenze di merito.
Il motivo va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno. Non v'è dubbio che la corte territoriale abbia omesso di far riferimento, nell'accertare se oggetto della donazione fosse stata la quota di partecipazione alla società o la quota dell'azienda i proprietà della società, al giudicato costituitosi tra le parti in ordine all'accertamento della donazione per effetto della sentenza di questa Suprema Corte n. 596 del 25 marzo 1998 e ciò nonostante che, come si rileva dalla sentenza impugnata (v., in particolare, la parte in cui si espone il secondo motivo del gravame principale), quel giudicato avesse formato oggetto del dibattito processuale. L'omissione non è involontaria, essendo conseguenza della tesi, accolta dal giudice d'appello, secondo cui, in considerazione della diversa ratio che ispira la disciplina della collazione rispetto alla disciplina delle società, ove anche fosse stata donata una quota della società, l'oggetto della collazione sarebbe sempre costituito dalla quota dell'azienda; donde l'irrilevanza dello stabilire il contenuto dell'eventuale giudicato esterno sul punto. La tesi non può essere condivisa, poiché, come correttamente sostengono le ricorrenti, mentre la quota sociale è rappresentativa solo della misura dei diritti di partecipazione del socio alla vita societaria, non conferendo al socio un diritto reale sui beni costituenti il patrimonio societario, e quindi, costituisce un diritto personale, come tale soggetto a collazione per imputazione, come stabilisce l'art. 750, co. 1^, cod. civ. per i beni mobili in genere, la quota della azienda è rappresentativa della misura del diritto reale spettante ai contitolari dell'azienda sulla universitas rerum da cui l'azienda è composta e, come ritenuto da questa Suprema Corte, la sua collazione si fa ai sensi dell'art. 746 cod. civ. (collazione d'immobili), precisandosi che, ove si proceda alla collazione per imputazione, devesi aver riguardo, non già al valore dei singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda, bensì al valore assunto dall'azienda quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'apertura della successione (sent. n. 4009 del 18 giugno 1981). Non v'è dubbio, pertanto, anche in considerazione della concettuale inammissibilità di riferire ai soci il patrimonio della società a motivo della personalità giuridica di cui è dotata la società, che altro sia donare una quota di società, altro donare una quota d'azienda. Ciò deve ritenersi anche nell'ipotesi di socio di larga maggioranza o di "socio sovrano", salvo che non si dimostri la natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza (cfr. Cass., 29 novembre 1983, n. 7152 e Cass., 25 gennaio 2000, n. 804). Se così è, risulta rilevante stabilire se sul problema dell'oggetto della donazione (quota di società o quota di azienda) si fosse formato il giudicato nel distinto procedimento svoltosi tra le stesse parti e conclusosi con la sentenza di questa Suprema Corte n. 596/1998. E, poiché, anche indipendentemente dalla eccezioni delle parti sul tema, il giudicato esterno può esser rilevato anche d'ufficio dal giudice di merito sulla base delle allegazioni delle parti e nel caso in esame copia della suddetta sentenza risultava prodotta in giudizio, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare se effettivamente ed in quale senso il giudicato si fosse formato. L'accoglimento del motivo in esame assorbe il terzo motivo, che attiene ai criteri per la determinazione del valore della quota societaria in sede di collazione.
Col quarto motivo le ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 102 cod. proc. civ., 515, 1414, co. 2^, 1417, 2725 e 1350 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducono che: a) la corte territoriale, escludendo la necessità della proposizione della domanda di simulazione con riferimento agli atti di vendita degli immobili posti in Ravenna, alla via D'Alaggio, ed in Tarvisio, sulla base del rilievo che si trattava di donazione indiretta degli immobili e, quindi, di interposizione reale di persona, è caduta in insanabile contrasto con l'enunciazione dei fatti operata con l'atto di citazione da RA NI, che sosteneva che l'immobile posto in Ravenna "era stato acquistato con danaro del padre ed intestato fittiziamente a UI ... a servizio della ditta NI" in tal modo essa è incorsa nel vizio di ultrapetizione;
b) la sentenza impugnata, ponendo a fondamento della statuizione in esame solo le deposizioni resa dai testi MI e BE e vietate dagli artt. 1414, co. 2^, 1417, 1350 e 2725, co. 2^, cod. civ. pur non essendo stata proposta da parte dei coeredi l'azione di riduzione, peraltro prescritta, ha violato il principio per cui in materia di prova della simulazione relativa di un negozio realizzata dal de cuius, perché il legittimario possa essere equiparato al terzo è necessario che contestualmente all'accertamento della simulazione sia stata richiesta la riduzione della donazione dissimulata, non essendo sufficiente, al fine dell'applicazione delle agevolazioni probatorie, la mera deduzione della lesione della quota di riserva e/o la dichiarazione che l'azione di simulazione è preordinata a proporre la domanda di riduzione in un separato giudizio;
tale principio a maggior ragione vale in caso di trasferimento di immobili;
c) la simulazione soggettiva della donazione per interposizione fittizia di persona richiedeva la partecipazione al giudizio delle parti venditrici quali necessari litisconsorti;
d) il problema della necessità della forma scritta ad substantiam e, quindi, del divieto di prova per testi sussisterebbe ugualmente anche se, come ha ritenuto la Corte d'Appello, si fosse trattato di interposizione reale di persona, in tal senso deponendo la giurisprudenza di questa Suprema Corte;
e) nel ritenere che le risultanze processuali dimostrassero che il de cuius aveva donato al figlio UI il danaro occorrente all'acquisto dell'immobile in Ravenna, la corte distrettuale ha omesso l'esame di parti decisive della deposizione del teste MI, ha attribuito alla lettera alla data 9 marzo 1961, indirizzata dal figlio al padre, un significato che la stessa non aveva ed ha valorizzato come fonte di prova le deposizioni de relato dei testi MI e LA, peraltro dal contenuto generico e paternalistico e prive di riscontri concreti;
invero, il teste MI aveva espressamente riferito di avere appreso dal NI NC che il danaro per l'acquisto del terreno proveniva dall'azienda "ex NI", vale a dire, in considerazione della già intervenuta donazione della quota maggioritaria di quella società, dallo stesso donatario;
la lettera conteneva solo una richiesta di informazioni sulla convenienza dell'acquisto del terreno e, comunque, non provenendo anche dal terzo contraente, era inidonea a costituire prova scritta del preteso accordo simulatorio;
le due deposizioni testimoniali, riportando notizie provenienti dallo stesso de cuius, ormai in conflitto di interessi col figlio, erano inutilizzabili sul piano probatorio.
Osserva la Corte che nessuna delle varie censure nella quali si articola il complesso motivo può esser condivisa e l'ultima, concernente il merito della valutazione delle risultanze processuali data dal giudice d'appello, si rivela inammissibile. Non può, in primo luogo, ravvisarsi il denunciato vizio di ultrapetizione, avendo, la Corte d'Appello, semplicemente attribuito, nell'esercizio del suo potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti esposti dalle parti, la natura di donazione indiretta degli immobili agli acquisti del NI UI con danaro fornitogli dal padre.
Nell'attribuire tale qualificazione giuridica ai fatti esposti dall'attrice ed alle circostanze emerse dall'espletata istruttoria, la sentenza impugnata si è adeguata, in diritto, all'ormai costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che nella donazione del danaro occorrente per l'acquisto di un immobile ravvisa una donazione indiretta dell'immobile (cfr., ex plurimis, sent. n. 596/1989; sent. n. 2285/1991 e sent. n. 9282/1992, quest'ultima resa a sezioni Unite), senza, peraltro, porsi in contrasto con quanto esposto dall'attrice, avendo evidentemente ritenuto che l'espressione "intestato fittiziamente a UI", collegata con la precedente espressione, che parlava di bene "acquistato con danaro del padre", fosse rivelatrice dell'intento del padre di pervenire al risultato indiretto di donare al figlio il bene mediante la provvista del danaro necessario.
Trattasi, pertanto, di qualificazione che, trovando nei fatti esposti un concreto fondamento ed essendo corretta in diritto, si sottrae alla censura in esame.
La natura giuridica del negozio ritenuta dalla corte di merito consente di superare agevolmente anche le atre censure in diritto formulate dalle ricorrenti, essendo evidente che la donazione indiretta non può essere inquadrata nell'istituto dell'interposizione reale, che, com'è noto, ricorre quando un soggetto, volendo che si produca a suo favore l'acquisto di un diritto (ad es., volendo acquistare la proprietà di un bene) senza, però, figurare come acquirente, incarichi altro soggetto dell'acquisto per suo conto, con la conseguenza che, in virtù degli accordi conclusi tra i due soggetti, il secondo sarà obbligato a ritrasferire in capo al primo il diritto acquisito.
Nella donazione indiretta, invece, donante e donatario vogliono che il risultato finale dell'operazione negoziale realizzata si produca definitivamente a favore del donatario e, pertanto, questi non sarà obbligato a ritrasferire al donante il diritto acquistato. Orbene, poiché l'art. 769 cod. civ., e le norme ivi richiamate, mirano a disciplinare il concreto risultato di liberalità effettivamente voluto dalle parti, non possono alla donazione indiretta applicarsi i limiti alla prova testimoniale previsti per la simulazione ne', dal momento che la disciplina della donazione indiretta prescinde dallo strumento giuridico adoperato dalle parti, possono ritenersi applicabili ad essa i limiti alla prova per testi previsti per il negozio giuridico realizzato dalle parti per conseguire il risultato indiretto (nel caso in esame, la compravendita), al fine di ricercare una volontà che è fuori da quel negozio, ispirantesi ad una causa diversa dalla donazione. Restano, dunque, superate le censure riguardanti l'ammissibilità della prova per testi al fine di provare la donazione indiretta. Va ugualmente disattesa la censura con la quale si denuncia la violazione del principio del contraddittorio, poiché all'accordo mirante al conseguimento del risultato indiretto, tipico della donazione indiretta, resta del tutto estraneo il terzo contraente, con la conseguenza che la sua partecipazione al giudizio relativo alla collazione della donazione non è in alcun modo necessaria. Quanto, poi, al merito della valutazione delle risultanze processuali, come si accennava, la censura dev'essere ritenuta inammissibile, in quanto volta a sostituire alla valutazione data dalla corte di merito quella, ritenuta più esatta, dalle ricorrenti.
Peraltro, va evidenziato che, mentre la Coorte d'Appello affida le sue conclusioni in ordine alla provenienza del danaro ad una complessiva valutazione delle risultanze della prova per testi e documentale, le ricorrenti preferiscono esaminare partitamente e, peraltro, in maniera parziale tali risultanze, in tal modo trascurando la visione d'insieme avuta dal giudice d'appello, che, in esito ad un completo e globale esame di dette risultanze, si è formato il convincimento, esposto con congrua motivazione, che il danaro fu messo a disposizione dal padre, sicché risultava irrilevante accertare donde costui lo avesse prelevato. In tal quadro, è evidente che anche la parte delle deposizioni testimoniali riportante notizie de relato poteva correttamente concorrere, sia pure a livello indiziario. a formare detto convincimento.
Col quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la sentenza impugnata esclude la testimonianza a futura memoria resa da ID TI nel giudizio conclusosi con sentenza n. 596/1998 di questa Suprema Corte e diretta a dimostrare il credito di L. 79.000.000 che UI NI vantava nei confronti del testatore e, quindi, della massa ereditaria.
Sostengono, all'uopo, le ricorrenti che la ragione posta dalla Corte d'Appello a fondamento di tale provvedimento costituisce violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., poiché, in difetto di specifico divieto di legge, le prove raccolte tra le stesse ed altre parti in un diverso giudizio, possono essere acquisite nel giudizio in corso, restando soggette al libero apprezzamento del giudice di merito. La censura non è fondata, poiché, anche se, come correttamente sostengono le ricorrenti, non v'è ragione, in difetto di norme che limitino l'utilizzabilità della prova a futura memoria al giudizio nel quale sia stata espletata, di derogare al principio costantemente seguito in giurisprudenza, per cui il giudice è libero di utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse parti o altre parti, è pur vero che a tali prove può essere attribuito solo valore di indizi, idonei a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio (cfr. Cass., 30 maggio 1996, n. 5013; Cass. 22 aprile 1993, n. 4763). Sicché, mancando altre prove, tali indizi non possono essere utilizzati per la formazione del convincimento del giudice.
Orbene, poiché nel caso in esame non risultano essere state acquisite nel punto altre prove non se ne fa cenno ne' nel ricorso nè nella sentenza impugnata;
la mancata ammissione della deposizione testimoniale del TI acquisita in altro giudizio a futura memoria, ancorché erronea, risulta irrilevante, perché detta prova sarebbe stata inidonea all'accertamento cui miravano le ricorrenti.
Conclusivamente, mentre i motivi primo e secondo del ricorso vanno accolti per quanto di ragione, restando assorbito il terzo, i motivi quarto e quinto vanno rigettati.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che giudicherà tenendo conto dei rilievi qui svolti in ordine all'efficacia dei legati di beneficenza ed al giudicato relativo all'oggetto della donazione della quota di 687/800 dell'azienda "ex NI".
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i motivi primo e secondo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo;
rigetta i motivi quarto e quinto;
cassa, in relazione ai motivi accolti e nei limiti dell'accoglimento, la sentenza impugnata e, rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003