CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 32067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32067 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di HO IA.HE nato il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, della pronuncia emessa in data 15 luglio 2016 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Jianjie Zhou, per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di detenzione di prodotti con marchi contraffatti in quanto estinto per prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena per il residuo delitto di ricettazione in venti giorni di reclusione ed euro 80 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32067 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 12/05/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art.. 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per omessa considerazione delle conclusioni scritte del difensore, non essendosi dato atto in motivazione del rilievo in merito alla intervenuta prescrizione anche della ricettazione, sollevato nella suddetta nota defensionale. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra acc:usa e sentenza, perché, a fronte di una contestazione relativa a detenzione di merce contraffatta per la vendita, il Tribunale ha ritenuto sussistere un'ipotesi di introduzione nel territorio nazionale. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., e difetto di motivazione in merito all'accertamento tecnico, eseguito soltanto esaminando le fotografie di quanto in sequestro, nonostante la proposizione di specifico motivo di gravame in merito alla mancanza di certezza sulla contraffazione della merce e, nel caso, sulla grossolanità del falso. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., e difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo i giudici di merito apoditticamente affermato la consapevolezza in capo all'imputato della presunta provenienza illecita della merce. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., e difetto di motivazione, poiché non è stata adeguatamente vagliata la richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen., disattesa con motivazione meramente apparente. 2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., e difetto di motivazione, per la mancata declaratoria di estinzione della ricettazione per decorso del termine prescrizionale. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Il primo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente. 2 L'udienza di discussione in appello si è svolta il 20 maggio 2022, con le modalità di cui all'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in camera di consiglio senza l'intervento delle parti;
di ciò si è dato atto in sentenza. Il difensore si è avvalso del contraddittorio cartolare, depositando, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, conclusioni con atto scritto. Non si riscontra nessuna carenza di motivazione rispetto ai motivi di gravame sul punto e la sollecitazione a verificare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione dei reati per il decorso del tempo necessario a prescrivere (non ricompresa nelle specifiche doglianze di appello, di modo che nessuna nullità di ordine processuale risulterebbe comunque ravvisabile) è stata comunque tenuta in adeguata considerazione dalla Corte, che ha difatti provveduto alla cleclaratoria di non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. Il termine prescrizionale per il delitto di ricettazione, viceversa, è, ancora a tutt'oggi, ben lungi dall'essere maturato, anche ammessa, in ipotesi, la decorrenza dal 24 marzo 2011. Ai sensi degli artt. 99, quarto comma, 157, 160 e 161 cod. pen., in conseguenza della recidiva qualificata contestata e ritenuta, il tempo necessario a prescrivere è pari, infatti, a tredici anni e quattro mesi. Le doglianze sono dunque manifestamente infondate. 3. Avuto riguardo alla declaratoria in appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 c.p., è opportuno osservare preliminarmente come sussista l'interesse al ricorso per cassazione avverso una tale pronuncia di improcedibilità, solo ove il ricorrente deduca quale sia l'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, indicando anche da quali atti esso possa essere desunto (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, Aceto, Rv. 274089). Nel caso di specie, il ricorrente si limitato a censurare, in termini affatto generici, la lesione del diritto di difesa derivante dalla diversa condotta ritenuta dal Tribunale rispetto a quella contestata dal Pubblico ministero, senza ulteriori concrete puntualizzazioni. Il motivo è dunque generico e comunque non sostenuto da un valido interesse a impugnare, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo, diretto a censurare le metodiche seguite in sede di accertamenti tecnici e la conseguente affermazione di penale responsabilità, è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale (il cui apparato argomentativo è interamente richiamato e condiviso dai giudici di appello, con cosiddetta "doppia conforme" sul punto) ha 3 precisato che la relazione dell'esperto, avv. Mario Pisapia, acquisita agli atti con il consenso delle parti, attestava univocamente la contraffazione. L'unico concreto rilievo mosso a tale proposito dal ricorrente consiste nel fatto che l'esame del marchio riprodotto sugli elettrodomestici sarebbe stato effettuato visionando fotografie dei prodotti e non direttamente gli originali. La doglianza si connota in termini di insuperabile aspecificità, dal momento che l'accertamento non è ricaduto su un dispositivo, ma soltanto sull'elemento grafico appostovi a riproduzione del marchio commerciale, di modo che - senza che siano stati evidenziati elementi tali da lasciar desumere la possibilità di confusione o incertezza - la valutazione dell'esperto, condivisa dai giudici di merito, non risulta scalfita dalle considerazioni difensive. 5. Quanto all'elemento soggettivo della ricettazione, ha sottolineato il Tribunale, riconoscendone la sussistenza, come la legge richieda soltanto la coscienza e volontà di ricevere i prodotti, introducendoli nel territorio dello Stato, con la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui e, nel caso di specie, non siano emerse circostanze a sostegno della buona fede dell'imputato. La Corte di appello ha ulteriormente evidenziato, ai fini della prova della piena conoscenza della illegittima alterazione del segno grafico di identificazione dei prodotti e quindi della provenienza delittuosa della merce, la qualità in capo all'imputato di legale rappresentante della Geomax, società proprietaria della merce contraffatta proveniente via mare dalla Repubblica Popolare Cinese e rinvenuta dalla Guardia di Finanza all'interno del container. Con questo solido percorso argomentativo - congruo, aderente al dato istruttorio e tutt'altro che illogico o contraddittorio (nonché coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto) - il ricorrente non si è confrontato realmente, limitandosi a denunciarne l'insufficienza. Anche questo motivo è dunque viziato da genericità, La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 6. Alla luce delle medesime riflessioni che precedono sulla chiara sussistenza del dolo, appare, pertanto, manifestamente infondato anche il quinto motivo, col quale si invoca la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello, hanno escluso recisamente la configurabilità della contravvenzione di incauto acquisto, ricordando la posizione di organo apicale di una società commerciale, logicamente 4 incompatibile con l'assenza di controlli sulla lecita provenienza dei prodotti importati, che avrebbe imposto di escludere profili meramente colposi, essendo sufficiente a integrare l'elemento soggettivo della ricettazione anche il semplice dolo eventuale. Questa valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, che invece connota la suindicata ipotesi contravvenzionale (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). 3. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, della pronuncia emessa in data 15 luglio 2016 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Jianjie Zhou, per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di detenzione di prodotti con marchi contraffatti in quanto estinto per prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena per il residuo delitto di ricettazione in venti giorni di reclusione ed euro 80 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32067 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 12/05/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art.. 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per omessa considerazione delle conclusioni scritte del difensore, non essendosi dato atto in motivazione del rilievo in merito alla intervenuta prescrizione anche della ricettazione, sollevato nella suddetta nota defensionale. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra acc:usa e sentenza, perché, a fronte di una contestazione relativa a detenzione di merce contraffatta per la vendita, il Tribunale ha ritenuto sussistere un'ipotesi di introduzione nel territorio nazionale. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., e difetto di motivazione in merito all'accertamento tecnico, eseguito soltanto esaminando le fotografie di quanto in sequestro, nonostante la proposizione di specifico motivo di gravame in merito alla mancanza di certezza sulla contraffazione della merce e, nel caso, sulla grossolanità del falso. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., e difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo i giudici di merito apoditticamente affermato la consapevolezza in capo all'imputato della presunta provenienza illecita della merce. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., e difetto di motivazione, poiché non è stata adeguatamente vagliata la richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen., disattesa con motivazione meramente apparente. 2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., e difetto di motivazione, per la mancata declaratoria di estinzione della ricettazione per decorso del termine prescrizionale. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Il primo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente. 2 L'udienza di discussione in appello si è svolta il 20 maggio 2022, con le modalità di cui all'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in camera di consiglio senza l'intervento delle parti;
di ciò si è dato atto in sentenza. Il difensore si è avvalso del contraddittorio cartolare, depositando, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, conclusioni con atto scritto. Non si riscontra nessuna carenza di motivazione rispetto ai motivi di gravame sul punto e la sollecitazione a verificare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione dei reati per il decorso del tempo necessario a prescrivere (non ricompresa nelle specifiche doglianze di appello, di modo che nessuna nullità di ordine processuale risulterebbe comunque ravvisabile) è stata comunque tenuta in adeguata considerazione dalla Corte, che ha difatti provveduto alla cleclaratoria di non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. Il termine prescrizionale per il delitto di ricettazione, viceversa, è, ancora a tutt'oggi, ben lungi dall'essere maturato, anche ammessa, in ipotesi, la decorrenza dal 24 marzo 2011. Ai sensi degli artt. 99, quarto comma, 157, 160 e 161 cod. pen., in conseguenza della recidiva qualificata contestata e ritenuta, il tempo necessario a prescrivere è pari, infatti, a tredici anni e quattro mesi. Le doglianze sono dunque manifestamente infondate. 3. Avuto riguardo alla declaratoria in appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 c.p., è opportuno osservare preliminarmente come sussista l'interesse al ricorso per cassazione avverso una tale pronuncia di improcedibilità, solo ove il ricorrente deduca quale sia l'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, indicando anche da quali atti esso possa essere desunto (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, Aceto, Rv. 274089). Nel caso di specie, il ricorrente si limitato a censurare, in termini affatto generici, la lesione del diritto di difesa derivante dalla diversa condotta ritenuta dal Tribunale rispetto a quella contestata dal Pubblico ministero, senza ulteriori concrete puntualizzazioni. Il motivo è dunque generico e comunque non sostenuto da un valido interesse a impugnare, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo, diretto a censurare le metodiche seguite in sede di accertamenti tecnici e la conseguente affermazione di penale responsabilità, è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale (il cui apparato argomentativo è interamente richiamato e condiviso dai giudici di appello, con cosiddetta "doppia conforme" sul punto) ha 3 precisato che la relazione dell'esperto, avv. Mario Pisapia, acquisita agli atti con il consenso delle parti, attestava univocamente la contraffazione. L'unico concreto rilievo mosso a tale proposito dal ricorrente consiste nel fatto che l'esame del marchio riprodotto sugli elettrodomestici sarebbe stato effettuato visionando fotografie dei prodotti e non direttamente gli originali. La doglianza si connota in termini di insuperabile aspecificità, dal momento che l'accertamento non è ricaduto su un dispositivo, ma soltanto sull'elemento grafico appostovi a riproduzione del marchio commerciale, di modo che - senza che siano stati evidenziati elementi tali da lasciar desumere la possibilità di confusione o incertezza - la valutazione dell'esperto, condivisa dai giudici di merito, non risulta scalfita dalle considerazioni difensive. 5. Quanto all'elemento soggettivo della ricettazione, ha sottolineato il Tribunale, riconoscendone la sussistenza, come la legge richieda soltanto la coscienza e volontà di ricevere i prodotti, introducendoli nel territorio dello Stato, con la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui e, nel caso di specie, non siano emerse circostanze a sostegno della buona fede dell'imputato. La Corte di appello ha ulteriormente evidenziato, ai fini della prova della piena conoscenza della illegittima alterazione del segno grafico di identificazione dei prodotti e quindi della provenienza delittuosa della merce, la qualità in capo all'imputato di legale rappresentante della Geomax, società proprietaria della merce contraffatta proveniente via mare dalla Repubblica Popolare Cinese e rinvenuta dalla Guardia di Finanza all'interno del container. Con questo solido percorso argomentativo - congruo, aderente al dato istruttorio e tutt'altro che illogico o contraddittorio (nonché coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto) - il ricorrente non si è confrontato realmente, limitandosi a denunciarne l'insufficienza. Anche questo motivo è dunque viziato da genericità, La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 6. Alla luce delle medesime riflessioni che precedono sulla chiara sussistenza del dolo, appare, pertanto, manifestamente infondato anche il quinto motivo, col quale si invoca la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello, hanno escluso recisamente la configurabilità della contravvenzione di incauto acquisto, ricordando la posizione di organo apicale di una società commerciale, logicamente 4 incompatibile con l'assenza di controlli sulla lecita provenienza dei prodotti importati, che avrebbe imposto di escludere profili meramente colposi, essendo sufficiente a integrare l'elemento soggettivo della ricettazione anche il semplice dolo eventuale. Questa valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, che invece connota la suindicata ipotesi contravvenzionale (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). 3. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/05/2023