Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 650
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fall.), nel quale non è ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, concorrendo le parti al perseguimento di un interesse comune, si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ.

In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. Giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti", non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fallimentare).

In tema di procedura fallimentare, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. contro il decreto con il quale il giudice delegato ammette un credito al passivo, in quanto tale provvedimento ha natura meramente preparatoria ed è interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo. Tale procedimento si conclude con il decreto di esecutività previsto dall'art. 97 legge fall., avverso il quale sono previsti i rimedi impugnatori tipici ai sensi dei successivi artt. 98, 100 e 102.

Commentario1

  • 1Natura unitaria del decreto di esecutività dello stato passivo e termini per l’impugnazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 650
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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