Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 3
Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fall.), nel quale non è ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, concorrendo le parti al perseguimento di un interesse comune, si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ.
In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. Giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti", non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fallimentare).
In tema di procedura fallimentare, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. contro il decreto con il quale il giudice delegato ammette un credito al passivo, in quanto tale provvedimento ha natura meramente preparatoria ed è interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo. Tale procedimento si conclude con il decreto di esecutività previsto dall'art. 97 legge fall., avverso il quale sono previsti i rimedi impugnatori tipici ai sensi dei successivi artt. 98, 100 e 102.
Commentario • 1
- 1. Natura unitaria del decreto di esecutività dello stato passivo e termini per l’impugnazioneDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 1 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ PP, in proprio e quale socio della AUTOCARROZZERIA LI UZ SN e quale AMMINISTRATORE UNICO della LI UZ SRL, elettivamente domiciliato in OM VIA GAVORRANO 12, presso l'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PP SAETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI DELLA UZ SRL, LI UZ SN E DEI SOCI ILIMITATAMENTE RESPONSABILI, in persona del Curatore, Avvocato Vincenzo Campisi, elettivamente domiciliati in OM VIA G. B. MARTINI 2, presso l'avvocato PP BIANCHETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO GIARDINA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché
contro
CA DI OM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in OM VIA LOMELINA 9, presso l'avvocato ALESSIO PATTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANO CANNIZZO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CA MONTE PASCHI SIENA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 20618/00 proposto da:
CA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in OM VIA CRESCENZIO 43, presso l'avvocato MICHELE DE MEO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CONTI GUGLIA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UZ PP, in proprio e quale socio della AUTOCARROZZERIA LI UZ SN e quale AMMINISTRATORE UNICO della LI UZ SRL, elettivamente domiciliato in OM VIA GAVORRANO 12, presso l'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PP SAETTA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
CA OM SPA, CU LI UZ SRL, CU LI F.LI UZ SN & SOCI;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di SIRACUSA, depositato il 29/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inamissibilità del ricorso principale, per cassazione della materia del contendere e, inammissibilità del ricorso incidentale previa riunione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.3.99, EL GI, in proprio e nella qualità di socio della s.n.c. AT EL ed amministratore della s.r.l. EL, ha proposto reclamo, ex art 26 legge fallimentare, al tribunale fallimentare di Siracusa avverso il provvedimento con cui il g.d. ha ammesso al passivo della procedura di fallimento, apertasi con sentenza n.4/98 nei confronti delle due anzidette società e dei soci illimitatamente responsabili, il credito in L. 250.000.000, oggetto della domanda proposta dal Monte dei Pachi di Siena, nonostante l'opposizione, espressa, nel corso dell'udienza di verificazione del passivo, dal suo difensore Avv. GI Saetta, il quale aveva dedotto nel merito l'insussistenza del credito.
Nel contraddittorio della banca, che ha dedotto in limine l'inammissibilità del reclamo e nel merito la sua infondatezza, il tribunale ha dichiarato inammissibile il rimedio esperito, con provvedimento del 21.6.00-29.6.00.
Il tribunale ha, anzitutto rigettato l'eccezione formulata dal reclamante, secondo il quale si era consumata violazione del principio dell'immutabilità del giudice, sancito nell'art. 276 c.p.c., per non esser stato il reclamo deciso dal collegio innanzi al quale si era discusso all'udienza del 18.11.99 ed innanzi al quale la procedura si era, ad avviso del reclamante, definitivamente incardinata. Questi rilevava, a sostegno, che poiché gli atti, già rimessi al tribunale fallimentare con provvedimento interlocutorio adottato dal detto collegio, erano stati a questo restituiti, stante la mancata costituzione nell'ufficio giudiziario della sezione fallimentare, la decisione, questa volta definitiva, doveva provenire dal suddetto organo collegiale nella sua originaria composizione, e ciò poiché innanzi ad esso si era svolta la discussione. Il provvedimento impugnato, invece, era stato assunto da collegio diversamente composto essendo stato il relatore sostituito con altro magistrato.
Il tribunale ha al riguardo osservato, in linea astratta, che il principio richiamato si riferisce alla discussione e non alle precedenti fasi interlocutorie, nonché che è rimesso all'apprezzamento insindacabile del presidente sostituire uno dei giudici, anche se relatore. In concreto ha rilevato che suddetto principio ha trovato, nella specie, puntuale applicazione, atteso che, la sostituzione del giudice relatore, intervenuta dopo la prima discussione, non ha inciso sulla validità del provvedimento reclamato, in quanto il reclamo è stato nuovamente discusso innanzi al collegio nella sua nuova composizione che lo ha, quindi, deciso. Ha, quindi, dichiarato inammissibile il reclamo, osservando che tale rimedio non è esperibile in materia di impugnazione dello stato passivo avendo il legislatore predisposto all'uopo appositi rimedi. Ha, inoltre, affermato che neppure è impugnabile il provvedimento di ammissione ex sè, poiché esso non ha carattere di definitività. Il procedimento, come è regolato dalla legge fallimentare, attribuisce al fallito il diritto di essere sentito nel corso della fase di verifica, per cui è solo in tale ambito che i suoi interessi possono trovare protezione.
Contro questo provvedimento il EL propone ricorso per cassazione con atto 26.7.00 articolato in tre motivi. Resistono La Banca di Roma, il curatore fallimentare ed il Monte dei Paschi di Siena, il quale ultimo ha proposto ricorso incidentale sia autonomo che condizionato.
Più in particolare, il curatore resistente ha rilevato che il provvedimento, intorno al quale si controverte, è stato revocato dal g.d., onde ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame per carenza d'interesse del ricorrente.
Il ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. Il EL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in data 12.9.02, dunque, oltre il termine stabilito dalla suddetta norma, onde del loro contenuto non può tenersi conto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti.
Col 1^ motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e denunzia violazione del principio della immodificabilità del giudice, lamentando che il provvedimento impugnato è stato emesso da collegio giudicante diverso nella sua composizione da quello innanzi al quale si è svolta la discussione e che si è riservato la decisione. Assume che il tribunale che si era riservato la decisione dopo la prima discussione, avvenuta all'udienza del 18.11.99, benché abbia pronunziato ordinanza interlocutoria, rilevando la propria incompetenza e rimettendo, per l'effetto, gli atti al tribunale fallimentare per l'udienza del 10.2.99; era tenuto a provvedere nella sua originaria composizione atteso che, non esistendo autonoma sezione fallimentare, suddetta ordinanza di rimessione non aveva prodotto effetto, onde permaneva la sua competenza a provvedere. Col 2^ motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 158 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., osservando che il collegio giudicante è carente di legittimazione in quanto il collegio del tribunale civile, in mancanza della costituzione della sezione fallimentare, poteva di certo provvedere, ma nella medesima precedente composizione.
Col 3^ motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 26 l.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che l'interpretazione della norma citata, fornita dalla corte di merito che ha dichiarato l'inammissibilità del rimedio esperito, non è corretta in quanto, ove fosse esatta, il fallito resterebbe privo di tutela. La sua mera audizione nella fase della verifica dei crediti, o l'intervento nell'adunanza, non costituiscono idonea garanzia dei suoi diritti. Ed, inoltre, il provvedimento in esame non è irrevocabile, come ha affermato il tribunale, ma, per le modalità che lo hanno caratterizzato, è suscettibile di successive modifiche. Una diversa interpretazione svuoterebbe di contenuto la previsione normativa dell'art. 26 l.f., che attribuisce anche al fallito la legittimazione ad impugnare i decreti del giudice delegato. La disamina di tale ultimo motivo si impone in linea preliminare per esigenze di priorità logica.
La decisione assunta dal tribunale in ordine all'ammissibilità del reclamo è stata riferita in parte espositiva, alla quale si rinvia. Il provvedimento impugnato risulta esser stato assunto dal giudice delegato nel corso della fase di formazione dello stato passivo. Non emerge, invece, dagli atti di questo processo che tale stato passivo sia stato depositato nella cancelleria del tribunale fallimentare, nè, tantomeno, che ne fosse intervenuta la dichiarazione di esecutività, al momento in cui il reclamo venne proposto. Tanto assume rilevanza decisiva ai fini della delibazione sull'ammissibilità del ricorso.
L'atto censurato, in ragione della detta circostanza, quali che siano le formalità cui si è attenuto in concreto il giudice delegato, rappresenta un atto di natura meramente preparatoria, interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo, solo indicativo della determinazione che l'organo suddetto intendeva assumere, in ordine al credito di cui il Monte dei Paschi di Siena aveva chiesto l'ammissione, ma non definitivo ne', tantomeno, vincolante nemmeno per il giudice delegato medesimo.
Secondo la sistematica fallimentare, invero, ogni singolo provvedimento di ammissione, che venga assunto dal giudice delegato nel seno del procedimento di accertamento dello stato passivo, rappresenta, per mutuare la definizione di acuto studioso, mera "delibazione provvisoria ante litteram", perciò, priva di attitudine ad assumere efficacia preclusiva di qualsiasi altra determinazione, riguardo alla ragione di credito oggetto della domanda esaminata, ed è destinata ad assumere carattere di definitività solo allorquando, a seguito dell'adunanza, nella quale si compie l'accertamento, questa volta, analitico e compiuto di tutte le ragioni di credito destinate a formare il passivo, sarà trasfuso nel decreto di esecutività dello stato passivo, che costituisce l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, fattispecie esclusiva dell'effetto esecutivo dello stato passivo. I suddetti provvedimenti sono, dunque, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività, insuscettibili, perciò, come ha affermato il tribunale nel provvedimento in esame, di autonoma efficacia lesiva. Tanto ciò è vero, che i rimedi impugnatori tipici dello stato passivo, tassativamente previsti negli artt. 98, 100 e 102, presuppongono che lo stato passivo sia stato depositato e dichiarato esecutivo. Il modello procedimentale, tracciato dalla disciplina fallimentare negli artt da 94 a 97, si articola in varie scansioni - compilazione dell'elenco delle domande (formazione provvisoria dello stato passivo), esame progressivo delle stesse e deposito in cancelleria dello stato passivo per l'adunanza (verificazione del passivo)-, aventi ciascuna una propria identità strutturale ma non sostanziale, inscindibilmente collegate, le quali si fondono nel provvedimento finale, previsto dall'art. 97, rispetto al quale assolvono ad una funzione solo preliminare e prodromica, perciò, palesemente interlocutoria.
Secondo l'ordine sistematico richiamato, dunque, il g.d., sia se provvede a stilare il progetto dello stato passivo, sia quando procede alla sua verificazione - art. 96 - nell'adunanza, pronunzia provvedimenti che non contengono statuizioni incidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame dai creditori, poiché il suo potere cognitivo non si esaurisce con tali determinazioni, singolarmente considerate, ma con il decreto di esecutività nel quale confluiscono e che le assorbe.
Queste considerazioni ovviamente escludono che neppure i creditori esclusi, ai quali è attribuita la legittimazione ad impugnare lo stato passivo, - art. 98 - al fine di censurare le determinazioni del giudice delegato assunte in itinere, possano ricorrere alla tutela prevista dall'art. 26 della legge fallimentare, che certamente, nella previsione del legislatore fallimentare, non può entrare in gioco, in via alternativa o succedanea, per correggere e modificare lo stato passivo.
Tantomeno tale legittimazione compete al fallito, al quale, come ha sostenuto questa corte, con orientamento consolidato che non necessita di rivisitazione, è preclusa in radice la tutela ex art. 26 nella materia in esame non avendo egli, in relazione ad essa, "legittimazione sostanziale ne' capacità processuale a contestare le pretese dei creditori, ne' essendo parte nel suddetto procedimento" (v. Cass. n. 667/2000 e 5719/96). La decisione del tribunale, conforme ai principi sopra affermati, è, dunque, corretta.
Nella rilevata chiave prospettica, non essendo percorribile ex sè il rimedio indicato, non assume rilevanza alcuna l'indagine sulle altre questioni prospettate.
Per analoghe considerazioni, esclusa in radice l'impugnabilità del provvedimento in esame, perché interlocutorio e non definitivo, e perciò privo di giuridica autonoma esistenza, neppure ne interessano, ai fini della presente decisione, le vicende che lo hanno riguardato, ed, in particolare, la revoca disposta dal giudice delegato, ancora nella fase di formazione dello stato passivo, cui i resistenti ed il P.G. attribuiscono efficacia significativa ai fini dell'accertamento dell'interesse del ricorrente alla presente impugnazione. La rimozione di un provvedimento giudiziario, infatti, intanto spiega efficacia ai fini della valutazione della permanenza della condizione dell'interesse ad agire, nella specie dell'interesse all'impugnazione, in quanto l'atto, sul quale interviene, abbia ex sè attitudine ad investire il giudice adito della sua cognizione. Ma quando l'indagine sollecitata non può trovare neppure ingresso per una causa originaria d'inammissibilità, non esistendo le condizioni per l'esercizio del diritto processuale all'impugnazione, risulta del tutto infruttuoso indagare sulla sorte dell'atto, cui inerisce l'indagine sollecitata in sede impugnatoria, ed al quale si riferisce la vicenda modificativa o estintiva, e sulla legittimità o non delle iniziative che l'hanno determinata.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Restano assorbite tutte le altre questioni dedotte nel ricorso e nei controricorsi.
Come premesso in parte espositiva, è stato proposto dal Monte dei Paschi di Siena ricorso incidentale sia condizionato che autonomo. In ordine a tale impugnazione va rilevato che il ricorrente, resistendo ad esso, ne ha eccepito, anzitutto, la tardività, rilevando che esso è stato notificato il giorno 20.10.2000 e cioè oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 26.7.00, che scadeva, quindi, a suo avviso, il 4.9.00, sull'assunto che la sospensione dei termini per il periodo feriale non si applica al caso di specie.
L'eccezione, che occorre esaminare in linea preliminare, va rigettata. La controversia in esame non rientra fra quelle per le quali non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 delle al.
7.10.69 n. 742, in quanto tale norma fa riferimento alle sole cause per le quali è prevista in via tassativa la deroga dall'art. 3 della legge 742/69, che in materia fallimentare vanno identificate esclusivamente nelle controversie "relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento" (cfr. fra le tante Cass. 10875/94, 5985/97, 15355/00). Tale previsione, come si è detto è tassativa, e non si estende, per precisa scelta del legislatore, ad ogni altra controversia, che pur concernendo la procedura concorsuale, abbia diverso oggetto, quale quello in esame.
Nel merito il ricorso condizionato, con il quale la banca ha dedotto la tardività e l'abnormità del reclamo, resta assorbito. Con ricorso incidentale autonomo la banca ha denunziato violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che il tribunale, ritenuta la soccombenza del ricorrente, avrebbe dovuto condannarlo alle spese, ed ha chiesto che le vengano riconosciute le voci singolarmente elencate.
Anche tale ricorso è inammissibile.
Se è pur vero che le disposizioni in materia di spese processuali trovano applicazione anche nei procedimenti cameralì (cfr. Cass. 1416/86), ciò non vuol dire, tuttavia, che il giudice di tale procedimento deve provvedere necessariamente, a conclusione dello stesso, alla loro liquidazione, incorrendo in caso di omissione in violazione delle disposizioni di legge in materia, ma solo che egli, ove emetta pronunzia al riguardo, opera legittimamente, ed il suo provvedimento, se conforme a principi operanti in materia di spese ed alla tariffa vigente, e congruamente motivato in caso di compensazione, è incensurabile, ovvero, in caso contrario è ricorribile ex art 111 Cost., giacché tale pronunzia è costituiva di un rapporto obbligatorio e, essendo munita della connotazione tipica dei provvedimenti giurisdizionali, è suscettibile di divenire cosa giudicata (v Cass. n. 4030/94 e 6365/01). Più in particolare, occorre operare un distinguo, riguardo al procedimento di volontaria giurisdizione, fra i casi, in cui la decisione assunta inerisca a fattispecie concreta nella quale essa sia idonea ad incidere su posizioni di diritto soggettivo in contrapposizione fra le parti, nei quali il provvedimento del giudice riveste natura decisoria (si prendano ad esempio il caso di azione di dichiarazione di paternità, o quello di ammissibilità della domanda di risarcimento danni contro lo Stato ex art. 5 l. 13.488 n. 117), ed i casi in cui il procedimento non perde la sua tipica connotazione di procedura "inter volentes", nei quali non è ravvisabile suddetto contrasto di posizioni soggettive (per esemplificare il caso di cui all'art. 2409 c.c. o la nomina dell'amministratore giudiziario di condominio - art 1229 c.c.). Se nelle ipotesi di cui alla prima specie, la pronunzia sulle spese trova la sua ragione fondante nella constatazione che la forma camerale dell'iter procedimentale, prescelta dal legislatore in luogo del processo ordinario, non incide sulla natura sostanziale della controversia che vede in contesa due soggetti i qual intendono far valere ragioni contrapposte sulle quali il giudice deve pronunziarsi individuando la parte vittoriosa e quella soccombente, nel secondo caso le parti concorrono al perseguimento di un interesse che è comune ad entrambe e trascende quelli particolari, rispetto al quale non può ritenersi esservi lite fra di loro. In tale ultimo caso il giudice non può provvedere sulle spese in quanto non sono neppure ravvisabilì la parte vittoriosa e la parte soccombente (cfr. Cass. 3750/2001, 4706/01, 11483/02). In tale ultima fattispecie si colloca la procedura in esame nella quale, nonostante la suggestiva ricostruzione fornita dal ricorrente principale, il quale ha dedotto la sussistenza di una situazione soggettiva riconducibile alla tutela di un suo diritto soggettivo, non si rinvengono posizioni soggettive in contrasto, fra le quali il giudice fallimentare è tenuto ad individuare quella che meriti ragione rispetto alla parte che, per l'effetto, perde. La previsione dell'intervento del fallito nelle operazioni di accertamento dei crediti, prevista dagli art. 94 e 95 già richiamati, non attribuisce a detto soggetto legittimazione formale, in forza della quale egli agisca, allorché coadiuva gli organi fallimentare, in qualità di parte del processo esecutivo-fallimento, e più in particolare della procedura di verificazione in discussione che è contrassegnata, piuttosto, dalla concorrente partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento, la cui cooperazione è prevista a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e dello stesso fallito, all'esatta individuazione, nel confronto dialettico dei detti soggetti, della massa passiva. Tale collaborazione, dunque, non introduce, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio fra fallito e singolo creditore, contro il quale il debitore non propone domanda alcuna nè alla cui domanda d'insinuazione, che di certo non è formulata contro di lui, egli resiste. Partecipando alle operazioni indicate, il fallito, non esercita un potere d'azione, poiché si limita solo ad informare il giudice, ne' è controparte del creditore istante, e, perciò, non esercita, in via speculare, diritto di difesa. In conclusione, i due soggetti non sono antagonisti.
Ne discende, per logico corollario, che il tribunale non era tenuto a liquidare le spese del procedimento di reclamo.
Secondo l'interpretazione consolidata di questa corte, il provvedimento di reclamo ha natura decisoria, cui consegue l'applicazione delle norme del processo di cognizione, ove, tenuto conto della connotazione del provvedimento reclamato, decida su posizioni che incidono su diritti soggettivi (per tutte Cass. 3759/01 e 8666/00). Negli altri casi, suddetta disciplina non vige e, come si è sopra chiarito, il procedimento camerale si chiude senza l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese. Il reclamo, nella specie, ha mutuato la sua natura da quella del provvedimento reclamato, e, dunque, non può qualificarsi decisorio. Il creditore reclamato, se intenderà recuperare le spese sostenute per la sua difesa, potrà chiederne il rimborso nelle forme e secondo il rito fallimentare. Nè è, infine, priva di rilievo la circostanza che, nella specie, il giudice fallimentare non ha emesso decisione alcuna sulle spese. Invero, l'impugnazione di legittimità, in materia di spese processuali, presuppone necessariamente che con la statuizione censurata il giudice abbia provveduto al riguardo, o violando il principio della soccombenza, di modo che la parte processuale che abbia vinto in quella procedura sia stata poi erroneamente condannata a rifondere le spese alla controparte, ovvero incorrendo in vizio di motivazione in caso di compensazione (per tutte v. Cass. 14576/99). Tali vizi non sono riscontrabili nel provvedimento in esame, e neppure sono stati dedotti, sicché, in mancanza di pronunzia, non è ravvisabile interesse all'impugnazione.
Tenuto conto dell'esito della lite, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003