Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942.
Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ.)si sottraggono alle regole degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11483 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
2. Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
3. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
4. Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
5. Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto
DA
RE LO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Serpico del foro di Cuneo per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
ON SE, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 1, presso lo studiò dell'Avv. Antonio Vianello, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente, all'Avv. Nicola De Marinis del foro di Milano come da procura a margine del controricorso
- controricorrente -
WA TD
- intimata -
per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Lavoro di Bergamo del 14.2.2000 nella causa iscritta al n. 697 del R.G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.5.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14.2.2000, pronunciata ex art. 306 - ultimo comma - C.P.C., il Tribunale di Bergamo ha dichiarato estinto il giudizio a seguito di dichiarazione di rinuncia dell'attore RO PE e dell'accettazione del convenuto RI EN, con condanna della parte attrice alle spese di lite a favore dello RI, liquidate in complessive L. 4.000.000, di cui L.
2.000.000 per onorari di avvocato, oltre accessori.
Il Tribunale ha osservato che la rinuncia e l'accettazione, pur se quest'ultima espressa in forma "condizionata", erano regolari;
che non potevano essere liquidate le spese di lite, richieste dallo RI con riferimento al procedimento di liquidazione di cui all'art. 287 C.P.C., trattandosi di procedimento di natura amministrativo;
che non potevano essere liquidate le spese dei giudizio di appello, non essendo in suo potere delibare sulle stesse;
che la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 C.P.C. è un negozio dispositivo del processo che prescinde dall'ammissione dei fatti costitutivi, sicché la rinuncia stessa non consente alcun tipo di valutazione discrezionale della virtuale soccombenza. Lo RI ha impugnato l'anzidetta ordinanza con ricorso per cassazione sulla base di unico articolato motivo, a cui resiste il RO con controricorso.
L'intimata WA TD non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente RO in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso rilevando come l'impugnazione del provvedimento di liquidazione delle spese, costituendo provvedimento accessorio a quello principale di rinuncia agli atti, possa essere impugnato solo con i mezzi ordinari del reclamo o dell'appello. L'eccezione non ha pregio e va disattesa.
Invero l'art. 306 - ultimo comma - C.P.C. dispone che la liquidazione delle spese a - carico del rinunciante, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Tale ordinanza è un provvedimento di carattere decisorio incidente su rapporti di natura patrimoniale ed è altresì un provvedimento definitivo, esplicitamente dichiarato "non impugnabile", sicché ricorrono i requisiti per l'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione per violazione di legge (in questo senso Cass. 4 agosto 2000, n. 10306; Cass. 18 maggio 1971, n. 1497). Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942, anche in riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. n. 585 del 5.10.1994 e agli artt. 10, 287, 306 e 310 C.P.C. In particolare l'impugnazione riguarda i seguenti profili: a) mancata motivazione, nella liquidazione delle spese da parte del giudice, del mancato riconoscimento delle voci contenute nella nota spesa prodotta;
b) mancata liquidazione delle spese oggetto del procedimento ex art. 287 C.P.C. di correzione dell'ordinanza ex art. 423 C.P.C.; c) mancata liquidazione da parte del giudice delle spese del giudizio di appello instaurato dal ricorrente contro la sentenza non definitiva in data 14.10.1999.
Con riguardo al primo profilo va osservato che sussiste la prospettata violazione di legge, connessa all'inosservanza dei minimi tariffari e all'obbligo di motivazione, con riguardo agli onorari, le cui voci, contenute nella relativa nota presentata al giudice, sono state riportate nel ricorso per cassazione.
Sul punto questa Corte si è più volte espressa nel senso che in terna di liquidazione delle spese processuali il giudice, in presenza di una nota specifica della parte non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore ed onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi limiti, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cass. 2 luglio 1999, n. 6816; Cass. 30 ottobre 1998, n. 10864; Cass. 27 ottobre 1994, n. 8872). Orbene il Tribunale nel caso di specie si è discostato da tali criteri limitandosi ad una liquidazione globale degli onorari di avvocato senza alcuna spiegazione del ragionamento seguito nella riduzione o esclusione delle singole voci, sicché il ricorrente non è stato posto in condizioni di procedere ad una verifica della conformità di quanto liquidato rispetto alle tariffe professionali forensi.
Non è fondata la doglianza relativa alle spese vive e ai diritti di procuratore, essendo mancata qualsiasi loro specificazione da parte del ricorrente idonea a consentire un controllo di legittimità, Per quanto riguardo il secondo profilo (mancata liquidazione delle spese relative al procedimento di correzione ex art. 287 C.P.C.) i rilievi del ricorrente non hanno pregio, in quanto correttamente il Tribunale ha rigettato la relativa richiesta avanzata dallo RI, osservando che trattasi di procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, sicché mancano i presupposti richiesti dall'art. 91 C.P.C. per emettere una pronuncia di condanna, non potendo il provvedimento conclusivo di un tale procedimento non contenzioso determinare una posizione di soccombenza (Cass. 11 luglio 1985, n. 4126; Cass. 8 luglio 1983, n. 591). Del pari infondata è la doglianza concernente il terzo profilo (mancata liquidazione delle spese del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva), in quanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che non rientrasse nel suo potere la liquidazione di tali spese, e ciò anche in relazione agli aspetti della caducazione di tale sentenza a seguito dell'ordinanza di estinzione del processo. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per le spese al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002