Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11483
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942.

Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ.)si sottraggono alle regole degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso.

Commentari3

  • 1Soccombenza delle spese nel processo tributario
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  • 3Infortunio sul lavoro: sulla prova della perdita di chanceAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11483
Data del deposito : 1 agosto 2002

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