Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Il procedimento di volontaria giurisdizione instaurato ex art. 2409 cod. civ. (di carattere non contenzioso anche nel caso in cui l'esito sia la revoca dell'amministratore), benché articolato in due gradi di giudizio, non postula la composizione di contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sicché, rispetto al provvedimento che definisca il relativo giudizio, non può legittimamente configurarsi la posizione di "parte soccombente" tenuta al rimborso delle spese a favore di "altra parte" (vittoriosa) a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del menzionato procedimento ex art. 2409 che nulla abbia disposto in merito alle spese.
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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Leggi di più… - 4. Correzione errori materiali in sentenza: casi e procedimentoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ZZ FA, SI AN, DI AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERCADANTE 32, presso l'avvocato ALESSIO CARMELO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CLINICA VILLA FLAMINIA SpA;
- intimata -
avverso il decreto n. 351/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 30/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma, con il decreto pubblicato il 30 novembre 1998, rigettando il reclamo proposto dalla società p.a. Clinica Villa Flaminia avverso il provvedimento 26 giugno 1998 del Tribunale di Roma (che aveva respinto il ricorso della stessa società, socia della società a r.l. SAF Festioni Sanitarie, nei cui confronti erano stati chiesti i provvedimenti di cui all'art.2409, secondo e terzo comma, cod. civ.), nulla disponeva in ordine alle - spese del procedimento in ragione della natura non contenziosa di esso e sul rilievo che nessuno dei resistenti aveva presentato "specifica nota".
Contro questo decreto RI Di RO, FE OR e RI Di IO, componenti del consiglio di amministrazione della società a r.l. SAF Gestioni Sanitarie (che si erano costituiti davanti alla Corte d'appello, resistendo al reclamo) hanno proposto ricorso per cassazione, prospettando nell'unico motivo "violazione e falsa applicazione" dell'art. 91 c.p.c.. La intimata società p.a. Clinica Villa Flaminia non ha svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti, prospettando "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.", criticano la decisione per non essersi la Corte di merito attenuta al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur in difetto di una esplicita richiesta della parte, il giudice con il provvedimento che "chiude il processo davanti a lui" deve provvedere al regolamento delle spese, attenendosi al criterio della soccombenza: sicché a favore degli amministratori della società a r.l. SAF-Gestioni Sanitarie, resistenti alla denunzia della s.p.a. Clinica Villa Flaminia diretta ex art. 2409 c.c. alla loro revoca e costituiti nella fase del reclamo proposto dalla stessa società contro il provvedimento negativo del Tribunale, doveva essere pronunciata la condanna al rimborso delle spese dovute sostenere per la difesa in entrambi i gradi del procedimento, a carico della società soccombente. Affermano peraltro i ricorrenti che "l'applicabilità degli artt. 91 e segg. c.p.c. al procedimento promosso ex art. 2409 c.c. costituisce principio ormai consolidato nella dottrina e giurisprudenza più recenti", giacché quel disposto, collocato tra le disposizioni generali del codice di rito, si riferisce non solo alla "sentenza", ma a qualsiasi provvedimento che nel risolvere comunque situazioni contrapposte elimini il processo dinanzi al giudice che lo emette. Sicché il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 2409 cod. civ., decidendo su contrapposte posizioni di diritto e presentando il carattere della definitività, deve necessariamente contenere la condanna di chi l'ha proposto alla rifusione delle spese di causa sostenute dai soggetti accusati di gravi irregolarità, secondo il principio di causalità, ove il ricorso - come nella specie - e successivamente anche il reclamo siano stati rigettati nel merito. Facendo infine riferimento alle numerose pronunce di questa Corte che ammettono il ricorso per cassazione (ex art. 111 Cost.) contro i provvedimenti dati dalla Corte d'appello in sede di reclamo (sui provvedimenti del Tribunale ex art. 2409 c.c.) che contengano la condanna alle spese del procedimento ("essendo tale condanna costitutiva di un rapporto obbligatorio e, quindi, munita dei connotati della pronuncia giurisdizionale idonea ad assumere l'indicato valore di giudicato":
Cass. 9636/1997), i ricorrenti concludono nel senso che alla stessa stregua deve riconoscersi la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti della Corte d'appello che quella condanna abbiano negato.
2. - Il ricorso è inammissibile.
2.1. - È ben vero che nella giurisprudenza di legittimità è fermo il principio secondo cui il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo ne',1 procedimento ex. art. 2409 c.c., se contiene condanna al rimborso delle spese - e perciò incide in via definitiva su una posizione di diritto soggettivo -, è ricorribile in cassazione a norma dell'art. 111 Costituzione, ma le numerose pronunce di questa Corte che al principio si sono attenute muovono dal presupposto che lo speciale procedimento ex art. 2409 c.c. abbia natura essenzialmente amministrativa e che i provvedimenti dati dal Tribunale sulla "denunzia" del socio e dalla Corte d'appello in sede di reclamo siano funzionalmente inidonei a contenere la pronuncia sulle spese. Sicché tali provvedimenti si espongono al sindacato di legittimità nella misura in cui si siano posti in contrasto con il modello legale, adottando, nella impropria sede di giurisdizione non contenziosa, una indebita pronuncia sulle spese, lesiva - essa - di una posizione di diritto soggettivo. Contro l'anomalo provvedimento sulle spese questa Corte ha perciò ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione che, fondato sul motivo di indebito esercizio di giurisdizione contenziosa, deve essere perciò accolto, cassato senza rinvio (ex art. 382 c.p.c.) il decreto impugnato nel punto in cui ha pronunciato condanna alle spese, perché la domanda relativa non poteva essere - in quel procedimento proposta (per tutte, Cass. 9636/1997). 2.2. - Non ravvisa il collegio ragioni che inducano a disattendere l'indirizzo costante nella giurisprudenza di questa Corte nel senso, da un lato, che i procedimenti di volontaria giurisdizione, pur articolati in due gradi di giudizio, non registrano contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sicché rispetto ai provvedimenti che li concludono non può configurarsi una "parte soccombente" tenuta al rimborso delle spese a favore di "altra parte" (vittoriosa) a norma dell'art. 91 C.P.C. (Cass. 3246/1998);
dall'altro, che il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. ha carattere non contenzioso, essendo diretto al riassetto amministrativo e contabile della società e anche quando conduce nei casi più gravi alla revoca degli amministratori e dei sindaci un tale provvedimento è disposto nell'interesse della società a una corretta gestione e non implica la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi fatti valere dai soci nei confronti degli amministratori. (Cass. 420 e 9636/1997). Sicché i provvedimenti dati al riguardo così dal Tribunale come dalla Corte d'appello in sede di reclamo (essendo applicabili le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio: art. 742 bis C.P.C.) sono intrinsecamente inidonei a contenere il regolamento delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c.. 2.3. - Un tale indirizzo non è condiviso da una parte della giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina (di cui si è fatta eco Cass. n. 498 del 1996 in una proposizione della motivazione che non integra però la ragione di quella decisione) incline a riconoscere nel procedimento di volontaria giurisdizione in cui sia insito un contrasto di interessi (nel procedimento ex art. 2409 c.c. riconoscibile tra i denuncianti delle irregolarità amministrative e i responsabili di esse) il diritto di difesa dei titolari di quegli interessi (diritto che trova fondamento nello stesso art. 24 Costituzione), ritenuto effettivo soltanto se si esprima pure nel diritto al rimborso delle spese dovute sostenere per la difesa di quell'interesse che ha trovato infine pur se indiretta tutela nel provvedimento conclusivo del procedimento. Sul presupposto di un tale principio la disciplina dettata dagli artt. 90 e seguenti C.P.C. in tema di giurisdizione contenziosa troverebbe applicazione in via di Analogi iuris (art. 12 delle preleggi) pure ai procedimenti di volontaria giurisdizione. E dunque i provvedimenti ex art. 2409 c.c. dovrebbero necessariamente portare la pronuncia sulle spese e quelli definitivi della Corte d'appello - in sede di reclamo - rimarrebbero soggetti al sindacato di legittimità quanto al - solo - regolamento delle spese, ferma per altro la insindacabilità della decisione di merito, perché assunta nell'esercizio di una giurisdizione non contenziosa.
Giudica il collegio che all'accoglimento della indicata prospettiva innovativa si opponga la considerazione della speciale potestas esercitata dalla autorità giudiziaria nei procedimenti di volontaria giurisdizione, intrinsecamente inidonea come amministrazione pubblica di diritto privato al riconoscimento di parti, ad apprezzamenti di soccombenza e a conseguenti pronunce (proprie della giurisdizione contenziosa), pur se accessorie, di condanna.
3. - Dichiarata dunque la inammissibilità del ricorso, poiché la società intimata non ha svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001