Sentenza 13 ottobre 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga proposto appello dal pubblico ministero e dalla parte civile nei confronti di sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace, è abnorme il provvedimento del tribunale, quale giudice di secondo grado, che riqualifichi come ricorso per cassazione l'appello proposto dal pubblico ministero. (La Corte, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio il predetto provvedimento del giudice di secondo grado, convertendo ex art. 580 cod. proc. pen. in appello l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza del giudice di pace, con conseguente restituzione degli atti al tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2017, n. 57716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57716 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2017 |
Testo completo
577 16 -17 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da P.U del 13/10/2017 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - Dott. GRAZIA LAPALORCIA Consigliere - Sent. n. sez. 2192/2017 - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI R.G.N. 4441/2016 Rew, 22122/16 - Consigliere Relatore Dott. ANGELO CAPUTO Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (N.R.G. 4441/2016) presentato da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nel procedimento a carico di SI OC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2014 del Giudice di pace di Alessano;
nonché sul ricorso (N.R.G. 22122/2016, riunito al procedimento N.R.G. 4441/2016) presentato da: SI OC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2015 del Tribunale di Lecce visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo TO;
udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. R. Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 612 cod. pen., con riguardo al procedimento Num. Ric. Gen. 4441/2016, e per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili con riguardo procedimento Num. Ric. Gen. 22122/2016. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 06/11/2014, il Giudice di pace di Alessano assolveva OC SI dai reati di ingiuria e di minaccia commessi in danno di IL IR il 13/04/2013 per non aver commesso il fatto.
2. Investito degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, il Tribunale di Lecce, con sentenza deliberata il 17/12/2015, riqualificava come ricorso per cassazione l'impugnazione del pubblico ministero e ne disponeva la trasmissione a questa Corte;
dichiarava OC SI civilmente responsabile del fatto reato di cui all'art. 594 cod. pen. e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rigettando, nel resto, l'appello proposto dalla stessa parte civile.
3. La trasmissione da parte del Tribunale di Lecce dell'impugnazione del pubblico ministero convertita in appello ha dato origine al presente procedimento (n. 4441/2016 Num. Ric. Gen.). L'impugnazione del pubblico ministero articola le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Preliminarmente il pubblico ministero impugna l'ordinanza dibattimentale del 18/09/2014 con la quale il Giudice di pace aveva acquisito, nonostante il parere contrario del p.m., l'annotazione di servizio del 28/06/2014. Nel merito, l'impugnante censura l'esito assolutorio in presenza di un quadro probatorio che avrebbe dovuto condurre alla condanna, quadro probatorio costituito dalla querela della persona offesa, acquisita con il consenso delle parti, e dagli elementi di riscontro offerti dalla testimonianza del Geom. TO e dal verbale di sopralluogo del 24/04/2013. 4. La sentenza del Tribunale di Lecce del 17/12/2015 è stata impugnata da OC SI, attraverso il difensore avv. F. Calabrò, con ricorso per cassazione che ha dato origine al procedimento Num. Ric. Gen. 22122/2016. Il ricorso articola tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla statuizione con la quale il Tribunale di Lecce ha espunto dal fascicolo del dibattimento l'annotazione di p.g. del 13/06/2013, trattandosi non già di un atto di indagine, ma di un documento. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva omesso di indicare la presenza sul luogo e al momento dei fatti di 2 RI ON, ma si era limitata ad indicare come testimone RA TO, collegato alla stessa parte civile. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 568, comma 5, 570 e 580 cod. proc. pen. e 36 d. lgs. n. 274 del 2000: il Tribunale ha errato nel qualificare come ricorso per cassazione l'appello del Pubblico Ministero, posto che la proposizione dell'appello della parte civile rendeva appellabile la sentenza anche per il P.M.; la condanna del ricorrente è intervenuta in relazione al reato di cui all'art. 594 cod. pen. depenalizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che, in limine la Corte ha disposto la riunione del procedimento Num. Ric. Gen. 22122/2016 al procedimento Num. Ric. Gen. 4441/2016, in ordine di priorità logico-giuridica, occorre muovere dalla valutazione relativa alla legittimità della statuizione con la quale il Tribunale di Lecce ha disposto la riqualificazione come ricorso per cassazione dell'impugnazione del pubblico ministero, legittimità che deve essere esclusa (come, del resto, dedotto dallo stesso ricorso nell'interesse di OC SI). Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, l'unico mezzo di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace è il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009 - dep. 16/12/2009, Di Loreto, Rv. 245741), disciplina, questa, ritenuta costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui - modificando l'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace (Corte cost., sentenza n. 298 del 2008). Ciò premesso, deve rilevarsi che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche dell'art. 580 cod. proc. pen. introdotte dalla I. n. 46 del 2006), it presupposto della conversione del ricorso per cassazione in appello è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005 - dep. 06/10/2005, Fragomeli, Rv. 231807). La giurisprudenza di questa Corte ha avuto poi modo di delineare la ratio dell'istituto della conversione del ricorso in appello, rimarcando come esso sia funzionale a 3 garantire l'unità del procedimento nel corso di tutte le fasi e di scongiurare le negative conseguenze potenzialmente derivanti dalla coesistenza di più mezzi ordinari di impugnazione avverso la medesima decisione», assicurando esigenze di economia e di concentrazione processuale e quella di prevenire giudicati contrastanti»: di qui, il principio di diritto in forza del quale la conversione del ricorso per cassazione in appello opera anche con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione (Sez. 1, n. 2446 del 12/12/2007 - dep. 16/01/2008, P.M. in proc. Wang, Rv. 238813). L'esigenza di evitare «la frammentazione dei controlli>> sulla sentenza di primo grado trova riscontro nel dato letterale dell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., dal quale si desume che «nei confronti di un provvedimento può essere esperito un solo strumento di controllo» (Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015 - dep. 24/04/2015, Dibiase, Rv. 263442). Come questa Corte ha avuto modo di rilevare in una fattispecie analoga (Sez. 5, n. 45671 del 01/10/2015 - dep. 17/11/2015, P.G. in proc. Granito), la ratio della conversione del ricorso per cassazione in appello e la funzione sistematica svolta dall'istituto nel quadro della disciplina delle impugnazioni impongono di ritenere che esso trovi applicazione anche nell'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui le diverse impugnazioni riguardino le stesse imputazioni sulla quale è intervenuta la sentenza di primo grado, ma siano proposte agli effetti penali (il ricorso del P.M.) e agli effetti civili (l'appello della parte civile). Del resto, questa Corte (sia pure con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame) ha affermato che l'art. 580 cod. proc. pen., prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi", non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso (Sez. U, n. 7247 del 18/06/1993 - dep. 23/07/1993, Rabiti, Rv. 194314), conclusione, questa, che il Collegio ritiene riferibile anche agli effetti (penali) del ricorso per cassazione, effetti che, dunque, permangono anche a seguito della conversione.
2. Alle osservazioni che precedono deve aggiungersi la considerazione che, attraverso l'erronea qualificazione in termini di ricorso per cassazione dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza di primo grado impugnata anche dalla parte civile, si è venuta a creare una situazione di stasi del procedimento, posto che qualsiasi determinazione di questa Corte sull'impugnazione del pubblico ministero sarebbe suscettibile di risultare incompatibile con la situazione determinata dalla pronuncia del Tribunale di Lecce e dalla successiva impugnazione della stessa da parte dell'imputato e ai soli effetti civili: invero, in 4 caso di accoglimento dell'impugnazione del p.m., l'annullamento della sentenza di primo grado precluderebbe l'esame dell'impugnazione dell'imputato sulla sentenza del Tribunale di Lecce di parziale riforma della decisione del Giudice di pace di Alessano;
al contrario, in caso di mancato accoglimento dell'impugnazione del p.m., la conseguente irrevocabilità della sentenza di primo grado porrebbe nel nulla l'appello ritualmente proposto dalla parte civile contro di essa. In altri termini, l'erronea qualificazione dell'appello del pubblico ministero ha determinato una "scissione" tra effetti penali ed effetti civili delle diverse pronunce non suscettibile di trovare composizione attraverso la decisione delle diverse impugnazioni contro le sentenze di primo e di secondo grado - rimesse alla cognizione di questa Corte. Da ciò consegue il carattere abnorme della sentenza del Tribunale di Lecce, carattere che ricorre quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 dep. - 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, in motivazione) ed è rilevabile d'ufficio incidendo il vizio sul thema decidendum devoluto alla Corte e costituendo un passaggio logico essenziale ai fini della decisione dei ricorsi (cfr. Sez. 6, n. 2702 del 19/10/1990 - dep. 16/11/1990, Sica, Rv. 185762). Pertanto, la sentenza del Tribunale di Lecce del 17/12/2015 deve essere annullata senza rinvio e, convertita l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza del Giudice di pace di Alessano del 06/11/2014 come appello, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Lecce per il giudizio, agli effetti penali e agli effetti civili, sulle impugnazioni del P.M. e della parte civile.
3. Tuttavia, come rilevato dal ricorso nell'interesse di OC SI, medio tempore, in forza dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato e ciò determina la preclusione a decidere in merito agli effetti civili, in considerazione della regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, della tassatività della deroga prevista dall'art. 578 cod. proc. pen. e della diversa disciplina sancita dall'art. 9 del d. lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di abolitio criminis dal d. lgs. n. 7 del 2016, né ad esso applicabile in via analogica (Sez. 5, n. 15634 del 19/02/2016 - dep. 14/04/2016, Guerzoni e altri, Rv. 266502; conf. Sez. 5, n. 16147 del 01/04/2016 dep. 19/04/2016, Favaloro, Rv. 266503; Sez. 5, n. 32198 del 10/05/2016 - dep. 26/07/2016, Marini, Rv. 267002): indirizzo, questo, confermato da Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016 dep. 07/11/2016, Schirru, Rv. 267884 - 267886, che ha affermato il principio di diritto in forza del quale in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente 5 abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile, chiarendo altresì che è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività. Pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il giudizio deve essere limitata all'imputazione di minaccia. Soluzione, questa, che non pregiudica il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, tanto più che, se investito della cognizione anche del reato di ingiuria, il Tribunale di lecce non potrebbe che dichiarare, in parte qua, inammissibile l'appello della parte civile alla luce del principio di diritto da ultimo richiamato.
P.Q.M.
Riunito al presente procedimento quello n. 22122/16, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Lecce del 17/12/2015. Convertita l'impugnazione del pubblico ministero in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo esame limitatamente al reato di minaccia, rilevato che il fatto di ingiuria non previsto dalla legge come reato. Così deciso il 13/10/2017. I Consigliere estensore Il Presidente AL B Depositato in Cancelleria Roma, li 28.12 HCANCELERE Rosse 6