Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia pagato in forza di una sentenza poi cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento condannando la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
composta da:
Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Ugo RIGGIO Consigliere
Giuseppe BOSELLI Consigliere
Rosario DE JULIO Consigliere
Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO IU, difeso dall'avv. Letterio Briguglio, domiciliato presso il suo studio in Messina, via Grillo 69
- ricorrente -
contro
NA RE, difeso dagli avv.ti Francesco Scaglione e Carolina Valensise, domiciliato presso quest'ultima in Roma, via Monte delle Gioie 1
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 75 del 4 marzo 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 1998 dal relatore Carlo Cioffi;
Udito l'avv. Francesco Scaglione;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 4 marzo 1996, pronunziando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda proposta dall'ing. IU RE di condanna di RE NA al pagamento del compenso per la redazione del progetto di una costruzione da realizzarsi in agro di Caulonia, della quale era stato incaricato. La corte, sulla scorta dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha infatti accertato che il professionista ha errato nel calcolare la superficie del suolo a disposizione, indicato dal committente, ed ha conseguentemente progettato una costruzione di volume notevolmente maggiore di quello consentito dal piano regolatore comunale;
una costruzione dunque irrealizzabile, anche se il progetto è stato confortato dal rilascio della concessione edilizia, all'evidenza illegittima.
La corte ha poi ritenuto privo di rilievo al fine di causa la sottoscrizione di RE NA della domanda di concessione edilizia, allegata da IU RE per sostenere che il committente ha accettato in tal modo la sua prestazione, e non ha dunque diritto a rifiutare la propria, perché ha accertato che IU RE ha compilato la richiesta di concessione edilizia su foglio in precedenza firmato in bianco ed a lui rilasciato a tal fine dal committente.
IU RE chiede la Cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
RE NA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il quarto motivo di ricorso, che ha priorità logica sugli altri, IU RE denunzia violazione degli art. 2226, 2233 e 2696 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è
contraddittoria, perché ha affermato che il progetto da lui redatto non è realizzabile per l'illegittimità della pur rilasciata concessione edilizia, ed ha tuttavia negato che il committente ha subito danno per tale mancata realizzazione, per la diversa destinazione data al fondo: sostiene dunque che il suo progetto non è stato attuato per il venir meno dell'interesse del committente;
e non perché era inattuabile.
Il ricorrente sostiene inoltre che la progettata costruzione non era sovradimensionata, perché RE NA era proprietario del fondo di ben maggiore estensione di cui è parte il suolo considerato nella richiesta di concessione edilizia, come emerge dall'atto di concessione, del quale lamenta l'omesso esame.
La prima censura è infondata.
La denunziata contraddittorietà della motivazione non è configurabile, essendo in essa ben chiarito che il sopravvenuto venir meno dell'interesse personale del committente alla realizzazione della costruzione non esclude la sua oggettiva illegittimità, e conseguentemente l'inadempimento del professionista che la progettò. Parimenti infondata è la seconda.
L'essere RE NA proprietario di un fondo di dimensioni maggiori di quello indicato nella domanda di concessione edilizia e preso in considerazione dal Comune di Caulonia ai fini del rilascio di tale concessione non rileva ai fini di causa, perché, come accertato dalla Corte d'appello di Messina, che ha puntualmente preso in esame sia la domanda sia l'atto di concessione, tale maggior fondo non è stato, in tutto o in parte, asservito, ai fini del computo della volumetria realizzabile.
La corte territoriale ha infatti affermato, sulla scorta dell'espletata consulenza tecnica, che nella domanda e nell'atto di concessione è indicata come superficie edificabile (ossia come area di sedime del costruendo edificio, ed area asservita ai fini del computo della volumetria consentita) esclusivamente un lotto ben individuato, che si afferma esteso 3660,60 metri quadrati, ma che in realtà è esteso soltanto 1790,77 metri quadrati.
Con il primi tre motivi di ricorso IU RE censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che la richiesta di concessione edilizia è stata redatta su foglio firmato in bianco da RE NA (per escludere, come innanzi detto, che questi l'abbia con tale sottoscrizione, accettata, e non abbia diritto ad essere dunque garantito per i vizi del progetto); ovvero, in ogni caso, per non aver controparte proposto querela di falso per dimostrare che il riempimento del foglio firmato in bianco era avvenuto in modo difforme da quanto convenuto.
L'attuale resistente non ha eccepito, e la corte territoriale non ha osservato, che tale accettazione, anche preventiva, se davvero configurabile nella specie, non avrebbe rilievo ai fini indicati dal professionista, dal momento che i vizi dell'opera, ossia gli errori da lui commessi nella redazione del progetto, di natura tecnica, non erano "facilmente riconoscibili" (art. 2226 cod. civ.) da parte del committente.
La Corte ha tuttavia affermato che la domanda per il rilascio della concessione edilizia venne redatta su foglio firmato in bianco da RE NA, avendo considerato e valutato tutte le prove disponibili al riguardo;
ha in particolare rilevato che la firma di quest'ultimo è apposta in calce alla sola domanda (non anche al progetto e alla relazione tecnica descrittiva allegate), ed ha osservato che la sua tesi è confortata dall'esame del documento (la sua firma non risulta apposta immediatamente in calce al testo della domanda, ma sull'ultimo rigo del foglio) e da due deposizioni testimoniali.
La Corte territoriale ha dato dunque adeguato conto delle conclusioni cui è pervenuta nella valutazione delle prove raccolte, considerandole sia singolarmente, sia cumulativamente;
e tale valutazione appare immune da vizi logico-giuridici, e non è pertanto censurabile in questa sede.
In particolare, per ciò che attiene ad una delle testimonianze, quella del Mazzà, non sembra che possa dubitarsi della sua attendibilità, come sostiene il ricorrente, che pone l'accento sulla sua qualità di comproprietario del fondo in questione, senza smentire il decisivo rilievo che egli è certamente rimasto estraneo alla stipulazione del contratto d'opera per cui è causa, e non risente di vantaggio o pregiudizio alcuno per l'esito di questa lite. Quanto poi alla censura con cui il ricorrente evidenzia la mancata proposizione della querela di falso, , si osserva che essa è necessaria quando si contesta la conformità del riempimento del foglio firmato in bianco agli accordi intercorsi relativi al suo riempimento;
nel caso di specie tale difformità non è configurabile, dal momento che, come accertato dalla corte territoriale sulla scorta della consulenza tecnica, il fondo che il committente indicò al professionista è esattamente quello da quest'ultimo considerato nel suo progetto.
Anche i primi tre motivi di ricorso sono dunque infondati. Con il quinto motivo di ricorso IU RE denunzia violazione dell'art. 389 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod.. proc. civ.; lamenta in particolare che la Corte d'appello di Messina ha omesso l'esame della sua domanda con la quale aveva chiesto ad essa, giudice del rinvio, la condanna di controparte alla restituzione di quanto pagato per spese giudiziali in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, annullata da questa Corte.
La censura è infondata.
L'art. 389 cod. proc. civ. stabilisce che dopo l'annullamento di una sentenza in sede di legittimità le domande di restituzione e di riduzione in pristino, nonché ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione, devono essere proposte al giudice di rinvio. Tuttavia la pronuncia di restituzione della somma, che una parte abbia pagato in forza della sentenza cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio, quando, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento, condannando cioè la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore (vedi la sentenza di questa Corte, sez. 1, 6 dicembre 1984 n. 6421). È per l'appunto quanto accaduto nella specie: il giudice di rinvio ha nuovamente condannato l'attuale ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che ha liquidato, sia pur compensandole per un terzo, in misura superiore (ovviamente, considerati l'ulteriore grado e l'ulteriore fase del giudizio celebrato) a quella in precedenza stabilita dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. Con il sesto motivo di ricorso IU RE denunzia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; lamenta in particolare che la Corte d'appello di Messina,
nel liquidare le spese giudiziali, ha indebitamente incluso nel computo anche il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, il cui ammontare è stato oggetto di separato giudizio. La censura è infondata.
La Corte territoriale nell'impugnata sentenza ha conteggiato nel dettaglio le spese processuali, poste a carico del soccombente ed attuale ricorrente nella misura di due terzi, e tra queste non ha incluso quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, che non ha affatto considerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IU RE a rifondere a RE NA le spese di lite, che liquida in lire 125.400, oltre lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999