Art. 10. 1. La fideiussione copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo garantito, la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
2. Il predetto limite della fideiussione, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita ed importo erogato.
3. In virtu' di tale garanzia la Sezione speciale e' tenuta al pagamento della somma garantita a fronte della prescritta documentazione ed a condizione che siano state rispettate le norme del codice civile e del presente regolamento che disciplinano la fideiussione della Sezione medesima. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283 , e' abrogato."
2. Il predetto limite della fideiussione, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita ed importo erogato.
3. In virtu' di tale garanzia la Sezione speciale e' tenuta al pagamento della somma garantita a fronte della prescritta documentazione ed a condizione che siano state rispettate le norme del codice civile e del presente regolamento che disciplinano la fideiussione della Sezione medesima. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283 , e' abrogato."