Sentenza 24 novembre 2020
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 10619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10619 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2020 |
Testo completo
1 0619-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - MIRELLA CERVADORO Sent. n. sez. 2451/2020 UP 24/11/2020- ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 816/2020 VI IE PI FR GIOVANNI ARIOLLI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO NA RI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di RO (in data 27/6/2019), con cui è stata confermata la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri che lo ha condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 2/11/2020 ex art. 23 D.L. n. 137/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con nota del 17/11/2020, la difesa del ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Motivi di ricorso:
1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di motivazione con riguardo all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata con l'atto di appello, stante l'indeterminatezza del capo di imputazione, in assenza di qualsivoglia descrizione del fatto tipico poi attribuito in sentenza al ricorrente, sia sotto il profilo della condotta che del contributo causale. Né a tale riguardo, potevano valere le motivazioni rese dalla sentenza impugnata, la quale aveva escluso la violazione del diritto di difesa in ragione dei verbali di s.i.t. resi dai testi NI e LE, noti all'imputato, e in ragione della cristallizzazione dell'imputazione conseguente alla richiesta del rito abbreviato.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per come osservato dalla sentenza impugnata, nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata in concreto, in quanto il ruolo avuto dall'imputato nella vicenda illecita risulta essere stato al medesimo specificamente contestato in sede di applicazione della misura cautelare conseguente al fermo di indiziato di delitto e all'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale venne reso edotto delle fonti di prova a suo carico poi cristallizzatesi in sede di giudizio abbreviato, nell'ambito di una contestazione che non si pone in un rapporto di inconciliabile alternativa con il ruolo concorsuale meno grave attribuito poi in sentenza all'imputato. Il ricorrente, pertanto, ha avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli, della cui concreta portata sostanziale era a conoscenza allorché avanzò la richiesta di rito abbreviato.
2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo ai profili evidenziati per asseverare il coinvolgimento del ricorrente nella rapina commessa dai correi e alle 2 fonti di prova di tipo dimostrativo apprezzate dal giudice del merito (la doglianza attiene alla attendibilità delle versioni riferite dai sommari informatori, LE e NI).
2. Il motivo è inammissibile: difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli. In particolare, si è evidenziato come la rapina fosse ascrivibile ad un piano preventivamente concordato tra gli imputati, affermazione che trova logica conferma nel dato fattuale costituito dall'aver apposto del nastro adesivo con un foglio alla targa del motociclo utilizzato per commettere la rapina 4 al fine di occultarne il numero, nonché all'uso di abiti invernali, tra i quali uno scaldacollo (in agosto) quali indumenti idonei al travisamento. Il coinvolgimento del ricorrente si deve a molteplici elementi la cui combinazione logico-fattuale rendono congrua la motivazione dei giudici di merito che ne hanno asseverato il consapevole concorso sin ab initio nella rapina, escludendo la verosimiglianza della tesi difensiva che lo vuole strumento inconsapevole dell'ordito criminoso ascrivibile unicamente agli altri due imputati. Al riguardo, le sentenze di merito danno atto che il ricorrente sia il proprietario del motociclo utilizzato dai due correi per raggiungere il supermercato e poi darsi alla fuga, abbia guidato l'auto che ha condotto i correi nel posto dove si trovava il motociclo utilizzato per commettere la rapina, essendo presente mentre costoro si sono cambiati d'abito, indossando degli scaldacollo (tutti e tre scesero dal veicolo), attendendoli poi sul posto sino al loro ritorno ove assisteva anche alla rimozione della copertura della targa del ciclomotore, e ciononostante, conducendo l'autovettura a bordo della quale salivano i complici così agevolandone la fuga. Infine, il ricorrente condivide con i coimputati lo stesso bungalow ove la polizia giudiziaria ha rinvenuto i caschi, gli indumenti invernali e la pistola scacciacani utilizzati per commettere la rapina. A fronte di tale ricostruzione della vicenda, asseverata dalle decisioni di merito con c.d. doppia conforme, le doglianze finiscono per prospettare a questa Corte una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Tutto ciò preclude 3 qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., in relazione alla diversa ipotesi del furto aggravato.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
3.1. La corretta riconducibilità del fatto ad opera delle sentenze di merito nell'alveo del delitto di concorso in rapina aggravata esclude che la condotta dell'imputato possa ricondursi al favoreggiamento personale e, di conseguenza, sia applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. in virtù del rapporto di parentela intercorrente con i correi.
3.2. L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ad opera della sentenza impugnata si fonda sul richiamo di una molteplicità di elementi fattuali - quali l'aver messo a disposizione di uno dei correi il ciclomotore di sua proprietà al fine di commettere la rapina, trasportato gli oggetti utilizzati per il travisamento e nei pressi del supermercato l'altro correo germano, permesso ai correi di allontanarsi dalla zona della rapina a bordo di mezzo differente da quello utilizzato per fuggire dal centro commerciale la cui combinazione logica dà conto, - nell'ambito dell'economia della rapina, di un apporto ad opera del ricorrente che non può definirsi di minima importanza, avendo al contrario assunto una valenza causale di rilievo, altrimenti avendo dovuto gli altri complici dividersi differentemente i compiti o modificare il piano di azione. Corretta, pertanto, risulta la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di merito che ha escluso l'invocata attenuante speciale.
4. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, posto che la decisione di primo grado, pur avendo dato atto della sussistenza di indici positivi (giovane età, stato di incensuratezza e ruolo marginale) ne aveva poi contraddittoriamente fatto derivare un mero giudizio di equivalenza, infliggendo una pena superiore a quella chiesta dal pubblico ministero. Tale errores, anziché essere emendato dalla Corte di merito, era stato ritenuto corretto facendo riferimento ad un concetto di gravità del reato che mal si conciliava con l'opera marginale che avrebbe prestato il ricorrente, accomunando irragionevolmente posizioni e ruoli differenti tra gli imputati. 4 4. Il motivo si rivela manifestamente infondato. Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nelle motivazioni delle sentenze di merito laddove, da un lato, hanno apprezzato gli indici positivi richiamati dal ricorrente ai fini della concessione delle attenuanti generiche e, dall'altro, non li hanno ritenuti così decisivi da superare il giudizio di equivalenza con le altre aggravanti, in ragione di altrettanti indici di obiettiva gravità del fatto puntualmente declinati, nell'ambito di un giudizio di carattere discrezionale riservato al giudice di merito espresso tenendo conto della specificità del ruolo rivestito dal ricorrente rispetto agli altri correi ai fini della determinazione della pena, quantificata in misura assai inferiore per il ricorrente.
5. Con il quinto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla disposta confisca facoltativa del motociclo di proprietà del ricorrente, stante l'assenza di un rapporto di carattere strettamente strumentale con la commissione del reato ed avendo invece la Corte di merito ritenuto sufficiente un collegamento di tipo meramente occasionale.
5. Il motivo non è fondato. Come noto, nella giurisprudenza di questa Corte, vi sono diversi orientamenti in ordine all'esatta individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., che disciplina l'ipotesi della confisca facoltativa. La questione di definire l'esatta portata della norma si è posta soprattutto in quei casi in cui lo "strumento del reato", cioè la cosa che servì alla commissione del reato, sia stato un autoveicolo e lo stesso sia stato impiegato per il trasporto dell'oggetto del reato. La situazione più frequente è quella del trasporto in auto di un certo quantitativo di sostanza stupefacente. In siffatte situazioni, al fine di evitare un'eccessiva dilatazione applicativa della disposizione in esame, si è reputato di dover richiedere la verifica, da parte del giudice del merito, di una non episodica connessione strumentale tra il bene ed il reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (Sez. 5, n, 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546; Sez. 3, n. 35705 del 09/06/2009, Martinelli, Rv. 244591; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973; Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732). Si contrappone a tale orientamento un indirizzo per il quale, ai fini della confisca facoltativa, senza esigere una verifica delle caratteristiche oggettive modificate del bene strumentale, è sufficiente una prognosi negativa circa la commissione in futuro di altri reati servendosi della cosa in questione, nel senso che la stessa è ablabile se comunque potenzialmente utile per la consumazione di 5 altri delitti della stessa natura. Seguendo tale impostazione, volta a mettere in luce un concetto, per così dire, di 'strumentalità astratta', si è spostata l'attenzione della pericolosità obiettiva della cosa alla pericolosità soggettiva del reo, arrivando a sostenere che il giudice può disporre la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato, allorché ravvisi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione tra l'attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato. Ne consegue che, eccettuata l'ipotesi del trasporto di quantità davvero minime di sostanze stupefacenti, e nell'ambito di un'attività del tutto occasionale e non organizzata, si è ritenuto che l'autovettura utilizzata per detto trasporto costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico dell'illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall' autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa (Sez. 4, n. 34365 del 17/06/2004, Schoti, Rv. 229094; Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, Luyderer, Rv. 227864; Sez. 6, n. 11183 del 01/03/1989, Rivoli, Rv. 181947). Nel solco di questi orientamenti si pone quello espresso da Sez. 6, n. 3711 del 9/1/2013, Rv. 254573 (in senso conforme Sez. 3, n. 20429 del 2/4/2014, Rv. 259631), a cui il Collegio intende riportarsi, il quale ritiene di dover privilegiare una soluzione intermedia "che senza spostare la focale della valutazione da - aspetti oggettivi a quelli soggettivi, ai fini della ammissione della confisca facoltativa ai sensi del più volte citato art. 240, comma 1, cod. pen., superi l'idea di un necessario nesso di indispensabilità tra la cosa ed il reato, ritenendo, tuttavia, necessario un controllo sulla esistenza di una "strumentalità in concreto" tra il bene ed il reato, in ragione delle specifiche caratteristiche del primo e delle modalità e circostanza di commissione del secondo". Si è quindi di conseguenza affermato che per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nell'esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836). bastevole per"Ed allora, il nesso di strumentalità tra la cosa ed il reato legittimare l'adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale va ricercato in concreto, considerando quello che è il ruolo rivestito dalla cosa - 6 nella realizzazione dell'illecito, per il quale vi è sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta, cioè il modo di commissione dello stesso. In tal senso, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato... integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ne deriva che la confisca in esame implica un rapporto di "asservimento" tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalità (Sez. 6, n. 444 del 10/02/1994, Rilande, Rv. 198483). Ne consegue che la confisca di una autovettura è legittima, in ipotesi di detenzione illecita di stupefacente, laddove la sostanza trasportata sia di quantitativo tale da rendere "indispensabile" l'automezzo (Sez. 4, n. 1598 del 21/06/1996, Ricci, Rv. 206546); ovvero, in una ipotesi di furto, se la merce sottratta sia talmente voluminosa da renderne "impossibile il trasporto a braccia". -Al fine della confisca facoltativa occorre, pertanto, che la res ove lasciata nella disponibilità del condannato, potrebbe in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito nel compimento del reato sia alle modalità di realizzazione dell'illecito medesimo costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere - ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice del merito è tenuto a fornire congrua motivazione (in termini vedi anche Sez. 2, n. 838 del 3/12/2003, dep. 2004, Rv. 227864; Sez. 2, n. 47376 del 6/11/2009). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni impositive della misura ablatoria, evidenziando come, per un verso, il reato sia stato commesso proprio avvalendosi del motociclo in sequestro e, dall'altro, come stante l'esistenza di un legame stretto tra la res e gli altri correi (fratelli del ricorrente e conviventi, tanto che presso lo stesso luogo abitativo è stato rinvenuto quanto utilizzato per commettere la rapina), questa potrebbe essere anche da costoro utilizzata per commettere altre rapine, in ragione della loro elevata pericolosità sociale e del rapporto familiare che per espresso consenso del ricorrente ha loro consentito di disporre del bene. E tale prognosi risulta essere stata effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo. 7 6. In conclusione, il ricorso va rigettato;
consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24/11/2020 Il consigliere estensore ✓ Presidente Giovanni Arioli Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2021 IL A IL CANCELLIERE M DICA CANCELLIERE E R P U S S Claudia Pianell E T R V O O C N S