Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti -rispettivamente descritti e ritenuti- non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. Pertanto, nel caso in cui il fatto diverso non venga contestato tramite la modifica della imputazione ai sensi degli artt. 516-520 cod.proc.pen., si verifica nullità della sentenza per difetto di contestazione. (Nella fattispecie la Corte, rilevando che l'imputato, rinviato a giudizio per emissione di assegno senza autorizzazione, era stato ritenuto responsabile, in assenza di contestazione suppletiva, del delitto di emissione di assegno senza provvista, ha annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al PM per l'ulteriore corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/1999, n. 9957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9957 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 8.7.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Lucio Toth " N.1485
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Mario Rotella " N.9302/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI PP nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 3 - 12 - 97. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 18-11-96 il Pretore di Capua dichiarava TI PP responsabile del reato di cui all'art. 2 L.386/90 per emissione di un assegno senza provvista, così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 1 cit L.; con le attenuanti generiche condannava la medesima a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con pronuncia 3-12-97 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo:
1 - intervenuta prescrizione;
2 - nullità per mutamento dell'imputazione;
3 - insussistenza di responsabilità.
La Corte osserva.
Innanzitutto va escluso che sia decorso il termine prescrizionale di cui agli artt. 157 e 160 c.
3. c.p., in quanto il fatto addebitato è stato commesso il 25-6-92 e sono stati posti in essere più atti interruttivi ex art. 160 c. 1 e 2.c.p.
Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso risulta fondato. Invero sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e l'accusa quando nei fatti - ivi rispettivamente descritti e ritenuti - non si individui un nucleo comune per cui essi si pongano tra di loro in rapporto non già di continenza, ma di eterogeneità. Ne consegue che, a fronte di contestazione di emissione di assegno senza autorizzazione, ai fini di ritenere l'ipotesi di emissione del titolo senza provvista, poché la prima fattispecie non comprende l'altra, il fatto diverso, deve essere contestato, con relativa modifica dell'imputazione, secondo quanto previsto dagli artt. 516, 520 c.p.p. (Cass. 23-11-95 n. 11405 RV 202906; Cass. 22-10-97 n. 0 9523 RV 208784). Orbene, poiché nel caso in esame il P.M. non ebbe ad operare la contestazione suppletiva, il Pretore avrebbe dovuto disporre ai sensi dell'art.521 c.
2. c.p.p. la trasmissione degli atti al suddetto organo: non essendosi a ciò proceduto si è verificata la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 c.p.p. ed erroneamente la Corte di Appello, investita di specifica denuncia sul punto da parte dall'imputato, erroneamente non ha dichiarato la stessa.
S'impone per tali decisive considerazioni l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ed altresì di quella del Pretore nonché la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nonché quella emessa il 18 11-96 dal Pretore di Capua ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999