Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l'autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 09/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 28
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 14215/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO SS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/02/2011 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Stellari Saverio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata la Corte di appello di Milano riformava, limitatamente alla riduzione della pena inflitta, con concessione dei benefici di legge, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 30/06/2010 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato SS BO in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere - in Milano il 25/06/2010 - illecitamente detenuto, a fini di cessione, gr. 8,5 di hashish suddivisa in sette dosi custodite sulla propria persona, gr. 2,5 di cocaina occultati nella propria auto, nonché gr. 2 di hashish e gr. 11,5 presso la propria abitazione.
Rilevava, in particolare, la Corte di appello come dovesse essere confermata anche la disposizione della confisca dell'autovettura di proprietà del BO, in quanto mezzo "su cui l'imputato operava lo spaccio", dunque "bene strumentale rispetto all'illecito (...) da eliminare dalla disponibilità del BO" perché avrebbe potuto "favorire ulteriori analoghe condotte".
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Saverio Stellari, il quale, formalmente con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato l'applicazione di quella misura di sicurezza patrimoniale benché non fosse affatto risultato provato che l'autovettura fosse stata predisposta per l'occultamento o il trasporto di droga, ne' che fosse stata altrimenti utilizzata dal prevenuto per favorire lo spaccio dello stupefacente.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte non sono riconoscibili linee interpretative ben definite in ordine alla esatta individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 240 c.p., comma 1, che, come noto, disciplina l'ipotesi c.d. facoltativa di confisca, stabilendo che "il giudice può ordinare la confisca", oltre che del prodotto o del profitto del reato", anche "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato".
La questione di definire la portata applicativa di tale norma si è posta, invero, in quei casi nei quali lo "strumento del reato", cioè la cosa che servì alla commissione del reato, sia stato un autoveicolo e lo stesso sia stato impiegato per il trasporto dell'oggetto del reato: la situazione più ricorrente nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità è quella del trasporto in auto di un certo quantitativo di stupefacente.
In siffatte situazioni, allo scopo di evitare una eccessiva dilatazione applicativa della disposizione in esame, si è reputato di dover richiedere la verifica, da parte del giudice del merito, di una non episodica connessione strumentale tra il bene strumentale ed il reato. In particolare, si è reiteratamente sostenuto che il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa. Così, ad esempio, in applicazione di tale principio, questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura che si era ritenuta utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata (Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546); ha asserito che l'autovettura utilizzata per l'esercizio della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e in sè lecito (Sez. 3, n. 35705 del 09/06/2009, Martinelli, Rv. 244591); ed ha più volte puntualizzato che, nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973; Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732), collegamento desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga (Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, Rv. 227886; Sez. 6, n. 34088 del 06/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Iliadis, Rv. 217376; Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, Oliverio, Rv. 206885), non rilevando in tal caso - si è aggiunto - l'eventualità che tali oggetti conservino anche la funzionalità originaria e restino utilizzabili per finalità non delittuose (Sez. 6, n. 1158 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229983). In antitesi a tale orientamento, oggi nettamente prevalente, vi è, invero, un indirizzo che appare minoritario per il quale, ai fini della confiscabilità facoltativa di un bene, senza pretendere necessariamente una verifica delle caratteristiche oggettive modificate del bene strumentale, reputano sufficiente una prognosi negativa circa la commissione in futuro di altri reati servendosi della cosa in questione, nel senso che la stessa è ablabile se comunque potenzialmente utile per la consumazione di altri delitti della stessa natura.
Seguendo tale impostazione, tesa a mettere in luce un concetto, per così dire, di strumentante astratta, si è spostata l'attenzione della pericolosità obiettiva della cosa alla pericolosità soggettiva del reo, arrivando a sostenere che il giudice può disporre la confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, delle cose che servirono a commettere il reato, allorché ravvisi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione tra l'attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato. Ne consegue che, eccettuata l'ipotesi del trasporto di quantità davvero minime di sostanze stupefacenti, e nell'ambito di un'attività del tutto occasionale e non organizzata, deve ritenersi che l'autovettura utilizzata per detto trasporto costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico dell'illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall'autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa (Sez. 4, n. 34365 del 17/06/2004, Schoti, Rv. 229094; Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, Luyderer, Rv. 227864; Sez. 6, n. 11183 del 01/03/1989, Rivoli, Rv. 181947). Questo Collegio ritiene di dover privilegiare una soluzione intermedia che, senza spostare la focale della valutazione da aspetti oggettivi a quelli soggettivi, al fini della ammissione della confisca facoltativa ai sensi del più volte citato art. 240 c.p., comma 1, superi l'idea di un necessario nesso di indispensabilità
tra la cosa ed il reato, ritenendo, tuttavia, necessario un controllo sulla esistenza di una strumentalità in concreto tra il bene ed il reato, in ragione delle specifiche caratteristiche del primo e delle modalità e circostanza di commissione del secondo.
In questo contesto, si è condivisibilmente affermato che, in tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836). Ed allora, il nesso di strumentalità tra la cosa ed il reato - bastevole per legittimare l'adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale - va ricercato in concreto, considerando quello che è il ruolo rivestito dalla cosa nella realizzazione dell'illecito, per il quale vi è sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta, cioè il modo di commissione dello stesso.
In tal senso, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato... integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ne deriva che la confisca in esame implica un rapporto di "asservimento" tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalità (Sez. 6, n. 444 del 10/02/1994, Rilande, Rv. 198483). Ne consegue che la confisca di una autovettura è legittima, in ipotesi di detenzione illecita di stupefacente, laddove la sostanza trasportata sia di quantitativo tale da rendere "indispensabile" l'automezzo (Sez. 4, n. 1598 del 21/06/1996, Ricci, Rv. 206546); ovvero, in una ipotesi (analoga a quella portata all'odierna attenzione della Corte) di furto, se la mercè sottratta sia talmente voluminosa da renderne "impossibile il trasporto a braccia".
Di tali principi di diritto la Corte di appello di Milano non pare abbia fatto buon governo: per un verso, erroneamente affermando - sulla base di un palese travisamento della prova - che la vettura del BO fosse da questi utilizzata per lo spaccio di droga, laddove risulta, anche dalla motivazione della stessa sentenza impugnata, che il prevenuto venne fermato nel mentre stazionava a piedi all'interno di giardini pubblici e veniva avvicinato da giovani interessati all'acquisto della droga, di cui il predetto aveva tentato di disfarsi lanciandone un involucro in un'aiuola, mentre altra parte di stupefacente venne poi rinvenuta nell'abitacolo della sua auto e all'interno della sua abitazione;
da altro lato, omettendo di evidenziare che la droga scoperta dentro il mezzo era di ridotta quantità e che tale vettura non era stata affatto modificata per poterne più agevolmente permettere il nascondimento della sostanza stupefacente. Elementi questi dai quali sarebbe stato doveroso arguire che non sussisteva alcun rapporto di "asservimento" tra quella vettura ed il reato accertato a carico del BO, nel senso che la prima non poteva essere considerata obiettivamente collegata al secondo da un nesso strumentale, bensì che era in una relazione di mera occasionalità, ne' che la sostanza stupefacente trasportata fosse di entità ponderale tale da rendere "indispensabile" l'automezzo rispetto al delitto commesso.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della indicata misura di sicurezza della confisca del veicolo alfa romeo 159 tg. DB497HB, con ogni conseguente effetto di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura, della quale dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013