Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di confisca facoltativa, il principio di cui all'art. 240, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose ... che servirono a commettere il reato - non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare, nel qual caso opera la confisca obbligatoria (art. 240, comma secondo, cod. proc. pen.), bensì nel senso che tale oggetto, ove lasciato nella disponibilità del condannato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice deve fornire adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla confisca di un'autovettura necessaria per la consumazione del delitto di rapina in danno di coppie, appartate in luoghi isolati e lontani dal centro abitato, in modo da agire contro persone indifese ed alla mercè degli aggressori ed allontanarsi precipitosamente una volta realizzati gli illeciti scopi, garantendosi così l'impunità).
Commentario • 1
- 1. Confisca ex art. 240 co. 1 c.p. dell'autoveicolo utilizzato perCarlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La confisca facoltativa degli strumenti del reato prevista dall'art. 240 co. 1 c.p. ("cose che servirono o furono destinate a commettere un reato" nel linguaggio della legge, laddove con le prime s'intendono le cose effettivamente utilizzate dal reo per la commissione dell'illecito, con le seconde le cose che avrebbero dovuto essere impiegate, ma concretamente non lo furono) costituisce uno dei temi meno dibattuti dalla dottrina più recente tra i tanti, e ben più esplorati, che l'ablazione patrimoniale occasiona - si pensi alla confisca antimafia, alla confisca per equivalente, alla confisca dell'autoveicolo, solo per citare i casi più noti. Si tratta però di un argomento degno di non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2003, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 03/12/2003
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1798
Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 46511/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU AR;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, Sezione Seconda Penale, in data 2 ottobre 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Sirena Pietro Antonio.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12 aprile 2002, il Tribunale di Napoli dichiarò LU AR responsabile del reato di rapina aggravata e di porto illegale di strumenti atti a offendere, unificati dal vicolo della continuazione, e - con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condannò alla pena di due anni e due mesi di reclusione e di 400 euro di multa, disponendo la confisca di un cacciavite e della autovettura Opel Tigra in sequestro.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2002, respinse il gravame.
Ricorre per Cassazione il difensore del LU deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 240 C.P., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura; il ricorrente assume che i giudici del merito avrebbero errato a non restituirgli l'automezzo, sostenendo che si trattava di cosa che servì alla consumazione del reato. La censura è infondata.
Nel caso concreto i giudici del merito hanno confiscato l'autovettura del ricorrente, in base al disposto dell'articolo 240, comma 1^, C.P., il quale prevede la confisca facoltativa delle "cose che servirono a commettere il reato".
Ebbene, con riferimento alla confisca facoltativa, e in particolare al concetto di "cose che servirono a commettere il reato", è insorto un contrasto tra le decisioni della Corte di Cassazione. Tale contrasto ha avuto luogo proprio in ordine alla possibilità di confiscare un automezzo sul quale era stata trasportata della sostanza stupefacente: in alcuni casi è stata, infatti, riconosciuta al giudice siffatta possibilità (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 2 marzo 1989, Rivoli, numero 11183; Cass. pen., sez. 6^, 29 ottobre 1996, Oliverio, RV 206885; Cass. pen., sez. 4^, 29 febbraio 2000, Iliadis, RV 217376), mentre in altra occasione è stata negata (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 6 giugno 1994, Violato, RV 199559). Le ragioni del contrasto vanno ricercate nella particolare natura della confisca prevista dal comma primo dell'articolo 240 C.P., il quale affida al giudice il potere discrezionale di applicarla o meno a seconda dei casi;
e poiché tale potere non può essere lasciato al così detto "prudente arbitrio" del magistrato, quasi si trattasse di una mera facoltà di cui quest'ultimo non debba rendere ragione, la dottrina quasi per intero e buona parte della giurisprudenza l'hanno ancorato alla valutazione della pericolosità della cosa che servì a commettere il reato.
È ovvio, tuttavia, che tale pericolosità non deve essere intrinseca all'oggetto da confiscare (per tali cose vige, infatti, la confisca così detta obbligatoria, prevista dal comma 2^ dell'articolo 240 C.P.); essa equivale, invece, a possibilità che la cosa, qualora venga lasciata nella disponibilità del condannato, finisca con il costituire per lui un incentivo per commettere ulteriori illeciti. Ed è perciò con riferimento a tale concetto che il giudice, nel momento in cui confisca un bene utilizzato per commettere un reato deve fornire adeguata motivazione.
Del resto, proprio in tale senso si erano pronunciate le Sezioni unite di questa Corte stabilendo che "nel vigente sistema la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria" (Cass. pen., Sez. un., 22 gennaio 1983, Costa, RV 158681). Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Napoli hanno opportunamente argomentato in tale senso, chiarendo le ragioni della confisca dell'automezzo di proprietà dell'imputato; essi hanno infatti affermato che "l'uso della 'Tigra' sequestrata al LU si rendeva necessario per la perpetrazione del programmato delitto, perché egli e il suo complice si erano evidentemente prefissi sin dal primo momento di commetterlo in danno di coppie appartate in luogo isolato e lontano dal centro abitato, che si sarebbero trovate, indifese, alla loro merce, fidando di potersene allontanare precipitosamente una volta realizzato il loro illecito scopo, l'uno alla guida di essa e l'altro al volante di quella di cui si sarebbero impadroniti, per assicurarsi il maltolto e garantirsi l'impunità". In definitiva, detti giudici hanno ritenuto, con ragionamento esente da vizi logici, la rilevante necessità dell'utilizzazione da parte dell'imputato del mezzo in questione per commettere il tipo di reato da lui voluto, e la conseguente implicita pericolosità della autovettura con riguardo alla possibilità della commissione ad opera del LYUDERER di ulteriori delitti dello stesso tipo;
e perciò hanno correttamente ritenuto che la confisca effettuata dal Tribunale fosse assolutamente legittima.
Infine, è appena il caso di osservare che, una volta che sia stata accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito a questa Corte di prendere in considerazione, sub specie di vizio della motivazione, la diversa valutazione - prospettata dal ricorrente - degli elementi fattuali acquisiti al processo.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004