Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
Il giudice può disporre la confisca facoltativa ex articolo 240, comma primo, cod. pen., delle cose che servirono a commettere il reato, allorché ravvisi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione tra l'attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato. Ne consegue che, eccettuata l'ipotesi del trasporto di quantità davvero minime di sostanze stupefacenti, e nell'ambito di un'attività del tutto occasionale e non organizzata, deve ritenersi che l'autovettura utilizzata per detto trasporto costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico dell'illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall' autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa: per l'effetto, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi della richiamata disposizione.
Commentario • 1
- 1. Confisca ex art. 240 co. 1 c.p. dell'autoveicolo utilizzato perCarlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La confisca facoltativa degli strumenti del reato prevista dall'art. 240 co. 1 c.p. ("cose che servirono o furono destinate a commettere un reato" nel linguaggio della legge, laddove con le prime s'intendono le cose effettivamente utilizzate dal reo per la commissione dell'illecito, con le seconde le cose che avrebbero dovuto essere impiegate, ma concretamente non lo furono) costituisce uno dei temi meno dibattuti dalla dottrina più recente tra i tanti, e ben più esplorati, che l'ablazione patrimoniale occasiona - si pensi alla confisca antimafia, alla confisca per equivalente, alla confisca dell'autoveicolo, solo per citare i casi più noti. Si tratta però di un argomento degno di non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2004, n. 34365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34365 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 17/06/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 974
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 041901/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HO IS N. IL 27/07/1980;
avverso SENTENZA del 28/04/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto.
FATTO
HO VI, albanese di anni 21 alla data dei fatti, fu condannato con sentenza GUP di Bari del 14 novembre 2002 alla pena di anni quattro di reclusione e multa quale responsabile del delitto di detenzione a fini di spaccio di chilogrammi 2, 2 di eroina e di possesso illegale di munizioni.
Il Gup applicava anche la misura della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, nonché di confisca e distruzione dello stupefacente di cui era in possesso, ed inoltre di confisca dell'autovettura adoperata per il trasporto della droga, e del munizionamento del quale era parimenti in possesso. La Corte di Appello di Bari, all'esito del giudizio, non ritenendo sussisterne le ragioni della disposta misura delle espulsione - basandosi su una collaborazione da costui prestata "pur ignorandosi, allo stato, i risultati effettivi (e quindi in evidente mancanza di quegli elementi concreti che avrebbero consentito di rivedere il giudizio di pericolosità sociale di un delinquente tanto giovane quanto promettente)- ha revocato tale disposta misura. Ha confermato nel resto.
Non vi è impugnazione del P.M..
Vi è ricorso dell'imputato il quale reclama ora (ed unicamente) l'annullamento della disposta confisca dell'autovettura in sequestro alla stregua del mancato rapporto di strumentante.
Premette che, secondo quanto accertato, il reato fu descritto come non già di trasporto, ma di detenzione della sostanza, indi poiché la Corte non ha individuato il "tipo" di confisca operaio fra quelli fissati dall'art. 240 c.p., negando per altro la necessità di servirsi della vettura per il trasporto (e dunque negando il vincolo pertinenziale), potendo la merce sequestrata al cittadino extracomunitario trovare acconcia "allocazione sulla persona stessa del detentore e non abbisognando certo di un'autovettura per essere detenuta".
Si da atto che in data 11 giugno risulta trasmessa per telefax nota dell'Avvocato Antonio Cariello segnalando giurisprudenza di questa Sezione a mente della quale l'autovettura non rientra fra quei beni a carattere intrinsecamente criminoso la cui confisca è prevista come obbligatoria.
Il difensore Avvocato Cariello è comparso con memoria depositata in Cancelleria.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha dato atto che "sull'auto condotta dallo HO fu rinvenuto, al casello dell'autostrada, il quantitativo di sostanza stupefacente perciò fu legittimo non solo il sequestro del veicolo, proprietà dello stesso HO, ma anche l'ordina la confisca, essendo stato lo strumento diretto di commissione del contestato reato di trasporto di sostanze stupefacenti" (penultima pagina, non numerata).
Premesso che l'appena indicato è il percorso motivazionale che ha condotto la Corte di merito a ritenere legittimamente disposta la confisca (facoltativa) ex art. 240/1 c.p., deve ricordarsi che, secondo l'insegnamento di questa Corte, affinché il Giudice possa disporre il sequestro discrezionale de quo è necessario che egli ravvisi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione fra attività criminosa e bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato.
In tal senso, questa Sezione ha stabilito che è legittima la confisca dell'autovettura sequestrata all'autore del furto quando il veicolo appaia indispensabile per l'esecuzione del reato in considerazione dell'impossibilità di trasportare a braccia la voluminosa merce sottratta. (SEZ. 4 SENT. 0 2497 DEL 06/03/1996 RV. 204995, Gulla"). Or bene, l'automezzo in questione non solo avrebbe consentito all'imputato il trasporto agevole di consistenti quantitativi di droga quali quelli accertatamele da costui trattati, nonché il materiale del genere armi del pari trasportato (e che altrimenti si sarebbero resi visibili e conseguentemente non agevolmente trasportabili), ma gli avrebbe consentito quegli spostamenti a medio raggio sul territorio del tutto inimmaginabili con l'uso dei mezzi pubblici, o a piedi o con altri mezzi meno idonei.
Talché, e prendendo le mosse dall'insegnamento qui prima richiamato, può affermarsi che, eccettuata l'ipotesi del trasporto di quantità davvero minime, e nell'ambito di una attività del tutto occasionale e non organizzata, l'autovettura costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico della illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall'autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa.
Al rigetto, conseguente alla infondatezza dei motivi del ricorso, segue le soccombenza del ricorrente per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 C.P.P.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004