Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'uso dell'autovettura confiscata fosse stato necessario per l'esecuzione del reato di tentato furto di un'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 14307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 443
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 007658/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AG MA, N. IL 29/10/1965;
avverso SENTENZA del 14/07/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GN MA ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 luglio 2004 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 28 maggio 2003 con la quale egli era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentativo di furto di un'autovettura in concorso con altro imputato, non ricorrente. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla disposta confisca ex art. 240 c.p. dell'autovettura di sua proprietà assumendo che essa non poteva considerarsi come cosa che servì o fu destinata a commettere il reato ex art. 240 c.p., comma 1, ne' costituiva il prezzo del reato ex art. 240 c.p., comma 2.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.
Invero, la Corte Territoriale, con congrua e logica motivazione, ha accertato che sull'autovettura NC DR tg. MO997254 erano stati rinvenuti vari strumenti di diversa specie e qualità ma tutti idonei allo scasso o alla forzatura di serrature, talché sussisteva il requisito della strumentalità contestato dalla difesa, posto che il tentativo di impossessamento dell'autovettura della persona offesa era stato posto in essere attraverso l'ausilio degli indicati strumenti, essendo stato accertata la forzatura della serratura del veicolo "con rinvenimento, all'interno, di una vite". Pertanto la confisca dell'autovettura dell'imputato è stata legittimamente disposta in applicazione dell'art. 240 c.p., comma 1, trattandosi di cosa che servì per trasportare gli strumenti usati per l'effrazione. Questa Sezione, invero, ha già avuto modo di precisare che "per "cose che servirono a commettere il reato" ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa ed il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo" (Sez. 5, Od. n. 2158 del 1993, Pres. Ciufo Est. Foscarini, in una fattispecie di autovettura confiscata perché necessaria per l'esecuzione del reato di tentato furto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006