Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
E illegittima l'ordinanza di rigetto dell'opposizione - proposta avverso il provvedimento del P.M. di reiezione dell'istanza di restituzione dell'autovettura sequestrata nell'ambito di un procedimento relativo a traffico di sostanze stupefacenti - che, avendo ritenuto detta autovettura corpo di reato, suscettibile di confisca, non motivi in ordine alla strumentalità del mezzo rispetto alla consumazione del reato, considerato che il veicolo utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti può essere facoltativamente confiscato, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale del bene confiscato rispetto alla consumazione del reato ovvero quando possa comunque formularsi una prognosi negativa sulla pericolosità sociale dell'indagato, concernente futuri analoghi illeciti, derivanti dalla disponibilità del veicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2005, n. 43937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43937 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1554
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 44803/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AJ TA N. IL 17/11/1970 Alabania;
avverso ORDINANZA del 29/10/2004 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Designato per la redazione della sentenza il Consigliere Dr. Carlo Brusco.
La Corte:
OSSERVA
AJ TA ha proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza 29 ottobre 2004 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione proposta contro il provvedimento 12 luglio 2004 del pubblico ministero presso il medesimo Tribunale che aveva respinto la richiesta di restituzione di un'autovettura sequestrata al ricorrente nell'ambito di un procedimento concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Nel ricorso si sottolinea che, essendo stata l'opposizione rigettata perché l'autovettura è stata ritenuta corpo di reato suscettibile di confisca, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto motivare sulla strumentante del mezzo rispetto alla consumazione del reato che invece è rimasta indimostrata.
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
L'opposizione proposta è stata respinta facendo riferimento alla possibilità di confisca dell'autovettura. Su questa statuizione va osservato che costituisce orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il veicolo utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente, quale bene che servì a commettere il reato, può essere facoltativamente confiscato ai sensi dell'art. 240 cod. pen., comma 1, ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa (per es. quando il veicolo sia stato modificato per occultare la sostanza) rispetto alla consumazione del reato ovvero quando possa comunque formularsi una prognosi negativa sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento della disponibilità del veicolo da parte dell'imputato (v. Cass., sez. 4^, 29 febbraio 2000 n. 9937, Iliadis;
sez. 6^, 29 ottobre 1996 n. 3334, Oliverio;
6 giugno 1994 n. 10106, Violato;
10 febbraio 1994 n. 444, Rilande).
Nel caso in esame, non solo non risulta che l'autovettura avesse subito modifiche particolari ma il provvedimento impugnato è del tutto carente di motivazione sugli elementi che potrebbero fondare una tale prognosi relativa alla concreta possibilità di futuri analoghi illeciti agevolati dalla disponibilità del veicolo (per es. la distanza tra il luogo di approvvigionamento e quello dello spaccio e la conseguente necessità di disporre di un idoneo veicolo anche per le quantità ingenti da trasportare).
Questa valutazione, se esistente, si sottrarrebbe al vaglio di legittimità se esente da vizi logici e giuridici. Ma in questo caso il provvedimento impugnato è meramente assertivo limitandosi ad affermare che trattasi di "mezzo utilizzato per gli spostamenti e quindi utile alla commissione del reato" ed essendo quindi sostanzialmente privo di motivazione sul punto decisivo dell'esistenza di circostanze idonee ad affermare la confiscabilità del mezzo.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice che l'ha pronunziato,
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005