Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura che si era ritenuta utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata).
Commentari • 2
- 1. La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributariRag. Lumia Luigia · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 gennaio 2021
- 2. Sequestrabile l'auto dello stalkerRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 1 febbraio 2017
Secondo la Cassazione (sentenza n. 1826/2017), se l'auto rientra tra i mezzi che lo stalker utilizza per molestare la vittima essa può essere legittimamente sequestrata. Ha, infatti, valore la finalità con cui vengono utilizzati i mezzi del disturbo e non la loro natura. Anche se l'auto di per sè non è idonea ad arrecare alcun turbamento effettivo alla vittima, tuttavia essa viene utilizzata, come mezzo di spostamento, per avvicinarsi ad essa e può quindi essere “asservita” al reato integrando un rapporto di nesso strumentale con la commissione del reato. Nel caso esaminato dalla Corte, si è trattato di un “sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi, così …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11949 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 44
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 36160/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO CO N. IL 15/03/1987;
2) AZ GI N. IL 03/11/1983;
avverso l'ordinanza n. 26/2009 TRIB. LIBERTÀ di FERMO, del 23/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Tribunale di Fermo ha rigettato l'appello presentato dal IO e L'LA avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro dell'autovettura WW GOLF tg. DE077DJ ritenuta utilizzata per la consumazione del reato di cui all'art. 612 cpv c.p., o quello di cui all'art. 610 c.p., argomentando che in sede di impugnazione di misura cautelare reale è preclusa ogni valutazione concernente il fumus commissi delicti dopo l'esercizio dell'azione penale e che, sotto il profilo del periculum, non vi erano elementi di novità che potessero far ritenere venuto meno il pericolo che la disponibilità dell'autovettura potesse agevolare reati dello stesso tipo.
2.- Il IO e l'LA propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale deducendo:
a.- violazione e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p. e art. 240 c.p., in quanto l'auto non era uno strumento tipico per la commissione del reato di cui all'art. 610 c.p.;
b.- violazione e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p., per avere ritenuto il Tribunale il sequestro preventivo obbligatorio;
c.- insussistenza del periculum in mora conseguente alla vendita dell'autovettura alla LA;
e- insussistenza del fumus comissi delicti.
3.- Il primo motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3, la misura cautelare reale va revocata quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità del sequestro.
Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare che perché sia consentita la confisca (art. 321 c.p.p., comma 2) è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra res e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (Cass., sez. 4^, 30 gennaio 2004, n. 13298). Nella specie, non si può ritenere l'autovettura strutturalmente destinata a commettere il reato di minaccia grave odi violenza privata come ritenuto. Per cui non poteva essere disposto il sequestro dell'autovettura utilizzata di regola per uso lecito. Il provvedimento va quindi annullato senza rinvio, disponendo che a cura della cancelleria siano eseguiti gli adempimenti di cui all'art.626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che a cura della cancelleria siano eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010