Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11949
CASS
Sentenza 14 gennaio 2010

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Massime1

Il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura che si era ritenuta utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata).

Commentari2

  • 1La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari
    Rag. Lumia Luigia · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 gennaio 2021

  • 2Sequestrabile l'auto dello stalker
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 1 febbraio 2017

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 1826/2017), se l'auto rientra tra i mezzi che lo stalker utilizza per molestare la vittima essa può essere legittimamente sequestrata. Ha, infatti, valore la finalità con cui vengono utilizzati i mezzi del disturbo e non la loro natura. Anche se l'auto di per sè non è idonea ad arrecare alcun turbamento effettivo alla vittima, tuttavia essa viene utilizzata, come mezzo di spostamento, per avvicinarsi ad essa e può quindi essere “asservita” al reato integrando un rapporto di nesso strumentale con la commissione del reato. Nel caso esaminato dalla Corte, si è trattato di un “sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi, così …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11949
Data del deposito : 14 gennaio 2010

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