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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IA ND, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5632/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180017235859000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030705070000,
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030705171000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
SI DA ATTO CHE L'APPELLANTE PROPONE QUERELA DI FALSO AL DOCUMENTO N' 7 DELLA PROPRIA DOCUMENTAZIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 71\7\2025, pronunciata l'11\12\2024 e depositata l'8\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione collegiale ha rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti della l'intimazione di pagamento n. 02820249003480336000,
notificata il 19/03/2024 per la somma complessiva di € 18.818,36 emessa dall'AdER, avuto riguardo alle cartelle di seguito riportate:
1. Cartella n. 02820180017235859000,
notificata il 01/07/2019, importo € 557,92 ;
2. Cartella n. 02820190030705070000,
notificata il 17/11/2021, importo € 11.301,71; 3. Cartella n. 02820190030705171000,
notificata il 18/11/2021, importo € 958,73; a titolo di mancato pagamento rispettivamente di IMU anno 2012, IRPEF anno 2016 e IMU anno 2013.
In primo grado la contribuente aveva eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione dei crediti di cui le veniva intimato il pagamento.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado preliminarmente rilevavano che dalla lettura di tutta la documentazione depositata da parte ricorrente si evince che la notificazione delle 3 cartelle è ritualmente avvenuta rispettivamente in data 01/07/2019, 17/11/2019 e 18/11/2021, mediante deposito in comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito dopo aver constatato l'assenza del destinatario. Successivamente, la società concessionaria ha provveduto a notificare, ai sensi dell'art. 26 del DPR n.602/73, i successivi atti di esazione ovvero l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992: “(…) gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Ne consegue che la pretesa impositiva è diventata definitiva ed alcuna prescrizione può essere eccepita.”
Nell'atto di appello la contribuente impugnante contesta quanto deciso dai primi giudici ed espone i seguenti motivi:
1) - Errata valutazione circa la ricorrenza della prescrizione in relazione alle due cartelle esattoriali afferenti l'IMU il cui termine prescrizionale è quinquennale: a) Cartella esattoriale n. 02820180017235859000 inerente a IMU anno 2012, pari ad € 557,92, asseritamente notificata in data 01.07.2019 e b) Cartella esattoriale n. 02820190030705171000 inerente a IMU anno 2013, pari ad € 958,73, asseritamente notificata in data 18.11.2021. 1.1) Deve essere preliminarmente precisato che le due cartelle di pagamento richiamate nella rubrica del primo motivo di appello ineriscono al tributo denominato IMU che sconta il termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2948 c.c.. Ciò significa che, trascorso questo termine senza che il Comune abbia inviato un atto interruttivo, il debito si estingue e non può più essere richiesto. Il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui l'imposta era dovuta. Nella fattispecie è risultato documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che la cartella di pagamento n. 02820180017235859000 inerente a IMU anno 2012 è stata notificata il 01/07/2019 (cfr. doc. 6 controparte giudizio di primo grado), mentre la cartella di pagamento n. 02820190030705171000 inerente a IMU anno 2013 è stata notificata il 18.11.2021 (cfr. doc. 8 controparte giudizio di primo grado). 1.2) Entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate fuori termine e cioè oltre il quinquennio dalla maturazione del credito e pertanto la relativa pretesa deve ritenersi estinta per prescrizione, così come eccepito. In particolare, la prima cartella andava notificata entro il 31.12.2018, mentre la seconda entro il 31.12.2019. L'estinzione per prescrizione del credito (IMU) intervenuta già al momento della notifica delle cartelle di pagamento rende, per tal guisa, fondata l'opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento per cui è causa, poiché inerisce a crediti (IMU) estinti per prescrizione già prima della notifica delle cartelle di pagamento 2) Sulla prova della notificazione della cartella di pagamento di cui al doc. 7 del giudizio di primo grado prodotto da Agenzia delle Entrate e inerente alla cartella di pagamento num. 02820190030705070000 afferente ad IRPEF dell'importo di euro 11.301,71 – omessa pronuncia sulla specifica contestazione del doc. 7 – violazione art. 112 c.p.c. – inidoneità del doc. 7 prodotto in copia fotostatica ad assurgere a prova della notificazione nei confronti del destinatario. Ribadiva in sostanza l'appellante quanto già eccepito in primo grado, facendo rilevare che la ricevuta di ritorno (avviso di ricevimento) relativa alla raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto presso la Casa Comunale (CAD -trattandosi di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.) contiene il nominativo di chi sottoscrive riconducibile ad una persona fisica sicuramente straniera (non italiana) che, altrettanto certamente, Ricorrente_1non è riconducibile alla destinataria . Rispetto a tale contestazione il giudice di prime cure nulla ha motivato, limitandosi ad affermare, con motivazione tra l'altro apparente e apodittica, che i documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate fossero idonei a dimostrare la notificazione delle cartelle di pagamento, senza tener conto che la contestazione mossa dalla ricorrente ineriva e inerisce ad una contestata discordanza tra la copia fotostatica depositata del doc. 7) e il suo originale, con il conseguente obbligo in capo alla resistente Agenzia delle Entrate di depositare l'originale del documento 7), perché solo esso in grado di dimostrare che la cartolina di ritorno fosse effettivamente riconducibile alla cartella di pagamento di cui all'elenco delle molteplici raccomandate spedite quel giorno dall'Ente attraverso il servizio postale. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto, quindi, ordinare il deposito dell'originale del documento 7 e, in mancanza, dedurre l'inidoneità della copia fotostatica del doc. 7) ad assurgere a prova della notificazione della cartella di pagamento di cui si discorre, stante la contestazione specifica mossa dal ricorrente ex art. 2719 c.c. tempestivamente e, in particolare, nella memoria difensiva post deposito del documento 7). 3) L'appellante proponeva quindi Istanza Incidentale di Querela di falso della firma apposta sull'avviso di ricevimento con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.. A sostegno della querela di falso rappresentava che La sottoscrizione di Ricorrente_1 è diversa da quella riportata nell'avviso di ricevimento di cui al doc. 7) depositato dall'Agenzia delle Entrate riscossione nel giudizio di primo grado, ove, si consideri, a titolo esemplificativo degli elementi a conferma della falsità che - a) la sottoscrizione della ricorrente riportata sulla procura alle liti depositata nel giudizio di primo grado;
- b) la sottoscrizione della ricorrente riportata nel documento di identità rilasciato dal Comune di residenza;
- c) la sottoscrizione della ricorrente sulla procura alle liti del presente giudizio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 02820249003480336000, per i motivi sopra esposti ed in particolare - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e delle sanzioni di cui all'intimazione di pagamento e degli atti sottesi allo stesso ed analiticamente indicati in premessa (cartelle esattoriali nn. 02820180017235859000 inerente a IMU, 02820190030705070000 inerente a IRPEF, e 02820190030705171000 inerente a IMU) ed in ogni caso la prescrizione del diritto ad agire esecutivamente stante l'estinzione del credito e conseguentemente dichiarare nulli e/o annullare l'intimazione di pagamento e gli atti sottesi e prodromici allo stesso;
formulava inoltre istanza incidentale di Querela di falso della firma apposta sull'avviso di ricevimento datato 17.11.2021 di cui al doc. 7 depositato da controparte nel giudizio di primo grado con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, in quanto atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni ha condiviso la motivazione dei giudici del primo grado quanto alla eccezione di prescrizione relativa alle due cartelle afferenti al mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013, quanto alla notifica della cartella relativa la mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2016 rilevava che nella fattispecie in esame non era ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio, in quanto agli atti, c'è anche l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, individuata con l'esatto numero indicato nella prima raccomandata. Tale avviso, firmato dall'agente postale, attesta sia la persistente assenza del destinatario, sia l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito, tale circostanza risulta ulteriormente confermata dalla Cassazione nell'Ordinanza n. 19333 dello scorso 15 giugno. Pertanto, la produzione dell'avviso di ricevimento della Cad, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a riceverlo, infatti, assolve alla funzione di fornire prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata sia effettivamente giunta al recapito del destinatario. Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al destinatario della comunicazione o altra persona incaricata. Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria. Cosa che il contribuente oggi appellante non avrebbe fatto. Dopo aver citato ampia giurisprudenza favorevole alle tesi proposte secondo cui dall'apposizione della firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata consegnata all'indirizzo del destinatario si desume come il medesimo plico sia stato regolarmente consegnato, a nulla rilevando la mancata specificazione della qualità di chi abbia apposto la sottoscrizione poiché, per consolidata giurisprudenza, è valida la notifica della cartella di pagamento anche se non è chiara la qualifica di chi riceve l'atto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, e, in ogni caso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
All'esito della odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Ed invero appare del tutto pacifico che all'atto della notifica delle cartelle relative al mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013, avvenuto rispettivamente in data 1\7\2019 e 18\11\2021, era già decorso il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c. trattandosi di prestazioni periodiche per le quali si applica il termine breve, sicchè la pretesa azionata con l'intimazione impugnata si era già estinta. Né la circostanza che le predette cartelle non siano state tempestivamente impugnate può inficiare tale conclusione dal momento che la mancata impugnazione non può certo avere come effetto la reviviscenza di un credito già estinto. Ed invero, ragionando diversamente, si lascerebbe esposto il contribuente alle richieste di esazione da parte del Fisco attraverso l'ente riscossore ad libitum. Pertanto l'appello va accolto in relazione alle due cartelle relative all'omesso pagamento dell'IMU.
Quanto invece al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2016 il procedimento notificatorio della relativa cartella di pagamento appare del tutto corretto. Con ordinanza n. 23473 del 2 settembre 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)” (Cass. civ. n. 1686 del 2023, cui “adde”, per un verso, Cass. civ. n. 27715 del 2017, secondo cui, “in materia d'imposte dirette, qualora la notifica della cartella esattoriale sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1972, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento l'illeggibilità dell'anno della data di consegna dell'avviso di ricevimento non determina l'inesistenza della notificazione (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inesistenza della notificazione pur essendo illeggibile solo l'anno di consegna ed emergendo altre circostanze, tra le quali la consegna al portiere dello stabile del destinatario senza alcuna contestazione da parte di quest'ultimo)”; per altro verso, Cass. civ. n. 12083 del 2016, secondo cui, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12883 del 2020; Cass. n. 33563 del 2018). Inoltre, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. n. 25292 del 2018). Infine, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ. n. 19270 del 2018). Pertanto nella fattispecie in esame non ha alcun rilievo né la circostanza che la documentazione relativa alla notifica asia stata prodotta in copia, né che la firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata confermativa con la quale si avvisava la contribuente dell'avvenuto deposito nella casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento non appartenesse alla contribuente stessa, in quanto, come statuito dalla S.C. ciò che rileva è che l'avviso sia stato recapitato al domicilio del destinatario e ricevuto da persona a lui legata da rapporto di convivenza o comunque addetta alla ricezione.
Di conseguenza essendo il termine di prescrizione per l'IRPEF decennale, detto termine non è decorso.
Pertanto nella fattispecie in esame non ha alcun rilievo la querela di falso da ritenersi inammissibile dal momento che seppure fosse accertato che la firma apposta Ricorrente_1alla ricevuta della raccomandata confermativa non appartiene a , tale circostanza non inficia la notifica della cartella esattoriale. Pertanto in relazione a questa cartella esattoriale l'appello va respinto.
Quanto alla regolamentazione delle spese, queste vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione limitatamente all'omesso pagamento delle seguenti cartelle:
Cartella esattoriale n. 02820180017235859000 inerente a IMU anno 2012, pari ad
€ 557,92, asseritamente notificata in data 01.07.2019;
Cartella esattoriale n. 02820190030705171000 inerente a IMU anno 2013, pari ad
€ 958,73, asseritamente notificata in data 18.11.2021.
Rigetta nel resto. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IA ND, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5632/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003480336000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180017235859000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030705070000,
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030705171000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
SI DA ATTO CHE L'APPELLANTE PROPONE QUERELA DI FALSO AL DOCUMENTO N' 7 DELLA PROPRIA DOCUMENTAZIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 71\7\2025, pronunciata l'11\12\2024 e depositata l'8\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione collegiale ha rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti della l'intimazione di pagamento n. 02820249003480336000,
notificata il 19/03/2024 per la somma complessiva di € 18.818,36 emessa dall'AdER, avuto riguardo alle cartelle di seguito riportate:
1. Cartella n. 02820180017235859000,
notificata il 01/07/2019, importo € 557,92 ;
2. Cartella n. 02820190030705070000,
notificata il 17/11/2021, importo € 11.301,71; 3. Cartella n. 02820190030705171000,
notificata il 18/11/2021, importo € 958,73; a titolo di mancato pagamento rispettivamente di IMU anno 2012, IRPEF anno 2016 e IMU anno 2013.
In primo grado la contribuente aveva eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione dei crediti di cui le veniva intimato il pagamento.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado preliminarmente rilevavano che dalla lettura di tutta la documentazione depositata da parte ricorrente si evince che la notificazione delle 3 cartelle è ritualmente avvenuta rispettivamente in data 01/07/2019, 17/11/2019 e 18/11/2021, mediante deposito in comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito dopo aver constatato l'assenza del destinatario. Successivamente, la società concessionaria ha provveduto a notificare, ai sensi dell'art. 26 del DPR n.602/73, i successivi atti di esazione ovvero l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992: “(…) gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Ne consegue che la pretesa impositiva è diventata definitiva ed alcuna prescrizione può essere eccepita.”
Nell'atto di appello la contribuente impugnante contesta quanto deciso dai primi giudici ed espone i seguenti motivi:
1) - Errata valutazione circa la ricorrenza della prescrizione in relazione alle due cartelle esattoriali afferenti l'IMU il cui termine prescrizionale è quinquennale: a) Cartella esattoriale n. 02820180017235859000 inerente a IMU anno 2012, pari ad € 557,92, asseritamente notificata in data 01.07.2019 e b) Cartella esattoriale n. 02820190030705171000 inerente a IMU anno 2013, pari ad € 958,73, asseritamente notificata in data 18.11.2021. 1.1) Deve essere preliminarmente precisato che le due cartelle di pagamento richiamate nella rubrica del primo motivo di appello ineriscono al tributo denominato IMU che sconta il termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2948 c.c.. Ciò significa che, trascorso questo termine senza che il Comune abbia inviato un atto interruttivo, il debito si estingue e non può più essere richiesto. Il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui l'imposta era dovuta. Nella fattispecie è risultato documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che la cartella di pagamento n. 02820180017235859000 inerente a IMU anno 2012 è stata notificata il 01/07/2019 (cfr. doc. 6 controparte giudizio di primo grado), mentre la cartella di pagamento n. 02820190030705171000 inerente a IMU anno 2013 è stata notificata il 18.11.2021 (cfr. doc. 8 controparte giudizio di primo grado). 1.2) Entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate fuori termine e cioè oltre il quinquennio dalla maturazione del credito e pertanto la relativa pretesa deve ritenersi estinta per prescrizione, così come eccepito. In particolare, la prima cartella andava notificata entro il 31.12.2018, mentre la seconda entro il 31.12.2019. L'estinzione per prescrizione del credito (IMU) intervenuta già al momento della notifica delle cartelle di pagamento rende, per tal guisa, fondata l'opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento per cui è causa, poiché inerisce a crediti (IMU) estinti per prescrizione già prima della notifica delle cartelle di pagamento 2) Sulla prova della notificazione della cartella di pagamento di cui al doc. 7 del giudizio di primo grado prodotto da Agenzia delle Entrate e inerente alla cartella di pagamento num. 02820190030705070000 afferente ad IRPEF dell'importo di euro 11.301,71 – omessa pronuncia sulla specifica contestazione del doc. 7 – violazione art. 112 c.p.c. – inidoneità del doc. 7 prodotto in copia fotostatica ad assurgere a prova della notificazione nei confronti del destinatario. Ribadiva in sostanza l'appellante quanto già eccepito in primo grado, facendo rilevare che la ricevuta di ritorno (avviso di ricevimento) relativa alla raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto presso la Casa Comunale (CAD -trattandosi di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.) contiene il nominativo di chi sottoscrive riconducibile ad una persona fisica sicuramente straniera (non italiana) che, altrettanto certamente, Ricorrente_1non è riconducibile alla destinataria . Rispetto a tale contestazione il giudice di prime cure nulla ha motivato, limitandosi ad affermare, con motivazione tra l'altro apparente e apodittica, che i documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate fossero idonei a dimostrare la notificazione delle cartelle di pagamento, senza tener conto che la contestazione mossa dalla ricorrente ineriva e inerisce ad una contestata discordanza tra la copia fotostatica depositata del doc. 7) e il suo originale, con il conseguente obbligo in capo alla resistente Agenzia delle Entrate di depositare l'originale del documento 7), perché solo esso in grado di dimostrare che la cartolina di ritorno fosse effettivamente riconducibile alla cartella di pagamento di cui all'elenco delle molteplici raccomandate spedite quel giorno dall'Ente attraverso il servizio postale. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto, quindi, ordinare il deposito dell'originale del documento 7 e, in mancanza, dedurre l'inidoneità della copia fotostatica del doc. 7) ad assurgere a prova della notificazione della cartella di pagamento di cui si discorre, stante la contestazione specifica mossa dal ricorrente ex art. 2719 c.c. tempestivamente e, in particolare, nella memoria difensiva post deposito del documento 7). 3) L'appellante proponeva quindi Istanza Incidentale di Querela di falso della firma apposta sull'avviso di ricevimento con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.. A sostegno della querela di falso rappresentava che La sottoscrizione di Ricorrente_1 è diversa da quella riportata nell'avviso di ricevimento di cui al doc. 7) depositato dall'Agenzia delle Entrate riscossione nel giudizio di primo grado, ove, si consideri, a titolo esemplificativo degli elementi a conferma della falsità che - a) la sottoscrizione della ricorrente riportata sulla procura alle liti depositata nel giudizio di primo grado;
- b) la sottoscrizione della ricorrente riportata nel documento di identità rilasciato dal Comune di residenza;
- c) la sottoscrizione della ricorrente sulla procura alle liti del presente giudizio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 02820249003480336000, per i motivi sopra esposti ed in particolare - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e delle sanzioni di cui all'intimazione di pagamento e degli atti sottesi allo stesso ed analiticamente indicati in premessa (cartelle esattoriali nn. 02820180017235859000 inerente a IMU, 02820190030705070000 inerente a IRPEF, e 02820190030705171000 inerente a IMU) ed in ogni caso la prescrizione del diritto ad agire esecutivamente stante l'estinzione del credito e conseguentemente dichiarare nulli e/o annullare l'intimazione di pagamento e gli atti sottesi e prodromici allo stesso;
formulava inoltre istanza incidentale di Querela di falso della firma apposta sull'avviso di ricevimento datato 17.11.2021 di cui al doc. 7 depositato da controparte nel giudizio di primo grado con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, in quanto atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni ha condiviso la motivazione dei giudici del primo grado quanto alla eccezione di prescrizione relativa alle due cartelle afferenti al mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013, quanto alla notifica della cartella relativa la mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2016 rilevava che nella fattispecie in esame non era ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio, in quanto agli atti, c'è anche l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, individuata con l'esatto numero indicato nella prima raccomandata. Tale avviso, firmato dall'agente postale, attesta sia la persistente assenza del destinatario, sia l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito, tale circostanza risulta ulteriormente confermata dalla Cassazione nell'Ordinanza n. 19333 dello scorso 15 giugno. Pertanto, la produzione dell'avviso di ricevimento della Cad, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a riceverlo, infatti, assolve alla funzione di fornire prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata sia effettivamente giunta al recapito del destinatario. Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al destinatario della comunicazione o altra persona incaricata. Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria. Cosa che il contribuente oggi appellante non avrebbe fatto. Dopo aver citato ampia giurisprudenza favorevole alle tesi proposte secondo cui dall'apposizione della firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata consegnata all'indirizzo del destinatario si desume come il medesimo plico sia stato regolarmente consegnato, a nulla rilevando la mancata specificazione della qualità di chi abbia apposto la sottoscrizione poiché, per consolidata giurisprudenza, è valida la notifica della cartella di pagamento anche se non è chiara la qualifica di chi riceve l'atto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, e, in ogni caso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
All'esito della odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Ed invero appare del tutto pacifico che all'atto della notifica delle cartelle relative al mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2013, avvenuto rispettivamente in data 1\7\2019 e 18\11\2021, era già decorso il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c. trattandosi di prestazioni periodiche per le quali si applica il termine breve, sicchè la pretesa azionata con l'intimazione impugnata si era già estinta. Né la circostanza che le predette cartelle non siano state tempestivamente impugnate può inficiare tale conclusione dal momento che la mancata impugnazione non può certo avere come effetto la reviviscenza di un credito già estinto. Ed invero, ragionando diversamente, si lascerebbe esposto il contribuente alle richieste di esazione da parte del Fisco attraverso l'ente riscossore ad libitum. Pertanto l'appello va accolto in relazione alle due cartelle relative all'omesso pagamento dell'IMU.
Quanto invece al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2016 il procedimento notificatorio della relativa cartella di pagamento appare del tutto corretto. Con ordinanza n. 23473 del 2 settembre 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)” (Cass. civ. n. 1686 del 2023, cui “adde”, per un verso, Cass. civ. n. 27715 del 2017, secondo cui, “in materia d'imposte dirette, qualora la notifica della cartella esattoriale sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1972, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento l'illeggibilità dell'anno della data di consegna dell'avviso di ricevimento non determina l'inesistenza della notificazione (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inesistenza della notificazione pur essendo illeggibile solo l'anno di consegna ed emergendo altre circostanze, tra le quali la consegna al portiere dello stabile del destinatario senza alcuna contestazione da parte di quest'ultimo)”; per altro verso, Cass. civ. n. 12083 del 2016, secondo cui, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12883 del 2020; Cass. n. 33563 del 2018). Inoltre, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. n. 25292 del 2018). Infine, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ. n. 19270 del 2018). Pertanto nella fattispecie in esame non ha alcun rilievo né la circostanza che la documentazione relativa alla notifica asia stata prodotta in copia, né che la firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata confermativa con la quale si avvisava la contribuente dell'avvenuto deposito nella casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento non appartenesse alla contribuente stessa, in quanto, come statuito dalla S.C. ciò che rileva è che l'avviso sia stato recapitato al domicilio del destinatario e ricevuto da persona a lui legata da rapporto di convivenza o comunque addetta alla ricezione.
Di conseguenza essendo il termine di prescrizione per l'IRPEF decennale, detto termine non è decorso.
Pertanto nella fattispecie in esame non ha alcun rilievo la querela di falso da ritenersi inammissibile dal momento che seppure fosse accertato che la firma apposta Ricorrente_1alla ricevuta della raccomandata confermativa non appartiene a , tale circostanza non inficia la notifica della cartella esattoriale. Pertanto in relazione a questa cartella esattoriale l'appello va respinto.
Quanto alla regolamentazione delle spese, queste vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione limitatamente all'omesso pagamento delle seguenti cartelle:
Cartella esattoriale n. 02820180017235859000 inerente a IMU anno 2012, pari ad
€ 557,92, asseritamente notificata in data 01.07.2019;
Cartella esattoriale n. 02820190030705171000 inerente a IMU anno 2013, pari ad
€ 958,73, asseritamente notificata in data 18.11.2021.
Rigetta nel resto. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE