Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2013, n. 40326
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Sentenza 11 luglio 2013

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Nella ipotesi di unificazione di pene, talune delle quali inflitte per i delitti previsti dall'art. 4 bis, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo lo scioglimento del cumulo al fine di consentire al condannato di usufruire del regime ordinario dei colloqui visivi e telefonici, previo accertamento dell'avvenuta espiazione della parte di pena relativa ai delitti ostativi e dell'insussistenza di una attuale pericolosità sociale del detenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2013, n. 40326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40326
    Data del deposito : 11 luglio 2013

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