Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 10410
CASS
Sentenza 9 gennaio 2009

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Non è consentito lo scioglimento del cumulo di pene, talune delle quali inflitte per delitti indicati nell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), al fine di consentire al condannato di imputare la parte di pena già espiata ai delitti ostativi ai benefici penitenziari e fruire così di più di due colloqui telefonici al mese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 10410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10410
    Data del deposito : 9 gennaio 2009

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