Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
Non è consentito lo scioglimento del cumulo di pene, talune delle quali inflitte per delitti indicati nell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), al fine di consentire al condannato di imputare la parte di pena già espiata ai delitti ostativi ai benefici penitenziari e fruire così di più di due colloqui telefonici al mese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 10410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10410 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 006384/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LO, N. IL 26/09/1966;
avverso ORDINANZA del 24/09/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 24 settembre 2007 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo presentato dal detenuto ON LO contro il provvedimento 18.7.2006 del Direttore della casa di reclusione di Spoleto che aveva rigettato la richiesta del suddetto di usufruire una volta alla settimana della corrispondenza telefonica in virtù della disposizione di cui all'art. 39, comma 1, primo periodo, del regolamento penitenziario.
Il ON aveva dedotto che aveva espiato le pene relative ai reati compresi nel primo periodo dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, compresi nel provvedimento di cumulo, ma il Magistrato di Sorveglianza ha condiviso l'orientamento della Direzione della casa di reclusione per cui non era possibile lo scioglimento del cumulo ai fini di misure diverse da quelle premiali.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato ribadendo che aveva scontato la pena per i reati ostativi (art. 416 bis ed associazione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti), per cui, se era possibile sciogliere il cumulo ai fini di benefici che avrebbero consentito al condannato di uscire dal circuito carcerario, appariva ingiustificato che analogo trattamento non potesse essere riservato a più modesti benefici quali la fruizione della corrispondenza telefonica.
Il ricorso è infondato.
Non è in discussione la circostanza che l'imputato abbia riportato condanna per reati compresi nell'art. 4 bis, comma 1, prima parte, dell'ordinamento penitenziario, che come tali, escludono che i colloqui telefonici possano essere più di due al mese (art. 39, comma 2, u.p. del regolamento penitenziario), mentre si tratta di verificare se anche ai fini della applicazione di tale istituto sia possibile sciogliere il cumulo onde consentire al condannato, per il quale vige una presunzione di pericolosità, di usufruire delle regole ordinarie si trattamento.
La giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, è nel senso che ai fini del computo del termine minimo per i benefici penitenziari, come ad esempio i premessi premio previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, sia possibile scindere il cumulo, anche se, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di fare decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata (v. Cass. 23.10.2003 n. 40301 ; Cass. n. 1443/1997; Cass. n. 990/2000; Cass. 45735/2001; Cass. 41745/2002; Cass. Sez. Un. n. 14/1999). Si tratta di indirizzo ormai consolidato ed in armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 361 del 1994 che ha posto in luce, fra l'altro, come la tesi opposta della inscindibilità del cumulo genererebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzione dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Anche in tema di reato continuato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pure a Sezioni Unite, si è pronunciata in senso conforme, ritenendo possibile lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione, sempre che in primo luogo il condannato abbia espiato interamente la pena relativa ai reati ostativi (v. Cass. Sez. Un.
5.10.1999 n. 14; da ultimo Cass. N. 14563 del 2006, rv. 233946); ma ciò non ai fini di consentire la scomposizione o la ricomposizione del cumulo a seconda del vantaggio del condannato, bensì soltanto in contrapposizione alla teoria più radicale che per un tempo limitato aveva fatto propria anche la Corte di Cassazione e che, ritenendo il cumulo inscindibile sempre e comunque, aveva completamente escluso le misure alternative nel caso in cui nel cumulo fosse incluso anche un solo reato ostativo ed anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo era già stata interamente scontata (v. Corte Cost. n. 361/1994). Diverso è invece l'orientamento giurisprudenziale in caso di sospensione delle regole di trattamento penitenziario. Ad esempio, nel caso del regime speciale di detenzione ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, questa Corte ritiene che l'istituto può trovare applicazione anche qualora sia avvenuta la espiazione della parte di pena di cui all'art. 4 bis, comma 1, primo periodo, del medesimo ordinamento, dovendosi comunque il soggetto considerare detenuto anche per tali reati in base al principio della unicità della pena stabilito dall'art. 76 c.p., comma 1, ne' potendosi fare luogo allo scioglimento del cumulo - come invece nel caso in cui tale operazione sia finalizzata alla fruizione di benefici penitenziari - in quanto non trattasi di verificare la permanenza di un ostacolo formale alla applicazione dei suddetti benefici, bensì di accertare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per reati compresi in quelli di cui all'art. 4 e tuttora nelle condizioni di detenuto, sia da considerare ancora in collegamento con una associazione criminale, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva corrispondente a quella inflitta per i summenzionati delitti (cfr. Cass. 31.3.2004 n. 15428; da ultimo v. Cass. n. 35564 del 2008, rv. 240938).
Analoga disciplina si ritiene debba avere il regime della corrispondenza telefonica che, in caso di detenuti per reati di cui all'art. 4 bis, è ridotta per esigenza di ordine e di sicurezza. A tali fini incide la pericolosità del detenuto che, in quanto condannato per reati di criminalità organizzata, all'interno dell'istituto rimane pericoloso, fermo restando lo scioglimento del cumulo per i benefici premiali esterni, come previsto dalla legge. Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i profili addotti deve essere pertanto rigettato con le conseguenze di legge indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009