Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7102 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 2 1 7 1 02 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Composta dagli Il.mi sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Lavoro m Dott. Vincenzo MILEO Consigliere MERCURIO Consigliere R.G.N. 18169/98 Dott. Ettore CUOCO - Rel. Consigliere Cron.16341 Dott. Pietro Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 09/02/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ TA, TR GI, TR NN RI, TR IA AO, TR EF, TR TI, TR IO IO, (in qualità di eredi del Signor TR OL), elettivamente domiciliati in ROMA VIA IA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO PËR LE POLITICHE AGRICOLE (EX MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARIE FORESTALI), in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura 713 Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato -1- ► in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12; controricorrente nonchè
contro
FONDAZIONE IR WA CK PRO SILVICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 25, MASSIMO SPADA e dapresso lo studio dell'avvocato ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 19440/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/10/97 R.G.N. 59762/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato Giovanni PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per in violazione della norma di nullità della sentenza cui all'art. 353 c.p.c.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso dell'8 ottobre 1988 PA OY chiese che il RE di Paliano in funzione di giudice del Lavoro accertasse la natura subordinata del rapporto di lavoro che egli assumeva essere intercorso con la FONDAZIONE IR WA CK pro SILVICOLTURA dal 1° gennaio 1961 al 28 febbraio 1988, e condannasse l'indicata FONDAZIONE al pagamento della somma di lire 254.157.926 per retribuzioni non вного corrisposte, e di lire 742.211.795 per rivalutazione ed interessi. Espose il ricorrente che, sostituendo il proprio genitore, egli aveva svolto attività di custodia dei beni di proprietà della FONDAZIONE, con potatura e sarchiatura, lavorando ininterrottamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 14 e 30° alle ore 8 del giorno successivo. Costituitasi in giudizio, la FONDAZIONE eccepi 1. la litispendenza con altro giudizio avente per oggetto il rilascio dell'immobile occupato senza titolo dal ricorrente;
2. la carenza della propria legittimazione passiva, non esercitando, la FONDAZIONE, attività di natura economica, ed avendo concesso il vivaio in affitto o comodato;
3. l'inesistenza di ogni propria attività di preposizione e controllo nei confronti del dipendente: e pertanto l'inesistenza di un contratto di lavoro, anche in quanto il ricorrente era legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inizialmente con il Corpo Forestale dello Stato, e poi con la Regione Lazio, e per la conseguente inipotizzabilità di un rapporto di lavoro subordinato da parte di un dipendente di ente pubblico;
3 4. l'inverosimiglianza dei fatti (un lavoro ininterrottamente svoltosi anche nei giorni festivi e nelle ore notturne, per 27 anni);
5. la connessione dell'azione del ricorrente con la domanda nei suoi confronti proposta per il rilascio di beni (casa del guardiano, parte della villa, dei fabbricati di servizio e di porzioni di terreno);
6. l'inapplicabilità della contrattazione collettiva, in quanto relativa ad imprenditori agricoli;
7. la nullità del ricorso, per l'incertezza sulla qualifica e sui calcoli;
8. l'erroneità dei conteggi, per l'inesistenza del diritto al речого compenso per lavoro straordinario in mansioni di attesa;
9. la prescrizione dei crediti. II MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE, chiamato in causa su istanza del ricorrente e costituitosi in giudizio, sostenendo che i beni erano stati fin dal 1960 nella disponibilità della pubblica amministrazione, per contratti di affitto e comodato, e che il ricorrente aveva lavorato come dipendente dello stesso MINISTERO, e poi della REGIONE LAZIO, con mansioni di manutenzione del vivaio, eccepi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità del ricorso (per la genericità della domanda), e l'infondatezza della domanda stessa (per avere l'Amministrazione pagato ogni spettanza relativa al lavoro svolto). Con sentenza del 6 luglio 1990 il RE dichiarò la carenza di giurisdizione del giudice ordinario. Decidendo sull'appello del MINISTERO, il Tribunale di NE : dichiarò la competenza del Tribunale di Roma. 4 Con sentenza del 28 ottobre 1997 il Tribunale di Roma respinse la domanda. Afferma il Tribunale che 1. il RE, avendo accertato che la FONDAZIONE, per tutto il periodo in controversia, aveva ceduto la gestione del fondo ed enti pubblici e non se ne era occupata in alcun modo, e ritenendo che l'unico rapporto effettivamente svoltosi era intercorso fra il OY e la Pubblica Amministrazione (prima il MINISTERO, e poi la REGIONE LAZIO), aveva formalmente dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice adito;
e tuttavia, "nel contesto della motivazione, con una statuizione sul merito, è stata altresì esclusa dal RE la sussistenza di elementi di prova a dimostrazione di un rapporto di lavoro con la FONDAZIONE”; Много 2. le allegazioni di fatti e le deduzioni probatorie contenute nel ricorso introduttivo erano generiche e contraddittorie, in quanto non erano esposti in modo chiaro ed univoco i termini del rapporto, e ciò precludeva ogni attività istruttoria;
ed i conteggi erano formulati senza l'indicazione del contratto applicato, del livello preteso, e dei criteri seguiti;
solo con l'atto di appello il ricorrente aveva distinto fra l'attività svolta in un preteso rapporto con la FONDAZIONE e l'attività svolta nel rapporto con l'Amministrazione (rapporto non menzionato nel ricorso introduttivo);
3. poiché la FONDAZIONE, non è imprenditore agricolo, un contratto collettivo nazionale di lavoro nei suoi confronti era inapplicabile;
, 4. poiché la FONDAZIONE era rimasta del tutto estranea al rapporto di lavoro, era comunque da escludersi che avesse esercitato direttive e controllo nei confronti del lavoratore;
5 5. di ciò era riscontro il fatto che il ricorrente aveva dichiarato che l'attività svolta dopo le ore 14 e 30' (che egli poneva a base della domanda) era "la stessa" svolta di mattina quale dipendente pubblico: ciò "rendeva dubbia la configurazione di una duplicità di rapporti lavorativi con due distinti soggetti giuridici". Per la cassazione di questa sentenza ricorrono GH AR ed altri, quali eredi di PA OY, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria. Resistono la FONDAZIONE IR WA CK pro SILVICOLTURA ed il MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, con separati controricorsi. Motivi della decisione ого Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113 Cost., 1, 37, 112, 113, e 116 cod. proc. civ. nonché omessa , i ricorrenti sostengono che insufficiente e contraddittoria motivazione come era documentato, nel 1961 PA OY era stato immesso, dai consiglieri della FONDAZIONE nel possesso della casa del custode, restando unico depositario delle chiavi di accesso;
nel 1963, assunto dal MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE, si era instaurato anche un rapporto di pubblico impiego;
e tuttavia il Tribunale aveva erroneamente distinto fra due rapporti: con il MINISTERO e con la FONDAZIONE;
il rapporto era unico (con la FONDAZIONE), ed unica la domanda;
ed il contratto di affitto (di cui egli non era a conoscenza), effettuato con atto privato, ed avente per oggetto un bene privato, in assenza di una nomina o conferma da parte del MINISTERO, non poteva conferire natura pubblica al bene ceduto ed al rapporto svolto. 6 Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 112, 113, 115, 116, 213 e 421 cod. proc. civ., dell'art. 36 Cost. e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1375, 2099 e 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostengono che 1. il OY aveva chiesto l'applicazione del contratto collettivo del settore, e nel contempo l'acquisizione presso le OO.SS. del contratto applicabile;
aveva indicato le ore di lavoro ordinario e di lavoro straordinario prestate;
aveva chiesto prova testimoniale;
ed il Tribunale non aveva indicato per quale ragione fosse generica e non probante la prova richiesta in ordine alla soggezione del ricorrente ai poteri direttivi e di Диаго controllo dei rappresentanti della FONDAZIONE;
né aveva considerato che nelle mansioni di custodia questi poteri sono "affievoliti”;
2. i suoi compiti di custodia e vigilanza erano stati espressamente riconosciuti nel verbale di consegna, redatto a seguito del contratto di affitto del 1° luglio 1969, fra il rappresentante del MINISTERO ed il rappresentante della REGIONE, ove, nel dare atto della presenza del ricorrente, si dichiarava “PA OY incaricato della custodia e guardiania del vivaio"; il Tribunale non aveva indicato per quale ragione il contratto di affitto impedisse un incarico estraneo a quello di dipendente pubblico;
e, poiché l'incarico era stato conferito dalla FONDAZIONE, il fatto che la prestazione fosse svolta nell'interesse del terzo (ente pubblico) non giustificava il passaggio del rapporto di lavoro al terzo;
7 3. poiché il RE aveva escluso la giurisdizione del giudice ordinario e non aveva deciso nel merito, il Tribunale non poteva in appello modificare la sentenza e decidere nel merito, senza appello incidentale. I motivi, che, essendo interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Appare pregiudiziale l'esame della censura esposta nell'ambito del secondo motivo (precedentemente indicata sub "3."), per cui il Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito, in assenza di appello incidentale. Poiché lo stesso OY, in sede di appello, aveva chiesto l'accoglimento della domanda (come nelle conclusioni riportate dal Tribunale), il Tribunale, esaminando il merito della controversia, ha dato ingresso allo stesso appello del ricorrente. La censura è pertanto infondata. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che il ricorrente nella memoria lamenta che con la decisione nel merito, "non rispettosa del giudicato", "si sia saltato a piè pari il primo grado del giudizio". Luso Indipendentemente dall'irrilevanza delle censure avanzate solo con la memoria, è tuttavia da osservare che con la sua decisione il Tribunale afferma di limitarsi a dare veste formale al contenuto della sentenza pretorile con cui era stata esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro con la FONDAZIONE ("nel contesto della motivazione, con una statuizione sul merito, è stata altresì esclusa dal RE la sussistenza di elementi di prova a dimostrazione di un rapporto di lavoro con la FONDAZIONE”). Ed invero, il RE aveva attentamente esaminato e, attraverso adeguata motivazione (sentenza, pag. 7), aveva escluso la concreta esistenza d'un rapporto di lavoro con la FONDAZIONE: la pretorile decisione di 8 carenza di giurisdizione è fondata sulla materiale assenza di questo rapporto, e sull'esclusiva esistenza di un rapporto di lavoro con l'ente pubblico (la cui cognizione non rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario). E pertanto una decisione pretorile, in ordine al merito della domanda nei confronti della FONDAZIONE, già esisteva: il Tribunale si limita a fissarne la formale "statuizione". Ciò consente di ritenere che la decisione nel merito (formulata dal Tribunale) appare processualmente legittima da ogni angolazione. In ordine al merito del ricorso, giova premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento ённо di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). Normativamente necessari alla subordinazione (art. 2094 cod. civ.) sono l'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa, e la permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore (potere che si manifesta con direttive, ordini ed istruzioni). Questo potere e questo assoggettamento, parti integranti della struttura della subordinazione, restano elementi necessari alla relativa و qualificazione (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). E' indubbio che l'assoggettamento assume intensità (specificità, modalità e forme tecniche) differenziata, in funzione della natura del rapporto: e l'intensità è inversamente proporzionale al livello di professionalità delle mansioni, divenendo minor nell'ambito di rapporti di elevata professionalità: la stessa natura intellettuale della prestazione esige che il potere assuma natura più flessibile ed attenuata (Cass. 1° febbraio 1993 n. 1182). La pur minore intensità non è tuttavia scomparsa del potere stesso e del conseguente assoggettamento, poiché questi sono parte integrante della struttura normativa della subordinazione. Il loro accertamento resta necessario alla prova della subordinazione. Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato questo parametro normativo, rilevando, in particolare, che, poiché la FONDAZIONE era "del tutto estranea alla conduzione del fondo”, l'esistenza, “da parte della pretesa datrice di lavoro, del potere direttivo, di controllo e disciplinare (tutti elementi necessari per l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato)” era da escludersi. Su un piano giuridico è poi da osservare che in base alle inderogabili disposizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (artt. 10 terzo comma e 29 primo comma), l'affittuario ha il potere di “prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo e dall'esercizio delle attività connesse", può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali, estende il proprio diritto, 10 ☐anche per i contratti preesistenti, a tutte le colture del fondo (art.-19), è imprenditore, ed ha il possesso del terreno (e gli è vietata la cessione del contratto: art. 21 primo comma). Ciò consente di dedurre che egli sia l'esclusivo datore di coloro che, con rapporto di lavoro subordinato, siano addetti alla coltivazione, alla cura od alla custodia del fondo, dei fabbricati e dei beni che vi si trovino. Poiché il locatore non ha poteri sul fondo, sui beni e sulle colture, anche sull'astratto piano giuridico l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui sia datore il locatore e che sia da questi esercitato, è inconfigurabile. Jusco rapporto di Ciò è a dirsi, per eguali ragioni, anche per un lavoro subordinato che il prestatore, alle dipendenze del locatore, eserciti "nell'interesse" dell'affittuario (come il ricorrente ipotizza). La censura articolata con il secondo motivo (ed indicata sub “2.”) è pertanto infondata. La censura articolata nel secondo motivo, e precedentemente indicata sub “1.”, con cui si lamenta il mancato ingresso dei mezzi di prova, non essendo esposta in modo autosufficiente, è inammissibile (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Per esigenza di completezza è da aggiungere che, essendo strumentale alle precedenti censure e pertanto priva di decisività, resta irrilevante. Il ricorso deve essere respinto. Per motivi di equità si ritiene di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (art. 92 comma secondo cod. proc. civ.). 11
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001. 4 Il Consigliere estensore Pietro Cusce IL PRESIDENTEможно с торами, Chil e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 24 MAG. 2001 7 IL CANCELLIERE I . 2 D 1 1 , $ O L L A 0 3 S 1 O S 3 B . A 5 I T T R D . , A A N ' A S L T E L S 3 P E 7 O S - D I P 8 I N - M S I 1 G N 1 O A E D S A E I D E G T A E G , N E O E O T L S R T E T I S A R I I L G L D E E R O D 12