Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
La valutazione del giudice di merito circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato, invece che ad un rapporto di lavoro autonomo avente ad oggetto mera attività di consulenza, e circa il carattere dirigenziale delle stesse prestazioni - valutazione che, pur non potendo pre- scindere del "nomen juris" utilizzato dalle parti, deve tener con- to prevalentemente del comportamento in concreto tenuto dalle stesse nell'esecuzione del contratto (per il determinante rilievo dell'interpretazione che le stesse parti danno al proprio contratto attraverso la relativa esecuzione, oltre che per l'ipotizzabilità di una nuova diversa determinante volontà contrattuale eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare la stessa iniziale natura del rapporto) si risolve in un accertamento di fatto, che, ove adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, LUCA TORTORELLI, giusta delega in atti;
contro
PI GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIUZZI 23, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO BONARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ARCOCAVI SRL, ARCOTRAVI TRADING SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 09444/97 proposto da:
ARCOCAVI TRADING SRL, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F LIUZZI 23, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO BONARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA RI;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 09445/97 proposto da:
ARCOCAVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. LIUZZI 23, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO BONARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 556/96 del Tribunale di LECCO, depositata il 10/07/96 R.G.N.291/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ALLEVA;
udito l'avvocato BELLI per delega BONARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, l'assorbimento del primo motivo;
il rigetto dei primi due motivi del ricorso incidentale, l'accoglimento del terzo, il rigetto del quarto motivo del ricorso dell'Arcocavi Trading srl.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 dicembre 1993 IO AR, sostenendo che aveva lavorato dal 29 ottobre 1991 per la ARCOCAVI S.r.l. e la ARCOCAVI TRADING S.r.l. in qualità di Direttore Tecnico e Tecnico Commerciale con rapporto di lavoro subordinato, simulatamente qualificato dalle SOCIETÀ come rapporto autonomo libero professionale, ed aggiungendo che il 1^ maggio 1993 in assenza di giusta causa o giustificato motivo e senza atto scritto gli era stato telefonicamente intimato "di non mettere più piede in azienda", chiese che il Pretore di Lecco in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse la nullità od annullasse il predetto licenziamento e condannasse le indicate SO e RO IN (amministratore delle società) alla costituzione del rapporto previdenziale ed al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 22 dicembre 1995 il Pretore di Lecco, riconoscendo l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, condannò la ARCOCAVI S.r.l. e la ARCOCAVI TRADING S.r.l. a costituire il rapporto previdenziale ed a pagare al ricorrente la somma di lire 7.846.000 oltre agli interessi ed alla rivalutazione. Decidendo sull'appello proposto da IO AR e sulle incidentali impugnazioni proposte dalla ARCOCAVI S.r.l., dalla ARCOCAVI TRADING S.r.l. e da LA IN, il Tribunale di Lecco con sentenza del 10 luglio 1996 respinse gli appelli e confermò l'impugnata sentenza. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che
1. attraverso il contratto inizialmente stipulato (che prevedeva la successiva "regolarizzazione" della sua posizione assicurativa) e gli elementi emersi dall'istruttoria (l'organigramma aziendale, il suo ricevere ordini e direttive dall'amministratore IN ed il suo sottoporre allo stesso gli atti di servizio per ottenerne l'approvazione, la sua costante presenza nell'azienda delle due società, la disponibilità che egli aveva d'una scrivania, il pagamento d'un compenso fisso) era deducibile la natura subordinata del rapporto e la sua ricollegabilità ad entrambe le società;
2. gli ampi poteri, l'elasticità degli orari e la posizione gerarchica conducevano ad inquadrare il rapporto nella categoria dirigenziale;
3. poiché il licenziamento richiede forma scritta ad substantiam, alla comunicazione telefonica del licenziamento da parte dell'amministratore (che il ricorrente assumeva di aver ricevuto dal IN, e della quale alcuna prova egli aveva tuttavia fornito) non poteva essere attribuito alcun effetto;
era tuttavia provato che dopo il 1^ maggio 1993 egli non si era recato al lavoro;
e poiché il contratto prevedeva la durata del rapporto "fino a rinunzia" ed il licenziamento meramente verbale "se anche vi fosse stato sarebbe nullo", il comportamento del ricorrente doveva essere qualificato come tacita rinunzia;
4. da un canto non era stata provata alcuna negligenza del AR, che non era obbligato ad una personale attività di ricerca dei clienti bensì ad ottimizzare il funzionamento della struttura aziendale, e che indirizzò i propri precedenti clienti alla società consentendo il conseguimento del minimo fatturato contrattualmente pattuito;
e d'altro canto non era provata l'esistenza del lamentato danno (i documenti contabili aziendali fanno prova fra imprenditori:
non nei confronti del dipendente): la domanda di risarcimento avanzata dalle società era pertanto infondata;
5. il fatto che LA IN, pur avendo firmato il contratto nella qualità di amministratore, avesse assunto in proprio le relative obbligazioni ed avesse poi sottoscritto una "Aggiunta" non richiamando la sua qualità di amministratore, costituiva, pur nell'accoglimento delle sue richieste, giusto motivo per la compensazione delle spese giudiziali nel rapporto fra il medesimo e l'attore.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre IO AR percorrendo le linee di 4 motivi. Resistono con separati controricorsi la ARCOCAVI S.r.l. e la ARCOCAVI TRADING S.r.l., a loro volta proponendo separati ricorsi incidentali. Con controricorso resiste LA IN.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., IO AR sostiene che avendo egli impugnato immediatamente il licenziamento (con telegramma del 6 maggio 1993) ed avendo dopo poco tempo (il 27 luglio 1993) presentato denuncia all'Ufficio del Lavoro di Lecco, era da escludersi la sua pur tacita rinuncia al rapporto di lavoro, alla quale d'altro canto non avevano fatto alcun cenno le stesse società; e pertanto il giudice, ritenendo che il rapporto si era risolto con consensuale rinuncia delle parti, aveva deciso con ultrapetizione;
e ritenendo nullo per mancanza della forma scritta il licenziamento verbale aveva poi contraddittoriamente ritenuto valido un pur tacito atto di dimissioni che per l'art. 22 del c.c.n.l. deve assumere forma scritta.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1352 cod. civ. e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione, lo stesso ricorrente sostiene che, affermando la necessità che il licenziamento abbia forma ad substantiam e l'impossibilità di riconoscere effetti alla pretesa comunicazione telefonica, e da ciò deducendo che il rapporto "può essere cessato solo per dimissioni", il Tribunale incorre in altro errore logico: altro è la validità giuridica d'un atto ed altro la sua storica esistenza come fatto con gli effetti che (anche per la sua nullità) determina (ben può il lavoratore chieder tutela attraverso l'applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n.300). Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione in ordine alla disciplina dell'onere della prova, il ricorrente sostiene che le parti avevano dedotto che il rapporto era cessato per cause diverse (licenziamento, secondo il lavoratore;
ed unilaterale rinuncia, secondo il datore); dalla mancanza di prova di questi fatti discendeva la mancanza di prova dell'effetto (la cessazione del rapporto di lavoro); lamenta d'altro canto il ricorrente che il Tribunale non aveva preso nella minima considerazione il telegramma di contestazione inoltrato dal lavoratore il 6 maggio 1993 (comunicazione che determinava la mora credendi del datore), si era limitato ad evidenziare solo che il lavoratore dopo il 1^ maggio 1993 non si era recato in azienda, e non aveva considerato che le società, alla contestazione del licenziamento da parte del lavoratore, non avevano eccepito la pretesa rinuncia bensì la natura non subordinata del rapporto di lavoro.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il ricorrente sostiene che la mera assenza del lavoratore è fatto ambiguo (come ritenuto anche da Cass. 11 marzo 1995 n. 2853), inidoneo a dimostrare la volontà risolutoria, che il datore ha l'onere di provare e che è necessario accertare in modo rigoroso. Con il primo motivo dei ricorsi incidentali (che avendo comuni argomentazioni possono essere congiuntamente esaminati), denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. falsa applicazione dell'art.2094 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione,
la ARCOCAVI S.r.l. e la ARCOCAVI TRADING S.r.l. sostengono che il Tribunale, con lettura lacunosa dei fatti, aveva trascurato la volontà contrattuale (assegnare al AR il compito di fornire in piena libertà ed autonomia un apporto "consulenziale" diretto all'incremento della vendita), aveva dato rilievo solo ad alcune circostanze (direttive, organigramma aziendale, previsione contrattuale della regolarizza ione della posizione assicurativa) ed aveva trascurato altre determinanti circostanze (nomen juris dell'atto, effettiva volontà delle parti, modalità di svolgimento, saltuarietà e non obbligatorietà della presenza, assenza di orari di lavoro, mancanza di potere disciplinare del datore); ed alcuna motivazione aveva poi fornito in ordine alla contemporanea obbligazione delle due società.
Con il secondo motivo dei ricorsi incidentali, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., le indicate ricorrenti sostengono che il Tribunale aveva posto a fondamento della qualificazione subordinata del rapporto l'organigramma sottoscritto da LA IN, che al tempo non rappresentava la ARCOCAVI S.r.l., nei confronti della quale l'atto era pertanto irrilevante;
aveva dato rilievo solo ad alcune testimonianze "sospette" (IA LO e CR) e non ad altre, più precise e circostanziate (che avrebbero consentito di ritenere che il AR era consulente e non dipendente, non aveva poteri gerarchici nei confronti dei dipendenti e si limitava a controllare il risultato della lavorazione, ovvero a dare consigli tecnici, riportare disposizioni che provenivano dagli uffici e consegnare schede di lavorazione, non aveva specifici compiti obbligatori, non era tenuto ad una quotidiana presenza, ne' ad un preciso orario di lavoro, peraltro compreso in un breve arco di tempo, fra le ore 16 e le ore 21).
Con il terzo motivo dei ricorsi incidentali, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e falsa applicazione dell'art.2095 cod. civ., le indicate ricorrenti sostengono che non solo il
AR non aveva formulato domanda ne' fornito prove in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni, bensì le circostanze a tal fine addotte dal giudice di merito non erano provate e dalla stessa istruttoria testimoniale era emersa l'assenza di poteri decisionali e gerarchici.
Con il quarto motivo dei ricorsi incidentali (motivo dedotto solo dalla ARCOTRAVI TRADING S.r.l.), denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 1362 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che a. l'obbligo contrattuale del AR non si esauriva nel mero indirizzare i precedenti clienti verso la società bensì ad "acquisire nuovi clienti";
b. l'obbligo di incrementare il fatturato con un minimo mensile di lire 50.000.000 non era limitato ai primi 5 mesi di rapporto, poiché "tale termine costituiva una sorta di franchigia iniziale, decorsa la quale il predetto impegno sarebbe divenuto vincolante";
c. al fine di provare le proprie ragioni aveva richiesto l'ammissione d'una consulenza tecnica d'ufficio, in ordine alla quale il Tribunale nulla aveva deciso.
Aggiungono le indicate controricorrenti che dopo l'emissione della sentenza impugnata l'INPDAI aveva segnalato che a favore del AR nel periodo in controversia esisteva altra posizione assicurativa.
Con il controricorso LA IN rileva che l'appello incidentale con cui egli aveva contestato la compensazione delle spese del giudizio, dal Tribunale era stato respinto, e che la decisione pretorile con cui erano state respinte le pretese del AR nel confronti del IN non essendo stata impugnata era passata in giudicato;
aggiunge che con il ricorso per cassazione il AR aveva formulato anche nei suoi confronti domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio, senza addurre alcuna argomentazione, e senza avere interesse ad agire avverso il rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dal IN (per la pretorile disciplina delle spese).
2. Deve essere disposta la riunione dei ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi.
3. È necessario esaminare prima del ricorso proposto dal AR i motivi dei ricorsi incidentali, poiché hanno per oggetto la natura del rapporto di lavoro e pertanto il presupposto stesso del ricorso principale.
I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Giova premettere che ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento di fatto:
valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006); ciò è a dirsi, in particolare, per la valutazione del giudice di merito in ordine alla riconducibilità di determinate prestazioni di mera attività di consulenza ed al loro carattere dirigenziale (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1971). E pertanto in sede di legittimità lo spazio di sindacabilità della qualificazione effettuata in sede di merito è costituito sul piano normativo (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dal generale parametro adottato, e sul piano logico (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) dalla completezza e coerenza con le quali, in funzione del parametro, sono esaminati gli elementi processuali. Per quanto attiene all'invocato rilievo dell'iniziale contratto (e del relativo nomen juris), è da osservare che poiché questo è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti (Cass. 22 giugno 1997 n. 5520); ed il posteriore comportamento ai fini della qualificazione del rapporto assume funzione non solo necessaria (per l'art. 1362 secondo comma cod. civ.) bensì (per il determinante rilievo dell'interpretazione che le stesse parti danno al proprio contratto attraverso la relativa esecuzione, oltre che per l'ipotizzabilità d'una nuova diversa determinante volontà contrattuale eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare la stessa iniziale natura del rapporto) prevalente.
In ordine al parametro adottato dai giudici di merito nel caso in esame, premesso che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'inserimento del prestatore nell'organizzazione datorile con il suo conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare (Cass. 25 luglio 1994 n. 6919) e che altri aspetti quali l'assenza di rischio e la continuità della prestazione assumono natura meramente "sussidiaria e non decisiva" (Cass. 15 maggio 1991 n. 5409, 29 marzo 1990 n. 2553), da un canto il Tribunale ha dato rilievo allo stesso contratto (per il rapporto previdenziale ivi previsto e per le espressioni chiaramente riferibili alla subordinazione) e( ad elementi adeguatamente dedotti e funzionalmente coerenti con il parametro della subordinazione (il ricevere ordini e direttive dall'amministratore IN, il sottoporre allo stesso gli atti di servizio per ottenerne l'approvazione, e la costante presenza in azienda); e d'altro canto le ricorrenti non hanno segnalato nell'ambito del predetto parametro elementi di segno contrario (tali non sono la pretesa saltuarietà e non obbligatorietà della presenza, l'assenza di orari di lavoro, la mancanza di potere disciplinare del datore).
Ciò è a dirsi anche per la riconducibilità del rapporto ad entrambe le società. Gli elementi posti in evidenza, ed in particolare le espressioni dello stesso iniziale contratto ("in subordinazione ed in dipendenza delle direttive delle volontà delle assemblee dei soci e degli amministratori di entrambe le società") e "l'effettiva prestazione del AR presso entrambe le società", appaiono adeguati alla conclusione cui il Tribunale giunge. Ciò è a dirsi anche per il lamentato riconoscimento della qualifica dirigenziale. Da un canto il Tribunale deduce adeguatamente la qualifica dall'elasticità degli orari, dagli ampi poteri e dalla posizione gerarchica: elementi dedotti oltre che da risultanze istruttorie dallo stesso contratto (di cui la decisione sottolinea significative clausole: "in subordinazione ed in dipendenza delle direttive e della volontà delle assemblee dei soci e degli amministratori... avrà la carica di Direttore tecnico e tecnico commerciale"). D'altro canto la ricorrente società non espone in modo adeguato ed autosufficiente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), sia la lamentata carenza di domanda in ordine alla qualifica (ben ipotizzabile anche quale fondamento dell'iniziale ricorrente richiesta di condanna al pagamento della "considerevole somma di lire 1.124.840.000"), e sia elementi di segno contrario (alla riconosciuta qualifica) che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. Per quanto attiene al quarto motivo, poiché in sede di legittimità i fatti dei quali si lamenti l'omesso esame devono essere esposti in modo adeguatamente autosufficiente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611) nella loro consistenza e nella loro rilevanza e nella loro vicenda processuale (l'esposizione ai giudici del merito), e poiché alcuna adeguata specificazione è stata dalle ricorrenti fornita in ordine al fatti esposti (il preteso obbligo di acquisire nuovi clienti, la pretesa indeterminazione temporale dell'obbligo del fatturato minimo mensile, e la pretesa richiesta di consulenza tecnica d'ufficio), la censura è inammissibile.
4. Anche i motivi del ricorso principale sono infondati. È necessario premettere che è indubbiamente errata l'affermazione del Tribunale, per cui "poiché il licenziamento richiede la forma scritta ad substantiam, ne consegue che nessun effetto può essere attribuito alla telefonata che il ricorrente assume di aver ricevuto dal IN e con la quale gli si intimava di non mettere più piede in ditta" (sentenza pp. 10, 11). Come è ovvio, la giuridica nullità non è materiale inesistenza dell'atto, ne' dei fatti materiali che questo presuppone: ed in particolare, è legittimo dedurre da un licenziamento giuridicamente nullo (per carenza di forma ad substantiam) la datorile volontà di por termine al rapporto. L'impugnata decisione è tuttavia fondata su altra parallela "assorbente" (sentenza, p. 10) argomentazione: l'assenza di prove della materiale esistenza della telefonica comunicazione del licenziamento (sentenza, pp. 10, 11 ).
Al fine di esaminare questa distinta argomentazione è necessario premettere che, come questa Corte ha affermato (11 marzo 1995 n. 2853), nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, per accertare quale parte abbia assunto l'iniziativa di risolvere il rapporto di lavoro, la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione è quella della sua estromissione dal rapporto (e la datorile controdeduzione di un fatto che nega il licenziamento e collega l'estromissione ad asserite dimissioni del lavoratore assume la natura d'una eccezione in senso stretto, il cui onere, al sensi dell'art. 2697 secondo comma cod. civ., ricade su colui che l'invoca).
In base a questo principio il lavoratore ha tuttavia l'onere di provare l'estromissione dal rapporto. E nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto (e ripetutamente affermato: sentenza, pp. 10, 11) "che nessuna prova il ricorrente ha fornito di aver ricevuto la telefonata" con cui gli era stato comunicato il preteso licenziamento. Ed il ricorrente non ha in alcun modo contestato l'assenza di prove in ordine alla predetta comunicazione telefonica. Da ciò discende che la (pur erroneamente) ritenuta irrilevanza (al fini dell'accertata rinuncia) dell'eventuale telefonica comunicazione del licenziamento, resti estranea alle esigenze della motivazione, e pertanto alla logica necessaria a condurre all'impugnata decisione: che attraverso la necessaria indicata rettifica resta pertanto valida.
5. In ordine al telegramma con cui il ricorrente sostiene di aver impugnato il licenziamento, è necessario osservare che gli elementi esterni alla decisione impugnata e dei quali si lamenti l'omesso pregresso esame, in sede di legittimità devono essere adeguatamente esposti: non solo nella loro materiale consistenza bensì nella loro logica rilevanza (la potenziale idoneità ai fini della diversa invocata decisione) e (per la stessa ragione della censura, l'omesso esame) nella loro processuale vicenda (la pregressa adeguata esposizione ai giudici del merito). E per il principio di autosufficienza la specificazione di questi elementi deve essere completa, ed idonea a consentirne la chiara e completa cognizione attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, essendo insufficiente la mera indicazione per relationem (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Nel caso in esame questa Corte ritiene che il ricorrente non abbia adeguatamente indicato la consistenza materiale dell'elemento nè abbia adeguatamente specificato di avere sottoposto l'atto stesso all'esame dei giudici del merito (a tali fini questa Corte ritiene insufficienti i sommari ricorso, pag. 4, 9, 13).
Questa Corte ritiene poi di non discostarsi dal pensiero precedentemente espresso in ordine alla necessità che l'accertamento della volontà del lavoratore diretta alle dimissioni si fondi su una rigorosa indagine ("quando si tratti di stabilire il significato d'una dichiarazione o d'un comportamento cui si assegni il valore di recesso, data la gravità delle conseguenze dell'accertamento in relazione al beni giuridici tutelati è necessario verificare....che sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto": Cass. 11 marzo 1995 n. 2853, invocata dal ricorrente).
E tuttavia questa Corte ritiene che nel caso in esame, dalla assenza di prova dell'estromissione e dall'assenza di prova del fatto che dopo il 1^ maggio 1993 il AR si sia recato in azienda, il Tribunale abbia coerentemente dedotto l'esistenza della rinuncia.
6. Nè l'affermazione della rinuncia integra la lamentata ultrapetizione. Ed invero la violazione dell'art 112 cod. proc. civ. presuppone una decisione che ecceda lo spazio delineato dalla domanda attraverso i parametri del petitum e della causa petendi. Ove il giudice si limiti a respingere la domanda ritenendo inesistente il fatto materiale che ne è il giuridico fondamento e nella logica di questa negazione accerti l'esistenza d'un diverso fatto materiale, questo diverso fatto è solo il complementare aspetto della negazione del fatto dedotto con la domanda: e la relativa affermazione non integra ultrapetizione. Ciò, nel caso in esame, ove la rinuncia è solo il complementare aspetto dell'assenza del licenziamento. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali devono essere respinti. E le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999