Sentenza 22 febbraio 2003
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- 3. Riepilogo (ed epilogo) delle principali pronunce sulla prova del danno da demansionamentoAndrea Mannino · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2006
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Importante sentenza del Consiglio di Stato, depositata lo scorso 4 settembre, sul diritto al risarcimento del danno subito da un dirigente della Polizia di Stato, a causa di un trasferimento, "ingiusto e discriminatorio", disposto con un provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale. I Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che "la lesione del diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale costituisce inadempimento contrattuale e determina l'obbligo del risarcimento del danno c.d. professionale". Il danno in questione può consistere in: – "danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal …
Leggi di più… - 5. Esigenze di uniformità in tema di prova del danno da demansionamentoAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 02 7 63 /03 Reg. gen. n. 23943/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 2. 12. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Слои 6295 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Paolino Dell'Anno Presidente 1. Dottor 2. Dottor Grazia Cataldi Consigliere 3. Dottor Maura La Terza Consigliere 4. Dottor Filippo Curcuruto Consigliere 5. Dottor Camilla Di Iasi Consigliere ha pronunciato la seguente BENTENZA sul ricorso proposto da RD DR, elettivamente domici- liato in Roma in corso Vittorio Emanuele II 326 presso lo studio dell'avvocato Renato Scognamiglio, che, unitamente agli avvocati Giacinto Favalli e Salvatore Trifirò, lo rap- presenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro la società Bull Italia, in persona del suo legale rappresen- cante, elettivamente domiciliata in Roma in via Mercadante 9 5017 1 presso lo studio dell'avvocato Adriano Aureli, che, unita- mente agli avvocati Carlo D'Urso e Roberto Perinetti, 10 rappresenta o difende, giusta procura in atti;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 27 settembre 2000, depositata il 10 ottobre 2000, numero 232, r.g. 288/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 dicembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Scognamiglio, Favalli, Perinetti e Aure- li%3 Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri;
Svolgimento del processo: con ricorso al tribunale di Milano del 22 dicembre 1998, RD DR espose che: a) la società Bull Italia, alle dipendenze della quale prestava attività lavorativa quale dirigente, avendo costituito la società Bull Sud per la rea- lizzazione di un programma di investimenti nelle regioni me- ridionali italiane, gli aveva proposto di assumere in questa le funzioni di vice direttore generale e che tale proposta era stata da lui accettata venendogli assicurato il rientro in posizione adeguata;
b) dopo un iniziale periodo, emerse un graduale disimpegno della società Bull Italia nei con- fronti della attività della seconda e, a partire dal 1° giu- J qno 1994, si operò una progressiva sua dequalificazione 2 tanto che, pur essendo stato nominato direttore generale, di fatto venne escluso dallo svolgimento delle mansioni prima- rie proprie di tale figura;
c) con lettera del 22 febbraio 1995, gli venne comunicato dal Consiglio di amministrazione della società che era stata abolita la posizione di diretto- re generale e con altra del giorno successivo, la Bull Ita- lia gli aveva proposto il rientro presso essa con le funzio- ni di responsabile del personale della direzione della assi- stenza tecnica;
d) aveva svolto, a partire dal 1° aprile 1995, le inferiori mansioni fino a tutto l'anno successivo, restando inattivo per il periodo successivo fino alla data del 30 aprile 1998, in cui accetto la proposta di una riso- luzione consensuale del rapporto di lavoro. Ciò premesso, lo RD convenne in giudizio la società Bull Italia, chieden- done la condanna al risarcimento del danno morale, di imma- gine e biologico conseguente alla dequalificazione, all'in- dennità sostitutiva del preavviso e a quella supplementare con riferimento alle dimissioni da qualificarsi come li- - cenziamento con successiva riassunzione, al risarcimento dei danni per mancata corresponsione degli incentivi e per la unilaterale riduzione delle ferie dall'anno 1996 in poi. Costituitosi il contraddittorio, il tribunale, in composi- zione monocratica, rigettò la domanda con pronuncia del 12 novembre 1999. con la sentenza indicata in epigrafe, la Cor- te di appello di Milano ha ritenuto infondata l'impugnazione dello RD, rilevando che: la pretesa di qualificare come licenziamento la risoluzi 1} 3 one del rapporto con la società Bull Sud era ingiustificata, essendo incontestabilmente risultato che essa era conseguita a un concorde atto di volontà delle parti che manifestarono il loro reciproco consenso su tutti gli aspetti della que- stione, ivi compresi quelli di natura economica venendo ri- conosciute al dipendente particolari e cospicue indennità, a nulla rilevando che la relativa lettera non fosse stata for- malmente sottoscritta dallo RD ed essendo rimaste total- mente indimostrate le affermazioni dello stesso circa una violenza morale su lui esercitata, smentite del resto dalla condizione del rientro presso la società capo-gruppo all'at- to della accettazione della proposta del passaggio alla so- cietà controllata;
2) era da escludersi la sussistenza della asserita dequali- ficazione per il periodo trascorso presso la società Bull Sud, mai essendo stato utilizzato lo RD in mansioni non proprie di un dirigente;
3) il nuovo rapporto con la società Bull Italia trovava la sua origine non nel contratto con la società Bull Sud, ma nell'atto di assunzione del 27 marzo 1995 da parte della prima nel quale erano assenti specifiche pattuizioni, doven- do la società esclusivamente rispettare l'impegno di "assi- curare allo RD (come dallo stesso, del resto, sostenuto) una posizione adeguata al background professionale maturato", il che significava solo che dovesse essere assun- to con qualifica dirigenziale, come era avvenuto, e non per ricoprire la stessa posizione precedente;
4) se era vero che per l'ultimo periodo di sedici mesi il dipendente restò privo di mansioni e quindi inattivo, tutta- via il fatto, pur avendo potuto provocare un certo disagio e disadattamento, non poteva essere configurato come presuppo- sto per una condanna al risarcimento di danni da dequalifi- cazione, non avendo comportato una decurtazione della retri- buzione nè una diminuzione delle attitudini lavorative del soggetto, non essendo neanche stato prospettato che, per ef- fetto di ciò, allo stesso si rese impossibile un avanzamento di carriera nella azienda o che si fossero ricercate altre scelte di inserimento professionale che vennero ostacolate da una presunta intervenuta diminuzione della attività lavo- rativa;
5) quanto agli incentivi, era risultata provata la loro na- tura eventuale e discrezionale, mentre, con riferimento alla indennità sostitutiva di ferie non godute, essa non può ri- tenersi dovuta a un dirigente che, per sua stessa scelta - come nella specie rinunci al riposo annuale.- Della decisione viene chiesta la cassazione dallo RD con ricorso sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 2118, 2119, 2697 e 1362 del codice civile, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente de- duce che erroneamente la Corte di appello di Milano ha rite- 5 nuto che non dovesse qualificarsi come licenziamento l'al- lontanamento dello RD dalla società Bull Sud, limitando- si a osservare che, formalmente, dalla lettera del 27 marzo 199b (non sottoscritta dal dipendente), con la quale si co- municava la risoluzione del rapporto, si evinceva che questa era dovuta a una concorde volontà delle parti, e ciò in con- trasto con la tesi difensiva di un recesso unilaterale da parte dell'impresa, non confortata da alcun elemento proba- torio. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe totalmente trascurato di valutare le circostanze, non conte- state dalla controparte, che in senso opposto inequivocabil- mente deponevano, in quanto dimostravano che il protrarsi della sua presenza presso la società costituiva un ostacolo al realizzarsi dell'intendimento dei responsabili della са- po-gruppo all'affidamento delle responsabilità della condu- zione della azienda ad altre persone di maggiore gradimento e che la adesione alla proposta di una risoluzione consen- - - quale suale era stata imposta e necessitatamente subita unica alternativa al licenziamento. In una tale situazione, avendo lo RD fornito la prova della sua estromissione dal rapporto, incombeva sul datore di lavoro l'onere di di- mostrare che questa non era dovuta all'allegato licenziamen- to ma era stata la conseguenza di una consensuale risoluzio- ne dello stesso. La censura è infondata. E invero, la Corte di appello, con argomentazioni logicamente e giuridicamente corrette, ha fornito ragione del perchè dovesse ritenersi per provato che 6 nella specie la cessazione del rapporto tra lo RD e la società Bull Sud si pose come fatto terminale, e ampiamente previsto, di un complesso regolamento negoziale che ebbe il suu avvio sin nel momento in cui il primo accettò di transi- tare nella seconda alla condizione di un suo rientro presso la Bull Italia, il che puntualmente si verifico contestual- mente alla sua uscita dalla Bull Sud, venendo concordato il riconoscimento di "particolari e cospicue indennità". D'al- tra parte, a fronte delle prove documentali attestanti una consensuale risoluzione del rapporto, il ricorrente si lini- ta a opporre una diversa ricostruzione della vicenda affida- ta esclusivamente ad affermazioni svolte in maniera total- mente assertoria. Con il secondo e articolato motivo, lo RD lamenta viola- zione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1218, 1226 e 2043 del codice civile nonchè vizi della motivazione nelle parti in cui il giudice del merito ha ritenuto che non po- tesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni causatigli dal demansionamento delle funzioni di diri- gente pervicacemente operato a suo carico nel corso della attività prestata sia presso la Bull Sud che presso la Bull Italia nel periodo successivo al suo rientro in questa, nel corso del quale restò totalmente inattivo per tutti i sedici mesi antecedenti alle dimissioni finali. La censura è fondata con riferimento solo a quest'ultima parte per la quale le ragioni che hanno indotto la Corte di appello di Milano al rigetto della richiesta di risarcimento 7 dei danni subiti dallo RD a causa della mancanza di at- tività alla quale il datore di lavoro lo appaiono insuffi- cienti dal punto di vista sia logico che giuridico. Va in- fatti osservato che il giudice di merito, pur avendo dato atto che la circostanza della "scarsissima attività o totale inattività" da parte dello RD per l'intero periodo di cui sopra era rimasta non solo incontestabilmente provata ma anche "lealmente ammessa" dalla stessa società, ha tuttavia ritenuto che essa, pur avendo potuto provocare un certo di- sagio e disadattamento, non poteva legittimare una condanna al risarcimento di danni da dequalificazione, non avendo comportato una decurtazione della retribuzione nè una dimi- nuzione delle attitudini lavorative del soggetto, per non essere risultato che, per effetto di ciò, allo stesso si re- se impossibile un avanzamento di carriera nella azienda che altre scelte di un diverso inserimento professionale fossero state ostacolate da una intervenuta diminuzione del- le attitudini lavorative. Così argomentando, il giudice del merito ha ignorato i prin- cipi costantemente affermati da questa Corte, che ha ripetu- tamente avuto modo di sottolineare che dall'articolo 2103 del codice civile si desume che sussiste il diritto del la- voratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzio- ni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequali- 8 ficazione professionale, che può assumere aspetti diversi in quanto può consistere non solo nel danno patrimoniale deri- vante dall'impoverimento della capacità professionale acqui- sita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una mag- giore capacita o nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, ma anche e tali aspetti, nella specie, sono stati completamente LA trascurati in una lesione del diritto del lavoratore alla - integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione (per tutte, Cass., 14 no- vembre 2001, n. 14199). Più in particolare ancora, occorre ribadire che la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della persona- lità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di re- lazione dell'interessato, con una indubbia dimensione pa- trimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 2 gennaio 2002, n. 10). Entro questi limiti il motivo di ricorso appare fondato, sicchè si impone un nuovo esame della questione, nel rispet- to dei principi sopra enunciati, da parte del giudice di rinvio che accerterà anche se l'infarto subito dallo RD debba porsi in relazione causale con l'inadempimento con- trattuale del datore di lavoro, ampiamente dimostrato. 9 Lo stesso motivo è invece manifestamente infondato per quan- to attiene alle censura nei confronti della motivazione del- la sentenza per la parte nella quale il giudice di merito ha ritenuto che dovesse escludersi il denunciato demansionamen- to durante il periodo in cui la attività lavorativa venne prestata. E invero, a questo proposito sembra sufficiente osservare che lo stesso ricorrente non lamenta che in punto di fatto egli sarebbe stato adibito a mansioni non dirigen- ziali e diverse da quelle appartenenti a un dirigente del ruolo formalmente attribuitogli negli organigrammi azienda- li, esaurendosi invece a dolersi del fatto che non tutte ta- li funzioni sarebbero state da lui esplicate essendo state talune di esse assegnate ad altre persone, nel che peraltro, con tutta evidenza, non può, in punto di fatto, configurarsi ipotesi di demansionamento, appartenendo alla discrezione dell'imprenditore la possibilità di assegnare a più preposti le responsabilità che pure, nella prassi, sono affidate a un unico incaricato. Con il terzo motivo, vengono denunciate violazione e falsa applicazione dell'articolo 2897 del codice civile, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per la parte in cui si è rigettata la domanda alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. - se è vero che,Il rilevo è fondato, dovendo rilevarsi che come si legge nella sentenza impugnata, il dirigente, che, per propria libera scelta, rinunci autonomamente a giovare 10 dei giorni previsti contrattualmente per il riposo, non ha - pur tuttavia diritto a corrispettivi economici sostitutivi la indennità in questione spetta anche al dirigente che for- nisca la prova che furono obiettive necessità aziendali a ostare alla fruizione delle ferie (Cass. 27 agosto 1996, n. 7883) Orbene, a tale fine sarebbe stato necessario esamina- re se, almeno per il periodo cui fa riferimento la lettera del 9 marzo 1994 a firma di tale Baggiani, che nel motivo è trascritta, l'eventuale (circostanza da accertarsi in punto di fatto mancato godimento di giorni di ferie dipese non da scelta dello RD ma da necessità di adeguarsi alle diret- tive dell'imprenditore. Limitatamente quindi ai due punti sopra indicati (domanda di risarcimento dei danni da inattività forzata e di indennità sostitutiva delle ferie per il periodo interessato dal docu- mento citato) si impone la cassazione della sentenza impu- gnata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte di appello di Brescia, alla quale si demanda di provvedere sulle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie, per quanto di ragione, il secondo e il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2002, Il presidente estensore Palin muihumo I D , A O SS Dep arto in Canc L 0 L 1 A 22 FEB. O . , T B T I A R ES D 'A 3 11 SP L A 3 T L I 5 S E N O W D . G P I N O S IM N A 3 E A D -7 S D E I -6 , E A O 1 T R 1 O N T T E IS S IT E E G G IR E G R D **