Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Nel periodo di temporanea sospensione dell'applicazione delle disposizioni di leggi, regolamenti e accordi collettivi che prevedono il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità (ex art. 1 decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438), gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (Fondo volo), sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, istituito con legge 13 luglio 1965 n. 859, i quali, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento, abbiano maturato sia il requisito di venticinque anni di contribuzione, di cui almeno quindici nel Fondo (ex art. 22, primo comma, n. 1, legge n. 859 del 1965, come sostituito dall'art. 1 legge 30 luglio 1973 n. 484) sia il requisito congiunto di quindici anni di contribuzione e di quarantacinque anni di età (ai sensi del primo comma, n. 3, dell'art. 22 cit.), possono chiedere - in luogo del trattamento pensionistico di cui a quest'ultima disposizione, meno favorevole perché decurtato secondo determinati coefficienti dalla stessa tabellati, ma decorrente, come di norma, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto (ex art. 33, primo comma, legge n. 859 del 1965), essendo tale trattamento espressamente esonerato dalla sospensione suddetta (ex art. 1, secondo comma, lett. g), del cit. D.L. n. 384 del 1992, nel testo modificato dalla legge di conversione - il riconoscimento dell'ordinario trattamento di anzianità di cui al n. 1 del primo comma del citato art. 22 (questo invece soggetto alla sospensione suddetta) con decorrenza differita a data successiva a tale periodo di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7711 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio -
Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto -
Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano -
Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio -
Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel.
Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, CARLO DE ANGELIS, PAOLO MARCHINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 110/00 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 31/01/00 - R.G.N. 1790//98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PROIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 600/98 del 2.6.1998 il Pretore di Frosinone, giudice del lavoro, respingeva il ricorso depositato in data 15.2.1996 dal Comandante LU NC, iscritto al FO di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea costituito presso l'INPS, per ottenere dall'Istituto la liquidazione della pensione di anzianità prevista dall'art. 22, primo comma, n. 1, della legge n.859/65, previo eventuale conguaglio con i ratei già percepiti a titolo di pensione di vecchiaia.
Argomentava il primo giudice che al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione (27.5.1993) era in vigore il cd. blocco delle pensioni di anzianità, disposto dall'art. 1 del d.l. 384/92, e che da tale blocco erano però esclusi alcuni specifici trattamenti pensionistici del personale di volo, fondati sul sistema misto anagrafico-contributivo, uno dei quali era stato effettivamente liquidato dall'INPS al NC con decorrenza 1.4.1993; aggiungeva che la prima liquidazione comunicata dall'Istituto in data 2.9.1993 era stata poi rettificata nel secondo prospetto di liquidazione, cosicché il ricorrente aveva percepito e di fatto accettato il trattamento pensionistico liquidatogli ed il provvedimento dell'Istituto doveva pertanto reputarsi ormai irretrattabile.
Con ricorso depositato il 12.11.1998 e ritualmente notificato, il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza pretorile, assumendo, a sostegno del gravame, che la normativa vigente per le pensioni del FO volo ben chiaramente distingueva le pensioni di anzianità da quelle di vecchiaia, le prime legate esclusivamente all'anzianità contributiva, le seconde invece contemporaneamente all'età ed alla anzianità contributiva, e ciò sia nella disciplina sostanziale attributiva dei benefici, sia nel provvedimento di blocco temporaneo delle pensioni di anzianità. Aggiungeva di essere peraltro in possesso, alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'Agusta, dei requisiti utili per il riconoscimento del diritto sia alla pensione di cui al n. 1 dell'art. 22 legge 859/65 sia di quella regolata dal n. 3 dello stesso articolo (46 anni di età e 26 anni ed 1 mese di contribuzione); l'INPS aveva in un primo momento riconosciuto la prima pensione, di importo più elevato perché estranea all'applicazione dei coefficienti di riduzione previsti dall'art. 7 secondo comma legge 480/88, e poi, solamente nel successivo prospetto di liquidazione, aveva indicato la pensione di vecchiaia, procedendo così ad una "nuova liquidazione"; la modifica del titolo di pensione era perciò illegittima, spettando al soggetto interessato la scelta della prestazione desiderata, in caso di contestuale maturazione dei requisiti utili per la liquidazione di due pensioni incompatibili, ed essendo comunque obbligo dell'INPS liquidare il trattamento in concreto più favorevole;
al più l'Istituto avrebbe dovuto accogliere la domanda di pensione con decorrenza 1.1.1994, data immediatamente successiva alla scadenza del blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità ovvero richiedere all'istante di precisare quale fosse la pensione richiesta;
non si era verificata infine alcuna accettazione irretrattabile del trattamento pensionistico liquidato, atteso che esso ricorrente era convinto che la pensione era esclusa dal blocco in vigore per il diverso motivo della esclusione della operatività per i lavoratori licenziati da aziende in crisi, quale l'Agusta sua ex datrice di lavoro.
L'INPS si costituiva in giudizio con memoria e sviluppava argomentazioni adesive alla sentenza di prime cure, contestando l'appello e chiedendone il rigetto;
ribadiva tra l'altro che il blocco dei trattamenti di anzianità comportava la sospensione dal 19.9.1992 al 31.12.1993 dell'applicazione di ogni relativa disposizione di legge, fatte salve le deroghe espresse previste dalla norma, tra cui le pensioni miste del personale di volo;
che inoltre, in forza dell'art. 33 della legge 859/65, l'Istituto era vincolato a far decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del relativo diritto. Con sentenza del 19/31.1.2000 l'adito tribunale rigettava l'appello compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il NC con due motivi di impugnazione, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1. Con il primo motivo (che ha un duplice profilo) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 13 luglio 1965 n.859 e dell'art. 1 d.l. 19 settembre 1992 n.384, conv. in legge 14 novembre 1992 n.438.
Anzitutto - osserva la difesa del ricorrente - l'art. 1 del d.l. n.384 del 1992 ha stabilito che l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di anzianità anticipati restava soltanto sospesa "in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993...".
Il tenore di quella disposizione è, dunque, chiaro nel senso che il legislatore non ha escluso in via definitiva il diritto a maturare quei trattamenti ma ha soltanto inteso limitare temporaneamente la loro liquidazione (comunque, non oltre il 31 dicembre 1993). Ne deriva che i giudici d'appello hanno violato la legge, anzitutto perché hanno ritenuto che l'introduzione del "blocco delle pensioni" di cui all'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992 avrebbe comportato per l'INPS una impossibilità - addirittura, definitiva - di liquidare in favore del ricorrente il trattamento pensionistico più favorevole (quello di cui all'art. 22. n. 1, della legge n. 859 del 1965). Ed invece, ove fosse stata correttamente interpretata ed applicata quella norma, sarebbe stato agevole concludere che l'INPS - accertato, com'è pacifico, che il ricorrente era in possesso dei relativi presupposti - avrebbe ben potuto limitarsi a differire la liquidazione del trattamento più favorevole al 1 gennaio 1994 (e, cioè, dal primo giorno utile successivo alla cessazione del "blocco").
In tal modo l'INPS avrebbe legittimamente applicato sia l'art. 22 della legge n. 859 del 1965 sia l'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992,
assicurando il rispetto del "blocco" stabilito da tale ultima disposizione di legge e, al tempo stesso, la tutela del diritto del NC a beneficiare del trattamento pensionistico più favorevole (del quale aveva maturato i requisiti).
Quanto meno l'INPS avrebbe dovuto chiedere al ricorrente di quale delle due prestazioni intendeva fruire.
1.2. La sentenza impugnata - prosegue la difesa del ricorrente illustrando ulteriormente il suo primo motivo - avrebbe inoltre falsamente applicato l'art. 33 della legge n. 859 del 1965. Ed intatti l'art. 33 della legge n. 859 del 1965 si limita a prevedere, a favore del lavoratore, la possibilità della retrodatazione degli effetti della domanda di pensione alla data di effettiva maturazione dei requisiti di legge ("purché la domanda pervenga all'INPS entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto").
Di contro, è evidente che quella disposizione non preclude certo a successive disposizioni speciali di legge, come quella dettata dall'art. 1 della legge n. 438 del 1992, di "sospendere" la decorrenza delle pensioni di anzianità anche nei confronti di chi abbia già maturato tutti i requisiti e presentato domanda di liquidazione.
Pertanto, in base al combinato disposto risultante dall'art. 33 della legge n. 859 del 1965 e dall'art. 1 della legge n. 438 del 1992, l'INPS avrebbe potuto e dovuto riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità quantomeno con decorrenza dal 1 gennaio 1994.
1.3. Inoltre con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. Ed invero, premesso che gli stessi giudici d'appello avevano riconosciuto che il ricorrente aveva maturato i requisiti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 859 del 1965, sia per il trattamento pensionistico di "anzianità pura", sia per il trattamento pensionistico "di carattere misto- anagrafico", la difesa del ricorrente insiste nel negare che, con la domanda di pensione, il NC avrebbe "irretrattabilmente" richiesto la pensione "di carattere misto anagrafico", mentre il tenore letterale della domanda di pensione faceva riferimento alla "liquidazione della pensione di anzianità".
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente - è fondato.
2.1. Giova premettere che il FO di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (FO Volo), sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, è stato istituito con legge 13 luglio 1965 n. 859 con lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore del personale suddetto e dei superstiti degli iscritti;
tale disciplina è stata modificata nel tempo prima dalla legge 30 luglio 1973 n.484 e poi dalla legge 31 ottobre 1988 n.480; una più radicale riforma è da ultimo contenuta nel d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164. Le prestazioni, disciplinate dal capo secondo della cit. legge n.859/65 e poste a carico del FO in favore degli iscritti,
sono la "pensione di anzianità" (primo comma dell'art. 22) e la pensione di invalidità (secondo comma del medesimo art. 22). La prima prestazione ("pensione di anzianità") è variamente articolata quanto ai presupposti di età e contributivi e si connota perché sono previsti particolari (e più favorevoli) requisiti di età e di contribuzione, legati alla particolare gravosità dell'attività espletata e, inoltre, perché la stessa, per una quota, può essere liquidata in capitale all'iscritto che lo richieda secondo requisiti e misura espressamente previsti (art. 34). In particolare hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti (prima dell'entrata in vigore della legge n.480 del 1988, ult. cit.). quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento, possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al FO, qualunque sia l'età (n. 1 del primo comma dell'art. 22 nel testo sostituito dall'art. 1 l. n.484/73); oppure abbiano compiuto il 50 anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al FO (n. 2 del medesimo primo comma dell'art. 22 cit.); ovvero abbiano compiuto il 45 anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al FO (n.3 della medesima disposizione); in quest'ultimo caso la misura della pensione è ridotta in base a determinati coefficienti. Il successivo art. 6 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (recante modificazioni della normativa relativa al FO di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) prevede per gli iscritti al FO dopo la sua entrata in vigore un sistema analogo, ma meno favorevole: un trattamento di pensione di anzianità legato unicamente all'anzianità contributiva (lett. a dell'art. 6) e plurimi trattamenti a carattere misto che richiedono sia il perfezionamento di una specifica anzianità di contribuzione, sia il raggiungimento di una determinata età anagrafica (lett. b, c, d, e dell'art. 6). In particolare tale disposizione stabilisce che gli iscritti al FO successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento: a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al FO, qualunque sia l'età; b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al FO;
c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al FO;
d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al FO. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base a determinati coefficienti: e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al FO;
anche in questo caso la misura della pensione è ridotta in base ad ancor più rigorosi coefficienti.
Tutte le prestazioni pensionistiche definite di anzianità sono correlate all'esonero dal servizio ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante la iscrizione al FO;
sia il cit. art. 22 l. 859/65 che il cit. art. 6 l. n.480/88 fanno riferimento al dipendente "cessato dal servizio per dimissioni o licenziamento". L'esigenza della cessazione dal servizio è poi ribadita dal successivo art. 27 della medesima legge 859/1965, che prevede che, qualora successivamente alla liquidazione della pensione a carico del FO il pensionato si rioccupi presso la stessa società (da cui dipendeva) o altra di navigazione aerea con rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di iscrizione al FO, la corresponsione della pensione è sospesa per la durata della rioccupazione. Risulta quindi che le leggi, che hanno parzialmente modificato ed integrato la legge istitutiva del FO (l. 30 luglio 1973 n. 484 e l. 31 ottobre 1988 n. 480), hanno ribadito l'impianto originario ed in particolare l'esistenza della "pensione di anzianità", così caratterizzata.
Infine solo con il d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164, che ha riordinato il regime pensionistico per gli iscritti al FO Volo in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l'unica prestazione pensionistica che si affianca alla pensione di invalidità diventa la "pensione di vecchiaia" per gli iscritti al FO successivamente al 31 dicembre 1995. 2.2. Deve poi considerarsi - sul parallelo versante della disciplina generale dei trattamenti pensionistici d'anzianità - che l'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 settembre 1992) e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio - ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, nonché lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e comprese altresì le gestioni delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato - anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
Il secondo comma, come sostituito dalla legge di conversione, ha poi previsto, come trattamento eccezionale di miglior favore, una serie di ipotesi in cui la sospensione del primo comma non trova applicazione. Ed in particolare prevede (alla lettera g) che la disposizione di cui al primo comma non si applica, tra l'altro, "al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'art. 7 della medesima legge". In ogni caso - prescrive il successivo comma 2 - quinquies - per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994. Altre decorrenze differite del trattamento di pensione d'anzianità sono previste (oltre che dal comma 2 bis) specificamente dal comma 2 ter per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiori a 35 anni (quali appunto gli assicurati presso il FO volo). Quindi il legislatore, differendo l'insorgenza del diritto al trattamento pensionistico di anzianità e disciplinando la decorrenza del beneficio, ha così inteso contenere, con una misura eccezionale a carattere transitorio (che trova poi un seguito in successive misure correttive dell'andamento della finanza pubblica e segnatamente nell'art. 11 legge 24 dicembre 1993 n.537 e nell'art. 13 l. 23 dicembre 1994 n. 724), la spesa previdenziale.
2.3. Ciò posto, come quadro normativo di riferimento, può dirsi - come risulta di tutta evidenza e come è pacifico tra le parti - che, quando il comandante NC ebbe a presentare l'istanza di liquidazione del trattamento pensionistico (27 maggio 1993), era operante il suddetto blocco delle pensioni di anzianità con quelle specifiche eccezioni valide per il personale iscritto al FO volo. Quindi certamente era sospeso il trattamento pensionistico di cui all'art. 6, lett. a), l. n. 480/88 nonché - in forza richiamo del successivo art. 7 e del rinvio ivi contenuto al parallelo regime pensionistico per gli iscritti al FO volo in data anteriore alla medesima legge n.480/88 - il trattamento pensionistico previsto dall'art. 22, primo comma, n. 1, legge n.859 del 1965, come sostituito dall'art. 1 legge 30 luglio 1973 n.484. Ossia era sospeso il trattamento che aveva come presupposto il solo raggiungimento di una determinata anzianità contributiva (inizialmente trenta anni ex l. 859 del 1965, poi venticinque anni ex l. 484 del 1973, e poi di nuovo trenta anni ex l. 480 del 1988) che costituiva una pensione di anzianità in senso proprio.
Gli altri trattamenti pensionistici (quelli di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 22 l. 859/65 e quelli di cui alle lettere b), e), d) ed e) dell'art. 1 della cit. l. n. 480 del 1988) hanno un carattere misto perché, oltre al requisito dell'anzianità contributiva, deve concorrere anche un requisito di anzianità anagrafica. Si tratta quindi di un trattamento che nella sostanza si avvicina a quello ordinario di vecchiaia, anche se ha connotazioni di specialità e comunque è definito dalle due citate disposizioni come trattamento di anzianità anch'esso.
Questi ultimi trattamenti erano fuori dal blocco delle pensioni di anzianità, ossia dalla temporanea inapplicabilità della disciplina legale (anche in ipotesi sub-primaria) o contrattuale di tali trattamenti pensionistici.
Di mera sospensione infatti si trattava, e non già di abrogazione, con la conseguenza che, decorso tale periodo, sarebbe tornata ad essere applicabile la disciplina delle pensioni di anzianità con le decorrenze alle quali sopra si faceva cenno. Quindi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità non veniva meno a seguito del blocco suddetto;
ma ne era solo differita l'insorgenza.
2.4. Nella specie il comandante NC, alla data della domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (27 maggio 1993) aveva maturato sia i requisiti per la pensione di anzianità di cui al n.1 dell'art. 22 l. 859/65, sia i requisiti per quella di cui al n. 3
della stessa disposizione (avendo raggiunto 26 anni ed un mese di contribuzione e 46 anni di età); di questi due trattamenti pensionistici il primo era soggetto al blocco suddetto, il secondo ne era esonerato.
Marginalmente può anche ricordarsi che la lettera b del secondo comma dell'art. 1 d.l. n. 384 del 1992, quale introdotto dall'art. 1 l. n. 438 del 1992, cit., prevedeva un'ulteriore ipotesi di eccezione al blocco delle pensione di anzianità in favore dei lavoratori dipendenti da imprese per le quali risultassero approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicavano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991. La difesa del ricorrente richiama anche questa particolare fattispecie per sostenere che in realtà il NC si sottraeva del tutto al blocco delle pensioni di anzianità perché la società già sua datrice di lavoro, che lo aveva licenziato, versava proprio in questa situazione di crisi aziendale.
Ma in realtà questo profilo è fuori dal thema decidendum e viene evocato essenzialmente per argomentare in ordine al "significato" del comportamento del NC che, avendo inizialmente accettato la liquidazione della pensione di cui al n. 3 dell'art. 22 l.859/65, ben poteva ritenere - secondo la difesa del ricorrente - che in realtà gli era stata liquidata quella di cui al n. 1 in ragione della menzionata eccezione al blocco. Quindi, in disparte la sussistenza o meno del regime di esonero dal blocco in ragione della situazione di crisi aziendale della società datrice di lavoro del ricorrente, rimane che nel maggio del 1993 si poneva il problema di identificare il trattamento pensionistico spettante al NC. Le interpretazioni possibili della cit. disposizione che aveva introdotto il blocco temporaneo erano (e sono) essenzialmente due:
a) il trattamento pensionistico di anzianità di cui al n. 1 dell'art. 22 l. 859/65 era temporaneamente sospeso;
al NC
spettava però il (meno favorevole) trattamento pensionistico di cui al n. 3 dell'art. 22 l. 859/65, esentato dal blocco;
essendo alternativi tra loro tali due trattamenti pensionistici, il NC avrebbe potuto scegliere tra la pensione di anzianità, inizialmente sospesa, ma erogabile a partire da una data successiva al periodo di blocco, e la pensione di cui al n. 3 dell'art. 22 l.859/65 erogabile fin dalla data del collocamento in quiescenza, ma di importo inferiore.
b) Solo il trattamento concretamente erogabile a quest'ultima data era quello spettante al NC e quindi non c'era alcuna "scelta" per quest'ultimo; il trattamento di pensione di anzianità non solo era "bloccato", ma era anche definitivamente non più accessibile. Al NC spettava fin dall'inizio e definitivamente il solo trattamento pensionistico di cui al n. 3 dell'art. 22 l. n.859/65. Può solo aggiungersi che neppure la difesa del ricorrente ha poi considerato una terza ipotesi interpretativa, non implausibile, ma che implicherebbe la possibilità, non espressamente prevista, di conversione di un trattamento pensionistico in un altro;
ossia si sarebbe anche potuto ipotizzare che, nel mentre il trattamento pensionistico di anzianità di cui al n. 1 dell'art. 22 l. 859/65 rimaneva temporaneamente sospeso, al NC spettava intanto il (pur meno favorevole) trattamento pensionistico di cui al n. 3 dell'art. 22 l. 859/65, esentato dal blocco;
cessato quest'ultimo,
sarebbe insorto il diritto alla pensione di anzianità di cui al n.1 dell'art. 22 l. 859/65. Ma nella specie, come rilevato, il ricorrente non ha affatto chiesto la conversione di un trattamento pensionistico nell'altro sicché anche questa possibile tematica è fuori dal thema decidendum.
Rimangono le due possibili interpretazioni sopra enunciate, tra le quali il ricorrente, che ha impostato la sua difesa chiedendo il trattamento di pensione di anzianità (di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 22 l. 859/65) a partire dal 1 gennaio 1994, con computo in detrazione del trattamento pensionistico percepito fino a quella data (ossia quello di cui al n. 3 dell'art. 22 l. 859/65), ha chiaramente acceduto all'interpretazione di cui sopra sub a). La difesa dell'INPS (accolta dalla sentenza impugnata) ha sostenuto invece l'interpretazione di cui sub b).
2.5. Orbene la sentenza impugnata - che ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'INPS - si regge sull'affermazione che il FO volo non avrebbe potuto riconoscere la pensione di anzianità di cui al n. 1 dell'art. 22 l. 859/65 con una decorrenza successiva alla cessazione del blocco suddetto perché ex lege tale trattamento non poteva che decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione del diritto (art. 33 l. 859/65). Quindi vi era una "non scelta" per il ricorrente: l'unica pensione definitivamente spettantegli era quella di cui al n. 3 dell'art. 22 l. 859/65. In tal modo però il tribunale ha operato un'inammissibile crasi tra una disposizione temporanea di blocco delle pensioni di anzianità ed una disposizione riguardante la decorrenza della pensione stessa per farne derivare la conseguenza drastica della perdita (e non già della mera sospensione) di tale trattamento pensionistico. Conseguenza tanto più paradossale se si pensa che la ritenuta concentrazione del diritto dell'assicurato in una sola prestazione pensionistica (meno favorevole) sarebbe conseguenza di una situazione astrattamente meritevole di maggior tutela;
ossia la contemporanea integrazione dei requisiti previsti per il trattamento pensionistico di cui al n. 1 e di quelli di cui al n.3 del primo comma dell'art. 22 cit.; laddove, ove fossero stati integrati solo i requisiti del trattamento pensionistico di cui al n. 1 della stessa disposizione, non ci sarebbe stato dubbio alcuno in ordine al fatto che il diritto a tale pensione di anzianità non sarebbe andato perso, ma sarebbe solo sorto dopo la moratoria rappresentata dal blocco. Infatti la finalità del legislatore del 1992 è stata, appunto, quella di una moratoria dei trattamenti pensionistici di anzianità al fine di ridurre la pressione sulla finanza pubblica, ritardando l'accesso alla prestazione previdenziale, ma non certo precludendo definitivamente l'insorgenza del diritto. Ciò comporta che il diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, i cui presupposti risultassero maturati nel periodo del blocco, insorge dopo tale periodo e con la decorrenza specificamente prevista per le varie ipotesi;
decorrenza quindi posticipata rispetto a quella altrimenti prevista dalla disciplina a regime, sicché vi è in sostanza solo un differimento dell'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità.
Nè certo l'art. 33 l. 859/65 cit. può indurre ad una diversa interpretazione;
è sufficiente considerare che il suo secondo comma prevede (in caso di domanda tardiva) un'ipotesi di decorrenza della pensione di anzianità diversa da quella del primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto per inferirne che tale prescrizione non è affatto impeditiva del riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza da una data successiva a quella di cessazione del blocco suddetto.
Inoltre l'interpretazione accolta dal tribunale entrerebbe in conflitto con l'esigenza di adeguata tutela previdenziale posta dall'art. 38 Cost. coniugata con il principio di eguaglianza (art.3, primo comma, Cost.); anche se i trattamenti pensionistici di anzianità non hanno la stessa copertura costituzionale dei trattamenti di vecchiaia, farebbe comunque insorgere un dubbio non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale il radicale disconoscimento del diritto a fronte del raggiungimento della prescritta anzianità contributiva.
Non sarebbe possibile - per l'insanabile disparità che ne conseguirebbe in spregio del principio di eguaglianza - che il NC non potesse accedere al trattamento pensionistico di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 22 con decorrenza da una data successiva alla cessazione del blocco suddetto per il solo fatto di aver maturato intanto altro trattamento pensionistico non soggetto al blocco, quando tale accesso, seppur differito nel tempo in ragione dell'operatività del blocco, sarebbe consentito ad ogni altro assicurato al FO volo che non avesse anche maturato contestualmente i requisiti di un trattamento esentato dal blocco. In conclusione il tribunale ha violato il combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 1, l. 859/65, e dell'art. 1 d.l. n.384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, cit, avendo ritenuto che il diritto alla pensione di anzianità fosse per il NC definitivamente precluso in ragione del blocco suddetto, mentre, essendo solo sospesa l'applicabilità della disciplina delle pensioni di anzianità, conseguiva che il diritto a tale trattamento pensionistico sarebbe insorto con decorrenza differita a data successiva alla cessazione del blocco.
3. La violazione di legge sopra evidenziata porta poi a ritenere che la sentenza impugnata sia affetta anche da vizio di motivazione.
Una volta che il tribunale aveva ritenuto che al NC non spettava il trattamento pensionistico di anzianità richiesto (quello di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 22 cit.) con decorrenza da alcuna data successiva alla cessazione del blocco suddetto (per l'impedimento - erroneamente ritenuto - derivante dall'art. 33 l. n.859 del 1965), la motivazione del rigetto dell'impugnazione, e della conseguente conferma della pronuncia di primo grado di rigetto della domanda, era anche esaurita. Invece il tribunale, in termini sostanzialmente ambigui perché non coerenti con la premessa interpretativa da cui muoveva, ha proseguito argomentando in ordine ad un'ipotetica scelta fatta dal NC con comportamento concludente in favore del (meno favorevole) trattamento pensionistico di cui all'art. 22, primo comma, n.3, l. n.859 del 1965; ciò per aver accettato il "prospetto di liquidazione della pensione di vecchiaia nuova liquidazione". Ma un problema di verifica della "scelta" del NC si poneva solo nella prospettiva dell'opposta (ma dal tribunale non accolta) interpretazione secondo cui ben il ricorrente avrebbe potuto chiedere il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza successiva alla cessazione del blocco. In questa diversa (e corretta) prospettiva interpretativa però la "scelta" del NC, che sostanzialmente il tribunale ha considerato quasi ad colorandum, doveva invece essere rigorosamente verificata prima di accedere alla ricostruzione di una (quanto meno insolita) volontà abdicativa del diritto alla pensione di anzianità di cui all'art.22, primo comma, n. 1, l. n.859 del 1965, in favore del meno elevato trattamento pensionistico di cui all'art. 22, primo comma, n. 3, l. n. 859 del 1965, per il solo fatto che quest'ultimo sarebbe stato erogato con una decorrenza più favorevole.
Contrasta poi con la ritenuta significatività del comportamento del NC anche l'atteggiamento incerto del FO (che prima ebbe a riconoscere proprio il trattamento pensionistico di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 22 e poi rettificò la liquidazione della pensione considerando il trattamento pensionistico di cui al successivo n.3), nonché lo stesso carattere ambiguo del riferimento alla "pensione di vecchiaia" contenuto nel secondo prospetto di liquidazione della pensione, trattandosi nella specie comunque di pensioni tutte normativamente qualificate come di anzianità e non già di vecchiaia;
ambiguità questa che in vero il tribunale non ha mancato di rilevare, ma da essa il tribunale non fa discendere alcuna conseguenza, limitandosi ad affermare che l'errore definitorio dell'INPS era irrilevante ed omettendo di considerare che la prospettiva del suo stesso argomentare non era quella di verificare l'esattezza, o meno, della denominazione del trattamento pensionistico riconosciuto al NC (la quale era effettivamente di scarsa rilevanza), bensì quella di dedurre dal comportamento di quest'ultimo, che nulla aveva obiettato in ordine alla "nuova liquidazione" della pensione, una volontà abdicativa del diritto alla pensione di anzianità di cui all'art. 22, comma 1, n. 1), l.859/65 cit. pur in mancanza di un chiaro ed esplicito interpello dell'INPS.
4. Per quanto finora argomentato la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma perché si pronunci sulla domanda del ricorrente emendando il vizio di motivazione appena rilevato e prima ancora adeguandosi al seguente principio di diritto: "Nel periodo di temporanea sospensione dell'applicazione delle disposizioni di leggi, regolamenti e accordi collettivi che prevedono il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità (ex art. 1 d. l. 19 settembre 1992 n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438) gli iscritti al FO di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (FO Volo), sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, istituito con legge 13 luglio 1965 n. 859, i quali, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento, abbiano maturato sia il requisito di venticinque anni di contribuzione, di cui almeno quindici nel FO (ex art. 22, primo comma, n. 1, legge n.859/65, come sostituito dall'art. 1 l. 30 luglio 1973 n.484) sia il requisito congiunto di quindici anni di contribuzione e di quarantacinque anni di età (ex art. 22, primo comma, n.3, cit.), possono chiedere - in luogo del trattamento pensionistico di cui a quest'ultima disposizione, meno favorevole perché decurtato secondo determinati coefficienti dalla stessa tabellati, ma decorrente, come di norma, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto (ex art. 33. primo comma, l. n.859/65 cit.), essendo tale trattamento espressamente esonerato dalla sospensione suddetta (ex art. 1, secondo comma, lett. g, d.l. n.384/92, nel testo modificato dalla cit. legge di conversione) - il riconoscimento dell'ordinario trattamento di anzianità di cui al n. 1 del primo comma del cit. art. 22 (questo invece soggetto alla sospensione suddetta) con decorrenza differita a data successiva a tale periodo di sospensione". Una volta applicato tale principio di diritto (e quindi escluso che per il NC ci fosse una preclusione di legge all'accesso al trattamento pensionistico di cui al n. 1 del primo comma del più volte citato art. 22) ed emendato il rilevato vizio di motivazione (verificando se effettivamente il NC, con comportamento concludente tenuto a seguito della liquidazione del trattamento pensionistico di cui al n.3 del primo comma dell'art. 22, avesse inteso rinunciare al trattamento pensionistico di cui al n. 1 della medesima disposizione) si porrà (eventualmente) per il giudice di rinvio l'ulteriore problema, che non può essere affrontato in questa sede in quanto schermato dall'esito di quest'ultima valutazione di merito, dell'esatta individuazione della data di decorrenza del trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente, successiva al periodo di temporanea sospensione della disciplina di tali trattamenti di anzianità; tematica questa che peraltro è rimasta in ombra essendosi la difesa del ricorrente limitata ad indicare la data immediatamente successiva alla cessazione del blocco suddetto (ossia il 1 gennaio 1994), la quale però - in ragione del citato disposto del comma 2- quinquies dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438 - sconta la verifica che il ricorrente fosse in possesso già al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dall'ordinamento previdenziale di appartenenza per il pensionamento di anzianità, dovendo altrimenti farsi riferimento al precedente, e parimenti già citato, comma 2 ter che per i soggetti iscritti a forme di previdenza, che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiori a 35 anni (quali appunto gli assicurati presso il FO volo), fissa la decorrenza del ripristinato trattamento pensionistico di anzianità dal 1 settembre di ciascun anno.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003