CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2023, n. 39731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39731 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CH RI, nato a [...] il [...] ZO ON, nato a [...] il [...] FONDAZIONE E.N.P.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi proposti nell'interesse di NG DO, i motivi nuovi e memoria difensiva nell'interesse di LL IO e i motivi nuovi e note di replica nell'interesse di Fondazione E.N.P.A.M.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA OM, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'individuazione del dies a quo della prescrizione e il rigetto nel resto;
udito l'Avv. GAETANO ANTONIO SCALISE, in difesa di Fondazione E.N.P.A.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati e l'accoglimento dei motivi del proprio ricorso;
udito l'Avv. ANTONIO FIORELLA, in difesa di Fondazione E.N.P.A.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati e l'accoglimento dei motivi del proprio Penale Sent. Sez. 2 Num. 39731 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2023 ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota, delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito l'Avv. GIOVANNI PONTI, in difesa di LL IO, il quale ha chiesto l'acquisizione della sentenza della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, n. 88/2023, e ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito l'Avv. FILIPPO DINACCI, in difesa di LL IO, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento del proprio ricorso;
udito l'Avv. LUIGI ANTONIO PAOLO PANELLA, in difesa di NG DO, il quale ha anch'egli chiesto per l'acquisizione della menzionata sentenza della Corte dei conti e ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito l'Avv. VALERIA SIMEONI, in difesa di NG DO, la quale ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/04/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 13/11/2018 del Tribunale di Roma che aveva: a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di IO LL e di DO NG per i reati di truffa pluriaggravata in concorso, ai danni di Fondazione E.N.P.A.M. (di seguito anche: "La Fondazione" o rE.N.P.A.M."), di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), M), N), O) e P) dell'imputazione, nonché per reato di truffa pluriaggravata in concorso ai danni della stessa Fondazione di cui al capo L) dell'imputazione, così riqualificato il fatto originariamente contestato come peculato in concorso per induzione in errore del pubblico ufficiale;
b) assolto gli stessi LL e NG dal reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2636 cod. civ., in concorso, il primo (LL) perché il fatto non costituisce reato e il secondo (NG) per non aver commesso il fatto. I predetti reati di truffa pluriaggravata in concorso erano stati contestati al LL e allo NG per avere, il LL nella qualità di membro del Consiglio di amministrazione (di seguito anche: "c.d.a.") dell'E.N.P.A.M. e di consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari, e lo NG nella qualità di consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria dell'E.N.P.A.M., posto in essere artifici e raggiri - consistiti nel predisporre falsi o parziali fogli informativi relativi alle caratteristiche degli investimenti, nell'assicurare ai componenti del Comitato Investimenti Mobiliari dell'E.N.P.A.M. prima, e al c.d.a. della stessa Fondazione poi, contrariamente al vero, che le obbligazioni oggetto della proposta di investimento garantivano il rimborso del 2 capitale e/o e assicuravano un rendimento cedolare certo e redditizio e rispettavano i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cui l'E.N.P.A.M., quale istituto previdenziale, si doveva attenere - così inducendo in errore prima i membri del Comitato Investimenti Mobiliari, che esprimevano parere favorevole alla sottoscrizione dei titoli e, poi, i membri del c.d.a., che deliberavano tale sottoscrizione, e procurando un ingiusto profitto alle emittenti delle obbligazioni, pari al valore nominale delle stesse, oltre che, talora, agli oneri di ristrutturazione versati dall'E.N.P.A.M., con correlativo danno per tale Fondazione, che non si vedeva corrisposto il prospettato rendimento cedolare ovvero, in taluni casi, registrava perdite di cassa al momento della vendita o della ristrutturazione dei prodotti finanziari alle relative date di scadenza. 2. Avverso l'indicata sentenza del 27/04/2022 della Corte d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, la parte civile Fondazione E.N.P.A.M., e i due imputati IO LL e DO NG. 3. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 158 cod. pen., in relazione all'art. 640 dello stesso codice, e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'individuazione, da parte della Corte d'appello di Roma, del momento consumativo delle contestate truffe nella data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, con la conseguente estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente rappresenta al riguardo che, nei casi, come quelli di specie, di truffa contrattuale per corresponsione di un aliud pro alio, il momento consumativo della truffa non coinciderebbe sempre e comunque con la data di conclusione del contratto ma occorrerebbe, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, considerare le peculiarità del singolo accordo, con la conseguenza che diverrebbe decisiva, al fine predetto, «l'individuazione del tempo in cui si produce in concreto per la vittima l'evento di pregiudizio economico-patrimoniale che consegue al proprio atto dispositivo senza mancare di considerare la data in cui si consolida il correlativo evento di profitto per l'autore del reato». Ciò rappresentato, il ricorrente deduce che, come era stato dimostrato anche con l'ausilio di consulenze tecniche, il danno patito dalla parte civile E.N.P.A.M. «già parzialmente maturato in costanza di rapporto contrattuale si consolidava nella sue definitiva entità alla data di vendita o di scadenza del titolo specificamente considerato» - e, nel caso di specie, il prodotto finanziario doveva asseritamente scadere il 13 febbraio 2018, tanto che il consulente della parte 3 civile, esaminato in udienza, quando il titolo era ancora nel portafoglio dell'E.N.P.A.M., non era stato in grado di calcolare il danno definitivo - con la conseguenza che la consumazione dei reati e, quindi, il dies a quo della prescrizione, doveva coincidere non con la data di conclusione dei contratti di acquisto dei titoli ma con la relativa scadenza degli stessi contratti, essendo questo il momento in cui si definisce, nella sua compiutezza e gravità, il danno subito dalla persona offesa. 4. Il ricorso della parte civile E.N.P.A.M. è affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale la ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 158 cod. pen., in relazione all'art. 640 dello stesso codice, e la conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sempre con riguardo all'individuazione, da parte della Corte d'appello di Roma, del momento consumativo delle contestate truffe nella data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, senza considerare, a tale fine, i (pur riconosciuti) momenti di pregiudizio economico-patrimoniale subiti successivamente dalla Fondazione. Dopo avere premesso la propria legittimazione e il proprio interesse a impugnare la sentenza della Corte d'appello di Roma, anche alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Massaria (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-01), la ricorrente lamenta anzitutto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., atteso che lo stesso testo di tale articolo, nel definire l'evento consumativo del reato, fa riferimento al «danno» e non alla mera stipula del contratto. Che il «danno» costituisca l'evento da considerare al fine di individuare il momento consumativo del delitto di truffa sarebbe, del resto, pacificamente affermato: sia dalla dottrina, che ha altresì precisato che la truffa costituisce un reato ad evento frazionato, con la correlativa scissione tra perfezionamento e consumazione del reato, con la conseguenza che i contestati delitti di truffa si sarebbero perfezionati con il trasferimento del capitale investito dalla Fondazione alle società emittenti dei titoli ma si sarebbero consumati solo al momento della definitiva "chiusura" delle operazioni, essendo tale la data in cui si è verificata la mancata (o parziale) restituzione del capitale investito ovvero l'omessa (o ridotta) corresponsione delle ultime cedole dovute;
sia dalla giurisprudenza di legittimità in tema di truffa cosiddetta contrattuale - la quale avrebbe chiarito che la questione dell'individuazione del momento consumativo del predetto reato deve essere risolta non in via preventiva e astratta ma avendo riguardo alle peculiarità della specifica truffa cui ci si riferisce, al fine di individuare «quale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno e quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e pertanto della consumazione del delitto» (così: Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043-01) - nonché dalla giurisprudenza della stessa Corte di cassazione in 4 tema di truffa cosiddetta a consumazione prolungata, categoria alla quale andrebbero ricondotte le fattispecie in contestazione, in cui il momento di consumazione del reato «è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (così: Sez. 2, n. 17437 del 04/04/2019, La Spina, non rflassimata). I ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero stati applicati dalla Corte di cassazione anche con riferimento a un caso, che sarebbe del tutto sovrapponibile a quelli che vengono qui in rilievo, di truffa avente a oggetto l'acquisto di prodotti finanziari, rispetto alla quale la Corte di cassazione, nel ricondurla tra i reati a consumazione prolungata, ha affermato che, in essa, l'evento danno economico «si realizza proprio con la perdita definitiva, nel caso di specie, del capitale investito nei prodotti "swaps"» e che il reato «si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto» (così : Sez. 2, n. 49932 del 11/12/2012, R.C., Rv. 254111-01). Per tali ragioni, secondo la ricorrente, «[ha natura senz'altro prolungata delle plurime ipotesi di truffa contestate dal Pubblico ministero, fonte per la Fondazione di ripetuti detrimenti patrimoniali, sotto forma sia di lucro cessante sia di danno emergente, non consente in alcun modo di considerare, quale dies a quo dei termini di prescrizione, la data di conclusione dei singoli contratti di investimento» e il momento consumativo dei reati in contestazione dovrebbe, invece, essere considerato «la data di scadenza dei singoli contratti di investimento richiamati nei capi di imputazione». Tale conclusione non muterebbe qualora le truffe in considerazione fossero considerate come truffe per consegna di un aliud pro allo, atteso che, «[s]alva L.] l'ipotesi in cui nessuna ulteriore verifica del danno sia possibile in concreto, tutto rimanendo congelato nella consegna dell'allud, il contratto in questione si precisa nel suo effetto dannoso proprio per quanto cagioni a pregiudizio della persona offesa, vittima dell'inganno» e che la giurisprudenza civile della Corte di cassazione dimostrerebbe che la consegna dell'allud pro alio, oltre a costituire inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo di restituzione del prezzo, «può essere fonte di ulteriori pregiudizi patrimoniali risarcibili, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante» (così il ricorso). La ricorrente evidenzia quindi come, nelle fattispecie in contestazione, sarebbero «chiari gli effetti concretamente dannosi prodotti a pregiudizio di Enpam ed è dunque ad essi che occorre fare riferimento» e lamenta che i giudici del merito, non solo avrebbero omesso di attribuire il giusto rilievo alla consulenza tecnica svolta nell'interesse della Fondazione, ma avrebbero anche trascurato le espresse indicazioni contenute nelle contestazioni del pubblico ministero, le quali 5 avevano evidenziato i seguenti effetti dannosi: «a) restituzione solo parziale del capitale investito;
b) mancato o minor rendimento cedolare;
c) corresponsione di oneri di ristrutturazione;
d) rinuncia al rendimento cedolare offerto dai titoli BTP stripped e BEI zero coupon posti a garanzia dei titoli in contestazione;
e) costituzione di depositi monetari a garanzia contro l'ipotesi di estinzione anticipata dei titoli in contestazione, con conseguente rinunzia ad un impiego efficiente della liquidità versata a titolo di deposito». Eventi che verrebbero in rilievo dal punto di vista sia del danno emergente sia del lucro cessante, in una prospettiva del tutto non considerata dalla sentenza impugnata. La ricorrente lamenta poi la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Roma prima affermato che il momento consumativo delle truffe, espressamente definite come «continuat[e]», andava stabilito individuando «quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato» e, poi, che lo stesso momento andava invece determinato avendo riguardo alla data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, degradando i predetti pregiudizi economici a mero post factum, così incorrendo in un'ulteriore manifesta illogicità, stante la natura di reato di evento e di danno della truffa, evento di danno qui costituito dalle perdite riportate in relazione ai singoli prodotti finanziari. Dopo avere esposto tali doglianze, la ricorrente denuncia l'erronea interpretazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma nell'individuazione del momento consumativo delle truffe contestate ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), M), N), O) e P) dell'imputazione, evidenziando come, tenuto conto degli eventi di danno di tali truffe che erano stati indicati nei capi di imputazione come progressivamente maturati nel tempo e consolidatisi alla data di scadenza o di dismissione dei titoli, alla quale andrebbe quindi correlato il momento consumativo dei reati, la Corte d'appello di Roma avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione di tutte le predette truffe e, segnatamente, di quelle di cui ai capi A), B) e H) in quanto in realtà non maturata antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado e di quelle di cui ai capi C), D), E), F), G), M), N), O) e P) in quanto in realtà non maturata antecedentemente alla sentenza di secondo grado. Con riguardo al reato di cui al capo L) dell'imputazione, il cui fatto, inizialmente qualificato come peculato, era stato riqualificato come truffa, la ricorrente asserisce che, trattandosi, anche in questo caso, di una truffa contrattuale cosiddetta a evento frazionato o a consumazione prolungata, il momento consumativo della stessa dovrebbe coincidere con la data di scadenza dei singoli contratti di investimento. 5. Il ricorso di IO LL è affidato a tre motivi. 6 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. e degli artt. 129, comma 2, e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Roma dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di truffa per essere gli stessi estinti per prescrizione pur in presenza dell'evidenza della prova che il fatto non sussiste e, in via subordinata, della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova d'accusa, previa motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria su punti decisivi della controversia e travisamento della prova. 5.1.1. Il ricorrente premette che l'esaurimento, come nel caso di specie, dell'istruzione dibattimentale avrebbe una ricaduta sulla determinazione del perimetro operativo della previsione di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., la quale costituirebbe «un confine di natura unicamente istruttoria», con la conseguenza che la locuzione «dagli atti risulta» andrebbe «intesa come ostativa rispetto al compimento di ulteriori attività istruttorie» e l'attributo «evidente» dovrebbe essere «riferito alla possibilità di escludere la sussistenza di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base delle prove già acquisite», costituendo solo il «"contrappeso"» al rischio - qui non sussistente, atteso che, nel momento in cui è stata rilevata la prescrizione, il dibattimento era concluso - derivante dal fatto che non tutte le prove sono state acquisite. Il ricorrente rappresenta come il criterio dell'evidenza, di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., non sarebbe «di carattere meramente "percettivo", bensì di natura valutativa, la cui linea direttrice è segnata dal principio del ragionevole dubbio, che impone l'assoluzione ogniqualvolta non sussiste la prova positiva di colpevolezza»; l'attività valutativa del giudice troverebbe un limite «solo nel caso di contraddittorietà della prova». Il ricorrente sottolinea ancora come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione più restrittiva in ordine alla nozione di "evidenza" registrerebbe «alcune significative deviazioni che legittimano approfondimenti valutativi, con conseguente riattivazione del potere di pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.». A tale proposito, sono citate le sentenze delle Sezioni unite Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01) e Massaria (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, cit.) Il ricorrente evidenzia inoltre il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Secondo il LL, pertanto, emergerebbero degli «"indici di sistema"» che imporrebbero al giudice, pur a fronte di una causa estintiva, una piena valutazione nel merito. Il che dovrebbe accadere ogni qual volta dalla decisione potrebbe derivare all'imputato un «pregiudizio sanzionatorio», come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui l'invocazione di un limite valutativo in ordine all'innocenza, 7 in virtù della pretesa preclusione che deriverebbe dalla causa estintiva, avrebbe «sanzionato la difesa innanzi alla Corte dei Conti». Pertanto, nel caso di specie, a fronte della costituzione di parte civile e del parallelo procedimento contabile, e anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, gli ipotizzati profili di responsabilità civile e contabile avrebbero imposto al giudice di verificare se fosse prospettabile un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 5.1.2. Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, in ogni caso, i segnalati elementi di prova non considerati dalla Corte d'appello di Roma avrebbero carattere di evidenza, così da consentire di superare i pretesi e non condivisi limiti di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., dovendosi ritenere che l'omessa considerazione di punti decisivi ovvero il travisamento del dato probatorio non costituiscano criteri di valutazione alieni rispetto alla restrittiva nozione di "constatazione". Il ricorrente deduce anzitutto il vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove essa nega la natura di titoli obbligazionari delle CDO (Collateralized Debt Obligation), atteso che tale natura andava invece riconosciuta ai predetti titoli alla stregua sia del glossario di Borsa Italiana, sia del Dizionario di Economia e Finanza edito dalla Treccani, richiamato dal consulente tecnico prof. GG, sia della deposizione di quest'ultimo. Il ricorrente denuncia poi il vizio di motivazione e il travisamento del «tema del rating» in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma con l'affermare che, «come evidenziato dal dott. TT, [il rating] si riferiva alla Banca/Istituto emittente ma non poteva considerarsi decisivo ai fini della valutazione della rischiosità dei prodotti, poiché non teneva conto dei titoli che componevano i portafogli sottostanti», e, quindi, col ritenere che le obbligazioni acquistate da E.N.P.A.M. comportavano un «rischio per il capitale investito». Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) le CDO acquistate da E.N.P.A.M. vantavano rating elevati (AAA o AA), essendo il rating il dato al quale ricorrere per valutare il grado di prudenza di un investimento, superiori a quelli del debito sovrano italiano, e che tenevano conto di tutti i sottostanti contenuti del paniere, come era stato confermato sia dal consulente tecnico prof. GG sia dal testimone NA (partner della società che aveva il compito di monitorare la rischiosità degli investimenti di E.N.P.A.M.); b) premesso che il rating al quale ci si riferisce non è quello dell'emittente ma quello della specifica CDO, conseguente alla valutazione effettuata dalle società competenti con riferimento alla rischiosità del paniere di posizioni creditizie che costituivano il sottostante dell'obbligazione, il consulente del pubblico ministero prof. TT non avrebbe mai sostenuto, come affermato dalla Corte d'appello di Roma, che le singole CDO fossero prive di rating e che 8 questo si riferisse alle emittenti, avendo egli, al contrario, più volte fatto riferimento all'elevato rating dei singoli titoli al momento del loro acquisto, deterioratosi solo dopo la crisi finanziaria globale del 2008, con la conseguenza che «la conclusione [della Corte d'appello di Roma] secondo cui il rating delle CDO si riferiva all'istituto emittente senza considerare i titoli che componevano i portafogli sottostanti [...] risulta completamente destituita di fondamento;
è conseguenza di un travisamento del risultato probatorio;
si pone in evidente contrasto con quanto emerso in ordine al processo di determinazione del rating, rivelando una motivazione contraddittoria sul punto»; c) la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di considerare sia le dichiarazioni del Direttore per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro AN Geroldi secondo cui, all'epoca dei fatti, i titoli in questione erano prodotti che «chiunque avrebbe comprato», sia che le obbligazioni strutturate e, tra queste, le CDO, prima della crisi del 2008, erano estremamene diffuse presso tutti gli enti previdenziali italiani. Il ricorrente denuncia l'ulteriore vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma con l'affermare che le deduzioni difensive in ordine alla compatibilità delle CDO con lo statuto e con le delibere di indirizzo dell'E.N.P.A.M. sarebbero state smentite dai testimoni RE e UZ e dal consulente del pubblico ministero prof. TT, i quali avevano affermato che l'incompatibilità con lo statuto sarebbe derivata dalla natura non obbligazionaria e credit linked e index linked dei predetti titoli. Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) il consulente del pubblico ministero, nella propria relazione, aveva affermato che lo statuto dell'E.N.P.A.M. prospettava, di fatto, la compatibilità di ogni investimento con i suoi dettami e che non risultavano incompatibilità formali tra l'acquisto delle CDO e quanto riportato nel Piano Investimenti della Fondazione, ancorché poi lo stesso prof. TT, nel corso del dibattimento, avesse mostrato di modificare parzialmente il proprio precedente convincimento sostenendo che solo le obbligazioni strutturate classiche garantirebbero il capitale, mentre non avrebbero tale caratteristica le obbligazioni strutturate credit linked;
b) in ogni caso, l'ipotizzata mancanza di garanzia del capitale non renderebbe comunque l'investimento de quo incompatibile con le finalità dell'E.N.P.A.M., atteso che le delibere di indirizzo consentivano rilevanti investimenti in titoli azionari e che qualsiasi obbligazione, strutturata o no, credit linked o non credit linked, non garantisce la restituzione del capitale a fronte di eventi di default;
e) il prof. TT aveva comunque ribadito in dibattimento che le obbligazioni strutturate classiche, vale a dire non credit linked, garantiscono la restituzione del capitale e sono compatibili con le finalità dell'E.N.P.A.M., il che avrebbe imposto un'assoluzione piena nel merito per la quasi totalità delle contestazioni, atteso che, oltre alle CDO, solo altre tre obbligazioni oggetto delle imputazioni erano credit 9 linked;
d) il contrasto con lo statuto e con le finalità dell'E.N.P.A.M. era altresì escluso sia dal fatto che obbligazioni strutturate e CDO erano ampiamente presenti nei portafogli degli enti previdenziali sia dalla già menzionata dichiarazione del Direttore per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro AN Geroldi. Pertanto, tenuto conto di questi ultimi due elementi, nonché del fatto che l'E.N.P.A.M. aveva acquistato CDO con un rating AAA o AA, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe potuto affermare che i contestati investimenti erano contrari alle finalità della Fondazione e, quindi, al suo statuto. Il ricorrente evidenzia poi come le autorità di vigilanza fossero perfettamente a conoscenza del portafoglio dell'E.N.P.A.M. e che nessuna di esse aveva mai anche solo adombrato che l'acquisto di CDO e, più in generale, di obbligazioni strutturate, contrastasse con le finalità previdenziali della Fondazione e come gli esponenti e gli organi di controllo della stessa Fondazione avessero sempre ritenuto che le CDO e le obbligazioni strutturate fossero titoli obbligazionari e rientrassero tra gli investimenti previsti dallo statuto e dalle delibere di indirizzo, come sarebbe stato confermato dalle dichiarazioni dei testimoni OL, GA, NA e Quaglia, risultanze e deposizioni sulle quali la sentenza impugnata avrebbe trascurato di argomentare. Quanto alla condanna da parte della Corte dei conti, il ricorrente rappresenta il «cortocircuito probatorio» tra il presente procedimento e quello in sede amministrativa. Il ricorrente lamenta poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove essa ha affermato, con riguardo agli artifici e raggiri, che egli avrebbe presentato i titoli in questione ai membri del Comitato Investimenti Mobiliari e ai membri del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. «in maniera difforme rispetto alla realtà in ordine alla natura, all'affidabilità e alla redditività» degli stessi titoli e che non corrisponderebbe al vero quanto era stato dedotto dalla propria difesa in ordine al fatto che ai membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione erano state fornite tutte le informazioni relative agli investimenti, in quanto i consiglieri LC e GR avrebbero asserito di non conoscere il funzionamento delle CDO. Secondo il ricorrente: a) anzitutto, le dichiarazioni dei due menzionati consiglieri sarebbero state travisate, atteso che, dalla lettura delle stesse (che vengono riportate nel ricorso), risulterebbe come tutti i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione avessero piena contezza degli investimenti sui quali erano chiamati a decidere;
b) in secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, altri testimoni, membri del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato Investimenti Mobiliari - segnatamente, i testimoni CA La GN, GI NT, RI LE e UG VE GA (presidente del Collegio sindacale) - avevano dichiarato di avere ricevuto informazioni esaustive in merito alle CDO e al tema 10 della garanzia del capitale e avevano escluso la sussistenza di artifici o raggiri, sotto forma di una falsa o insufficiente descrizione, da parte del LL, delle caratteristiche dei prodotti finanziari de quibus, al fine di indurli ad acconsentire al loro acquisto;
c) in terzo luogo, in antitesi con quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma - secondo cui i membri del Comitato Investimenti Mobiliari e il Consiglio di amministrazione avrebbero fatto «totale affidamento sulla professionalità degli imputati e sulle proposte di investimento provenienti da questi ultimi» e, per effetto di ciò, il Comitato avrebbe espresso parere favorevole alla sottoscrizione dei titoli e, successivamente, il Consiglio di amministrazione l'avrebbe deliberata - come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, egli non avrebbe svolto alcun ruolo propulsivo nell'ambito del processo decisionale della Fondazione, non proponendo gli investimenti, mentre la Corte d'appello di Roma avrebbe trascurato i contrari elementi di prova risultanti dalla consulenza del prof. GG, la quale aveva dimostrato che la decisione sugli investimenti era procedimentalizzata in una serie di fasi, e dal contenuto delle deposizioni (riportate nel ricorso) dei testimoni PE TO GR, RI LC e CA La GN. Il ricorrente rappresenta poi che la Corte d'appello di Roma avrebbe del tutto trascurato di considerare l'elemento, che era stato evidenziato nel proprio atto di appello, che tutti gli organi di controllo, segnatamente, i Ministeri del lavoro e dell'economia, i quali esercitano funzioni di vigilanza, il Collegio sindacale, le società di revisione AN IS e NS & YO e il Comitato per il controllo interno, se avessero riscontrato lacune nel processo decisionale o incompatibilità con lo statuto o con le delibere della Fondazione, lo avrebbero segnalato, il che, invece, non era avvenuto. Con riguardo al proprio ruolo all'interno della Fondazione, il ricorrente contesta le affermazioni della Corte d'appello di Roma secondo cui egli avrebbe «presentat[o i titoli] al Comitato Investimenti Mobiliari e al C.d.A. dell'AM in maniera difforme rispetto alla realtà» e che non corrisponderebbe al vero quanto dedotto dalla propria difesa in ordine al fatto che ai membri del Consiglio di amministrazione sarebbero stati fornite tutte le informazioni relative agli investimenti e rappresenta al riguardo: a) l'erroneità e la manifesta illogicità dell'affermazione secondo cui taluni membri del Consiglio di amministrazione, tra i quali GR e LC, non sarebbero stati a conoscenza della modalità di "funzionamento" delle CDO, atteso che i predetti membri avevano riferito di essere consapevoli dei rischi sottesi agli investimenti, di avere sempre ricevuto i chiarimenti che avevano richiesto e non avevano mai anche solo ventilato di essere stati ingannati dal LL;
b) che egli non aveva alcun ruolo propulsivo nella proposta degli investimenti e che, a tale proposito, la Corte d'appello di Roma aveva trascurato che egli non aveva deleghe in materia di investimenti mobiliari 11 e che il compito di selezionare i titoli da proporre al Comitato Investimenti Mobiliari era svolto dal Servizio investimenti mobiliari della Fondazione, come era stato riferito dalla dott.ssa Di Lauro e come era confermato dal fax che egli aveva inviato al Presidente dell'E.N.P.A.M. in relazione a una proposta di investimento ricevuta da YL Lynch;
c) la stessa Corte d'appello di Roma avrebbe trascurato le deposizioni di alcuni esponenti delle banche che proponevano all'E.N.P.A.M. i prodotti finanziari, in particolare quelle del dott. Carone e del dott. Picchio, i quali avevano affermato di non avere mai intrattenuto rapporti con il LL;
d) ancora, la sentenza di secondo grado non avrebbe tenuto conto dei verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione dai quali risultava che egli aveva reiteratamente sottolineato la necessità di ridurre gli investimenti nei prodotti strutturati, aveva spesso formulato proposte di investimento alternative, non condivise dal Consiglio di amministrazione e/o dal Comitato Investimenti Mobiliari, aveva più volte insistito sull'importanza di curare la formazione degli amministratori della Fondazione, aveva spesso chiesto l'intervento di ulteriori advisors, aveva più volte raccomandato un rafforzamento della struttura interna e di controllo dell'Ente, aveva sollecitato, nell'ambito di una riunione del Comitato Investimenti Mobiliari, l'intervento della Banca d'Italia al fine di sottoporre a scrutinio la condotta dell'Ente. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 42, 110 e 640 cod. pen. e degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Roma dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di truffa per essere gli stessi estinti per prescrizione pur in presenza dell'evidenza della prova dell'insussistenza dell'elemento psicologico e, in via subordinata, della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova dello stesso elemento, previa una motivazione omessa, contraddittoria e/o illogica su punti decisivi della controversia. Dopo avere richiamato le argomentazioni svolte nel primo motivo con riferimento all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata e la violazione della regola della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riguardo alla ritenuta non «esclu[sione] con certezza» della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto gli imputati, «in virtù delle loro specifiche competenze», sarebbero stati «certamente a conoscenza della elevata rischiosità dei titoli di cui avevano proposto l'acquisto e della loro incompatibilità con la natura previdenziale dell'Enpam». Il ricorrente rappresenta che, in un ordinamento che ha accolto la regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», affermare che non si può 12 escludere la sussistenza del dolo equivarrebbe a dubitarne, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto assolvere nel merito l'imputato. La Corte d'appello di Roma avrebbe poi trascurato gli elementi che erano stati addotti nel proprio atto di appello a sostegno dell'insussistenza dell'elemento psicologico dei reati, quali il fatto, già evidenziato nell'ambito del primo motivo, che egli, come risultava dai verbali del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., si era sempre impegnato al fine di aumentare i controlli sulle attività di investimento e di rafforzare la struttura tecnica della Fondazione. Sempre a proposito della motivazione della Corte d'appello di Roma in ordine all'elemento psicologico, il ricorrente rinvia agli elementi e alle argomentazioni di cui al primo motivo, relativamente all'elevato rating dei titoli e alla loro affidabilità e compatibilità con lo statuto della Fondazione, ed evidenzia come, alla luce dei predetti elementi, fosse risultato come gli investimenti dell'E.N.P.A.M. fossero stati sempre deliberati "alla luce del sole", nella piena conoscenza di essi da parte degli organi di controllo interni ed esterni, dei quali egli aveva chiesto il rafforzamento. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2638 cod. civ. e dell'art. 530 cod. proc. pen., per averlo la Corte d'appello di Roma assolto dal delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza con la formula «perché il fatto non costituisce reato» anziché con la formula «perché il fatto non sussiste», previa una motivazione meramente apparente e travisamento della prova. Dopo avere premesso il proprio interesse all'impugnazione, il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte d'appello di Roma secondo cui sarebbe «emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, all'esito dell'analisi della consulente [del pubblico ministero] prof.ssa D'SI, che nella redazione dei bilanci dell'Ente relativi alle annualità dal 2008 al 2010 non fossero stati rispettati i principi contabili, risultando un'esposizione di fatti materiali non corrispondente al vero», sarebbe frutto di un travisamento delle dichiarazioni del predetto consulente tecnico e della mancata valutazione degli elementi di prova evidenziati dalla propria difesa. Secondo il ricorrente, l'insussistenza di qualsiasi condotta di ostacolo alle autorità di vigilanza sarebbe emersa già dalla motivazione della sentenza di primo grado, giacché il Tribunale di Roma non avrebbe individuato alcuna condotta di ostacolo con riferimento a quanto era stato esposto nei bilanci della Fondazione. Il ricorrente evidenzia in proposito che: a) quanto alla mancanza di accantonamenti specifici per singolo titolo, lo stesso Tribunale di Roma aveva affermato, in ordine a tale addebito, che il consulente del pubblico ministero prof.ssa D'SI aveva «precisa[to] in dibattimento che l'informazione era 13 effettivamente contenuta nelle note integrative al bilancio»; b) la stessa prof.ssa D'SI aveva affermato di non avere mai «fatto rilievi sulla entità del fondo», non avendo accertato «carenze» del fondo oscillazioni valori immobiliari, circostanza che sarebbe stata confermata da tutti gli altri testimoni sentiti sul punto, segnatamente dai testimoni dott. Ottaviani di Reconta di NS & YO, dal dott. GA (Presidente del Collegio sindacale), dalla teste La CA (che si occupava del bilancio dell'E.N.P.A.M.) e dalla dott.ssa Di Lauro;
c) era emerso che il fondo, stanziato in via prudenziale nel 2008 a fronte della crisi finanziaria mondiale, come risultava dalla prodotta nota integrativa al bilancio 2013, in tale anno era «stato completamente rilasciato per l'intero importo accantonato», in quanto le CDO non avevano «subito alcuna perdita in conto capitale»; d) lo stesso Tribunale di Roma aveva rilevato che «Na composizione del portafoglio dell'Ente era stata riportata in bilancio, come riconosciuto anche dal consulente del P.M. in dibattimento» e che «[I]a colletarizzazione [...], nei casi nei quali era avvenuta, era riportata in bilancio, pur avendo il consulente lamentato, anche con riferimento a tale aspetto, l'estrema sinteticità del documento»; e) con riguardo agli oneri di ristrutturazione, sia la prof.ssa D'SI, sia il m.11o RE sia la dott.ssa CA avevano dichiarato che i relativi valori erano esposti in bilancio. Il ricorrente ribadisce poi che le autorità di vigilanza erano a conoscenza dei bilanci dell'E.N.P.A.M. e delle tipologie di investimenti effettuati e non avevano svolto alcun rilievo e che non erano emersi rapporti del LL con le autorità di vigilanza, i quali, infatti, erano di competenza del Presidente e del Direttore generale della Fondazione. Il LL evidenzia poi che nel proprio atto di appello aveva segnalato che non aveva mai partecipato alla redazione dei bilanci e che i rappresentanti dei Ministeri negli organi dell'E.N.P.A.M. disponevano, oltre che dei bilanci, anche «di tutti gli elementi conoscitivi di dettaglio», grazie alla loro presenza negli organi della Fondazione, e che, ciò nonostante, essi, come era stato rilevato dal prof. GG, «non risultano avere mai manifestato alcun tipo di reazione, negli anni, per gli assenti condizionamenti, né avere mai trasmesso segnali di allarme ai Ministeri [...]. Dai quali sono pervenuti nel tempo solo segnali di conforto all'azione svolta da AM». 6. Il ricorso di DO NG è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., «N'erronea applicazione della regola di giudizio prevista dall'art. 129 c.p.p. co. 1 di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la conseguente violazione della regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p., che doveva essere applicata alla luce della totale mancanza di prove della colpevolezza evidenziata dal dibattimento interamente 14 svolto e giunto al suo naturale compimento, ovvero della prova positiva dell'innocenza»; b) in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, l'omessa motivazione con riguardo alla «[m]ancata definizione del rapporto di impugnazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello sulla regola di giudizio da seguire nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale sia giunta al suo naturale compimento». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, con l'adottare l'erronea prospettiva che, nel caso in esame, non si potesse pervenire a una sentenza di assoluzione nel merito perché non sarebbe risultata ictu ocu/i l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla già citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Tettamanti, presupponendo che sia richiesta «"l'evidenza dell'innocenza"» «in tutti i casi di intervenuta prescrizione maturata anche all'esito della completa istruttoria dibattimentale dalla quale non risulti alcuna prova a carico» (così il ricorso) - così «pervenendo a un'abrogazione di fatto dell'art. 530 c.p.p.», che andava invece applicato - come si era verificato nei confronti dello NG, atteso che, dall'istruttoria dibattimentale, non sarebbe «emersa alcuna prova a carico [del medesimo] per nessuna delle truffe in contestazione». 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza ai sensi degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «per l'omessa motivazione in ordine al limite temporale del ruolo rivestito dal Dott. NG cessato definitivamente dall'incarico presso l'AM dal 30.11.2007 e all'estraneità del medesimo ai fatti contestati commessi in epoca successiva al 30.11.2007», nonché per la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla «[m]ancata definizione del rapporto di impugnazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello». Dopo avere rappresentato che l'incarico di consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria dell'E.N.P.A.M. era stato da lui rivestito dal 30 novembre 2005, fino al novembre 2007, epoca in cui era cessato il rapporto lavorativo con la Fondazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe reso alcuna motivazione, o avrebbe motivato in modo solo apparente, in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto che, per tale ragione, non potevano neppure astrattamente essergli ascritte le estinzioni anticipate delle obbligazioni effettuate nell'ottobre 2011 di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, le ristrutturazioni delle obbligazioni inizialmente sottoscritte e il versamento dei relativi oneri di ristrutturazione nel 2010 di cui ai capi C), D) ed E) dell'imputazione, la modifica del tasso di indicizzazione delle cedole variabili 15 avvenuta il 1° aprile 2010 di cui al capo F) dell'imputazione, l'asserita mancata corresponsione delle cedole da parte dell'emittente nell'anno 2008 con riferimento al titolo in contestazione al capo G) dell'imputazione e le operazioni contestate come commesse tra il marzo e l'ottobre 2008 con riferimento al titolo in contestazione al capo H) dell'imputazione, ed evidenzia che, dalla stessa sentenza di primo grado, risulterebbe che tutti i testimoni avevano riconosciuto che i problemi erano sorti nel 2008 a causa della crisi finanziaria mondiale, imprevista e imprevedibile nel 2006/2007. La sentenza impugnata sarebbe altresì viziata da una motivazione contraddittoria e dal travisamento della prova, in quanto emergerebbe dallo stesso testo della sentenza della Corte d'appello di Roma la manifesta incompatibilità tra la pacifica cessazione di ogni incarico dal 30 novembre 2007 e l'affermazione della responsabilità penale per i già menzionati fatti successivi a tale data. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. «con riferimento al momento consumativo dei reati di truffa in contestazione, erroneamente individuato nel momento della stipula del singolo contratto di acquisto del prodotto finanziario con asserita realizzazione degli elementi costitutivi della truffa, non configurabili invece nel caso di specie. Il mancato accertamento della insussistenza della deminutio patrimonll quale elemento tipico della truffa che deve essere verificata necessariamente alla naturale scadenza del contratto. Mancata definizione del rapporto di impugnazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello;
b) in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione «con riferimento alla dedotta insussistenza del danno nei confronti dell'AM e alla sussistenza di guadagni conseguiti definitivamente dall'AM in esito alle operazioni in contestazione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate nel proprio atto di appello, sarebbe incorsa in un'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e avrebbe reso una motivazione contraddittoria e illogica, per avere ritenuto che le truffe in contestazione si fossero consumate al momento della stipula dei contratti di acquisto dei titoli da parte dell'E.N.P.A.M., il quale, secondo la stessa Corte d'appello, avrebbe segnato il momento del verificarsi del danno, laddove, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di truffa cosiddetta "a consumazione prolungata", il danno del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., che consiste nell'effettiva deminutio patrimonii della persona offesa, si sarebbe dovuto ritenere verificato solo nel momento della naturale scadenza dei predetti contratti. 16 Il ricorrente rappresenta che, per effetto di tale erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., la Corte d'appello di Roma avrebbe eluso la questione dell'insussistenza, nella specie, di una deminutio patrimonii alla scadenza dei contratti, segnatamente, la verifica che, come era stato evidenziato nei motivi d appello, dal dibattimento era emerso, con riguardo alle singole obbligazioni CDO in contestazione, l'insussistenza del danno tipico della truffa e la sussistenza, invece, di un guadagno per l'E.N.P.A.M. Il ricorrente rappresenta ancora che non potrebbero costituire danno tipico delle truffe né le contestate ristrutturazioni dei titoli, in quanto a lui non attribuibili per essere cessato dal proprio incarico il 30 novembre 2007, né il mero "rischio di un danno" derivante dalle perdite potenziali anche future ma non effettive. 6.3.1. Il ricorrente prende quindi in esame i singoli reati di truffa a lui contestati, allo scopo di dimostrare, anche alla luce di quanto appena esposto, e alla stregua delle risultanze dibattimentali, che si assumono travisate, l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma, attesa la mancanza, in relazione a ciascuno dei predetti reati, degli elementi costitutivi della truffa, come era stato dedotto dagli asseritamente non considerati motivi di appello sul punto. Il ricorrente rappresenta allora che: a) quanto alla truffa di cui al capo A) dell'imputazione, il cui titolo era stato venduto prima della scadenza nell'ottobre del 2011 (quando il proprio incarico era ormai cessato), dalle non considerate deposizioni dei consulenti tecnici prof. GG e prof. De' AN, era emerso che, da tale estinzione anticipata del titolo, non era derivata alcuna deminutio patrimonii né alcun danno in capo all'E.N.P.A.M. e che, se si fosse attesa la scadenza dello titolo, questo sarebbe stato rimborsato per il 100% del suo valore, atteso che l'emittente di esso non era mai fallita, con la conseguenza che la Corte d'appello di Roma avrebbe erroneamente ritenuto la configurabilità della truffa non già al verificarsi di un danno effettivo in termini di deminutio patrimonii «bensì al "rischio" di un danno», peraltro non verificatosi;
b) quanto alla truffa di cui al capo B) dell'imputazione, il cui titolo CDO (al quale era assegnato un rating AAA) era stato anticipatamente estinto, prima della scadenza, nell'ottobre del 2011 (quando il proprio incarico era ormai cessato), dalle non considerate deposizioni dei consulenti tecnici prof. GG e prof. De' AN era emerso che la contestata ristrutturazione era stata attuata senza che si fossero verificate perdite di capitale e che, se si fosse atteso il rimborso del titolo alla sua scadenza, nel 2016, questo sarebbe stato rimborsato per il 100% del suo valore, atteso che l'emittente di esso non era mai fallita né erano falliti gli emittenti dei titoli "contenuti" nella CDO, con la conseguenza che la Corte d'appello di Roma avrebbe «elu[so] la prova dell'insussistenza del danno tipico della truffa che il dibattimento di primo grado 17 aveva consentito di raggiungere»; c) quanto alla truffa di cui al capo C) dell'imputazione, al cui titolo era assegnato un rating AAA (addirittura mantenuto fino al giugno 2008), e il cui investimento, anche per quanto "contenuto" nel relativo portafoglio, si deve considerare prudente, dalla non considerata deposizione del dott. Curti dell'E.N.P.A.M. era emerso che lo stesso titolo era stato rivenduto alla banca sponsor Deutsche Bank nel giugno 2015, sicché, in sostanza, era stato rimborsato prima della scadenza, mentre, se si fosse attesa la scadenza, sarebbe stato rimborsato il capitale nominale, con la conseguente insussistenza del danno tipico della truffa;
d) quanto alla truffa di cui al capo D) dell'imputazione, al cui titolo era assegnato un rating AAA, lo stesso era stato oggetto di una ristrutturazione il 19 maggio 2010 (quando il proprio incarico era ormai cessato), dalla quale, secondo l'imputazione, sarebbe derivato il danno più grave, in termini di oneri di ristrutturazione, laddove, come sarebbe emerso dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici degli imputati e dai documenti a esse allegati, la menzionata operazione di ristrutturazione non solo non aveva determinato perdite ma si era addirittura conclusa con l'elevato guadagno, per l'E.N.P.A.M., di C 35.989.395,00, al netto degli oneri di ristrutturazione, comunque tutti recuperati;
e) quanto alla truffa di cui al capo E) dell'imputazione, la cui obbligazione era stata oggetto di r una ristrutturazione il 7 giugno 2010, dalla quale, secondo il capo d'imputazione, VI-U sarebbe derivato il danno costituito dagli oneri della ristrutturazione decisa dalla Fondazione dopo la propria "uscita di scena", dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici degli imputati e dalle testimonianze del dott. Curti dell'E.N.P.A.M. e del testimone del pubblico ministero RE sarebbe emerso che il titolo de quo non aveva determinato alcuna perdita per l'ente e che la CDO era ancora nel portafogli dello stesso ed era stata rimborsata alla scadenza per il 100°/0 del suo valore nominale;
f) quanto alla truffa di cui al capo F) dell'imputazione, il relativo titolo era andato in scadenza il 20 marzo 2016 e, a tale data, si era reso definitivo non un danno ma un attivo di cassa di C 3.350.000,00; g) quanto alla truffa di cui al capo G) dell'imputazione, il relativo titolo, il cui rating all'origine era AA, aveva registrato, alla sua scadenza del 20 marzo 2016, un attivo di cassa di C 5.400.000,00, con un rendimento annuo del 1,52%, mentre il riferimento, operato nel capo d'imputazione, al mancato pagamento di cedole nell'anno 2008, dal quale sarebbe derivato un danno, non sarebbe «ascrivibile a NG» e non «costituisce la deminutio patrimonii quale danno tipico della truffa»; h) quanto alla truffa di cui al capo H) dell'imputazione, il relativo titolo, il cui rating all'origine era AAA, aveva registrato, alla sua scadenza del 28 febbraio 2013, un attivo di cassa di C 614.000,00; i) quanto alla truffa di cui al capo M) dell'imputazione, il cui titolo era non una CDO ma un'obbligazione strutturata, il cui rimborso era garantito direttamente dall'emittente, che aveva un rating AA2, lo stesso titolo era stato 18 rimborsato integralmente alla scadenza nella misura del suo valore nominale, mentre il mancato rendimento cedolare non era ascrivibile all'imputato ma all'andamento dei mercati dopo la crisi del 2008; I) quanto alla truffa di cui al capo N) dell'imputazione, il cui titolo era una cosiddetta credit linked note, cioè un'obbligazione il cui rimborso era condizionato alla solvibilità di un'emittente diverso da quello del titolo stesso, e il cui rating era AA3, in realtà, come era risultato dalle non considerate deposizioni del consulente tecnico della difesa prof. GG e del testimone Curti dell'E.N.P.A.M., tale titolo, con scadenza 11 settembre 2017, era ancora nel portafogli della Fondazione alla fine di marzo del 2016, con la conseguenza che, anche in relazione allo stesso, non si era verificata alcuna deminutio patrimonii, mentre, come sarebbe chiaramente risultato dalla deposizione del testimone Curti, la contestata configurazione di una perdita era basata sull'erroneo assunto che l'investimento fosse stato già chiuso al 31 dicembre 2015, laddove, invece, l'importo contestato discendeva solo dalla valorizzazione teorica del titolo nel bilancio al 31 dicembre 2015, sicché, se il titolo fosse stato venduto a tale data, vi sarebbe stata una minusvalenza, sennonché il titolo non era stato in realtà venduto il 31 dicembre 2015, con la conseguenza che «non vi è stata alcuna perdita effettiva»; m) quanto alla truffa di cui al capo O) dell'imputazione, quando il relativo titolo fu emesso, il 21 dicembre 2007, egli era già cessato dal proprio incarico (il 30 novembre 2007), con la conseguenza che egli avrebbe senz'altro dovuto essere prosciolto nel merito, e che, comunque, come nel caso del titolo di cui al capo N) dell'imputazione, anch'esso non fu venduto il 31 dicembre 2015, ma l'importo contestato discendeva solo dalla valorizzazione teorica del titolo nel bilancio al 31 dicembre 2015, «per cui non vi è stata alcuna perdita per l'AM», mentre, ancora, quanto alla contestazione circa la mancata corresponsione di cedole, lo stesso titolo non prevedeva cedole, ma un premio finale, legato all'andamento di un indice azionario, e alla scadenza del 21 dicembre 2017 l'E.N.P.A.M. «aveva potuto apprezzare un rendimento effettivo e comunque non potrà mai esservi una perdita»; n) quanto alla truffa di cui al capo L) dell'imputazione, per le cinque obbligazioni strutturate già contestate in altri capi d'imputazione (B, C, D e H), occorre fare rinvio a quanto dedotto con riguardo a tali capi, mentre, quanto alle 53 obbligazioni di cui all'elenco depositato nel corso dell'udienza del 9 giugno 2016, obbligazioni che non erano CDO, tali titoli, come risultava dalla deposizione del consulente tecnico della difesa prof. De' AN e dai documenti a essa allegati, non avevano procurato alcuna perdita alla Fondazione, bensì, nel loro complesso, un risultato netto positivo di € 182.965.841,00, con la conseguente insussistenza dell'elemento del danno effettivo e concreto richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. 19 6.3.2. il ricorrente passa poi a illustrare l'asserita erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri e dell'induzione in errore dei membri del Comitato Investimenti Mobiliari e del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. Il ricorrente espone che tali vizi della sentenza impugnata ricorrerebbero anzitutto per avere la Corte d'appello di Roma ritenuto che le CDO non rientrassero nella categoria delle obbligazioni a capitale garantito e fossero, quindi, estranee ai titoli compatibili con la delibera n. 66 del 2004 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. nonostante le contrarie risultanze agli atti del processo, costituite, in particolare, dalle deposizioni del prof. GG, del testimone NA, partner di AN IS, del m.11o RE. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Roma avrebbe richiamato la consulenza del consulente tecnico del pubblico ministero in modo parziale e distorto, non avendo considerato l'affermazione del consulente TT secondo cui «i titoli rientravano nella previsione di "ogni altro titolo"», come era previsto dalla norma di chiusura della Fondazione. I vizi denunciati sussisterebbero anche in quanto la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che, come era stato evidenziato dalla consulenza tecnica del prof. GG, i titoli in considerazione e, in particolare, anche le CDO, erano contrassegnati da rating elevati, pienamente in linea con i criteri di rating di cui alla menzionata delibera n. 66 del 2004 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. e con il «programma di legislatura dell'AM approvato dal C.d.A. per gli anni 2005-2010», con la conseguenza che il predetto rating elevato dei titoli acquistati comportava l'incompatibilità del loro acquisto con i contestati delitti di truffa. Ancora, la sentenza impugnata avrebbe trascurato il fatto che, come sarebbe emerso dal dibattimento - segnatamente, dalle deposizioni dei testimoni OL (Direttore generale dell'EN.P.A.M.), AC, RItti e LE (consiglieri di amministrazione della Fondazione) - il tema dell'acquisto delle CDO e del loro rating era noto ai consiglieri di amministrazione dell'ente, i quali non sarebbero perciò risultati in alcun modo indotti in errore dall'imputato circa l'acquisto dei predetti titoli e il rischio insito negli stessi. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Roma avrebbe del tutto ignorato i contenuti del menzionato programma di legislatura per gli anni 2005-2010 - che era stati illustrati dal proprio consulente prof. De' AN - e non avrebbe quindi spiegato per quali ragioni ha ritenuto la configurabilità delle contestate truffe in ragione del presunto mancato rispetto dello stesso programma, in realtà inesistente. 20 La stessa Corte d'appello di Roma avrebbe reso una motivazione carente e viziata da travisamento della prova anche con riguardo alla ritenuta violazione della delibera n. 66 del 2004 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., la quale dovrebbe essere considerata unitamente al menzionato programma di legislatura, atteso anche che, come sarebbe risultato dalle ignorate deposizioni del prof. GG e dei testimoni NA e OL, gli investimenti furono proposti e deliberati nel pieno rispetto della delibera e del programma, atteso che le CDO e le obbligazioni strutturate sono a capitale garantito alla scadenza, tutti i titoli sono andati a scadenza e hanno rimborsato il capitale, il rating dei titoli era elevato e superiore a quello dei titoli del debito pubblico italiano. Il ricorrente contesta ancora la sentenza impugnata là dove essa ha ritenuto che egli avrebbe indotto in errore - rendendo loro una falsa rappresentazione della natura e delle caratteristiche delle CDO e della loro compatibilità rispetto ai criteri in materia di investimenti mobiliari dell'E.N.P.A.M. - i componenti del Comitato Investimenti Mobiliari e del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e rappresenta in proposito che, come risulterebbe dalle non considerate decisive deposizioni dei testimoni GR (membro sia del Comitato Investimenti Mobiliari sia del Consiglio di amministrazione), Di Lauro (dipendente della Fondazione presso l'ufficio investimenti), AC (membro del Consiglio di amministrazione), OL (Direttore generale dell'E.N.P.A.M.) e LC (membro del Consiglio di amministrazione), tutti tali soggetti avrebbero attestato la correttezza del comportamento dell'imputato e la chiarezza dell'illustrazione, da parte sua, delle caratteristiche dei prodotti finanziari ai membri del Comitato e del Consiglio di amministrazione, il quale ne deliberava l'acquisto in esito a un ampio e consapevole dibattito, con la conseguenza che non sarebbe possibile, neppure in astratto, ritenere che gli stessi membri fossero stati indotti in errore dall'imputato, rispettivamente, nell'esprimere parere favorevole e nel deliberare la sottoscrizione dei titoli in contestazione. 6.3.3. Il ricorrente denuncia poi l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di un ingiusto profitto, che sarebbe consistito nell'avere procurato alla banche emittenti dei titoli un vantaggio patrimoniale consistente nella corresponsione di somma pari al valore nominale delle obbligazioni, oltre che agli oneri di ristrutturazione, nonché l'omissione, anche con riguardo alle specifiche censure che erano state sollevate nel proprio atto di appello, e la contraddittorietà della motivazione sempre con riguardo al predetto elemento dell'ingiusto profitto. A tale proposito, rappresenta come: a) le banche emittenti dei titoli, beneficiarie dell'ipotizzato ingiusto profitto, non fossero mai state coinvolte nel procedimento penale, sicché l'«assenza di qualsiasi ipotesi di reato nei confronti 21 delle Banche [...] impedirebbe comunque di ravvisare, nella stessa prospettazione accusatoria, l'"ingiustizia" del profitto»; b) la Corte d'appello di Roma avrebbe trascurato quanto dichiarato dalla testimone dott.ssa Di Lauro, addetta all'ufficio investimenti dell'E.N.P.A.M., in ordine alle procedure di selezione delle proposte delle banche e di valutazione in seno al Comitato Investimenti Mobiliari e in ordine al fatto che la verifica sui titoli sottostanti le CDO veniva effettuata dalle banche;
c) la stessa Corte d'appello non avrebbe neppure considerato che, come era stato evidenziato nei motivi di appello, il dibattimento non avrebbe evidenziato alcun interesse dell'imputato a favorire le banche né che egli disponesse di informazioni ulteriori rispetto a quelle che venivano fornite dalle banche stesse all'E.N.P.A.M., con la conseguenza che, «ove le banche avessero fornito informazioni incomplete in ordine alle assente "criticità" dei titoli da esse proposti, NG sarebbe da annoverare tra coloro che nell'AM sono stati indotti in errore e non certo tra gli autori dell'ipotetica truffa». 6.3.4. Infine, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'elemento psicologico delle truffe, sostenendo che la sentenza impugnata nulla direbbe in ordine al dolo delle truffe, con la conseguente omessa motivazione della stessa in proposito. 7. L'E.N.P.A.M. ha proposto un motivo nuovo, dipendente dal primo motivo del proprio ricorso, con il quale, da un lato, rappresenta l'incoerenza del riferimento, operato dalla Corte d'appello di Roma, a Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688-01, e, dall'altro lato, richiama dei precedenti della Corte di cassazione che ritiene smentiscano la conclusione della Corte d'appello di Roma secondo cui le truffe contestate ai due imputati si sarebbero consumate alla data della stipula dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari. 8. IO LL ha proposto dei motivi nuovi con i quali: a) ha dedotto l'inammissibilità del ricorso della parte civile E.N.P.A.M. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della proposizione del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
b) con riferimento al primo motivo del proprio ricorso, ha chiesto l'acquisizione della sentenza della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, n. 88/2023, la quale avrebbe escluso che i danni derivanti dalle ristrutturazioni dei titoli fossero connessi alle condotte dei due imputati e avrebbe ravvisato la causa delle perdite lamentate dalla procura contabile nella decisione di E.N.P.A.M. di procedere alle ristrutturazioni dei CDO e ha quindi insistito, anche sulla scorta di tale sentenza, per l'accoglimento del ricorso;
c) ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta manifesta infondatezza dei ricorsi della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e della parte civile E.N.P.A.M. 22 9. Anche DO NG ha proposto dei motivi nuovi, con i quali essenzialmente richiama, quale parte degli stessi motivi, la motivazione della già citata sentenza n. 88/2023 della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso della parte civile E.N.P.A.M. che è stata sollevata con i motivi nuovi proposti da IO LL. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui, nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, cit.). Le Sezioni unite hanno precisato che la legittimazione della parte civile a impugnare discende direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto, nel caso del ricorso per cassazione, si deve individuare nella finalità di ottenere l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare ex novo il giudizio civile. Contrariamente a quanto sostenuto nel menzionato motivo nuovo, tale interesse non si può ritenere venire meno in conseguenza della proposizione del ricorso per cassazione anche da parte del Procuratore generale presso la corte d'appello - impugnazione che, se accolta, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, comporterebbe una nuova pronuncia del giudice penale - atteso che la valutazione della sussistenza dell'interesse a impugnare deve essere compiuta autonomamente in relazione a ciascun ricorso;
ciò considerato anche che quello del pubblico ministero ben potrebbe essere - diversamente, in ipotesi, da quello della parte civile - inammissibile, o essere fondato su motivi o profili diversi da quelli prospettati nel ricorso della stessa parte civile. 2. L'unico motivo del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e l'unico motivo del ricorso della parte civile E.N.P.A.M., nonché il motivo nuovo della stessa parte civile - i quali, attenendo tutti alla questione dell'individuazione del momento consumativo dei contestati delitti di truffa e, quindi, del dies a quo del decorso della prescrizione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. I fatti di truffa contestati ai due imputati sono consistiti nell'avere indotto Fondazione E.N.P.A.M., nelle qualità, il LL di membro del c.d.a. della Fondazione e di consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari e lo NG 23 di consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria della Fondazione, ad acquistare dei prodotti finanziari - CDO (Collateralized debt obligation) nei casi di cui ai capi da A ad H dell'imputazione; obbligazioni strutturate nei casi di cui ai capi da M a P dell'imputazione; entrambe tali specie di titoli nel caso di cui al capo L dell'imputazione - i quali, anche per la loro natura credit linked (quindi priva di garanzia di rimborso del capitale) e/o index linked (quindi con un rendimento anch'esso non garantito e rischioso), non erano in linea con i principi di prudenza che la Fondazione avrebbe dovuto seguire nella scelta degli investimenti mobiliari da effettuare, presentando gli stessi prodotti finanziari con informazioni insufficienti o difformi rispetto alle loro effettive caratteristiche. Come correttamente ritenuto dalle conformi sentenze dei giudici di merito, tali fatti integrano una truffa cosiddetta contrattuale, la quale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi a oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto, risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni, poiché l'ingiusto profitto del deceptor e il correlativo danno del deceptus consistono essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259964-01). Nel caso in esame, è appunto con la stipulazione dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari che si è concretizzato l'ingiusto profitto in capo ai cedenti degli stessi prodotti (il quale profitto, in tutta evidenza, non si è realizzato con la successiva dismissione dei titoli da parte della persona offesa) e il correlativo danno per l'E.N.P.A.M., derivante dall'avere acquistato prodotti finanziari la cui rischiosità non era compatibile con i criteri ai quali l'Istituto previdenziale si doveva attenere nell'effettuare gli investimenti mobiliari. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente Fondazione, il caso in esame non può essere inquadrato nell'ipotesi della truffa cosiddetta a consumazione prolungata, atteso che questa appare richiedere l'effettuazione di atti ulteriori di disposizione patrimoniale, recanti un profitto all'agente o ad altri, riconducibili alla medesima condotta decettiva, il che non risulta essere avvenuto nella specie, non potendosi, in particolare, reputare tali né le ristrutturazioni (id est: sostituzioni) dei titoli che E.N.P.A.M. ha scelto di effettuare (sostenendone i relativi costi) né le perdite subite dalla stessa Fondazione in occasione della dismissione dei titoli dal proprio patrimonio. Ristrutturazioni (coi relativi costi) e perdite le quali configurano, come esattamente osservato dalla Corte d'appello di Roma, un post factum rispetto all'unico evento del reato che si era prodotto a 24 seguito dell'acquisto dei titoli;
post factum che appare attenere agli effetti dannosi del reato piuttosto che alla sua consumazione. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto che il momento consumativo dei reati di truffa in considerazione dovesse essere individuato nella data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, con la conseguente estinzione degli stessi reati per intervenuta prescrizione. 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso di IO LL e i tre motivi del ricorso di DO NG - i quali, attenendo tutti, in primo luogo, alle condizioni per l'adozione di una pronuncia assolutoria nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato e, in secondo luogo, alla ritenuta sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per l'adozione di una tale pronuncia, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Quanto al primo aspetto, la manifesta infondatezza delle censure di ricorrenti discende dal fatto che la Corte d'appello di Roma risulta avere fatto dichiarata e corretta applicazione dei principi, affermato dalla più volte citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Tettamanti, secondo cui: a) in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Rv. 244274-01); b) di conseguenza, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Rv. 244273-01; Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018, Dentoni, Rv. 274767-01). In corretta applicazione di tali principi, la Corte d'appello di Roma ha rappresentato l'esistenza, nella specie, di plurimi elementi di riscontro delle ipotesi accusatorie di truffa, evidenziando: a) l'incompatibilità dell'acquisto dei titoli in questione, in considerazione della loro natura credit linked e/o index linked, con lo statuto della Fondazione;
b) gli artifici o raggiri posti in essere dagli imputati - nella veste, il LL di membro del c.d.a. dell'E.N.P.A.M. e consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari, lo NG di consulente per il coordinamento dell'attività dei servizio di gestione finanziaria della Fondazione - col presentare i predetti titoli in maniera difforme rispetto alla realtà con riguardo alla natura degli stessi e alla conseguente loro «affidabilità» e redditività; c) all'ingiusto profitto 25 procurato agli istituti emittenti dei titoli in conseguenza dell'acquisto degli stessi da parte della Fondazione e il correlativo danno per l'E.N.P.A.M., derivante dall'avere acquistato prodotti finanziari la cui rischiosità non era compatibile con i criteri ai quali l'Istituto previdenziale si doveva attenere nell'effettuare gli investimenti mobiliari;
d) all'elemento psicologico dei reati, comprovato dal fatto che le competenze degli imputati in materia di investimenti mobiliari rendevano palese la conoscenza, da parte degli stessi, della rischiosità dei titoli e dell'incompatibilità degli stessi con la natura previdenziale della Fondazione. A fronte di ciò, le censure dei ricorrenti hanno a oggetto dei lamentati vizi di motivazione della sentenza impugnata, i quali - come è stato pure chiarito dalla sentenza Tettamanti delle Sezioni unite -, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in questa sede di legittimità, atteso che il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Rv. 244275-01). 4. Il terzo motivo del ricorso di IO LL - relativo al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - non è consentito. La Corte d'appello di Roma, in conformità con quanto era stato ritenuto dal Tribunale di Roma, ha evidenziato come, dall'esame e dalla relazione del consulente del pubblico ministero prof.ssa D'SI, fosse risultato che, nella redazione dei bilanci della Fondazione relativi alle annualità dal 2008 al 2010, alla quale l'imputato aveva partecipato in quanto membro del c.d.a. dell'Ente e consigliere esperto, erano stati esposti dei fatti materiali non rispondenti al vero, con la mancata corretta applicazione dei principi contabili, attesa anche l'estrema sinteticità e la scarsa chiarezza dei documenti di bilancio. In presenza di tale conforme valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 2638 cod. civ., le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove - in particolare, alle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero prof.ssa D'SI - il che, a fronte di una valutazione delle stesse dichiarazioni che risulta priva di contraddittorietà e illogicità manifeste, non è consentito in questa sede di legittimità. 5. I motivi nuovi proposti dai due imputati sono inammissibili, atteso che, in considerazione del vincolo di connessione tra gli stessi motivi nuovi e i motivi dei ricorsi originari, ai motivi nuovi si trasmette il vizio radicale di inammissibilità dei motivi originari dovuto alla manifesta infondatezza o al carattere non consentito di questi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 27850-01). 26 4. Pertanto: a) i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e della parte civile Fondazione E.N.P.A.M. devono essere rigettati, con la conseguente condanna della predetta parte civile al pagamento delle spese del procedimento;
b) i ricorsi degli imputati IO LL e DO NG devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G. e quello della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL IO e NG DO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA OM, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'individuazione del dies a quo della prescrizione e il rigetto nel resto;
udito l'Avv. GAETANO ANTONIO SCALISE, in difesa di Fondazione E.N.P.A.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati e l'accoglimento dei motivi del proprio ricorso;
udito l'Avv. ANTONIO FIORELLA, in difesa di Fondazione E.N.P.A.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati e l'accoglimento dei motivi del proprio Penale Sent. Sez. 2 Num. 39731 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2023 ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota, delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito l'Avv. GIOVANNI PONTI, in difesa di LL IO, il quale ha chiesto l'acquisizione della sentenza della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, n. 88/2023, e ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito l'Avv. FILIPPO DINACCI, in difesa di LL IO, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento del proprio ricorso;
udito l'Avv. LUIGI ANTONIO PAOLO PANELLA, in difesa di NG DO, il quale ha anch'egli chiesto per l'acquisizione della menzionata sentenza della Corte dei conti e ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito l'Avv. VALERIA SIMEONI, in difesa di NG DO, la quale ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/04/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 13/11/2018 del Tribunale di Roma che aveva: a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di IO LL e di DO NG per i reati di truffa pluriaggravata in concorso, ai danni di Fondazione E.N.P.A.M. (di seguito anche: "La Fondazione" o rE.N.P.A.M."), di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), M), N), O) e P) dell'imputazione, nonché per reato di truffa pluriaggravata in concorso ai danni della stessa Fondazione di cui al capo L) dell'imputazione, così riqualificato il fatto originariamente contestato come peculato in concorso per induzione in errore del pubblico ufficiale;
b) assolto gli stessi LL e NG dal reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2636 cod. civ., in concorso, il primo (LL) perché il fatto non costituisce reato e il secondo (NG) per non aver commesso il fatto. I predetti reati di truffa pluriaggravata in concorso erano stati contestati al LL e allo NG per avere, il LL nella qualità di membro del Consiglio di amministrazione (di seguito anche: "c.d.a.") dell'E.N.P.A.M. e di consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari, e lo NG nella qualità di consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria dell'E.N.P.A.M., posto in essere artifici e raggiri - consistiti nel predisporre falsi o parziali fogli informativi relativi alle caratteristiche degli investimenti, nell'assicurare ai componenti del Comitato Investimenti Mobiliari dell'E.N.P.A.M. prima, e al c.d.a. della stessa Fondazione poi, contrariamente al vero, che le obbligazioni oggetto della proposta di investimento garantivano il rimborso del 2 capitale e/o e assicuravano un rendimento cedolare certo e redditizio e rispettavano i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cui l'E.N.P.A.M., quale istituto previdenziale, si doveva attenere - così inducendo in errore prima i membri del Comitato Investimenti Mobiliari, che esprimevano parere favorevole alla sottoscrizione dei titoli e, poi, i membri del c.d.a., che deliberavano tale sottoscrizione, e procurando un ingiusto profitto alle emittenti delle obbligazioni, pari al valore nominale delle stesse, oltre che, talora, agli oneri di ristrutturazione versati dall'E.N.P.A.M., con correlativo danno per tale Fondazione, che non si vedeva corrisposto il prospettato rendimento cedolare ovvero, in taluni casi, registrava perdite di cassa al momento della vendita o della ristrutturazione dei prodotti finanziari alle relative date di scadenza. 2. Avverso l'indicata sentenza del 27/04/2022 della Corte d'appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, la parte civile Fondazione E.N.P.A.M., e i due imputati IO LL e DO NG. 3. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 158 cod. pen., in relazione all'art. 640 dello stesso codice, e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'individuazione, da parte della Corte d'appello di Roma, del momento consumativo delle contestate truffe nella data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, con la conseguente estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente rappresenta al riguardo che, nei casi, come quelli di specie, di truffa contrattuale per corresponsione di un aliud pro alio, il momento consumativo della truffa non coinciderebbe sempre e comunque con la data di conclusione del contratto ma occorrerebbe, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, considerare le peculiarità del singolo accordo, con la conseguenza che diverrebbe decisiva, al fine predetto, «l'individuazione del tempo in cui si produce in concreto per la vittima l'evento di pregiudizio economico-patrimoniale che consegue al proprio atto dispositivo senza mancare di considerare la data in cui si consolida il correlativo evento di profitto per l'autore del reato». Ciò rappresentato, il ricorrente deduce che, come era stato dimostrato anche con l'ausilio di consulenze tecniche, il danno patito dalla parte civile E.N.P.A.M. «già parzialmente maturato in costanza di rapporto contrattuale si consolidava nella sue definitiva entità alla data di vendita o di scadenza del titolo specificamente considerato» - e, nel caso di specie, il prodotto finanziario doveva asseritamente scadere il 13 febbraio 2018, tanto che il consulente della parte 3 civile, esaminato in udienza, quando il titolo era ancora nel portafoglio dell'E.N.P.A.M., non era stato in grado di calcolare il danno definitivo - con la conseguenza che la consumazione dei reati e, quindi, il dies a quo della prescrizione, doveva coincidere non con la data di conclusione dei contratti di acquisto dei titoli ma con la relativa scadenza degli stessi contratti, essendo questo il momento in cui si definisce, nella sua compiutezza e gravità, il danno subito dalla persona offesa. 4. Il ricorso della parte civile E.N.P.A.M. è affidato a un unico, complesso, motivo, con il quale la ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 158 cod. pen., in relazione all'art. 640 dello stesso codice, e la conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sempre con riguardo all'individuazione, da parte della Corte d'appello di Roma, del momento consumativo delle contestate truffe nella data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, senza considerare, a tale fine, i (pur riconosciuti) momenti di pregiudizio economico-patrimoniale subiti successivamente dalla Fondazione. Dopo avere premesso la propria legittimazione e il proprio interesse a impugnare la sentenza della Corte d'appello di Roma, anche alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Massaria (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-01), la ricorrente lamenta anzitutto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., atteso che lo stesso testo di tale articolo, nel definire l'evento consumativo del reato, fa riferimento al «danno» e non alla mera stipula del contratto. Che il «danno» costituisca l'evento da considerare al fine di individuare il momento consumativo del delitto di truffa sarebbe, del resto, pacificamente affermato: sia dalla dottrina, che ha altresì precisato che la truffa costituisce un reato ad evento frazionato, con la correlativa scissione tra perfezionamento e consumazione del reato, con la conseguenza che i contestati delitti di truffa si sarebbero perfezionati con il trasferimento del capitale investito dalla Fondazione alle società emittenti dei titoli ma si sarebbero consumati solo al momento della definitiva "chiusura" delle operazioni, essendo tale la data in cui si è verificata la mancata (o parziale) restituzione del capitale investito ovvero l'omessa (o ridotta) corresponsione delle ultime cedole dovute;
sia dalla giurisprudenza di legittimità in tema di truffa cosiddetta contrattuale - la quale avrebbe chiarito che la questione dell'individuazione del momento consumativo del predetto reato deve essere risolta non in via preventiva e astratta ma avendo riguardo alle peculiarità della specifica truffa cui ci si riferisce, al fine di individuare «quale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno e quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e pertanto della consumazione del delitto» (così: Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043-01) - nonché dalla giurisprudenza della stessa Corte di cassazione in 4 tema di truffa cosiddetta a consumazione prolungata, categoria alla quale andrebbero ricondotte le fattispecie in contestazione, in cui il momento di consumazione del reato «è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (così: Sez. 2, n. 17437 del 04/04/2019, La Spina, non rflassimata). I ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero stati applicati dalla Corte di cassazione anche con riferimento a un caso, che sarebbe del tutto sovrapponibile a quelli che vengono qui in rilievo, di truffa avente a oggetto l'acquisto di prodotti finanziari, rispetto alla quale la Corte di cassazione, nel ricondurla tra i reati a consumazione prolungata, ha affermato che, in essa, l'evento danno economico «si realizza proprio con la perdita definitiva, nel caso di specie, del capitale investito nei prodotti "swaps"» e che il reato «si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto» (così : Sez. 2, n. 49932 del 11/12/2012, R.C., Rv. 254111-01). Per tali ragioni, secondo la ricorrente, «[ha natura senz'altro prolungata delle plurime ipotesi di truffa contestate dal Pubblico ministero, fonte per la Fondazione di ripetuti detrimenti patrimoniali, sotto forma sia di lucro cessante sia di danno emergente, non consente in alcun modo di considerare, quale dies a quo dei termini di prescrizione, la data di conclusione dei singoli contratti di investimento» e il momento consumativo dei reati in contestazione dovrebbe, invece, essere considerato «la data di scadenza dei singoli contratti di investimento richiamati nei capi di imputazione». Tale conclusione non muterebbe qualora le truffe in considerazione fossero considerate come truffe per consegna di un aliud pro allo, atteso che, «[s]alva L.] l'ipotesi in cui nessuna ulteriore verifica del danno sia possibile in concreto, tutto rimanendo congelato nella consegna dell'allud, il contratto in questione si precisa nel suo effetto dannoso proprio per quanto cagioni a pregiudizio della persona offesa, vittima dell'inganno» e che la giurisprudenza civile della Corte di cassazione dimostrerebbe che la consegna dell'allud pro alio, oltre a costituire inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo di restituzione del prezzo, «può essere fonte di ulteriori pregiudizi patrimoniali risarcibili, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante» (così il ricorso). La ricorrente evidenzia quindi come, nelle fattispecie in contestazione, sarebbero «chiari gli effetti concretamente dannosi prodotti a pregiudizio di Enpam ed è dunque ad essi che occorre fare riferimento» e lamenta che i giudici del merito, non solo avrebbero omesso di attribuire il giusto rilievo alla consulenza tecnica svolta nell'interesse della Fondazione, ma avrebbero anche trascurato le espresse indicazioni contenute nelle contestazioni del pubblico ministero, le quali 5 avevano evidenziato i seguenti effetti dannosi: «a) restituzione solo parziale del capitale investito;
b) mancato o minor rendimento cedolare;
c) corresponsione di oneri di ristrutturazione;
d) rinuncia al rendimento cedolare offerto dai titoli BTP stripped e BEI zero coupon posti a garanzia dei titoli in contestazione;
e) costituzione di depositi monetari a garanzia contro l'ipotesi di estinzione anticipata dei titoli in contestazione, con conseguente rinunzia ad un impiego efficiente della liquidità versata a titolo di deposito». Eventi che verrebbero in rilievo dal punto di vista sia del danno emergente sia del lucro cessante, in una prospettiva del tutto non considerata dalla sentenza impugnata. La ricorrente lamenta poi la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Roma prima affermato che il momento consumativo delle truffe, espressamente definite come «continuat[e]», andava stabilito individuando «quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato» e, poi, che lo stesso momento andava invece determinato avendo riguardo alla data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, degradando i predetti pregiudizi economici a mero post factum, così incorrendo in un'ulteriore manifesta illogicità, stante la natura di reato di evento e di danno della truffa, evento di danno qui costituito dalle perdite riportate in relazione ai singoli prodotti finanziari. Dopo avere esposto tali doglianze, la ricorrente denuncia l'erronea interpretazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma nell'individuazione del momento consumativo delle truffe contestate ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), M), N), O) e P) dell'imputazione, evidenziando come, tenuto conto degli eventi di danno di tali truffe che erano stati indicati nei capi di imputazione come progressivamente maturati nel tempo e consolidatisi alla data di scadenza o di dismissione dei titoli, alla quale andrebbe quindi correlato il momento consumativo dei reati, la Corte d'appello di Roma avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione di tutte le predette truffe e, segnatamente, di quelle di cui ai capi A), B) e H) in quanto in realtà non maturata antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado e di quelle di cui ai capi C), D), E), F), G), M), N), O) e P) in quanto in realtà non maturata antecedentemente alla sentenza di secondo grado. Con riguardo al reato di cui al capo L) dell'imputazione, il cui fatto, inizialmente qualificato come peculato, era stato riqualificato come truffa, la ricorrente asserisce che, trattandosi, anche in questo caso, di una truffa contrattuale cosiddetta a evento frazionato o a consumazione prolungata, il momento consumativo della stessa dovrebbe coincidere con la data di scadenza dei singoli contratti di investimento. 5. Il ricorso di IO LL è affidato a tre motivi. 6 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. e degli artt. 129, comma 2, e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Roma dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di truffa per essere gli stessi estinti per prescrizione pur in presenza dell'evidenza della prova che il fatto non sussiste e, in via subordinata, della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova d'accusa, previa motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria su punti decisivi della controversia e travisamento della prova. 5.1.1. Il ricorrente premette che l'esaurimento, come nel caso di specie, dell'istruzione dibattimentale avrebbe una ricaduta sulla determinazione del perimetro operativo della previsione di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., la quale costituirebbe «un confine di natura unicamente istruttoria», con la conseguenza che la locuzione «dagli atti risulta» andrebbe «intesa come ostativa rispetto al compimento di ulteriori attività istruttorie» e l'attributo «evidente» dovrebbe essere «riferito alla possibilità di escludere la sussistenza di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base delle prove già acquisite», costituendo solo il «"contrappeso"» al rischio - qui non sussistente, atteso che, nel momento in cui è stata rilevata la prescrizione, il dibattimento era concluso - derivante dal fatto che non tutte le prove sono state acquisite. Il ricorrente rappresenta come il criterio dell'evidenza, di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., non sarebbe «di carattere meramente "percettivo", bensì di natura valutativa, la cui linea direttrice è segnata dal principio del ragionevole dubbio, che impone l'assoluzione ogniqualvolta non sussiste la prova positiva di colpevolezza»; l'attività valutativa del giudice troverebbe un limite «solo nel caso di contraddittorietà della prova». Il ricorrente sottolinea ancora come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione più restrittiva in ordine alla nozione di "evidenza" registrerebbe «alcune significative deviazioni che legittimano approfondimenti valutativi, con conseguente riattivazione del potere di pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.». A tale proposito, sono citate le sentenze delle Sezioni unite Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01) e Massaria (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, cit.) Il ricorrente evidenzia inoltre il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Secondo il LL, pertanto, emergerebbero degli «"indici di sistema"» che imporrebbero al giudice, pur a fronte di una causa estintiva, una piena valutazione nel merito. Il che dovrebbe accadere ogni qual volta dalla decisione potrebbe derivare all'imputato un «pregiudizio sanzionatorio», come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui l'invocazione di un limite valutativo in ordine all'innocenza, 7 in virtù della pretesa preclusione che deriverebbe dalla causa estintiva, avrebbe «sanzionato la difesa innanzi alla Corte dei Conti». Pertanto, nel caso di specie, a fronte della costituzione di parte civile e del parallelo procedimento contabile, e anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, gli ipotizzati profili di responsabilità civile e contabile avrebbero imposto al giudice di verificare se fosse prospettabile un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 5.1.2. Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, in ogni caso, i segnalati elementi di prova non considerati dalla Corte d'appello di Roma avrebbero carattere di evidenza, così da consentire di superare i pretesi e non condivisi limiti di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., dovendosi ritenere che l'omessa considerazione di punti decisivi ovvero il travisamento del dato probatorio non costituiscano criteri di valutazione alieni rispetto alla restrittiva nozione di "constatazione". Il ricorrente deduce anzitutto il vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove essa nega la natura di titoli obbligazionari delle CDO (Collateralized Debt Obligation), atteso che tale natura andava invece riconosciuta ai predetti titoli alla stregua sia del glossario di Borsa Italiana, sia del Dizionario di Economia e Finanza edito dalla Treccani, richiamato dal consulente tecnico prof. GG, sia della deposizione di quest'ultimo. Il ricorrente denuncia poi il vizio di motivazione e il travisamento del «tema del rating» in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma con l'affermare che, «come evidenziato dal dott. TT, [il rating] si riferiva alla Banca/Istituto emittente ma non poteva considerarsi decisivo ai fini della valutazione della rischiosità dei prodotti, poiché non teneva conto dei titoli che componevano i portafogli sottostanti», e, quindi, col ritenere che le obbligazioni acquistate da E.N.P.A.M. comportavano un «rischio per il capitale investito». Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) le CDO acquistate da E.N.P.A.M. vantavano rating elevati (AAA o AA), essendo il rating il dato al quale ricorrere per valutare il grado di prudenza di un investimento, superiori a quelli del debito sovrano italiano, e che tenevano conto di tutti i sottostanti contenuti del paniere, come era stato confermato sia dal consulente tecnico prof. GG sia dal testimone NA (partner della società che aveva il compito di monitorare la rischiosità degli investimenti di E.N.P.A.M.); b) premesso che il rating al quale ci si riferisce non è quello dell'emittente ma quello della specifica CDO, conseguente alla valutazione effettuata dalle società competenti con riferimento alla rischiosità del paniere di posizioni creditizie che costituivano il sottostante dell'obbligazione, il consulente del pubblico ministero prof. TT non avrebbe mai sostenuto, come affermato dalla Corte d'appello di Roma, che le singole CDO fossero prive di rating e che 8 questo si riferisse alle emittenti, avendo egli, al contrario, più volte fatto riferimento all'elevato rating dei singoli titoli al momento del loro acquisto, deterioratosi solo dopo la crisi finanziaria globale del 2008, con la conseguenza che «la conclusione [della Corte d'appello di Roma] secondo cui il rating delle CDO si riferiva all'istituto emittente senza considerare i titoli che componevano i portafogli sottostanti [...] risulta completamente destituita di fondamento;
è conseguenza di un travisamento del risultato probatorio;
si pone in evidente contrasto con quanto emerso in ordine al processo di determinazione del rating, rivelando una motivazione contraddittoria sul punto»; c) la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di considerare sia le dichiarazioni del Direttore per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro AN Geroldi secondo cui, all'epoca dei fatti, i titoli in questione erano prodotti che «chiunque avrebbe comprato», sia che le obbligazioni strutturate e, tra queste, le CDO, prima della crisi del 2008, erano estremamene diffuse presso tutti gli enti previdenziali italiani. Il ricorrente denuncia l'ulteriore vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma con l'affermare che le deduzioni difensive in ordine alla compatibilità delle CDO con lo statuto e con le delibere di indirizzo dell'E.N.P.A.M. sarebbero state smentite dai testimoni RE e UZ e dal consulente del pubblico ministero prof. TT, i quali avevano affermato che l'incompatibilità con lo statuto sarebbe derivata dalla natura non obbligazionaria e credit linked e index linked dei predetti titoli. Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) il consulente del pubblico ministero, nella propria relazione, aveva affermato che lo statuto dell'E.N.P.A.M. prospettava, di fatto, la compatibilità di ogni investimento con i suoi dettami e che non risultavano incompatibilità formali tra l'acquisto delle CDO e quanto riportato nel Piano Investimenti della Fondazione, ancorché poi lo stesso prof. TT, nel corso del dibattimento, avesse mostrato di modificare parzialmente il proprio precedente convincimento sostenendo che solo le obbligazioni strutturate classiche garantirebbero il capitale, mentre non avrebbero tale caratteristica le obbligazioni strutturate credit linked;
b) in ogni caso, l'ipotizzata mancanza di garanzia del capitale non renderebbe comunque l'investimento de quo incompatibile con le finalità dell'E.N.P.A.M., atteso che le delibere di indirizzo consentivano rilevanti investimenti in titoli azionari e che qualsiasi obbligazione, strutturata o no, credit linked o non credit linked, non garantisce la restituzione del capitale a fronte di eventi di default;
e) il prof. TT aveva comunque ribadito in dibattimento che le obbligazioni strutturate classiche, vale a dire non credit linked, garantiscono la restituzione del capitale e sono compatibili con le finalità dell'E.N.P.A.M., il che avrebbe imposto un'assoluzione piena nel merito per la quasi totalità delle contestazioni, atteso che, oltre alle CDO, solo altre tre obbligazioni oggetto delle imputazioni erano credit 9 linked;
d) il contrasto con lo statuto e con le finalità dell'E.N.P.A.M. era altresì escluso sia dal fatto che obbligazioni strutturate e CDO erano ampiamente presenti nei portafogli degli enti previdenziali sia dalla già menzionata dichiarazione del Direttore per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro AN Geroldi. Pertanto, tenuto conto di questi ultimi due elementi, nonché del fatto che l'E.N.P.A.M. aveva acquistato CDO con un rating AAA o AA, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe potuto affermare che i contestati investimenti erano contrari alle finalità della Fondazione e, quindi, al suo statuto. Il ricorrente evidenzia poi come le autorità di vigilanza fossero perfettamente a conoscenza del portafoglio dell'E.N.P.A.M. e che nessuna di esse aveva mai anche solo adombrato che l'acquisto di CDO e, più in generale, di obbligazioni strutturate, contrastasse con le finalità previdenziali della Fondazione e come gli esponenti e gli organi di controllo della stessa Fondazione avessero sempre ritenuto che le CDO e le obbligazioni strutturate fossero titoli obbligazionari e rientrassero tra gli investimenti previsti dallo statuto e dalle delibere di indirizzo, come sarebbe stato confermato dalle dichiarazioni dei testimoni OL, GA, NA e Quaglia, risultanze e deposizioni sulle quali la sentenza impugnata avrebbe trascurato di argomentare. Quanto alla condanna da parte della Corte dei conti, il ricorrente rappresenta il «cortocircuito probatorio» tra il presente procedimento e quello in sede amministrativa. Il ricorrente lamenta poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove essa ha affermato, con riguardo agli artifici e raggiri, che egli avrebbe presentato i titoli in questione ai membri del Comitato Investimenti Mobiliari e ai membri del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. «in maniera difforme rispetto alla realtà in ordine alla natura, all'affidabilità e alla redditività» degli stessi titoli e che non corrisponderebbe al vero quanto era stato dedotto dalla propria difesa in ordine al fatto che ai membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione erano state fornite tutte le informazioni relative agli investimenti, in quanto i consiglieri LC e GR avrebbero asserito di non conoscere il funzionamento delle CDO. Secondo il ricorrente: a) anzitutto, le dichiarazioni dei due menzionati consiglieri sarebbero state travisate, atteso che, dalla lettura delle stesse (che vengono riportate nel ricorso), risulterebbe come tutti i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione avessero piena contezza degli investimenti sui quali erano chiamati a decidere;
b) in secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, altri testimoni, membri del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato Investimenti Mobiliari - segnatamente, i testimoni CA La GN, GI NT, RI LE e UG VE GA (presidente del Collegio sindacale) - avevano dichiarato di avere ricevuto informazioni esaustive in merito alle CDO e al tema 10 della garanzia del capitale e avevano escluso la sussistenza di artifici o raggiri, sotto forma di una falsa o insufficiente descrizione, da parte del LL, delle caratteristiche dei prodotti finanziari de quibus, al fine di indurli ad acconsentire al loro acquisto;
c) in terzo luogo, in antitesi con quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma - secondo cui i membri del Comitato Investimenti Mobiliari e il Consiglio di amministrazione avrebbero fatto «totale affidamento sulla professionalità degli imputati e sulle proposte di investimento provenienti da questi ultimi» e, per effetto di ciò, il Comitato avrebbe espresso parere favorevole alla sottoscrizione dei titoli e, successivamente, il Consiglio di amministrazione l'avrebbe deliberata - come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, egli non avrebbe svolto alcun ruolo propulsivo nell'ambito del processo decisionale della Fondazione, non proponendo gli investimenti, mentre la Corte d'appello di Roma avrebbe trascurato i contrari elementi di prova risultanti dalla consulenza del prof. GG, la quale aveva dimostrato che la decisione sugli investimenti era procedimentalizzata in una serie di fasi, e dal contenuto delle deposizioni (riportate nel ricorso) dei testimoni PE TO GR, RI LC e CA La GN. Il ricorrente rappresenta poi che la Corte d'appello di Roma avrebbe del tutto trascurato di considerare l'elemento, che era stato evidenziato nel proprio atto di appello, che tutti gli organi di controllo, segnatamente, i Ministeri del lavoro e dell'economia, i quali esercitano funzioni di vigilanza, il Collegio sindacale, le società di revisione AN IS e NS & YO e il Comitato per il controllo interno, se avessero riscontrato lacune nel processo decisionale o incompatibilità con lo statuto o con le delibere della Fondazione, lo avrebbero segnalato, il che, invece, non era avvenuto. Con riguardo al proprio ruolo all'interno della Fondazione, il ricorrente contesta le affermazioni della Corte d'appello di Roma secondo cui egli avrebbe «presentat[o i titoli] al Comitato Investimenti Mobiliari e al C.d.A. dell'AM in maniera difforme rispetto alla realtà» e che non corrisponderebbe al vero quanto dedotto dalla propria difesa in ordine al fatto che ai membri del Consiglio di amministrazione sarebbero stati fornite tutte le informazioni relative agli investimenti e rappresenta al riguardo: a) l'erroneità e la manifesta illogicità dell'affermazione secondo cui taluni membri del Consiglio di amministrazione, tra i quali GR e LC, non sarebbero stati a conoscenza della modalità di "funzionamento" delle CDO, atteso che i predetti membri avevano riferito di essere consapevoli dei rischi sottesi agli investimenti, di avere sempre ricevuto i chiarimenti che avevano richiesto e non avevano mai anche solo ventilato di essere stati ingannati dal LL;
b) che egli non aveva alcun ruolo propulsivo nella proposta degli investimenti e che, a tale proposito, la Corte d'appello di Roma aveva trascurato che egli non aveva deleghe in materia di investimenti mobiliari 11 e che il compito di selezionare i titoli da proporre al Comitato Investimenti Mobiliari era svolto dal Servizio investimenti mobiliari della Fondazione, come era stato riferito dalla dott.ssa Di Lauro e come era confermato dal fax che egli aveva inviato al Presidente dell'E.N.P.A.M. in relazione a una proposta di investimento ricevuta da YL Lynch;
c) la stessa Corte d'appello di Roma avrebbe trascurato le deposizioni di alcuni esponenti delle banche che proponevano all'E.N.P.A.M. i prodotti finanziari, in particolare quelle del dott. Carone e del dott. Picchio, i quali avevano affermato di non avere mai intrattenuto rapporti con il LL;
d) ancora, la sentenza di secondo grado non avrebbe tenuto conto dei verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione dai quali risultava che egli aveva reiteratamente sottolineato la necessità di ridurre gli investimenti nei prodotti strutturati, aveva spesso formulato proposte di investimento alternative, non condivise dal Consiglio di amministrazione e/o dal Comitato Investimenti Mobiliari, aveva più volte insistito sull'importanza di curare la formazione degli amministratori della Fondazione, aveva spesso chiesto l'intervento di ulteriori advisors, aveva più volte raccomandato un rafforzamento della struttura interna e di controllo dell'Ente, aveva sollecitato, nell'ambito di una riunione del Comitato Investimenti Mobiliari, l'intervento della Banca d'Italia al fine di sottoporre a scrutinio la condotta dell'Ente. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 42, 110 e 640 cod. pen. e degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Roma dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di truffa per essere gli stessi estinti per prescrizione pur in presenza dell'evidenza della prova dell'insussistenza dell'elemento psicologico e, in via subordinata, della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova dello stesso elemento, previa una motivazione omessa, contraddittoria e/o illogica su punti decisivi della controversia. Dopo avere richiamato le argomentazioni svolte nel primo motivo con riferimento all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata e la violazione della regola della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riguardo alla ritenuta non «esclu[sione] con certezza» della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto gli imputati, «in virtù delle loro specifiche competenze», sarebbero stati «certamente a conoscenza della elevata rischiosità dei titoli di cui avevano proposto l'acquisto e della loro incompatibilità con la natura previdenziale dell'Enpam». Il ricorrente rappresenta che, in un ordinamento che ha accolto la regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», affermare che non si può 12 escludere la sussistenza del dolo equivarrebbe a dubitarne, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto assolvere nel merito l'imputato. La Corte d'appello di Roma avrebbe poi trascurato gli elementi che erano stati addotti nel proprio atto di appello a sostegno dell'insussistenza dell'elemento psicologico dei reati, quali il fatto, già evidenziato nell'ambito del primo motivo, che egli, come risultava dai verbali del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., si era sempre impegnato al fine di aumentare i controlli sulle attività di investimento e di rafforzare la struttura tecnica della Fondazione. Sempre a proposito della motivazione della Corte d'appello di Roma in ordine all'elemento psicologico, il ricorrente rinvia agli elementi e alle argomentazioni di cui al primo motivo, relativamente all'elevato rating dei titoli e alla loro affidabilità e compatibilità con lo statuto della Fondazione, ed evidenzia come, alla luce dei predetti elementi, fosse risultato come gli investimenti dell'E.N.P.A.M. fossero stati sempre deliberati "alla luce del sole", nella piena conoscenza di essi da parte degli organi di controllo interni ed esterni, dei quali egli aveva chiesto il rafforzamento. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2638 cod. civ. e dell'art. 530 cod. proc. pen., per averlo la Corte d'appello di Roma assolto dal delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza con la formula «perché il fatto non costituisce reato» anziché con la formula «perché il fatto non sussiste», previa una motivazione meramente apparente e travisamento della prova. Dopo avere premesso il proprio interesse all'impugnazione, il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte d'appello di Roma secondo cui sarebbe «emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, all'esito dell'analisi della consulente [del pubblico ministero] prof.ssa D'SI, che nella redazione dei bilanci dell'Ente relativi alle annualità dal 2008 al 2010 non fossero stati rispettati i principi contabili, risultando un'esposizione di fatti materiali non corrispondente al vero», sarebbe frutto di un travisamento delle dichiarazioni del predetto consulente tecnico e della mancata valutazione degli elementi di prova evidenziati dalla propria difesa. Secondo il ricorrente, l'insussistenza di qualsiasi condotta di ostacolo alle autorità di vigilanza sarebbe emersa già dalla motivazione della sentenza di primo grado, giacché il Tribunale di Roma non avrebbe individuato alcuna condotta di ostacolo con riferimento a quanto era stato esposto nei bilanci della Fondazione. Il ricorrente evidenzia in proposito che: a) quanto alla mancanza di accantonamenti specifici per singolo titolo, lo stesso Tribunale di Roma aveva affermato, in ordine a tale addebito, che il consulente del pubblico ministero prof.ssa D'SI aveva «precisa[to] in dibattimento che l'informazione era 13 effettivamente contenuta nelle note integrative al bilancio»; b) la stessa prof.ssa D'SI aveva affermato di non avere mai «fatto rilievi sulla entità del fondo», non avendo accertato «carenze» del fondo oscillazioni valori immobiliari, circostanza che sarebbe stata confermata da tutti gli altri testimoni sentiti sul punto, segnatamente dai testimoni dott. Ottaviani di Reconta di NS & YO, dal dott. GA (Presidente del Collegio sindacale), dalla teste La CA (che si occupava del bilancio dell'E.N.P.A.M.) e dalla dott.ssa Di Lauro;
c) era emerso che il fondo, stanziato in via prudenziale nel 2008 a fronte della crisi finanziaria mondiale, come risultava dalla prodotta nota integrativa al bilancio 2013, in tale anno era «stato completamente rilasciato per l'intero importo accantonato», in quanto le CDO non avevano «subito alcuna perdita in conto capitale»; d) lo stesso Tribunale di Roma aveva rilevato che «Na composizione del portafoglio dell'Ente era stata riportata in bilancio, come riconosciuto anche dal consulente del P.M. in dibattimento» e che «[I]a colletarizzazione [...], nei casi nei quali era avvenuta, era riportata in bilancio, pur avendo il consulente lamentato, anche con riferimento a tale aspetto, l'estrema sinteticità del documento»; e) con riguardo agli oneri di ristrutturazione, sia la prof.ssa D'SI, sia il m.11o RE sia la dott.ssa CA avevano dichiarato che i relativi valori erano esposti in bilancio. Il ricorrente ribadisce poi che le autorità di vigilanza erano a conoscenza dei bilanci dell'E.N.P.A.M. e delle tipologie di investimenti effettuati e non avevano svolto alcun rilievo e che non erano emersi rapporti del LL con le autorità di vigilanza, i quali, infatti, erano di competenza del Presidente e del Direttore generale della Fondazione. Il LL evidenzia poi che nel proprio atto di appello aveva segnalato che non aveva mai partecipato alla redazione dei bilanci e che i rappresentanti dei Ministeri negli organi dell'E.N.P.A.M. disponevano, oltre che dei bilanci, anche «di tutti gli elementi conoscitivi di dettaglio», grazie alla loro presenza negli organi della Fondazione, e che, ciò nonostante, essi, come era stato rilevato dal prof. GG, «non risultano avere mai manifestato alcun tipo di reazione, negli anni, per gli assenti condizionamenti, né avere mai trasmesso segnali di allarme ai Ministeri [...]. Dai quali sono pervenuti nel tempo solo segnali di conforto all'azione svolta da AM». 6. Il ricorso di DO NG è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., «N'erronea applicazione della regola di giudizio prevista dall'art. 129 c.p.p. co. 1 di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la conseguente violazione della regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p., che doveva essere applicata alla luce della totale mancanza di prove della colpevolezza evidenziata dal dibattimento interamente 14 svolto e giunto al suo naturale compimento, ovvero della prova positiva dell'innocenza»; b) in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, l'omessa motivazione con riguardo alla «[m]ancata definizione del rapporto di impugnazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello sulla regola di giudizio da seguire nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale sia giunta al suo naturale compimento». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, con l'adottare l'erronea prospettiva che, nel caso in esame, non si potesse pervenire a una sentenza di assoluzione nel merito perché non sarebbe risultata ictu ocu/i l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla già citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Tettamanti, presupponendo che sia richiesta «"l'evidenza dell'innocenza"» «in tutti i casi di intervenuta prescrizione maturata anche all'esito della completa istruttoria dibattimentale dalla quale non risulti alcuna prova a carico» (così il ricorso) - così «pervenendo a un'abrogazione di fatto dell'art. 530 c.p.p.», che andava invece applicato - come si era verificato nei confronti dello NG, atteso che, dall'istruttoria dibattimentale, non sarebbe «emersa alcuna prova a carico [del medesimo] per nessuna delle truffe in contestazione». 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza ai sensi degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «per l'omessa motivazione in ordine al limite temporale del ruolo rivestito dal Dott. NG cessato definitivamente dall'incarico presso l'AM dal 30.11.2007 e all'estraneità del medesimo ai fatti contestati commessi in epoca successiva al 30.11.2007», nonché per la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla «[m]ancata definizione del rapporto di impugnazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello». Dopo avere rappresentato che l'incarico di consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria dell'E.N.P.A.M. era stato da lui rivestito dal 30 novembre 2005, fino al novembre 2007, epoca in cui era cessato il rapporto lavorativo con la Fondazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe reso alcuna motivazione, o avrebbe motivato in modo solo apparente, in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto che, per tale ragione, non potevano neppure astrattamente essergli ascritte le estinzioni anticipate delle obbligazioni effettuate nell'ottobre 2011 di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, le ristrutturazioni delle obbligazioni inizialmente sottoscritte e il versamento dei relativi oneri di ristrutturazione nel 2010 di cui ai capi C), D) ed E) dell'imputazione, la modifica del tasso di indicizzazione delle cedole variabili 15 avvenuta il 1° aprile 2010 di cui al capo F) dell'imputazione, l'asserita mancata corresponsione delle cedole da parte dell'emittente nell'anno 2008 con riferimento al titolo in contestazione al capo G) dell'imputazione e le operazioni contestate come commesse tra il marzo e l'ottobre 2008 con riferimento al titolo in contestazione al capo H) dell'imputazione, ed evidenzia che, dalla stessa sentenza di primo grado, risulterebbe che tutti i testimoni avevano riconosciuto che i problemi erano sorti nel 2008 a causa della crisi finanziaria mondiale, imprevista e imprevedibile nel 2006/2007. La sentenza impugnata sarebbe altresì viziata da una motivazione contraddittoria e dal travisamento della prova, in quanto emergerebbe dallo stesso testo della sentenza della Corte d'appello di Roma la manifesta incompatibilità tra la pacifica cessazione di ogni incarico dal 30 novembre 2007 e l'affermazione della responsabilità penale per i già menzionati fatti successivi a tale data. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. «con riferimento al momento consumativo dei reati di truffa in contestazione, erroneamente individuato nel momento della stipula del singolo contratto di acquisto del prodotto finanziario con asserita realizzazione degli elementi costitutivi della truffa, non configurabili invece nel caso di specie. Il mancato accertamento della insussistenza della deminutio patrimonll quale elemento tipico della truffa che deve essere verificata necessariamente alla naturale scadenza del contratto. Mancata definizione del rapporto di impugnazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello;
b) in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione «con riferimento alla dedotta insussistenza del danno nei confronti dell'AM e alla sussistenza di guadagni conseguiti definitivamente dall'AM in esito alle operazioni in contestazione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate nel proprio atto di appello, sarebbe incorsa in un'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e avrebbe reso una motivazione contraddittoria e illogica, per avere ritenuto che le truffe in contestazione si fossero consumate al momento della stipula dei contratti di acquisto dei titoli da parte dell'E.N.P.A.M., il quale, secondo la stessa Corte d'appello, avrebbe segnato il momento del verificarsi del danno, laddove, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di truffa cosiddetta "a consumazione prolungata", il danno del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., che consiste nell'effettiva deminutio patrimonii della persona offesa, si sarebbe dovuto ritenere verificato solo nel momento della naturale scadenza dei predetti contratti. 16 Il ricorrente rappresenta che, per effetto di tale erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., la Corte d'appello di Roma avrebbe eluso la questione dell'insussistenza, nella specie, di una deminutio patrimonii alla scadenza dei contratti, segnatamente, la verifica che, come era stato evidenziato nei motivi d appello, dal dibattimento era emerso, con riguardo alle singole obbligazioni CDO in contestazione, l'insussistenza del danno tipico della truffa e la sussistenza, invece, di un guadagno per l'E.N.P.A.M. Il ricorrente rappresenta ancora che non potrebbero costituire danno tipico delle truffe né le contestate ristrutturazioni dei titoli, in quanto a lui non attribuibili per essere cessato dal proprio incarico il 30 novembre 2007, né il mero "rischio di un danno" derivante dalle perdite potenziali anche future ma non effettive. 6.3.1. Il ricorrente prende quindi in esame i singoli reati di truffa a lui contestati, allo scopo di dimostrare, anche alla luce di quanto appena esposto, e alla stregua delle risultanze dibattimentali, che si assumono travisate, l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma, attesa la mancanza, in relazione a ciascuno dei predetti reati, degli elementi costitutivi della truffa, come era stato dedotto dagli asseritamente non considerati motivi di appello sul punto. Il ricorrente rappresenta allora che: a) quanto alla truffa di cui al capo A) dell'imputazione, il cui titolo era stato venduto prima della scadenza nell'ottobre del 2011 (quando il proprio incarico era ormai cessato), dalle non considerate deposizioni dei consulenti tecnici prof. GG e prof. De' AN, era emerso che, da tale estinzione anticipata del titolo, non era derivata alcuna deminutio patrimonii né alcun danno in capo all'E.N.P.A.M. e che, se si fosse attesa la scadenza dello titolo, questo sarebbe stato rimborsato per il 100% del suo valore, atteso che l'emittente di esso non era mai fallita, con la conseguenza che la Corte d'appello di Roma avrebbe erroneamente ritenuto la configurabilità della truffa non già al verificarsi di un danno effettivo in termini di deminutio patrimonii «bensì al "rischio" di un danno», peraltro non verificatosi;
b) quanto alla truffa di cui al capo B) dell'imputazione, il cui titolo CDO (al quale era assegnato un rating AAA) era stato anticipatamente estinto, prima della scadenza, nell'ottobre del 2011 (quando il proprio incarico era ormai cessato), dalle non considerate deposizioni dei consulenti tecnici prof. GG e prof. De' AN era emerso che la contestata ristrutturazione era stata attuata senza che si fossero verificate perdite di capitale e che, se si fosse atteso il rimborso del titolo alla sua scadenza, nel 2016, questo sarebbe stato rimborsato per il 100% del suo valore, atteso che l'emittente di esso non era mai fallita né erano falliti gli emittenti dei titoli "contenuti" nella CDO, con la conseguenza che la Corte d'appello di Roma avrebbe «elu[so] la prova dell'insussistenza del danno tipico della truffa che il dibattimento di primo grado 17 aveva consentito di raggiungere»; c) quanto alla truffa di cui al capo C) dell'imputazione, al cui titolo era assegnato un rating AAA (addirittura mantenuto fino al giugno 2008), e il cui investimento, anche per quanto "contenuto" nel relativo portafoglio, si deve considerare prudente, dalla non considerata deposizione del dott. Curti dell'E.N.P.A.M. era emerso che lo stesso titolo era stato rivenduto alla banca sponsor Deutsche Bank nel giugno 2015, sicché, in sostanza, era stato rimborsato prima della scadenza, mentre, se si fosse attesa la scadenza, sarebbe stato rimborsato il capitale nominale, con la conseguente insussistenza del danno tipico della truffa;
d) quanto alla truffa di cui al capo D) dell'imputazione, al cui titolo era assegnato un rating AAA, lo stesso era stato oggetto di una ristrutturazione il 19 maggio 2010 (quando il proprio incarico era ormai cessato), dalla quale, secondo l'imputazione, sarebbe derivato il danno più grave, in termini di oneri di ristrutturazione, laddove, come sarebbe emerso dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici degli imputati e dai documenti a esse allegati, la menzionata operazione di ristrutturazione non solo non aveva determinato perdite ma si era addirittura conclusa con l'elevato guadagno, per l'E.N.P.A.M., di C 35.989.395,00, al netto degli oneri di ristrutturazione, comunque tutti recuperati;
e) quanto alla truffa di cui al capo E) dell'imputazione, la cui obbligazione era stata oggetto di r una ristrutturazione il 7 giugno 2010, dalla quale, secondo il capo d'imputazione, VI-U sarebbe derivato il danno costituito dagli oneri della ristrutturazione decisa dalla Fondazione dopo la propria "uscita di scena", dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici degli imputati e dalle testimonianze del dott. Curti dell'E.N.P.A.M. e del testimone del pubblico ministero RE sarebbe emerso che il titolo de quo non aveva determinato alcuna perdita per l'ente e che la CDO era ancora nel portafogli dello stesso ed era stata rimborsata alla scadenza per il 100°/0 del suo valore nominale;
f) quanto alla truffa di cui al capo F) dell'imputazione, il relativo titolo era andato in scadenza il 20 marzo 2016 e, a tale data, si era reso definitivo non un danno ma un attivo di cassa di C 3.350.000,00; g) quanto alla truffa di cui al capo G) dell'imputazione, il relativo titolo, il cui rating all'origine era AA, aveva registrato, alla sua scadenza del 20 marzo 2016, un attivo di cassa di C 5.400.000,00, con un rendimento annuo del 1,52%, mentre il riferimento, operato nel capo d'imputazione, al mancato pagamento di cedole nell'anno 2008, dal quale sarebbe derivato un danno, non sarebbe «ascrivibile a NG» e non «costituisce la deminutio patrimonii quale danno tipico della truffa»; h) quanto alla truffa di cui al capo H) dell'imputazione, il relativo titolo, il cui rating all'origine era AAA, aveva registrato, alla sua scadenza del 28 febbraio 2013, un attivo di cassa di C 614.000,00; i) quanto alla truffa di cui al capo M) dell'imputazione, il cui titolo era non una CDO ma un'obbligazione strutturata, il cui rimborso era garantito direttamente dall'emittente, che aveva un rating AA2, lo stesso titolo era stato 18 rimborsato integralmente alla scadenza nella misura del suo valore nominale, mentre il mancato rendimento cedolare non era ascrivibile all'imputato ma all'andamento dei mercati dopo la crisi del 2008; I) quanto alla truffa di cui al capo N) dell'imputazione, il cui titolo era una cosiddetta credit linked note, cioè un'obbligazione il cui rimborso era condizionato alla solvibilità di un'emittente diverso da quello del titolo stesso, e il cui rating era AA3, in realtà, come era risultato dalle non considerate deposizioni del consulente tecnico della difesa prof. GG e del testimone Curti dell'E.N.P.A.M., tale titolo, con scadenza 11 settembre 2017, era ancora nel portafogli della Fondazione alla fine di marzo del 2016, con la conseguenza che, anche in relazione allo stesso, non si era verificata alcuna deminutio patrimonii, mentre, come sarebbe chiaramente risultato dalla deposizione del testimone Curti, la contestata configurazione di una perdita era basata sull'erroneo assunto che l'investimento fosse stato già chiuso al 31 dicembre 2015, laddove, invece, l'importo contestato discendeva solo dalla valorizzazione teorica del titolo nel bilancio al 31 dicembre 2015, sicché, se il titolo fosse stato venduto a tale data, vi sarebbe stata una minusvalenza, sennonché il titolo non era stato in realtà venduto il 31 dicembre 2015, con la conseguenza che «non vi è stata alcuna perdita effettiva»; m) quanto alla truffa di cui al capo O) dell'imputazione, quando il relativo titolo fu emesso, il 21 dicembre 2007, egli era già cessato dal proprio incarico (il 30 novembre 2007), con la conseguenza che egli avrebbe senz'altro dovuto essere prosciolto nel merito, e che, comunque, come nel caso del titolo di cui al capo N) dell'imputazione, anch'esso non fu venduto il 31 dicembre 2015, ma l'importo contestato discendeva solo dalla valorizzazione teorica del titolo nel bilancio al 31 dicembre 2015, «per cui non vi è stata alcuna perdita per l'AM», mentre, ancora, quanto alla contestazione circa la mancata corresponsione di cedole, lo stesso titolo non prevedeva cedole, ma un premio finale, legato all'andamento di un indice azionario, e alla scadenza del 21 dicembre 2017 l'E.N.P.A.M. «aveva potuto apprezzare un rendimento effettivo e comunque non potrà mai esservi una perdita»; n) quanto alla truffa di cui al capo L) dell'imputazione, per le cinque obbligazioni strutturate già contestate in altri capi d'imputazione (B, C, D e H), occorre fare rinvio a quanto dedotto con riguardo a tali capi, mentre, quanto alle 53 obbligazioni di cui all'elenco depositato nel corso dell'udienza del 9 giugno 2016, obbligazioni che non erano CDO, tali titoli, come risultava dalla deposizione del consulente tecnico della difesa prof. De' AN e dai documenti a essa allegati, non avevano procurato alcuna perdita alla Fondazione, bensì, nel loro complesso, un risultato netto positivo di € 182.965.841,00, con la conseguente insussistenza dell'elemento del danno effettivo e concreto richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. 19 6.3.2. il ricorrente passa poi a illustrare l'asserita erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri e dell'induzione in errore dei membri del Comitato Investimenti Mobiliari e del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. Il ricorrente espone che tali vizi della sentenza impugnata ricorrerebbero anzitutto per avere la Corte d'appello di Roma ritenuto che le CDO non rientrassero nella categoria delle obbligazioni a capitale garantito e fossero, quindi, estranee ai titoli compatibili con la delibera n. 66 del 2004 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. nonostante le contrarie risultanze agli atti del processo, costituite, in particolare, dalle deposizioni del prof. GG, del testimone NA, partner di AN IS, del m.11o RE. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Roma avrebbe richiamato la consulenza del consulente tecnico del pubblico ministero in modo parziale e distorto, non avendo considerato l'affermazione del consulente TT secondo cui «i titoli rientravano nella previsione di "ogni altro titolo"», come era previsto dalla norma di chiusura della Fondazione. I vizi denunciati sussisterebbero anche in quanto la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che, come era stato evidenziato dalla consulenza tecnica del prof. GG, i titoli in considerazione e, in particolare, anche le CDO, erano contrassegnati da rating elevati, pienamente in linea con i criteri di rating di cui alla menzionata delibera n. 66 del 2004 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. e con il «programma di legislatura dell'AM approvato dal C.d.A. per gli anni 2005-2010», con la conseguenza che il predetto rating elevato dei titoli acquistati comportava l'incompatibilità del loro acquisto con i contestati delitti di truffa. Ancora, la sentenza impugnata avrebbe trascurato il fatto che, come sarebbe emerso dal dibattimento - segnatamente, dalle deposizioni dei testimoni OL (Direttore generale dell'EN.P.A.M.), AC, RItti e LE (consiglieri di amministrazione della Fondazione) - il tema dell'acquisto delle CDO e del loro rating era noto ai consiglieri di amministrazione dell'ente, i quali non sarebbero perciò risultati in alcun modo indotti in errore dall'imputato circa l'acquisto dei predetti titoli e il rischio insito negli stessi. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Roma avrebbe del tutto ignorato i contenuti del menzionato programma di legislatura per gli anni 2005-2010 - che era stati illustrati dal proprio consulente prof. De' AN - e non avrebbe quindi spiegato per quali ragioni ha ritenuto la configurabilità delle contestate truffe in ragione del presunto mancato rispetto dello stesso programma, in realtà inesistente. 20 La stessa Corte d'appello di Roma avrebbe reso una motivazione carente e viziata da travisamento della prova anche con riguardo alla ritenuta violazione della delibera n. 66 del 2004 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., la quale dovrebbe essere considerata unitamente al menzionato programma di legislatura, atteso anche che, come sarebbe risultato dalle ignorate deposizioni del prof. GG e dei testimoni NA e OL, gli investimenti furono proposti e deliberati nel pieno rispetto della delibera e del programma, atteso che le CDO e le obbligazioni strutturate sono a capitale garantito alla scadenza, tutti i titoli sono andati a scadenza e hanno rimborsato il capitale, il rating dei titoli era elevato e superiore a quello dei titoli del debito pubblico italiano. Il ricorrente contesta ancora la sentenza impugnata là dove essa ha ritenuto che egli avrebbe indotto in errore - rendendo loro una falsa rappresentazione della natura e delle caratteristiche delle CDO e della loro compatibilità rispetto ai criteri in materia di investimenti mobiliari dell'E.N.P.A.M. - i componenti del Comitato Investimenti Mobiliari e del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e rappresenta in proposito che, come risulterebbe dalle non considerate decisive deposizioni dei testimoni GR (membro sia del Comitato Investimenti Mobiliari sia del Consiglio di amministrazione), Di Lauro (dipendente della Fondazione presso l'ufficio investimenti), AC (membro del Consiglio di amministrazione), OL (Direttore generale dell'E.N.P.A.M.) e LC (membro del Consiglio di amministrazione), tutti tali soggetti avrebbero attestato la correttezza del comportamento dell'imputato e la chiarezza dell'illustrazione, da parte sua, delle caratteristiche dei prodotti finanziari ai membri del Comitato e del Consiglio di amministrazione, il quale ne deliberava l'acquisto in esito a un ampio e consapevole dibattito, con la conseguenza che non sarebbe possibile, neppure in astratto, ritenere che gli stessi membri fossero stati indotti in errore dall'imputato, rispettivamente, nell'esprimere parere favorevole e nel deliberare la sottoscrizione dei titoli in contestazione. 6.3.3. Il ricorrente denuncia poi l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di un ingiusto profitto, che sarebbe consistito nell'avere procurato alla banche emittenti dei titoli un vantaggio patrimoniale consistente nella corresponsione di somma pari al valore nominale delle obbligazioni, oltre che agli oneri di ristrutturazione, nonché l'omissione, anche con riguardo alle specifiche censure che erano state sollevate nel proprio atto di appello, e la contraddittorietà della motivazione sempre con riguardo al predetto elemento dell'ingiusto profitto. A tale proposito, rappresenta come: a) le banche emittenti dei titoli, beneficiarie dell'ipotizzato ingiusto profitto, non fossero mai state coinvolte nel procedimento penale, sicché l'«assenza di qualsiasi ipotesi di reato nei confronti 21 delle Banche [...] impedirebbe comunque di ravvisare, nella stessa prospettazione accusatoria, l'"ingiustizia" del profitto»; b) la Corte d'appello di Roma avrebbe trascurato quanto dichiarato dalla testimone dott.ssa Di Lauro, addetta all'ufficio investimenti dell'E.N.P.A.M., in ordine alle procedure di selezione delle proposte delle banche e di valutazione in seno al Comitato Investimenti Mobiliari e in ordine al fatto che la verifica sui titoli sottostanti le CDO veniva effettuata dalle banche;
c) la stessa Corte d'appello non avrebbe neppure considerato che, come era stato evidenziato nei motivi di appello, il dibattimento non avrebbe evidenziato alcun interesse dell'imputato a favorire le banche né che egli disponesse di informazioni ulteriori rispetto a quelle che venivano fornite dalle banche stesse all'E.N.P.A.M., con la conseguenza che, «ove le banche avessero fornito informazioni incomplete in ordine alle assente "criticità" dei titoli da esse proposti, NG sarebbe da annoverare tra coloro che nell'AM sono stati indotti in errore e non certo tra gli autori dell'ipotetica truffa». 6.3.4. Infine, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'elemento psicologico delle truffe, sostenendo che la sentenza impugnata nulla direbbe in ordine al dolo delle truffe, con la conseguente omessa motivazione della stessa in proposito. 7. L'E.N.P.A.M. ha proposto un motivo nuovo, dipendente dal primo motivo del proprio ricorso, con il quale, da un lato, rappresenta l'incoerenza del riferimento, operato dalla Corte d'appello di Roma, a Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688-01, e, dall'altro lato, richiama dei precedenti della Corte di cassazione che ritiene smentiscano la conclusione della Corte d'appello di Roma secondo cui le truffe contestate ai due imputati si sarebbero consumate alla data della stipula dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari. 8. IO LL ha proposto dei motivi nuovi con i quali: a) ha dedotto l'inammissibilità del ricorso della parte civile E.N.P.A.M. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della proposizione del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
b) con riferimento al primo motivo del proprio ricorso, ha chiesto l'acquisizione della sentenza della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, n. 88/2023, la quale avrebbe escluso che i danni derivanti dalle ristrutturazioni dei titoli fossero connessi alle condotte dei due imputati e avrebbe ravvisato la causa delle perdite lamentate dalla procura contabile nella decisione di E.N.P.A.M. di procedere alle ristrutturazioni dei CDO e ha quindi insistito, anche sulla scorta di tale sentenza, per l'accoglimento del ricorso;
c) ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta manifesta infondatezza dei ricorsi della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma e della parte civile E.N.P.A.M. 22 9. Anche DO NG ha proposto dei motivi nuovi, con i quali essenzialmente richiama, quale parte degli stessi motivi, la motivazione della già citata sentenza n. 88/2023 della Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso della parte civile E.N.P.A.M. che è stata sollevata con i motivi nuovi proposti da IO LL. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui, nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, cit.). Le Sezioni unite hanno precisato che la legittimazione della parte civile a impugnare discende direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto, nel caso del ricorso per cassazione, si deve individuare nella finalità di ottenere l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare ex novo il giudizio civile. Contrariamente a quanto sostenuto nel menzionato motivo nuovo, tale interesse non si può ritenere venire meno in conseguenza della proposizione del ricorso per cassazione anche da parte del Procuratore generale presso la corte d'appello - impugnazione che, se accolta, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, comporterebbe una nuova pronuncia del giudice penale - atteso che la valutazione della sussistenza dell'interesse a impugnare deve essere compiuta autonomamente in relazione a ciascun ricorso;
ciò considerato anche che quello del pubblico ministero ben potrebbe essere - diversamente, in ipotesi, da quello della parte civile - inammissibile, o essere fondato su motivi o profili diversi da quelli prospettati nel ricorso della stessa parte civile. 2. L'unico motivo del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e l'unico motivo del ricorso della parte civile E.N.P.A.M., nonché il motivo nuovo della stessa parte civile - i quali, attenendo tutti alla questione dell'individuazione del momento consumativo dei contestati delitti di truffa e, quindi, del dies a quo del decorso della prescrizione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. I fatti di truffa contestati ai due imputati sono consistiti nell'avere indotto Fondazione E.N.P.A.M., nelle qualità, il LL di membro del c.d.a. della Fondazione e di consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari e lo NG 23 di consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria della Fondazione, ad acquistare dei prodotti finanziari - CDO (Collateralized debt obligation) nei casi di cui ai capi da A ad H dell'imputazione; obbligazioni strutturate nei casi di cui ai capi da M a P dell'imputazione; entrambe tali specie di titoli nel caso di cui al capo L dell'imputazione - i quali, anche per la loro natura credit linked (quindi priva di garanzia di rimborso del capitale) e/o index linked (quindi con un rendimento anch'esso non garantito e rischioso), non erano in linea con i principi di prudenza che la Fondazione avrebbe dovuto seguire nella scelta degli investimenti mobiliari da effettuare, presentando gli stessi prodotti finanziari con informazioni insufficienti o difformi rispetto alle loro effettive caratteristiche. Come correttamente ritenuto dalle conformi sentenze dei giudici di merito, tali fatti integrano una truffa cosiddetta contrattuale, la quale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi a oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto, risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni, poiché l'ingiusto profitto del deceptor e il correlativo danno del deceptus consistono essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259964-01). Nel caso in esame, è appunto con la stipulazione dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari che si è concretizzato l'ingiusto profitto in capo ai cedenti degli stessi prodotti (il quale profitto, in tutta evidenza, non si è realizzato con la successiva dismissione dei titoli da parte della persona offesa) e il correlativo danno per l'E.N.P.A.M., derivante dall'avere acquistato prodotti finanziari la cui rischiosità non era compatibile con i criteri ai quali l'Istituto previdenziale si doveva attenere nell'effettuare gli investimenti mobiliari. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente Fondazione, il caso in esame non può essere inquadrato nell'ipotesi della truffa cosiddetta a consumazione prolungata, atteso che questa appare richiedere l'effettuazione di atti ulteriori di disposizione patrimoniale, recanti un profitto all'agente o ad altri, riconducibili alla medesima condotta decettiva, il che non risulta essere avvenuto nella specie, non potendosi, in particolare, reputare tali né le ristrutturazioni (id est: sostituzioni) dei titoli che E.N.P.A.M. ha scelto di effettuare (sostenendone i relativi costi) né le perdite subite dalla stessa Fondazione in occasione della dismissione dei titoli dal proprio patrimonio. Ristrutturazioni (coi relativi costi) e perdite le quali configurano, come esattamente osservato dalla Corte d'appello di Roma, un post factum rispetto all'unico evento del reato che si era prodotto a 24 seguito dell'acquisto dei titoli;
post factum che appare attenere agli effetti dannosi del reato piuttosto che alla sua consumazione. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto che il momento consumativo dei reati di truffa in considerazione dovesse essere individuato nella data di conclusione dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, con la conseguente estinzione degli stessi reati per intervenuta prescrizione. 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso di IO LL e i tre motivi del ricorso di DO NG - i quali, attenendo tutti, in primo luogo, alle condizioni per l'adozione di una pronuncia assolutoria nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato e, in secondo luogo, alla ritenuta sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per l'adozione di una tale pronuncia, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Quanto al primo aspetto, la manifesta infondatezza delle censure di ricorrenti discende dal fatto che la Corte d'appello di Roma risulta avere fatto dichiarata e corretta applicazione dei principi, affermato dalla più volte citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Tettamanti, secondo cui: a) in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Rv. 244274-01); b) di conseguenza, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Rv. 244273-01; Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018, Dentoni, Rv. 274767-01). In corretta applicazione di tali principi, la Corte d'appello di Roma ha rappresentato l'esistenza, nella specie, di plurimi elementi di riscontro delle ipotesi accusatorie di truffa, evidenziando: a) l'incompatibilità dell'acquisto dei titoli in questione, in considerazione della loro natura credit linked e/o index linked, con lo statuto della Fondazione;
b) gli artifici o raggiri posti in essere dagli imputati - nella veste, il LL di membro del c.d.a. dell'E.N.P.A.M. e consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari, lo NG di consulente per il coordinamento dell'attività dei servizio di gestione finanziaria della Fondazione - col presentare i predetti titoli in maniera difforme rispetto alla realtà con riguardo alla natura degli stessi e alla conseguente loro «affidabilità» e redditività; c) all'ingiusto profitto 25 procurato agli istituti emittenti dei titoli in conseguenza dell'acquisto degli stessi da parte della Fondazione e il correlativo danno per l'E.N.P.A.M., derivante dall'avere acquistato prodotti finanziari la cui rischiosità non era compatibile con i criteri ai quali l'Istituto previdenziale si doveva attenere nell'effettuare gli investimenti mobiliari;
d) all'elemento psicologico dei reati, comprovato dal fatto che le competenze degli imputati in materia di investimenti mobiliari rendevano palese la conoscenza, da parte degli stessi, della rischiosità dei titoli e dell'incompatibilità degli stessi con la natura previdenziale della Fondazione. A fronte di ciò, le censure dei ricorrenti hanno a oggetto dei lamentati vizi di motivazione della sentenza impugnata, i quali - come è stato pure chiarito dalla sentenza Tettamanti delle Sezioni unite -, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in questa sede di legittimità, atteso che il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Rv. 244275-01). 4. Il terzo motivo del ricorso di IO LL - relativo al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - non è consentito. La Corte d'appello di Roma, in conformità con quanto era stato ritenuto dal Tribunale di Roma, ha evidenziato come, dall'esame e dalla relazione del consulente del pubblico ministero prof.ssa D'SI, fosse risultato che, nella redazione dei bilanci della Fondazione relativi alle annualità dal 2008 al 2010, alla quale l'imputato aveva partecipato in quanto membro del c.d.a. dell'Ente e consigliere esperto, erano stati esposti dei fatti materiali non rispondenti al vero, con la mancata corretta applicazione dei principi contabili, attesa anche l'estrema sinteticità e la scarsa chiarezza dei documenti di bilancio. In presenza di tale conforme valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 2638 cod. civ., le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove - in particolare, alle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero prof.ssa D'SI - il che, a fronte di una valutazione delle stesse dichiarazioni che risulta priva di contraddittorietà e illogicità manifeste, non è consentito in questa sede di legittimità. 5. I motivi nuovi proposti dai due imputati sono inammissibili, atteso che, in considerazione del vincolo di connessione tra gli stessi motivi nuovi e i motivi dei ricorsi originari, ai motivi nuovi si trasmette il vizio radicale di inammissibilità dei motivi originari dovuto alla manifesta infondatezza o al carattere non consentito di questi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 27850-01). 26 4. Pertanto: a) i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e della parte civile Fondazione E.N.P.A.M. devono essere rigettati, con la conseguente condanna della predetta parte civile al pagamento delle spese del procedimento;
b) i ricorsi degli imputati IO LL e DO NG devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G. e quello della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL IO e NG DO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.