Sentenza 26 luglio 2012
Massime • 1
Nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi. (Fattispecie riguardante la stipula di un contratto con rilascio di due cambiali in garanzia con sottoscrizione falsa, nella quale la suprema Corte ha individuato, quale momento di consumazione del reato di truffa, non la data di stipula del contratto ma quella della scadenza delle cambiali).
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- 1. “Superbonus” fittizio ceduto,https://www.fiscooggi.it/
- 2. Patto di quota lite è truffa contrattuale se .. (Cass. 25766/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 ottobre 2023
Integra il reato di truffa contrattuale, la condotta consistente nel far sottoscrivere ad un cliente, senza informarlo circa l'effettiva valenza, un patto di quota lite, non rilevando l'intervenuta sottoscrizione del patto e la mancanza di querela di falso, ove la mancata adeguata rappresentazione del suo contenuto sia frutto di condotte decettive susseguitesi per tutto il periodo intercorrente tra la formale sottoscrizione del negozio e la revoca del mandato e concretizzatesi nel non avanzare formale richiesta di pagamento del debito (pur prevista dallo stesso patto), ma nel porre in essere una serie di azioni giudiziarie in uno stretto lasso di tempo, sfruttando la mancata conoscenza …
Leggi di più… - 3. Truffa finalizzata all'assunzione di pubblico impiego: al lavoratore spetta comunque la retribuzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. , un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto …
Leggi di più… - 4. Truffa: in caso di compravendita, si perfeziona quando il prezzo non è riscossoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In reato di truffa contrattuale (nella specie, compravendita) si perfeziona quando il prezzo, convenuto mediante rilascio di assegni postdatati, non è riscosso, in quanto gli assegni sono protestati o sono rimasti impagati per assenza di fondi o per irregolarità di firma, divenendo solo in tale momento effettiva la lesione del patrimonio del venditore (Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 27 ottobre 2021, la corte di appello di Messina, confermava la …
Leggi di più… - 5. Truffa: qual è la differenza rispetto al reato di insolvenza fraudolenta?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/07/2012, n. 31497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31497 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2012 |
Testo completo
3 1497 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.N. 15/2012 Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 25981/2012 Dott. CARLO CITTERIO - Rel. Consigliere - - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AT CI N. IL 31/10/1959 avverso la sentenza n. 1089/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 09/03/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA che ha concluso per l'inammissibilită Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. n. 25981/12 RG RAGIONI DELLA DECISIONE 1. AN AT è imputato di truffa pluriaggravata perché con artifici e raggiri, consistiti nel rilascio di due cambiali con sottoscrizione contraffatta, induceva in errore il ZI Agrario Provinciale di Perugia circa la sussistenza di idonea garanzia di adempimento, con ciò determinandolo alla stipula di un contratto di mandato di agenzia con rappresentanza e deposito per una determinata zona, procurandosi successivamente un ingiusto profitto con pari danno patrimoniale del ZI, in quanto (a fronte di fatti distrattivi oggetto di separato processo) la garanzia cambiaria era stata inutilmente azionata alla scadenza prevista, essendo risultata la sottoscrizione della madre (proprietaria di immobile) falsa ed apposta dal medesimo AT. Il contratto era stato stipulato il 1 gennaio 2001, la scadenza delle due cambiali (dell'importo complessivo di oltre 32.000 euro) era al 26 luglio 2002. 2. Confermando in data 9.3.2012 la condanna del primo grado, la Corte d'appello di Perugia disattendeva l'eccezione difensiva di intervenuta prescrizione, argomentando che la data di consumazione del reato doveva individuarsi in quella della scadenza delle cambiali, perché solo in quel momento era concretamente maturato il danno del ZI (essendo pacifico che invece, con riferimento alla data della stipula del contratto, il reato avrebbe dovuto considerarsi già prescritto).
3. Il ricorso, proposto dal difensore nell'interesse dell'AT, enuncia unico articolato motivo di violazione di legge e vizi di motivazione proprio sul punto della deliberazione che ha escluso essere intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione già prima della deliberazione della sentenza d'appello. Secondo il ricorrente il reato si sarebbe consumato con la stipula del contratto, oggetto dell'imputazione essendo la truffa contrattuale e non i fatti illeciti realizzati nel corso dell'esecuzione di tale contratto. Ingiusto profitto e danno patrimoniale sarebbero realizzati già nel fatto stesso della stipula, a prescindere dalle conseguenze economiche;
nel caso di specie le cambiali r 1 n. 25981/12 RG non sarebbero state contestate come oggetto materiale del reato, avendo svolto una mera funzione di garanzia per convincere l'interlocutore alla stipula.
4. Il ricorso va rigettato, perché il motivo è infondato. Conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di legittimità. E' vero che alcune sentenze di questa Corte hanno affermato che nella truffa contrattuale l'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo consiste nel fatto stesso della stipulazione del contratto (Sez.2, sent. 47623/2008; Sez. 5, sent. 7193/2006; Sez. 2, sent. 12027/1997). Ciò è stato argomentato in due casi per risolvere la questione specifica della sussistenza di circostanze connesse alla quantificazione del danno, in un caso per evidenziare l'irrilevanza della mancanza di un effettivo squilibrio tra le prestazioni. Altresì, in altre decisioni si è affermato che per la consumazione del delitto di truffa contrattuale è rilevante il momento non dell'assunzione di un'obbligazione, ma dell'effettivo conseguimento del profitto ingiusto con il contestuale danno, solo in quel momento divenendo definitiva la potenziale lesione della persona offesa (Sez.2, sent. 20025/2011; Sez.5, sent. 14905/2009; Sez.2, sent. 31044/2008; Sez.2, sent. 10085/2008; SU sent. 18/2000; SU sent. 1/1999). In realtà non può tuttavia parlarsi di un contrasto giurisprudenziale, perché i principi di diritto massimati nelle sentenze richiamate debbono essere apprezzati in relazione alle peculiari fattispecie in fatto cui si riferiscono. L'esame di queste, invero, impone di concludere che la tematica dell'individuazione del momento di consumazione del reato di cd truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, appunto astraendosi del tutto dal caso concreto (come in definitiva sostiene il ricorrente attraverso il rilievo esclusivo dato al fatto astratto dell'assunzione di un'obbligazione), cioè dalla 'truffa' specifica cui ci si riferisce, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità del singolo accordo e dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale e delle specifiche modalità delle condotte e dei loro tempi: solo un tale esame consente, infatti, di individuare quale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno e quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e pertanto della consumazione del delitto. r 2 n. 25981/12 RG Nel caso di specie, il capo di imputazione attesta con chiarezza che il fatto contestato è il mancato pagamento delle due cambiali in garanzia attraverso l'artificio ed il raggiro della contraffazione della sottoscrizione della madre;
non rileva, per sé ed in via autonoma, rispetto a tale momento/contenuto, la stipula del contratto: infatti, proprio attraverso la previsione della clausola di garanzia dell'adempimento il contraente ZI in qualche modo già scontava la evenienza fisiologica di un possibile inadempimento contrattuale, con ciò stesso comprovando che non era la stipula del contratto in sé il danno/pregiudizio possibile, quanto, e solo, l'eventuale venir meno della garanzia cambiaria. Significativo in proposito appare il dato, indicato nel capo di imputazione della sentenza d'appello e non contraddetto dal ricorso, che i due pagherò cambiari recavano la data dell'11 gennaio 2001, a fronte di un conferimento del mandato che si assume avvenuto il 1.1.2001. In ogni caso, in definitiva la ricostruzione dei Giudici del merito, secondo i quali il danno della persona offesa non è consistito nella stipula del contratto, bensì nel mancato pagamento delle cambiali date in garanzia, risulta del tutto coerente alla contestazione ed ai fatti quali riferiti nelle sentenze, sorretta da motivazione non apparente ed immune dai vizi, soli rilevanti in questa sede, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Infondato (e non inammissibile) il ricorso, rileva il decorso del tempo 'utile' per la prescrizione anche dopo la sentenza d'appello. Ma ad oggi il reato non è prescritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 26.7.2012 Il consigliere estensore I presidente Carlo Citterio Antonio Esposito Салиний DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 02 AGO 2012 RE! 3 ¥ 80