Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In caso di concorso di persone nel medesimo reato, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, anche quando nei confronti degli altri correi non può essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria di tale tipologia di misura.
Commentario • 1
- 1. Confisca per equivalente e concorso di personeAccesso limitatoEmanuele Zanalda · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2014, n. 20101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20101 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 12/12/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1666
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 22361/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI AL N. IL 12/09/1938;
avverso l'ordinanza n. 5101/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 20/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 luglio 2012 la Prima Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso da IA AL (nato nel 1938), annullava con rinvio l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova dell'1.3.2011, con la quale era stata respinta l'opposizione ex art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4 - con conferma delle statuizioni della precedente ordinanza del 26.6.2009 - avverso la confisca, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., della somma di Euro 61.974,83, all'esito della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di corruzione attiva in atti giudiziari ascritto al predetto IA, somma questa determinata con il parametro residuale di cui al secondo comma dell'art. 322 ter c.p.. 2. Con ordinanza in data 20.2.2014 il G.i.p. del Tribunale di Genova, in qualità di giudice dell'esecuzione- dopo aver premesso che il 9/5/2006 il P.M. presso il Tribunale di Genova chiedeva il rinvio a giudizio, fra gli altri, dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110, 321, 319 ter e 319 c.p. e artt. 110 e 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 2, entrambi commessi in concorso con l'omonimo, IA AL (nato nel 1949), e con TI NA;
che su richiesta del P.M., in data 20/10/2006, il G.U.P. disponeva il sequestro preventivo ex art. 322 ter c.p. delle somme di denaro e/o dei beni nella disponibilità dell'imputato e del cugino omonimo, sino alla concorrenza di Euro 575.642,86; che l'imputato, all'udienza preliminare presentava istanza di patteggiamento, cui seguiva il consenso del P.M. ed il G.U.P., con sentenza del 29/5/2007, applicava la pena concordata e disponeva la confisca di tutto quanto in sequestro;
che la Corte di Cassazione, con sentenza del 20/2/2009, annullava la sentenza di patteggiamento, con riferimento alla confisca, rilevando che non era stata determinata la quota di profitto attribuibile al IA e, quindi, a lui confiscabile, ordinando la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso;
che il G.I.P., quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/9/2009, disponeva nei confronti del IA la confisca di quanto in sequestro sino alla concorrenza di Euro 61.974,83, con restituzione della somma eccedente ed, a seguito di nuovo ricorso per Cassazione, qualificato il ricorso come opposizione in sede esecutiva con trasmissione al Tribunale di Genova, in data 1/3/2011, respingeva l'opposizione, confermando il provvedimento del 26/9/2009- evidenziava che andava confermata la confisca nei confronti del IA della somma pari ad Euro 61.974,83, non sussistendo nella fattispecie il pericolo che la somma venga richiesta per intero a ciascuno dei concorrenti, poiché la confisca può essere disposta solo nei confronti dell'imputato, condannato con la sentenza ex art. 444 c.p.p., atteso che degli altri due concorrenti nel reato di corruzione, il TI è deceduto prima del rinvio a giudizio, mentre nei confronti di IA AL, nato nel 1949, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con restituzione di quanto a lui sequestrato.
3. Avverso tale ordinanza il IA, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta: - con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 322 ter c.p., in relazione all'art. 623 c.p.p., lett. a), art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p., avendo l'ordinanza impugnata disatteso in sede di rinvio i principi di diritto relativi alla confisca per equivalente enunciati nella sentenza di annullamento;
in particolare, il G.I.P. era obbligato a uniformarsi alla sentenza della S.C. per ciò che concerne ogni questione di diritto decisa con la sentenza di annullamento, ai sensi dell'art. c.p.p., art. 627 c.p.p., comma 3, art. 628 c.p.p., sicché doveva applicare il principio secondo cui la somma confiscabile a ciascun concorrente non può eccedere, la quota di prezzolo profitto del reato a lui attribuibile, con la conseguenza che nei suoi confronti non poteva essere disposta la confisca di Euro 61.974,83, corrispondente all'importo complessivo del prezzo del reato non suddiviso tra i concorrenti e addirittura maggiorato di IVA;
inoltre, l'art. 322 ter non richiede in alcun modo che per procedere alla confisca debba essere accertata la responsabilità di tutti i concorrenti nel reato, anzi è ben possibile che proprio a causa dell'inclusione in tale norma del riferimento alle sentenze ex art. 444 c.p.p. può ben verificarsi che nei confronti dei concorrenti non sia stata pronunciata sentenza;
la dichiarazione di estinzione del reato non determina l'impossibilità di effettuare la confisca e, comunque, non è corretta l'affermazione del G.i.p., secondo cui i concorrenti nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la confisca sarebbero solo TI e IA dal momento che il prezzo della corruzione contestata sarebbe confiscabile anche nei confronti del giudice corrotto e della sua convivente more uxorio ai sensi dell'art. 322 ter c.p.;
-con il secondo motivo, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'art. 322 ter c.p., in relazione all'art. 623 c.p.p., art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p. poiché l'importo determinato al giudice di rinvio supera il valore corrispondente al prezzo del reato, includendo erroneamente l'IVA e, comunque, la motivazione è assente e contraddittoria;
il giudice di merito, in particolare, ha contravvenuto all'obbligo imposto con la sentenza di annullamento con rinvio di accertare l'avvenuto effettivo pagamento di essa ed in assenza di tale accertamento e di prova di tale pagamento ha incluso tale imposta nella determinazione dell'importo da confiscare, senza attivare alcuna verifica;
in tal modo il giudice di merito ha anche illegittimamente invertito l'onere della prova, per cui ne discende la violazione dell'art. 322 ter e l'illegittima applicazione di esso da parte del GIP, superando l'importo confiscato il prezzo del reato ipotizzato, che, come noto, è il corrispettivo ricevuto dall'autore per l'esecuzione di esso e che non può includere l'IVA, che è un'imposta che viene versata all'erario e che non costituisce per il professionista un guadagno ma una mera partita di giro.
3. Il procuratore generale in sede, dr. Massimo Galli, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. In data 25.11.2014 il ricorrente, a mezzo dei suoi difensori, ha depositato note con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il IA si duole della mancata compiuta applicazione nell'ordinanza impugnata dei principi di cui alla sentenza di rinvio di questa Corte n. 33282/12 in violazione del disposto di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3, è fondato.
Ed invero, con tale sentenza era stato evidenziato, quanto alla determinazione della somma da confiscare al IA:
- che anche alla luce della sentenza n. 10690/2009, "in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali è consentita la confisca "per equivalente" ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., tale misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile";
-che se la somma confiscata risulta determinata con riferimento non già al profitto ricavato dal singolo concorrente nel reato - nel caso in esame IA AL (classe 1938) - ma all'intero "prezzo" del reato, tale misura si rivela illegittima, nella misura in cui, utilizzando le stesse espressioni utilizzate nella sentenza n. 10690/2009, non considera l'esistenza di altri concorrenti nel reato, confiscando una somma che eccede "la quota di prezzo attribuibile all'odierno ricorrente";
-che, come già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 35120 del 09/07/2007), "la confisca per equivalente, adottata all'esito del giudizio e dell'accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell'impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l'intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti)" sicché in tale ottica, non è superfluo rammentare che in base all'art. 1298 cod. civ. e dell'art. 2055 cod. civ. nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali.
1.1. Tali principi imponevano al giudice di rinvio di individuare - al momento della determinazione della somma da confiscare per equivalente, ai sensi della seconda parte dell'art. 322 ter c.p.p., a IA AL (nato nel 1938), una volta ritenuta l'impossibilità di quantificare il profitto esattamente riferibile a quest'ultimo rispetto a quello dei concorrenti TI NA e IA AL (nato nel 1949) - la quota di ciascun concorrente in relazione all'intero prezzo o profitto (Euro 61.974,83), quota da presumersi uguale a quella degli altri, in applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c., comma 2. Il G.i.p. del Tribunale di Genova, invece, ha ritenuto di confermare la confisca in danno del IA per l'intero prezzo (di Euro 61.974,83), sul presupposto che il TI era deceduto prima del giudizio, mentre nei confronti del cugino IA AL (nato nel 1949) era stata emessa sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, contravvenendo così alla regola della determinazione della "quota" riferibile al ricorrente, da determinarsi con il criterio dell'uguaglianza.
1.2. Anche a voler seguire il ragionamento del G.i.p., secondo cui in concreto ai due concorrenti del IA non potrà essere chiesta la quota di spettanza, ciò non determina, tuttavia, che il ricorrente debba rispondere anche per le quote riferibili agli altri concorrenti e, quindi, per l'intero, assumendo, nel caso della confisca, il criterio della solidarietà e segnatamente quello della solidarietà interna, una valenza diversa rispetto al momento dell'adozione del sequestro preventivo al fine della confisca, in ragione della natura "eminentemente sanzionatoria", della confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di cui all'art. 322 ter c.p. (cfr. Corte Cost. ord. n. 00 97 dell'11/03/2009; Sez. 3, n.
39173).
1.3. Già nella sentenza di rinvio era stato accennato al fatto che mentre il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo, invece, natura sanzionatoria, non può essere duplicato o, comunque, eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto (Sez. 2, n. 8740 del 16/11/2012; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014). Al momento della confisca, il criterio della solidarietà interna di cui all'art. 1298 c.c., che assume, in mancanza di norme specifiche, un indubbio parametro di riferimento, per quanto concerne la determinazione delle quote, da presumersi, ai sensi del secondo comma, uguali, riveste anche valenza nei confronti dello Stato, dovendo il giudice modulare la sanzione (la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente è stata recentemente affermata da Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013) per il singolo concorrente.
1.4. In tale contesto, pertanto, non appaiono significative le circostanze che uno dei correi sia deceduto, ovvero che il reato ascritto all'altro coimputato, sia estinto per prescrizione, rilevando sulla base di quanto evidenziato nella sentenza di annullamento di questa Corte n. 33282/2012, la presenza di correi, anche se poi materialmente nei confronti alcuni di essi non potrà essere disposta la confisca.
2. Infondato si presenta, invece, il secondo motivo di ricorso, atteso che questa Corte, con la sentenza n. 33282/2012, aveva evidenziato che "per quanto concerne la determinazione l'inclusione nella somma da confiscare al IA anche di una somma pari all'importo corrisposto alla commercialista convivente more uxorio con l'asseritamente corrotto giudice delegato a titolo di IVA, dovuta sul compenso professionale relativo alla inesistente prestazione professionale, presupponendo una decisione sul punto l'accertamento di circostanze in fatto, quali l'effettiva formale emissione da parte della professionista di una fattura e l'effettivo avvenuto pagamento dell'IVA in qualsiasi forma esso sia avvenuto", rimettendo ogni statuizione sul punto al giudice di merito.
Il G.i.p. del Tribunale di Genova, in proposito, ha evidenziato, sebbene succintamente, che non risulta provato l'avvenuto pagamento dell'IVA da parte della professionista, sicché la valutazione, secondo cui l'importo dell'imposta doveva ritenersi incluso nella somma da confiscare, in quanto si è tradotta in una valutazione di merito, non può essere censurata in questa sede sotto il profilo dell'assenza di motivazione (che sebbene in forma laconica esiste), nè tantomeno in termini di congruità, o meno, di essa.
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015