CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25325 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25325 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 8331/20 del 23 ottobre 2019, la Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 12 febbraio 2019 nei confronti di CO DU, limitatamente al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, contestato al capo 12) dell'imputazione, reato del quale DU era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado, quale amministratore unico della «RE RE soc. coop.» per avere indicato «nella dichiarazione annuale 2010 elementi attivi in ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi, con evasione di imposta pari ad C 294.639,00, sottrazione di elementi attivi, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi pari ad C 1.453.202,00, superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, pari ad C 203.488,00. In Novate Milanese, il 23.9.2011». L'annullamento è stato disposto perché la sentenza della Corte di appello del 12 febbraio 2019 non aveva argomentato in ordine alla possibilità di ricondurre i fatti ascritti a DU al capo 12) entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 anche dopo le modifiche apportate a quella fattispecie dal d.lgs. 5 agosto 2015 n. 158. Dopo quelle modifiche, infatti, la fattispecie in esame non è più integrata dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di «elementi passivi fittizi», ma dalla indicazione, nelle medesime dichiarazioni, di «elementi passivi inesistenti». Pertanto, al giudice di rinvio era stato chiesto di valutare la natura degli elementi passivi indicati da DU nella dichiarazione dei redditi 2010 al fine di verificare se l'indebita riduzione dell'imponibile fosse stata realizzata con indicazione di costi inesistenti o, almeno in parte, con indicazione di costi solo fittizi e, dunque, penalmente irrilevante. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16 marzo 2017, ferme restando le statuizioni irrevocabili della sentenza della Corte di appello del 12 febbraio 2019, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 12) perché estinto per prescrizione. Quanto alla confisca del profitto, i giudici di rinvio hanno confermato le statuizioni della sentenza del Tribunale che aveva indicato in complessivi C 705.625,91 il profitto dei reati di cui DU era stato ritenuto responsabile, somma nella quale era compreso anche il profitto conseguito grazie al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo 12). 2. Per mezzo dei propri difensori, CO DU ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza del 25 maggio 2021. 2 Con unico articolato motivo la difesa deduce violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. Sostiene che, nel dichiarare estinta per prescrizione la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, la Corte di appello avrebbe omesso ogni motivazione riguardo alla natura degli elementi passivi indicati nella dichiarazione dei redditi presentata il 23 settembre 2011 dalla società cooperativa RE RE e, così facendo, non si sarebbe uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento che gli imponeva di verificare se, in concreto, l'indebita riduzione dell'imponibile fosse stata realizzata in tutto o in parte con indicazione di costi non inesistenti, ma fittizi, e pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, la condotta tenuta da DU fosse, in tutto o in parte, priva di rilevanza penale. Quanto alla sussistenza dell'interesse ad impugnare, la difesa rileva che la ritenuta irrilevanza penale della condotta contestata al capo 12) o di parte di essa avrebbe comportato una corrispondente riduzione della somma oggetto di confisca. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Dalla sentenza impugnata emerge che la cooperativa RE RE (della quale CO DU era legale rappresentante) depositò una dichiarazione IVA in data 23 settembre 2011 e una successiva dichiarazione, integrativa della precedente, il 23 febbraio 2012 (lo stesso giorno in cui la Guardia di Finanza fece accesso presso lo studio SEGED che gestiva la contabilità della RE RE). Nella prima dichiarazione, la società aveva dichiarato acquisti/importazioni per C 1.937.830,00 e indicato in C 376.587,00 VIVA portata in detrazione. Tali indicazioni furono modificate nella dichiarazione integrativa del 23 febbraio 2022, ma non vi era documentazione che consentisse di ricondurre la riduzione operata a legittime cause sopravvenute. La sentenza riferisce, inoltre, che erano stati contabilizzati costi per operazioni inesistenti in ragione di prestazioni solo apparentemente rese alla RE RE dalla Serial Service s.r.l. Argomenta sulla inesistenza di tali operazioni sottolineando che non v'era documentazione attestante un effettivo rapporto commerciale tra le due società e che, da accertamenti svolti presso la sede legale, la Serial Service risultò non aver mai presentato dichiarazioni fiscali. Dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 3 e ss.) risulta, inoltre, che la dichiarazione integrativa presentata il 23 febbraio 2012 attestava un debito IVA di C 294.639,00 (concretamente mai pagato) e un imponibile di C 406.359,00; assai inferiore a quello di C 1.937.830,00 dichiarato il 3 23 settembre 2011. Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000. Ha sostenuto, infatti, che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 furono annotati, oltre ad elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, anche elementi passivi «inesistenti». I dati esposti dalla Corte territoriale non sono contraddetti nel ricorso, che si limita a richiamare un passaggio della sentenza di primo grado (pag. 4) dal quale risulta che, ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa, il registro acquisti IVA fu modificato «escludendo dallo stesso i costi in realtà non sostenuti» Non spiega però, per quale ragione costi in realtà non sostenuti dovrebbero essere considerati esistenti e collocati nella categoria degli elementi passivi "fittizi" ormai privi di rilevanza penale. 6. A fronte di ciò si deve osservare che - come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato - in presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione solo se le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, «sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento» (Sez. 6, n. 4163 del 09/02/1995, Cardillo, Rv. 201255). A questo proposito si è anche sottolineato che «il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato» (in tal senso, ma la giurisprudenza sul punto è costante: Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, Di Pinto, Rv. 213882; Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). 7. Nel caso, di specie - come la sentenza impugnata, pur sinteticamente, espone - nessuna evidenza consentiva di ritenere che gli elementi passivi esposti nella dichiarazione presentata il 23 settembre 2021 non fossero inesistenti ed anzi, plurimi elementi deponevano in senso contrario. La decisione di applicare la prescrizione, pertanto, non è censurabile e il ricorrente non ha ragione di dolersi delle conseguenze che ciò comporta sull'entità della confisca disposta dalla sentenza del Tribunale di Milano del 16 marzo 2017. Nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, infatti, il giudice, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, 4 quando vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (sull'argomento: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 e, con specifico riferimento ai reati tributari, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 e 258647). È vero che, nel caso di specie, il Tribunale di Milano con la sentenza del 16 marzo 2017 dispose «la confisca per equivalente del profitto del reato», ma è pur vero che, investita col primo ricorso della questione relativa alla qualificazione della confisca, la Terza Sezione penale di questa Corte, l'ha considerata priva «di specifica ricaduta nel giudizio» (così testualmente pag. 5 della sentenza n. 8331/20 del 23 ottobre 2019). Ha sottolineato infatti che, «qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca ad es. delle somme depositate su conto corrente bancario o comunque delle somme di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della abiezione e il reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez.5, n. 23393 del 29/03/2017, Garau, Rv. 270134)»; ha precisato, inoltre, che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme doveva «essere qualificata come diretta (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561)». Il motivo è stato quindi rigettato, facendo salva la possibilità di ridurre l'importo della confisca ove la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 fosse stata esclusa nel merito. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano non ha ritenuto di dover procedere alla riduzione dell'importo delle somme soggette a confisca perché ha escluso che vi fossero evidenze dell'insussistenza del fatto contestato al capo 12) e ha preso atto che quel reato si era estinto per prescrizione. Ha escluso, quindi - anche alla luce di quanto riportato nella sentenza di primo grado - che gli elementi passivi indicati nella dichiarazione relativa ai redditi 2010 potessero apparire "fittizi" e non "inesistenti" con tale chiarezza e obiettività da rendere superflua ogni dimostrazione. In conclusione, la sentenza impugnata ha tenuto conto dei rilievi formulati nella sentenza rescindente, e tuttavia, poiché il reato era estinto per prescrizione, ha valutato le emergenze istruttorie al solo fine di escludere l'evidente insussistenza del fatto. I principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento sono stati dunque applicati nei limiti previsti dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione e nel rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Valutata in questa prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non può dirsi carente, né contraddittoria o illogica. 5 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023 Il Consig),i'r re estensore Il Pre nte
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25325 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 8331/20 del 23 ottobre 2019, la Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 12 febbraio 2019 nei confronti di CO DU, limitatamente al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, contestato al capo 12) dell'imputazione, reato del quale DU era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado, quale amministratore unico della «RE RE soc. coop.» per avere indicato «nella dichiarazione annuale 2010 elementi attivi in ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi, con evasione di imposta pari ad C 294.639,00, sottrazione di elementi attivi, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi pari ad C 1.453.202,00, superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, pari ad C 203.488,00. In Novate Milanese, il 23.9.2011». L'annullamento è stato disposto perché la sentenza della Corte di appello del 12 febbraio 2019 non aveva argomentato in ordine alla possibilità di ricondurre i fatti ascritti a DU al capo 12) entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 anche dopo le modifiche apportate a quella fattispecie dal d.lgs. 5 agosto 2015 n. 158. Dopo quelle modifiche, infatti, la fattispecie in esame non è più integrata dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di «elementi passivi fittizi», ma dalla indicazione, nelle medesime dichiarazioni, di «elementi passivi inesistenti». Pertanto, al giudice di rinvio era stato chiesto di valutare la natura degli elementi passivi indicati da DU nella dichiarazione dei redditi 2010 al fine di verificare se l'indebita riduzione dell'imponibile fosse stata realizzata con indicazione di costi inesistenti o, almeno in parte, con indicazione di costi solo fittizi e, dunque, penalmente irrilevante. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16 marzo 2017, ferme restando le statuizioni irrevocabili della sentenza della Corte di appello del 12 febbraio 2019, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 12) perché estinto per prescrizione. Quanto alla confisca del profitto, i giudici di rinvio hanno confermato le statuizioni della sentenza del Tribunale che aveva indicato in complessivi C 705.625,91 il profitto dei reati di cui DU era stato ritenuto responsabile, somma nella quale era compreso anche il profitto conseguito grazie al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo 12). 2. Per mezzo dei propri difensori, CO DU ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza del 25 maggio 2021. 2 Con unico articolato motivo la difesa deduce violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. Sostiene che, nel dichiarare estinta per prescrizione la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, la Corte di appello avrebbe omesso ogni motivazione riguardo alla natura degli elementi passivi indicati nella dichiarazione dei redditi presentata il 23 settembre 2011 dalla società cooperativa RE RE e, così facendo, non si sarebbe uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento che gli imponeva di verificare se, in concreto, l'indebita riduzione dell'imponibile fosse stata realizzata in tutto o in parte con indicazione di costi non inesistenti, ma fittizi, e pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, la condotta tenuta da DU fosse, in tutto o in parte, priva di rilevanza penale. Quanto alla sussistenza dell'interesse ad impugnare, la difesa rileva che la ritenuta irrilevanza penale della condotta contestata al capo 12) o di parte di essa avrebbe comportato una corrispondente riduzione della somma oggetto di confisca. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Dalla sentenza impugnata emerge che la cooperativa RE RE (della quale CO DU era legale rappresentante) depositò una dichiarazione IVA in data 23 settembre 2011 e una successiva dichiarazione, integrativa della precedente, il 23 febbraio 2012 (lo stesso giorno in cui la Guardia di Finanza fece accesso presso lo studio SEGED che gestiva la contabilità della RE RE). Nella prima dichiarazione, la società aveva dichiarato acquisti/importazioni per C 1.937.830,00 e indicato in C 376.587,00 VIVA portata in detrazione. Tali indicazioni furono modificate nella dichiarazione integrativa del 23 febbraio 2022, ma non vi era documentazione che consentisse di ricondurre la riduzione operata a legittime cause sopravvenute. La sentenza riferisce, inoltre, che erano stati contabilizzati costi per operazioni inesistenti in ragione di prestazioni solo apparentemente rese alla RE RE dalla Serial Service s.r.l. Argomenta sulla inesistenza di tali operazioni sottolineando che non v'era documentazione attestante un effettivo rapporto commerciale tra le due società e che, da accertamenti svolti presso la sede legale, la Serial Service risultò non aver mai presentato dichiarazioni fiscali. Dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 3 e ss.) risulta, inoltre, che la dichiarazione integrativa presentata il 23 febbraio 2012 attestava un debito IVA di C 294.639,00 (concretamente mai pagato) e un imponibile di C 406.359,00; assai inferiore a quello di C 1.937.830,00 dichiarato il 3 23 settembre 2011. Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000. Ha sostenuto, infatti, che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 furono annotati, oltre ad elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, anche elementi passivi «inesistenti». I dati esposti dalla Corte territoriale non sono contraddetti nel ricorso, che si limita a richiamare un passaggio della sentenza di primo grado (pag. 4) dal quale risulta che, ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa, il registro acquisti IVA fu modificato «escludendo dallo stesso i costi in realtà non sostenuti» Non spiega però, per quale ragione costi in realtà non sostenuti dovrebbero essere considerati esistenti e collocati nella categoria degli elementi passivi "fittizi" ormai privi di rilevanza penale. 6. A fronte di ciò si deve osservare che - come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato - in presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione solo se le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, «sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento» (Sez. 6, n. 4163 del 09/02/1995, Cardillo, Rv. 201255). A questo proposito si è anche sottolineato che «il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato» (in tal senso, ma la giurisprudenza sul punto è costante: Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, Di Pinto, Rv. 213882; Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). 7. Nel caso, di specie - come la sentenza impugnata, pur sinteticamente, espone - nessuna evidenza consentiva di ritenere che gli elementi passivi esposti nella dichiarazione presentata il 23 settembre 2021 non fossero inesistenti ed anzi, plurimi elementi deponevano in senso contrario. La decisione di applicare la prescrizione, pertanto, non è censurabile e il ricorrente non ha ragione di dolersi delle conseguenze che ciò comporta sull'entità della confisca disposta dalla sentenza del Tribunale di Milano del 16 marzo 2017. Nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, infatti, il giudice, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, 4 quando vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (sull'argomento: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 e, con specifico riferimento ai reati tributari, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 e 258647). È vero che, nel caso di specie, il Tribunale di Milano con la sentenza del 16 marzo 2017 dispose «la confisca per equivalente del profitto del reato», ma è pur vero che, investita col primo ricorso della questione relativa alla qualificazione della confisca, la Terza Sezione penale di questa Corte, l'ha considerata priva «di specifica ricaduta nel giudizio» (così testualmente pag. 5 della sentenza n. 8331/20 del 23 ottobre 2019). Ha sottolineato infatti che, «qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca ad es. delle somme depositate su conto corrente bancario o comunque delle somme di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della abiezione e il reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez.5, n. 23393 del 29/03/2017, Garau, Rv. 270134)»; ha precisato, inoltre, che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme doveva «essere qualificata come diretta (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561)». Il motivo è stato quindi rigettato, facendo salva la possibilità di ridurre l'importo della confisca ove la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 fosse stata esclusa nel merito. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano non ha ritenuto di dover procedere alla riduzione dell'importo delle somme soggette a confisca perché ha escluso che vi fossero evidenze dell'insussistenza del fatto contestato al capo 12) e ha preso atto che quel reato si era estinto per prescrizione. Ha escluso, quindi - anche alla luce di quanto riportato nella sentenza di primo grado - che gli elementi passivi indicati nella dichiarazione relativa ai redditi 2010 potessero apparire "fittizi" e non "inesistenti" con tale chiarezza e obiettività da rendere superflua ogni dimostrazione. In conclusione, la sentenza impugnata ha tenuto conto dei rilievi formulati nella sentenza rescindente, e tuttavia, poiché il reato era estinto per prescrizione, ha valutato le emergenze istruttorie al solo fine di escludere l'evidente insussistenza del fatto. I principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento sono stati dunque applicati nei limiti previsti dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione e nel rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Valutata in questa prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non può dirsi carente, né contraddittoria o illogica. 5 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023 Il Consig),i'r re estensore Il Pre nte