Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8093 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Compost0 8 0 93/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Maastrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 18246/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.22203 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: LO FR, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentato e difeso FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato avverso la sentenza n. 187/99 del Tribunale di SALA 2002 CONSILINA, depositata il 07/07/99 - R.G.N. 15/99; 661 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Sala Consilina LL Francesco conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato Spa, lamentando che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita l'azienda aveva computato l'indennità integrativa speciale non nella misura del 60%, come previsto dall'art. 1 L. n. 87 del 29/1/94, ma del 48%; chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto erogato e quanto in effetti spettante. Le Ferrovie contrastavano la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Sala Consilina, investito in grado di appello ad istanza della società convenuta, riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda, precisando che sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che aveva dichiarato l'illegittimità delle norme che escludevano dai trattamenti di fine rapporto l'indennità integrativa speciale) era stata emanata la L. n. 87 del 1994, che all'art. 1 prevedeva, per gli iscritti all'OPAFS, che doveva essere computata nella base di calcolo, "nella misura di una quota pari al 60%, l'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita"; questa a sua volta era determinata, ai sensi dell'art. 14 L. n. 829/73, nella “somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex 1 combattenti". L'interpretazione letterale delle norme induceva a ritenere che la detta quota dell'indennità integrativa speciale doveva essere aggiunta alla base di calcolo costituita "dall'ultimo stipendio mensile + l'eventuale assegno pensionabile + l'eventuale compenso per ex combattenti" e che su detta base dovevano essere effettuati i calcoli previsti (numero dei mesi di servizio utile x 1/12 dell'80% di detta base di calcolo), con la conseguenza che l'emolumento in questione veniva ridotto dal 60 al 48%. La legge del 1994 non aveva introdotto un autonomo sistema di calcolo per la indennità integrativa speciale e quindi la stessa doveva essere computata in base al precedente sistema, secondo cui dovevano essere effettuate alcune operazioni matematiche su una determinata base di calcolo;
la previsione di una percentuale della percentuale non poteva ritenersi incongrua, come ritenevano i resistenti, perché si trattava solo di tecnica legislativa cui era connesso un rilevante interesse economico di riduzione della spesa pubblica. Questa interpretazione era confortata da argomenti di ordine logico, in quanto se la quota del 60% dell'I. I. S. non fosse stata assoggettata alla riduzione dell'80% si sarebbe determinata una macroscopica differenza nel trattamento dei pubblici dipendenti. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il lavoratore, fondato su due motivi. La Ferrovie dello Stato Spa non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 14 L. n. 829 del 14/12/73 ed 1, lett. b) della L. n. 87 del 1994 (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente che ai sensi dell'art. 14 L. n. 829/73 l'OPAFS doveva corrispondere ai dipendenti cessati dal servizio "la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell**80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti", considerate queste voci nell'intero. Se la base di calcolo "è costituita dall'80% dell'ultimo stipendio sicché ... i mesi di servizio vanno moltiplicati per un dodicesimo dello stipendio in quella misura ridotta, non si capirebbe perché le Fs, anziché computare l'indennità integrativa speciale ... nella parimenti ridotta misura del 60%, ha ritenuto di poterla, di fatto, ulteriormente ridurre fino al 48%". Lamentando, col secondo motivo, omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale ha accolto l'appello sulla base di una interpretazione del combinato disposto dell'art. 14 L. n. 829/73 ed 1 L. n. 87/94 errata ed illegittima, perché non tiene conto del significato proprio delle parole e dell'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi al c.c.), nonché dei principi costituzionali (art. 36 Cost.) secondo cui il lavoratore ha diritto a ricevere l'indennità, avente natura retributiva, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e tale da garantire una vita dignitosa. La Corte Costituzionale aveva affidato al Governo il compito di individuare la quota di indennità integrativa da computarsi 3 nella base di calcolo più equilibrata, in rapporto alla posizione soggettiva del lavoratore, più compatibile, con le risorse finanziarie, e più equa, in rapporto all'art. 36 della Cost.; il giudice non poteva attribuire un beneficio economico inferiore a quello indicato dalla legge. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex art. 38 D. P. R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. "(Cass. n. 13624 del 12/10/2000). Successivamente, con la sentenza n. 7090 del 24/5/2001, dopo avere ribadito il principio di diritto sopra enunciato, questa 4 Corte ha aggiunto che "ne consegue che il computo del iweeperato trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF. SS. Spa/sulla My base del criterio di cui all'art. 14 della L. n. 1032 del 14/12/73 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) –norma la cui ultrattività dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato è stata sancita dall'art. 21, IV comma, della siche il L. n. 210 del 17/5/85-computo effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta L. n. 87 del 1994, calcolando l'80% della somma fra stipendio e 60% dell'I. I. S., moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici (anziché calcolare l'80% del solo stipendio e quindi sommare a tale importo il 60% dell'I. I. S., moltiplicare il tutto per i mesi di servizio utile e dividere per dodici) non comporta una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1 della citata legge n. 87 del 1994”. Il Collegio condivide questi principi, per la ragione essenziale che l'art. 14 L. n. 829/73 non è stato abrogato con la sentenza della Corte Cost. n. 243/93, ma sostanzialmente integrato con l'aggiunta di un altro emolumento, nella misura che sarebbe stata determinata dal legislatore;
ne consegue che per il resto è rimasto in vigore e quindi vanno tenuti distinti i calcoli (come previsti dall'art. 14 della L. n. 829 del 1973: prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80%) dalla base di 5 calcolo composta dai vari emolumenti (ultimo stipendio mensile + eventuale assegno pensionabile + compenso per ex combattenti) con la conseguenza che il disposto dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 (secondo cui, a decorrere dal 1/12/94, per i trattamenti di fine servizio viene computato “nella base di calcolo" il 60% dell'I.I.S.) va inteso nel senso che la legge, confermando le "norme già vigenti" in ordine al sistema di calcolo, si è limitata ad aggiungere alla base di calcolo il 60% dell'I. I. S., con l'ulteriore conseguenza che anche per questa voce retributiva va effettuata l'operazione per determinarne 1'80%, come per gli altri emolumenti. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno interamente compensate fra le parti per giusti motivi.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 17 dicembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jalutur fy Frauen Mainan I A D 0 Phill 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L R . , O A N A ' B S IL CANCELLIERE L I E 3 L P D E 7 Depositad S - D I A 8 I T : N 54 616. 2007 S S 1 G 1 O O Will P A Y M L I D G A E A G E O D O L T E R T T T I S A R N I I K E G L D S E E E R O D 6