Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2007, n. 11556
CASS
Sentenza 28 febbraio 2007

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Massime1

L'uso illegittimo di un brevetto non integra gli estremi del reato di cui all'art. 473 cod. pen. ma quello di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1934 (c.d. frode brevettuale), successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 20 L. n. 70 del 1989 - il quale sanziona la condotta di colui che, ancorché non responsabile della falsificazione di marchi e brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva - applicabile nella specie "ratione temporis", essendo stato ulteriormente modificato dall'art. 127 D.Lgs. n. 30 del 2005 che ha reintrodotto l'ipotesi delittuosa.

Commentario1

  • 1Legittimità del sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti
    Francesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2019

    Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 27323/19 depositata il 19 giugno 2019. Con decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Per i reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) venivano sequestrati all'imputato numerosi capi di abbigliamento ritenuti contraffatti. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Varese, con ordinanza la respinse ritenendo ininfluente la mancata registrazione “Europea” del marchio, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2007, n. 11556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11556
Data del deposito : 28 febbraio 2007

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