Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
L'uso illegittimo di un brevetto non integra gli estremi del reato di cui all'art. 473 cod. pen. ma quello di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1934 (c.d. frode brevettuale), successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 20 L. n. 70 del 1989 - il quale sanziona la condotta di colui che, ancorché non responsabile della falsificazione di marchi e brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva - applicabile nella specie "ratione temporis", essendo stato ulteriormente modificato dall'art. 127 D.Lgs. n. 30 del 2005 che ha reintrodotto l'ipotesi delittuosa.
Commentario • 1
- 1. Legittimità del sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffattiFrancesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2019
Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 27323/19 depositata il 19 giugno 2019. Con decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Per i reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) venivano sequestrati all'imputato numerosi capi di abbigliamento ritenuti contraffatti. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Varese, con ordinanza la respinse ritenendo ininfluente la mancata registrazione “Europea” del marchio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2007, n. 11556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11556 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/02/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 538
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 012107/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IS GI, N. IL 28/04/1949;
avverso SENTENZA del 13/10/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. ANGARANO Mauro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Grumello del Monte - in data 15.05.2003, IS GI è stato condannato alla pena di giustizia (Euro 3.920,00 di multa, così sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53 la pena di tre mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa) nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile IS GI, per i seguenti reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione:
A) reato di cui all'art. 473 c.p., per avere contraffatto e fatto uso del brevetto d'invenzione relativo a pavimenti in "seminato monolitico increpabile" depositato da IS GI. In Mornico al Serio dall'1.07.1997 al 2001.
B) reato di cui all'art. 623 c.p., perché, venuto a cognizione per ragione della propria professione di notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali (brevetto d'invenzione relativo a pavimenti in "seminato monolitico increpabile"), le impiegava a proprio profitto commercializzando i prodotti brevettati. In Mornico al Serio dall'1.07.1997 al 2001.
A seguito di impugnazione dell'imputato la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 ottobre 2005 ha confermato la decisione di primo grado.
Contro la sentenza della corte territoriale sia il IS che il suo difensore hanno proposto distinti - ma identici - ricorsi per Cassazione affidati a quattro motivi, ciascuno sviluppato sotto molteplici profili. Con il primo gruppo di motivi i ricorrenti denunciano violazione di legge (violazione del disposto dall'art. 473 c.p. in riferimento al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 12, 14, 16
e 28) e relativo vizio di motivazione perché nei motivi di appello era stata dedotta la nullità del brevetto sotto il profilo della carenza dei requisiti della novità, originalità e chiarezza nella descrizione mentre la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado senza in alcun modo motivare sulle censure sollevate e rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie ex art.473 c.p.;
Con il secondo gruppo di motivi i ricorrenti denunciano violazione del disposto di cui all'art. 473 c.p. in riferimento al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 88 e relativo vizio di motivazione deducendo che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 473 c.p. nell'ipotesi di mero uso illegittimo di un brevetto ed inoltre ha omesso di motivare in ordine alle censure svolte nell'atto di appello in ordine alla configurabilità della fattispecie ex art. 473 c.p. nelle ipotesi di mero uso di un brevetto e ha comunque motivato in maniera manifestamente illogica sul punto. Precisano i ricorrenti che l'ordinamento prevedeva all'epoca dei fatti per cui è processo una specifica fattispecie per sanzionare il comportamento di chi "...senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetto in frode ad un valido brevetto di invenzione industriale" (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 88) e sarebbe chiara dizione di detto articolo ad evidenziare come al più in detta fattispecie, ora abrogata a seguito del D.Lgs.10 febbraio 2005, n. 30, - e non certo nella previsione di cui all'art. 473 c.p. - potesse essere sussunto il comportamento ascritto a Carissimi, in quanto lesiva del diritto di esclusiva dell'inventore.
Con il terzo gruppo di motivi i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 623 c.p. e relativo vizio di motivazione perché la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il concorso formale tra le fattispecie di cui agli artt. 623 e 473 c.p. fra loro incompatibili e, inoltre, ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 623 c.p. anche ad invenzioni oggetto di brevetto mentre la norma ha ad oggetto la tutela di scoperte destinate a rimanere segrete.
Il primo, fondamentale, requisito per integrare la fattispecie di cui all'art. 623 c.p. è che vi sia una scoperta o invenzione scientifica o applicazione industriale destinata a rimanere segreta e che la stessa venga divulgata da chi ne sia venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio o professione o arte. Ciò che è brevettato, è oggetto di tutela legislativa secondo norme specifiche ma non rientra - proprio perché brevettato - nel concetto di notizia "segreta" tutelata dall'art. 623 c.p.. Per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, il patrimonio cognitivo ed organizzativo utilizzato dall'ing. SA era già conosciuto e ampiamente applicato nell'ambito della realizzazione di pavimentazioni artistiche: l'utilizzo dei leganti sintetici speciali non costituiva alcuna novità, cosicché l'ing. SA pubblicizzava e utilizzava un metodo di lavorazione già in precedenza noto e "tipico" nel settore delle pavimentazioni, certo non tale da far ritenere che si trattasse di notizie destinate a rimanere segrete.
Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 538 c.p.p. e relativo vizio di motivazione perché la Corte d'appello ha omesso di motivare, cosi come il giudice di primo grado, in ordine alla quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile.
Infine, con memoria del 4 aprile 2006 la difesa dell'imputato ha formulato motivi nuovi ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 denunciando il contrasto con specifici atti (relazione del consulente tecnico di parte e relazione di consulenza tecnica depositata in altro procedimento) in relazione alla dedotta nullità del brevetto. Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe le censure contenute nel primo motivo posto che dovendosi ritenere che il fatto non costituisce reato per effetto di depenalizzazione, diviene irrilevante la questione relativa alla dedotta nullità del brevetto del querelante. Invero, dalla sentenza impugnata sì evince che verso la fine dell'anno 1999 il SA veniva a conoscenza del fatto che il Carissimi - al quale negli anni precedenti aveva consentito la commercializzazione di un proprio brevetto - aveva costituito la società VINCI & FOSCARI S.r.l. di Mornigo al Serio, che commercializzava lo stesso tipo di pavimento con un depliant esattamente identico, sia nel testo che nella veste grafica, a quello a suo tempo autorizzato dal SA per la Tecnoresyn di Carissimi, nel quale la nuova società si attribuiva la paternità del brevetto e successivamente (nel marzo 2001) vi era stata la scoperta di un sito Web della VINCI & FOSCARI S.r.l., che richiamava gli stessi contenuti del relativo depliant. Precisa la sentenza della corte di merito che "l'utilizzo quindi del brevetto dopo la revoca della licenza di utilizzazione integrava, secondo il primo giudice, il delitto di contraffazione di brevetto punito dall'articolo 473 c.p., comma 2". Secondo la corte territoriale, invece, oggetto della tutela penale di cui all'art. 473 c.p., comma 2, è "il contenuto della domanda di brevetto, con le singole rivendicazioni e la descrizione dei modelli indicati, per cui il reato si consuma attraverso l'illecita riproduzione del modello medesimo" e nella concreta fattispecie "l'utilizzo della metodica contro la volontà dell'autore del brevetto e senza il pagamento del corrispettivo integra pienamente gli estremi del reato".
Va, per contro, rilevato che già la dottrina tradizionale ha avvertito che i "brevetti" di cui all'art. 473 c.p., comma 2, sono "gli attestati coi quali è concessa la privativa industriale" a norma della legge che tutela i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali. I brevetti medesimi "non sono contrassegni, ma documenti pubblici", talché, in presenza del disposto di cui all'art. 473 c.p., mentre in tale norma vanno sussunte le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti predetti, le eventuali falsità ideologiche restano punite dalle norme sul falso documentale.
La riprova della validità di tale assunto è data dalla norma di cui all'art. 474 c.p. in forza della quale è punita l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, la detenzione per vendere e la messa in vendita o in circolazione di "opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati".
Infatti, se la norma di cui all'art. 473 c.p., comma 2, fosse diretta a punire anche la mera riproduzione di un manufatto oggetto di brevetto, senza contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, realizzato semplicemente come "indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante in brevetto" (così come ritenuto, invece, da Sez. 5, sent. n. 4084 del 1994), l'art. 474 c.p. avrebbe previsto come condotta punibile anche quella riferita al prodotto che, pur privo di marchio o segni contraffatti o alterati, fosse stato realizzato in frode al brevetto per invenzione o per disegno o modello industriale.
Ma l'assenza dell'inserimento di tale condotta nella norma incriminatrice trova una sua giustificazione proprio nell'oggetto giuridico dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., costituito dalla fede pubblica. L'assenza di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, poi, rende applicabile l'art. 517 c.p., piuttosto che l'art. 474 c.p., allorquando il prodotto presenti nome, marchio o segno distintivo atto ad indurre in inganno il compratore, mentre in mancanza anche di tali segni mendaci l'unica norma applicabile alla produzione in frode al brevetto è proprio quella indicata dal ricorrente e che punisce la frode brevettale. Ciò premesso, va rilevato che nella concreta fattispecie - come risulta dalla sentenza impugnata - l'imputato si è limitato a formare "un depliant esattamente identico, sia nel testo che nella veste grafica, a quello a suo tempo autorizzato dal SA per la Tecnoresyn di Carissimi, nel quale la nuova società si attribuiva la paternità del brevetto", riproducendo gli stessi contenuti nel proprio sito web.
Pertanto, in assenza di una condotta di contraffazione o alterazione dell'attestato relativo al brevetto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, lo sfruttamento economico del brevetto dopo la revoca della licenza di utilizzazione non integra il delitto di contraffazione di brevetto punito dall'articolo 473 c.p., comma 2, nè integra gli estremi del reato "l'utilizzo della metodica contro la volontà dell'autore del brevetto e senza il pagamento del corrispettivo", come precisato dalla corte di merito. Le condotte, invece, indicate dai predetti giudici sono (erano, ratione temporis) sussumibili nello schema descrittivo legale di cui al R.D. n. 1127 del 1934, art. 88 in forza del quale "chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale è punito, a querela di parte, con multa fino a L. diecimila". Norma modificata in virtù della L. 21 febbraio 1989, n. 70, art. 20, secondo cui "per i fatti di cui agli articoli
88 e 89 del citato R.D. n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da L. duemilioni a L. ventimilioni e da L. un milione a L. diecimilioni". Talché, esclusa inizialmente dalla depenalizzazione di cui alla L. n. 689 del 1981 in quanto reato punibile a querela (L. n. 689 del 1981, art. 32, comma 3), la predetta fattispecie delittuosa è stata successivamente espressamente depenalizzata dalla L. n. 70 del 1989. Il recente codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005), infine - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il quale ne sostiene l'avvenuta abrogazione - non ha eliminato l'illecito amministrativo di cui al cit. art. 88 ma, con l'art. 127, ha reintrodotto l'ipotesi delittuosa, riformulando la fattispecie criminosa nei seguenti termini: "salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 c.p., chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 Euro". Con il comma 2, poi, il cit. art. 127 prevede che "Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 Euro a 516,46 Euro".
Resta, dunque, la caratterizzazione di residualità della fattispecie e la sua operatività solo allorquando - come prevedeva l'originaria formulazione - il fatto venga posto in essere "senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento" o, come prevede la formulazione vigente, quando è esclusa l'applicabilità delle più gravi ipotesi di cui agli artt. 473, 474 e 517 c.p.. Ad ulteriore conferma di quanto sin qui esposto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il reato di cui all'art. 88 R.D. citato, detto anche di frode brevettuale, tutela l'interesse della Pubblica Amministrazione alla tutela dei brevetti e, quindi, punisce chi, pur non essendo responsabile della falsificazione di marchi o brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva. Viene punito, quindi, l'abusivo sfruttamento di brevetti per invenzione industriale e di modelli e disegni ornamentali, in virtù dell'estensione dell'applicazione del R.D. n. 1127 del 1939 operata dal R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 1 (così Sez. 2, 25 settembre 1996, n.
10799, Callai, in Cass. Pen. 1997, 2219; Sez. 5, Sentenza n. 925 del 1999). Ossia, proprio la condotta che secondo i giudici di merito avrebbe posto in essere il ricorrente.
Poiché, peraltro, al momento della commissione dei fatti - contestati come posti in essere dall'1.07.1997 al 2001 - la fattispecie di cui al cit. art. 88 era stata depenalizzata, la sentenza impugnata va annullata relativamente al capo A) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato. Quanto al reato di cui al capo B), cui si riferiscono le censure contenute nel terzo gruppo di motivi, va ricordato che "in tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell'applicazione rivelata" (Sez. 5, Sentenza n. 25174 del 2005). In fatto, poi, va rilevato che i giudici del merito hanno incensurabilmente accertato che il querelante aveva avuto l'idea di utilizzare come legante la resina metilmetacrilica, già utilizzata nelle pavimentazioni industriali, che eliminava il rischio della formazione di crepe, consentendo la realizzazione rapidissima di pavimenti di grandi dimensioni monolitici, cioè privi di foghe di dilatazione e che era evidente l'interesse del SA alla non divulgazione del know how relativo alla realizzazione del particolare pavimento in oggetto, in grado di risolvere il problema delle crepe prodotte da leganti a base di cemento e di fare a meno dei giunti di dilatazione, senza gli inconvenienti di tossicità delle resine epossidiche, consentendone la levigatura dopo solo 2 ore dalla posa. In definitiva l'imputato - secondo la corte territoriale - divulgando senza autorizzazione e per suo profitto il know how appreso in seguito alla originaria collaborazione con il SA, aveva leso il legittimo interesse di quest'ultimo ad escludere la generalità dei concorrenti dalla sua conoscenza, al fine di sfruttarlo economicamente in esclusiva.
Non sussiste, pertanto, la denunciata contraddittorietà della decisione impugnata, posto che è lo stesso ricorrente a lamentare che il brevetto era nullo per genericità non essendo stata indicata la resina e, d'altra parte, dalla sentenza impugnata si evince che "il SA aveva specificato di non avere indicato il tipo di resina acrilica per evitare che il suo brevetto venisse vanificato modificando un materiale o una modalità operativa non significativi". Talché, quel particolare non rivelato in sede di descrizione del brevetto è stato appreso dall'imputato proprio in virtù del pregresso rapporto di collaborazione ed è stato successivamente utilizzato a proprio profitto, così realizzando la condotta punita ai sensi dell'art. 623 c.p.. L'ultimo motivo, infine, è assorbito dall'accoglimento del secondo, posto che in sede di rinvio per la nuova determinazione della pena per il reato sub B) il giudice del merito dovrà procedere a nuovo esame in ordine alle conseguenti statuizioni civili soltanto in relazione al reato di cui all'art. 623 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso.
Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B) e della provvisionale.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007