Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 2
Il reato di falso punito dall'articolo 473 cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall'articolo 2593 cod. civ., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettato. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell'articolo 473, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento).
In tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 473 cod. pen., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/1999, n. 8758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8758 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 22/6/1999
Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
" Giuliana Ferrua " N.1362
" Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.47376/98
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SS IO, n. a Este il 2 luglio 1963
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 6
luglio 1998
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI
Udite le conclusioni del P.M. Dr. B. Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito per la P.C. l'avv. Cirillo Romano
Udito il difensore avv. C. Laccone
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia confermò
la dichiarazione di colpevolezza di IO SS in ordine al delitto di contraffazione di alcuni modelli ornamentali di capi di abbigliamento per i quali la ET GR spa aveva già depositato il 3 dicembre 1993 la domanda per il riconoscimento del brevetto, poi effettivamente concesso il 6 dicembre 1994.
Ricorre per cassazione l'imputato, che propone cinque motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli 473 c.p. e
4 r.d. n. 1127 del 1939, sostenendo che l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento di presentazione della domanda accessibile al pubblico rileva solo ai fini cautelari e quindi, non anticipa anche la tutela penale del modello, che presuppone la già
già intervenuta concessione di un valido brevetto.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 47
comma 3 c.p., lamentando che ingiustificatamente la corte d'appello abbia escluso la rilevanza del dedotto errore sulla decorrenza della tutela penale del brevetto.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 473
c.p., lamentando che erroneamente la corte d'appello abbia considerato configurabile la contraffazione anche del prodotto, oltre che dei suoi segni distintivi o dei documenti attestanti la privativa, mentre nel caso in esame, essendo i prodotti legittimamente contrassegnati dal marchio dell'effettivo produttore,
non sussisterebbe la falsità e dovrebbe ritenersi configurabile solo
15potesi di frode prevista dall'art. 88 del r.d. 1127 del 1939.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 59,
59 bis, 75 r.d. n. 1127 del 1939 e 5 r.d. n. 1411 del 1940 e 3 r.d.
n. 1354 del 1941, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente l'esistenza del brevetto ai fini della configurabilità
del reato previsto dall'art. 473 c.p. e abbia, quindi, escluso la necessità di un accertamento della sua validità da parte del giudice penale, mentre è appunto il giudice ordinario, civile o penale, che deve compiere effettivamente le verifiche di originalità
e di validità dei brevetti, estranee alle competenze degli uffici amministrativi. I giudici del merito, quindi, non avrebbero potuto limitarsi ad affermare che, comunque, il brevetto ET era originale ed era stato imitato, ma avrebbero dovuto accertare compiutamente la validità del brevetto e in particolare la sua novità, sia estrinseca sia intrinseca, in quanto prodotto di un'idea davvero creativa. Mentre nel caso in esame la corte d'appello aveva addirittura omesso di prendere in considerazione la dedotta irregolarità della domanda di brevetto, priva di indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti che si intendevano brevettare.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 r.d. n. 1354 del 1941, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano configurato la contraffazione come imitazione di alcuni particolari disegni a righe dei capi prodotti dalla ET, che, peraltro,
nella domanda di brevetto aveva limitato ai colori la rivendicazione,
così escludendo le forme dei disegni dall'ambito della privativa.
Comunque la pretesa imitazione era stata desunta da un confronto dei capi sequestrati all'imputato con i capi prodotti dalla ET,
mentre termine di confronto potevano essere solo i modelli depositati, nella specie le fotografie allegate alla domanda di brevetto. I giudici d'appello, d'altro canto, avevano riconosciuto come sia sufficiente una diversità anche relativamente modesta dei prodotti per escludere la contraffazione dei modelli di utilità o ornamentali;
e, cionondimeno, non hanno considerato che il perito d'ufficio aveva dato atto di differenze sostanziali tra i capi d'abbigliamento sequestrati e quelli prodotti da ET.
2. Il ricorso propone diverse questioni, soprattutto giuridiche, che vanno distintamente esaminate.
2.1 - Seguendo un ordine logico di trattazione, occorre innanzitutto verificare quali siano i limiti di configurabilità di una condotta di contraffazione rispetto a un modello di utilità o ornamentale.
Con il terzo motivo, infatti, il ricorrente sostiene fondatamente che non può essere punita a titolo di falsità una condotta di mera violazione, anche se fraudolenta, del diritto di privativa derivante dilla concessione di un brevetto. E nell'art. 473 comma 2 c.p., più
che in altre norme, si pone in termini effettivamente problematici l'esigenza di definire la condotta di falsificazione, distinta nelle due consuete specie della contraffazione e dell'alterazione.
Secondo l'art. 2593 c.c., è possibile brevettare "un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori". E l'art. 473 c.p.
riconosce a questi modelli una tutela penale analoga a quella riconosciuta ai marchi industriali, punendone la contraffazione o l'alterazione.
Nel caso del marchio, però, è un particolare contrassegno, aggiunto al prodotto, a indicarne la provenienza da una determinata impresa industriale o commerciale. E, quindi, si ha contraffazione in ogni caso in cui il marchio venga adoperato da un'impresa non legittimata.
Nel caso del modello ornamentale, invece, sono le forme e i colori particolari dello stesso prodotto ad assumere rilevanza, sia perché
ne accrescono la fruibilità sia perché ne individuano una specifica identità. Ma è evidente che, ai fini del falso punito dall'art. 473
c.p., rileva solo l'idoneità del modello a indicare la provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettato. E, quindi, la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico a identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ciò che rileva ai fini della contraffazione, infatti, è la funzione rappresentativa del modello, non il diritto di esclusiva del titolare del brevetto. Ed è evidente che la funzione rappresentativa del modello, vale a dire la sua idoneità a individuare una certa provenienza del prodotto, può risultare attenuata, ma non esclusa,
quando l'autore della contraffazione adoperi legittimamente anche un suo marchio di fabbrica. Certo, in questi casi, quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità
identificativa del modello. Ma non si può evidentemente escludere in astratto la configurabilità del reato nei casi in cui la riproduzione del modello si accompagni all'uso lecito di un marchio di provenienza, perché, secondo quanto prevede l'art. 473 comma 2
c.p., la contraffazione del modello ha un'autonoma rilevanza penale.
È vero, quindi, che oggetto di tutela nell'art. 473 c.p. è la funzione rappresentativa del modello e non il diritto di esclusiva del titolare del brevetto, come sostiene il ricorrente nel terzo motivo con pertinenti richiami di dottrina. Ma è anche vero che l'uso lecito di un marchio di provenienza non esclude di per sè
l'esistenza della contraffazione del modello, come infondatamente sostiene SS nel terzo motivo del ricorso. E, nel caso in esame, i giudici del merito ritennero appunto che il modello ornamentale viene tutelato alla pari del marchio perché "racchiude negli aspetti costitutivi dell'originalità del prodotto l'attestazione della sua origine".
2.2 - Con riferimento al primo motivo del ricorso, d'altro canto, va rilevato che, secondo quanto espressamente prevede l'art. 4 del r.d.
n. 1127 del 1939, così come modificato dall'art. 4 del d.P.R. n. 338
del 1979, "gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico". E questa norma risulta richiamata, con le altre che regolano la materia, dall'ultimo comma dell'art. 473 c.p.
Il ricorrente sostiene, però, che l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della relativa domanda non opererebbe ai fini della tutela penale, bensì solo ai fini della tutela cautelare in sede civile.
Ora deve certamente convenirsi che, prima del provvedimento di concessione, il brevetto possa ricevere in sede civile una tutela solo cautelare, essendo evidentemente inconcepibile che altrimenti si discuta della legittimità di un provvedimento non ancora adottato.
Tuttavia ciò non esclude, ma anzi implica, che l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda imponga la repressione penale delle condotte di contraffazione o di alterazione;
come conferma il fatto che l'anticipazione dell'efficacia è riconosciuta solo quando i modelli risultino conoscibili dal pubblico già prima che il brevetto sia concesso.
In realtà è proprio la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, che vale a individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed è dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico che diventa possibile l'illecita riproduzione del modello. Sicché deve ritenersi che l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda abbia una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello.
Non può essere condiviso il contrario orientamento giurisprudenziale recentemente espresso in una decisione di questa Corte, e richiamato dal ricorrente, che ha ritenuto necessaria la registrazione del marchio o il rilascio del brevetto ai fini della tutela penale
(Cass., sez. II, 26 marzo 1998, Alberino, m. 211176). Questa
decisione si fonda, infatti, sull'assunto che l'art. 473 c.p. tuteli non solo i marchi o i modelli come immagini rappresentative dell'origine del prodotto, bensì anche il diritto di privativa del titolare del brevetto. Ma una tale interpretazione, che lo stesso ricorrente considera erronea, contrasta con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre individuato nella fede pubblica l'oggetto giuridico del reato in esame. E per questa ragione non può essere neppure accolta la richiesta subordinata del ricorrente, intesa a ottenere una rimessione del ricorso alle Sezioni
unite di questa Corte.
In realtà, se non presenta ì requisiti di novità e di originalità
che ne giustifichino la registrazione, il modello non avrà alcuna tutela, neppure penale, ne' prima ne' dopo la concessione del brevetto. Ma ciò non dipenderà da una ridotta efficacia giuridica della domanda rispetto al provvedimento di concessione del brevetto.
Nè sarà necessario, per escludere una tale tutela, un accertamento da parte del giudice dell'invalidità del brevetto già eventualmente concesso, come sostiene il ricorrente nel quarto motivo.
Quando il modello manchi dei requisiti di novità e di originalità,
infatti, sono le stesse condotte di contraffazione o di alterazione a risultare materialmente insussistenti, perché, se il modello non è
idoneo all'identificazione, non è possibile adoperarlo per rappresentare falsamente la provenienza del prodotto.
È vero che è discussa in dottrina la questione della rilevanza che hanno, ai fini della tutela penale anche dei marchi, i requisiti di validità e di legittimità della registrazione o del brevetto. Ma,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, risulta corretta la soluzione proposta dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina, secondo le quali non può che prescindere dalla validità e dalla legittimità della registrazione o del brevetto una tutela penale intesa, non a garantire un diritto di privativa, bensì solo a impedire che un prodotto possa essere immesso sul mercato con una falsa rappresentazione della sua provenienza.
Risultano parimenti infondati, pertanto, sia il primo sia il quarto motivo del ricorso.
2.3 - Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che la corte d'appello abbia pedissequamente applicato la giurisprudenza in tema di errore sul fatto dovuto a errore su legge extrapenale, sostenendo che questa giurisprudenza finisce per abrogare la disposizione dell'art. 47 comma 3 c.p.
In realtà nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che il dolo sarebbe escluso da un errore sulla decorrenza della tutela penale, da lui ricollegata alla concessione del brevetto anziché alla presentazione della relativa domanda. E questa deduzione attiene all'interpretazione del precetto penale, non alla individuazione del fatto;
prospetta un errore di diritto non un errore di fatto.
Il ricorrente, invero, non nega di aver voluto sottrarre il modello e, quindi, non nega di aver compiuto tiri fatto identico a quello punito dall'art. 473 c.p., ma sostiene di aver agito nella convinzione che questo fatto noti fosse incriminato. Sicché, anche applicando i criteri della dottrina più liberale, ciò che viene in discussione non è l'art. 47 comma 3 c.p., bensì l'art. 5 c.p., la cui applicabilità è stata incensurabilmente esclusa dal giudice del merito in ragione della consapevolezza professionale dell'imputato.
Anche il secondo motivo del ricorso risulta, così, infondato.
2.4 - Inammissibile, infine, è il quinto motivo del ricorso, perché
propone questioni attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata con riferimento a prove legittimamente acquisite e plausibilmente valutate.
In realtà è vero che, secondo quanto prevede l'art. 11 r.d. n. 1354
del 1941, "la descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata,
deve concludersi con un riassunto, costituito da una o più
rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo". Ma è evidente che la prescrizione di una specifica rivendicazione non esclude il valore interpretativo della descrizione dei modelli, cui legittimamente fecero riferimento i giudici del inerito per accertare l'esistenza della contraffazione.
Nè può escludersi la legittimità e l'opportunità del confronto dei modelli contraffatti non solo con i disegni e le rivendicazioni depositate, bensì anche con le interpretazione che in concreto di quei disegni e di quelle rivendicazioni ha offerto il titolare del brevetto.
Certo le valutazioni espresse al riguardo dai giudici del merito non sono meno opinabili delle prospettazioni sulle quali il ricorrente fonda la deduzione di insussistenza del falso.
Tuttavia l'accertamento del reato previsto dall'art. 473 comma 2 c.p.
richiede l'interpretazione del significato comunicativo del modello contraffatto, in quanto, come s'è detto, occorre verificare se l'imitazione del modello sia idonea ad assumere il significato di una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto. Ed è noto che, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che,
muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E,
quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione,
come nel caso in esame, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessive L. 2.150.000, di cui L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999