Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di riesame, poiché la presentazione della richiesta presso l'ufficio matricola del carcere da parte dell'indagato detenuto deve considerarsi direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, essa non può intendersi come presentata al momento della riapertura dell'ufficio al quale è diretta (vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 232 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/1999, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 3/12/1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.5838
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N. 39315/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) SE LA, nato a [...], il [...],
2) D'AG LA, nato a [...] il [...];
3) CA AN, nato Lamezia Terme, il 3/1/1957. avverso l'ordinanza in data 14/7/1999 del Tribunale di TORINO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA;
udite le conclusioni del P.M, Dr. V. Galgano con le quali chiede dichiararsi la incompetenza del GIP presso il Tribunale di Alba e la competenza del GIP del Trib. Di Torino, con trasmissione atti al P.M. presso quest'ultimo ex art.27 c.p.p. Sentito il difensore avv. G. Masselli
RITENUTO IN FATTO.
Con ordinanza in data 2/7/1999, il GIP presso il Tribunale di Alba, applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di D'AG LA, CALABRIA MICHELE, CA AN e SE LA, indagati per concorso in importazione, trasporto e detenzione di 246,5 Kg di hashish suddivisi in 986 pani, contenuti in dieci borsoni occultati all'interno della cuccetta della cabina di guida dell'autocarro guidato - al momento del controllo degli agenti - da CALABRIA MICHELE.
Con il provvedimento impugnato del 14/7/1999, il Tribunale di Torino, rigettava la richiesta di riesame, confermando per l'effetto l'ordinanza cautelare.
Ricorrono per cassazione tutti gli indagati, escluso il Calabria. CA AN, lamenta la violazione degli artt. 309.10 e 123 cpp, in relazione all'art. 686, lett. b) e c) cpp., in quanto aveva presentato la richiesta di riesame, a mezzo dell'Ufficio Matricola alle ore 16,20 del 3/7/1999, mentre gli atti trasmessi dal P.M. risultavano pervenuti nella cancelleria del Tribunale in data 9/7/1999 e, cioè, sei giorni dopo quello della presentazione della richiesta di riesame. Pertanto, ai sensi dell'art. 309.10 cpp. la misura doveva essere dichiarata inefficace per violazione dell'art. 309.5 cpp., in quanto la richiesta, ex art. 123.1 doveva considerarsi come ricevuta dall'autorità giudiziaria il 3/7/1999 e non il 5/7/1999.
Precisa, inoltre, che la dichiarazione di riesame rientra nei casi di speciale urgenza nei quali, a norma dell'art. 44 disp. att., è autorizzato l'uso del fax, per cui la cancelleria avrebbe potuto ricevere la richiesta di riesame nello stesso giorno. SE LA, prospetta un triplice motivo di annullamento. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 606, lett. B), in relazione agli artt. 8 e 21 cpp. e l'incompetenza del GIP presso il Tribunale di Alba.
Precisa il ricorrente che gli è stata contestata la condotta di detenzione (capo A) e di importazione di sostanza stupefacente (capo C) e che in caso di importazione di sostanze stupefacenti la competenza si radica nel luogo di superamento della linea di confine e, cioè, nel caso di specie, nel Tribunale di Sanremo. A tal fine è ininfluente la richiesta del 6/7/1999 di trasmissione degli atti da parte del P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, sulla base della connessione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, in quanto non vi sono state richieste di provvedimenti cautelari e le indagini si riferiscono ad ipotesi investigative diverse da quelle contestategli. Quindi, la semplice indicazione di indagini collegate non è idonea a determinare uno spostamento della competenza. Inoltre, in tal caso, la competenza funzionale si sarebbe dovuta radicare presso il GIP del capoluogo del distretto di Torino (art. 328.1 bis cpp). Con il secondo motivo deduce la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art 273 cpp., in quanto tutte le attività investigative svolte, comprese intercettazioni telefoniche e ambientali, avevano escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite dei coindagati, essendo giunto a Torino il giorno antecedente il suo arresto per ragioni mediche e si trovava in compagnia dello zio in auto per visitare i cantieri di lavoro, in attesa della fissazione di una visita specialistica. Con l'ultimo motivo, infine, lamenta la violazione dell'art 606, lett. b) cpp. in relazione agli artt. 274 e 275 cpp., con riferimento alla scelta delle misure cautelari idonee. Infatti, nei confronti del ricorrente, considerata l'incensuratezza e la giovane età si doveva applicare, quanto meno, la misura cautelare meno grave degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori in Calabria, come avvenuto nei confronti dello CA GUGLIELMO.
Con memoria del 3/12/1999, il difensore presentava nuovi motivi ex art. 311.4 cpp., deducendo la carenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del SE, nonché la violazione dell'art 606, lett. b) ed e) cpp, in ordine alla scelta di misure cautelari idonee. D'AG LA, prospetta un triplice motivo di annullamento, il primo dei quali comune al SE.
Con il secondo motivo, contesta che gli indizi, indicati nell'ordinanza cautelare, non possono ritenersi gravi come richiesto dall'art. 273 cpp. Infatti, le intercettazioni telefoniche e ambientali non sono indicative di un accordo con i coindagati e, per di più, finalizzato all'importazione di sostanza stupefacente. Nessun diverso significato poteva essere dato alla intercettazione ambientale.
Con il terzo motivo, deduce l'inidoneità della misura cautelare applicata, in quanto la sua incensuratezza e lo svolgimento di attività di imprenditore edile avrebbero giustificato una misura cautelare meno gravosa, mentre le segnalazioni di collegamenti con ambienti delinquenziali non emergevano dalle carte processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Si presenta preliminare l'esame dell'eccezione di incompetenza per territorio del GIP preso il Tribunale di Alba, sollevata dalla difesa del SE e del D'AG, i quali sostengono che i reati foro contestati in materia di stupefacenti (sotto l'aspetto della detenzione e della importazione) sono ipotesi criminose equivalenti, che si pongono in rapporto di alternatività formale, puniti allo stesso modo, per cui - ai fini della determinazione della competenza per territorio- occorre applicare i criteri di cui all'art. 8 cpp.. Quindi, la competenza ad emettere la misura cautelare era determinata dai primo reato (importazione), commesso nel circondario di Sanremo ove era avvenuto l'ingresso in territorio italiano del camion che trasportava lo stupefacente.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il procedimento de quo, risulta connesso con altro procedimento (vedi richiesta di trasmissione degli atti 6/7/1999), le cui indagini erano iniziate nell'aprile 1999 nell'ambito del quale lo stesso D'AG LA e CA AN risultano indagati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, da parte del P.M. presso il Tribunale di Torino - Direzione Distrettuale Antimafia, alle cui indagini sono funzionali le richieste di intercettazione e i relativi decreti del GIP.
Nè può ritenersi irrilevante tale connessione, risultando allo stato che il D'AG risulta avere il ruolo di organizzatore di traffici di stupefacenti in collegamento con la cosca NO e sono legati tra l'altro al viaggio (di cui al caso) del ricorrente e dello CA in Spagna.
E, pertanto, evidente come, non soltanto la connessione oggettiva e soggettiva risultante, comportava l'esame da parte del giudice competente per il reato più grave (art. 16.1 cpp.), ma come ai sensi dell'art. 51.3 bis cpp., procedendosi per il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, in deroga ai principi generali, le funzioni di P.M. andavano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Nè risulta fondata l'affermazione secondo la quale in tal modo vi sarebbe uno spostamento della competenza ad opera di una delle parti del processo.
Invero, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (sent. 117/1972), la nozione di giudice naturale comprende anche tutte quelle disposizioni di deroga della disciplina generale e che l'esigenza della precostituzione del giudice naturale risulta rispettata quando esso sia istituito dalla legge, in base a parametri generali fissati in anticipo e non in funzione di singoli procedimenti. Ciò sulla base dell'esigenza di assicurare il rispetto di altri principi, costituiti, tra l'altro, dall'ordine e dalla coerenza nella decisione di situazioni tra loro connesse. Nel merito il ricorso del D'AG risulta infondato. Infatti, il Tribunale di Torino (anche attraverso il richiamo integrativo all'ordinanza cautelare), ai fini della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cpp, ha indicato l'indiscusso tenore della intercettazione della conversazione con il CA, l'incontro concordato, la presenza al casello autostradale di Marene, il richiamo alle borse nelle quali era contenuto lo stupefacente sequestrato, l'invito allo CA di organizzare la spedizione in Spagna per il ritiro del carico.
Trattasi di elementi gravi, omogenei ed univocamente indicativi di una attività organizzativa funzionale alla importazione della sostanza stupefacente, avverso i quali il ricorrente si è limitato a proporre mere censure di merito.
Allo stesso modo, solo censure in punto di fatto e, per di più, generiche (sostanzialmente lo stato di incensuratezza), sono state rivolte alla motivazione con la quale il Tribunale, ha ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 274, lett. c) cpp. Sono, invece, fondati i ricorsi di CA e di SE. In punto di fatto, risulta accertato che CA AN ha presentato istanza di riesame dell'ordinanza cautelare 2/7/1999, il 3/7/1999 alle ore 16,20, mentre gli atti trasmessi dal P.M. sono pervenuti alla cancelleria del Tribunale in data 9/7/1999 e, cioè, sette giorni dopo quello della presentazione della richiesta. Il provvedimento impugnato è inficiato da un evidente errore di diritto.
Infatti, se è vero, come riconosce lo stesso Tribunale che, a norma dell'articolo 123.1 cpp., l'imputato detenuto ha la facoltà di presentare l'istanza di riesame con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia e che l'atto ha efficacia immediata, come se fosse ricevuto direttamente dall'autorità giudiziaria destinataria (Cass. Sez Un. 26/3/1997, Procopio), avrebbe dovuto esso stesso dichiarare l'intervenuta inefficacia della misura cautelare, essendo gli atti pervenuti alla cancelleria del giudice del riesame soltanto in data 9/7/1999 e, quindi, tardivamente.
Del tutto illogica, poi, si presenta l'affermazione secondo la quale le istanze del detenuto non possono essere soggette ad un regime più favorevole rispetto a quelle presentate presso la cancelleria del riesame, una volta riconosciuto che l'atto produce i suoi effetti come se fosse stato direttamente presentato presso quest'ultimo ufficio.
Erronee sono, inoltre, le ulteriori affermazioni fatte sul punto dall'ordinanza di riesame.
Invero, in nessun caso, la presentazione di una istanza presso l'ufficio matricola da parte dell'imputato detenuto può intendersi presentata al momento di riapertura dell'ufficio al quale è diretta. Fermo restando che, essendo il termine di trasmissione degli atti determinato a giorni, l'ora di presentazione è del tutto indifferente, e che l'istanza deve essere comunicata all'autorità giudiziaria alla quale è diretta, con urgenza e con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 delle disp. att. cpp. (nella specie risulta che sia stata autorizzata, ma non eseguita, con annotazione in calce, la trasmissione a mezzo fax), è, altresì, errata l'affermazione per cui la richiesta di riesame dello CA doveva intendersi presentata in data 4/7/1999, e, quindi, doveva ritenersi rispettato il termine di cui all'art. 309.5 cpp, essendo gli atti pervenuti il 9/7/1999.
Al contrario, anche seguendo l'illegittimo ragionamento del Tribunale, gli atti dovevano ritenersi pervenuti tardivamente (e cioè, al sesto giorno), essendo incontestabile, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. 22/6/1998, n. 232; sent. 11/6/1999, n. 269) e delle sezioni unite di questa Corte (sent. 15/12/1998, Alagni), che il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale comincia a decorrere dal giorno stesso in cui viene presentata la richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva.
Pertanto, l'ordinanza impugnata dallo CA, va annullata senza rinvio e va dichiarata, a norma dell'art. 309.10 cpp., l'inefficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti, il 2/7/1999 dal GIP presso il Tribunale di Alba, avendo quegli conseguito il diritto a riacquistare lo status libertatis.
L'ordinanza impugnata, nei riguardi del SE, sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari, si limita a richiamare gli elementi indicati dal provvedimento cautelare del GIP. Quanto al primo punto, si pone a base della misura restrittiva la presenza dell'indagato sulla mercedes dello zio D'AG e se ne deduce che lo stesso doveva aiutare a caricare centinaia di Kg. di droga. Inoltre, si sostiene che aveva reso al GIP dichiarazioni inverosimili, sostenendo di non avere sentito il lungo e particolareggiato discorso intervenuto tra il CA e lo zio, negando addirittura che esso fosse avvenuto, mentre l'affermazione di essere giunto a Torino per una visita medica, non sarebbe documentato, in quanto il certificato medico prodotto all'udienza di riesame era generico, parlando solamente di "varicocele".
Si osserva.
Per l'emissione di una misura cautelare coercitiva è necessario che gli elementi probatori raccolti, valutati nella loro coordinazione logica, con riferimento ad un determinato reato, pur senza raggiungere il grado di certezza necessario per pervenire ad una condanna, facciano ritenere fondatamente che lo stesso sia attribuibile all'indagato.
Pertanto, gli indizi richiesti dall'art. 273 cpp., non coincidono con quelli di cui all'art. 192 cpp., essendone diverso il contesto in cui la detta norma si colloca e diverse le finalità che, con quest'ultima il legislatore ha inteso perseguire.
Quindi, va distinto tra prova indiziaria, funzionalmente legata ad un eventuale giudizio di colpevolezza (art. 192 cpp.) e indizio rilevante ai fini più limitati dell'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Per quanto le esigenze cautelari, il nuovo quadro normativo impone al giudice, ex art. 292.2, lett. C) cpp., di indicare le specifiche esigenze che giustificano in concreto la misura e di esporre gli elementi a sostegno, nonché i relativi motivi di rilevanza. Nell'esaminare le censure mosse all'ordinanza impugnata, i giudici non si sono attenuti a detti principi, omettendo di effettuare un rigoroso controllo delle condizioni di applicabilità della misura restrittiva.
Invero, il fatto oggettivo della mera presenza del SE a bordo della mercedes dello zio viene considerato rilevante solamente sulla base di una illazione, che ne prevede, senza indicare altri elementi concreti, l'utilizzazione per caricare centinaia di kg. di stupefacente.
Allo stesso modo, non si può considerare aggravata la posizione del SE solamente perché aveva negato che il D'AG aveva parlato con il CA, mentre invece aveva preso un appuntamento con questo, ma non in presenza dell'indagato.
Trattasi di semplici indizi che, non risultano caratterizzati da una motivazione che ne suffraghi la gravità con riferimento ai reati contestati di importazione e trasporto di sostanza stupefacente. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento restrittivo evidenzia, in particolare, la posizione del D'AG e dello CA, ma è assolutamente insufficiente nei riguardi del SE, nei cui confronti viene genericamente respinta qualsiasi rilevanza del suo stato di incensuratezza, della sua giovane età e del diverso trattamento riservato al coimputato AR GU anch'egli presente nell'auto del D'AG, al quale è stato invece applicato il diverso regime degli arresti domiciliari, mentre nessun accertamento è stato svolto in ordine all'effettività e rilevanza della dedotta malattia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di CA AN e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare emessa il 2/7/1999, dal GIP presso il Tribunale di Alba nei suoi confronti. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cpp.. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di SE LA, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. Rigetta nel resto il suo ricorso.
Rigetta il ricorso di D'AG LA, che condanna alle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000