Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
L'avviso all'imputato detenuto, il quale deve essere scarcerato, che le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, richiesto a pena di nullità dall'art. 161 cod. proc. pen., va dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, sicché l'omessa verbalizzazione in caso di elezione fraudolenta di domicilio inesistente non rende nulla la notificazione avvenuta con la modalità indicata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/1998, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fattori Paolo Presidente del 13/5/98
1. Dott. Tatozzi Gianfranco Consigliere SENTENZA
2. " MA EN " N. 1480
3. " De AZ NI " REGISTRO GENERALE
4. " Savino Vito " N. 34423/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AB DJ nato ad [...] il [...].
Avverso l'ordinanza del Pretore di Torino del 18-20/6/'97, che, decidendo su incidente di esecuzione sollevato dal ricorrente, rigettava il ricorso del AB contro ordine di carcerazione emesso contro di lui in esecuzione di sentenza di condanna del Pretore di Torino, divenuta definitiva.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Vito Savino Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA:
1) Il pretore di Torino con sentenza del 7/6/'96, per il reato di furto pluriaggravato (commesso in Torino l'8/6/'94), condannava AB LA alla pena di mesi otto di reclusione e lire 500.000 di multa, in concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. Essendo stato l'imputato contumace, l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza veniva notificato ai sensi dell'art. 161 comma IV CPP mediante consegna al difensore avv. Cristina Spadaro in data 17/10/'96, non essendo stata possibile la notifica al domicilio eletto dall'imputato il 10/6/'94 nell'Ufficio matricola della casa circondariale Le Vallette di Torino in occasione della sua scarcerazione, dopo l'arresto in flagranza per il reato su indicato.
Non essendo stata la sentenza pretorile impugnata nel termine previsto, dalla data di notifica del 17/10/'96, ed essendo quindi la stessa divenuta definitiva, nei confronti del AB veniva emesso ordine di carcerazione. Avverso l'ordine di carcerazione il condannato in data 8/5/'97 sollevava incidente di esecuzione, contestando la regolarità della notifica della sentenza pretorile, deduceva in particolare la nullità prevista dall'art. 171 lettera e) CPP, in quanto nel verbale di elezione di domicilio del 10/6/'94, dell'Ufficio Matricola della casa circondariale di Torino, mancava l'avviso al ricorrente che, in mancanza di comunicazione di variazione del domicilio eletto, le notifiche sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore.
Il Pretore di Torino, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 666 CPP, in data 18-20/6/'97 respingeva il presentato ricorso di incidente di esecuzione.
2) Avverso l'ordinanza pretorile, AB ha proposto ricorso per cassazione, con cui ribadisce le questioni giuridiche evidenziate con l'incidente di esecuzione.
3) Il ricorso non è fondato, va perciò rigettato.
Il ricorrente nell'ufficio matricola della casa circondariale Le Vallette di Torino il 10/6/'94, in occasione della sua scarcerazione, ha dichiarato di eleggere domicilio in Torino alla via XX Settembre 148. Questo domicilio è risultato inesistente, in quanto la numerazione della via XX Settembre di Torino termina al numero civico 88.
L'art. 171 lettera e) CPP stabilisce che la notificazione è nulla se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi I,II,III e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore.
Nel caso in esame, per la previsione di richiamo del III comma dell'art. 161 CPP, rileva il disposto del I comma dell'art. 161, secondo cui in occasione della elezione di domicilio vanno verbalizzati gli avvisi all'indagato o all'imputato di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Ne consegue che questo secondo avviso, richiesto a pena di nullità, va dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio. Corrispondentemente non si configura alcuna nullità quando, come nel caso in esame, non sia verbalizzato lo specificato secondo avviso in presenza di elezione di domicilio inesistente, fraudolenta. Perciò non ha nessun rilievo il dato che nel verbale di elezione di domicilio dell'Ufficio Matricola della casa circondariale di Torino, eletto dal AB un domicilio non esistente (Torino, via XX Settembre 148), manchi il menzionato secondo avviso. Non possibile la notificazione al domicilio eletto per la ragione spiegata, correttamente e ritualmente si è proceduto a notificazione mediante consegna al difensore ex art. 161 comma IV CPP. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1998