Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
L'estensione del fallimento della società commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile è ammissibile solo se operata entro il limite temporale di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dagli art. 10 e 11 della legge fall., realizzandosi in caso contrario, e cioè se si ritenesse legittima l'estensione oltre detto limite temporale alla sola condizione che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte prima del suo recesso, una inaccettabile disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale defunto o che abbia cessato la sua attività, come affermato nella sentenza Corte Cost. 12.3.99 n. 66.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
т 5 379 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIAN LA CORTE SUPREMA DO CASSAZIONE Oggetto RECESSO DEU SOCIO SEZIONE PRIMA CIVILE OLTRE L'ANNO REVOCA FALLIMENT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11666/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 11659 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep.1841 Consigliere Dott. Laura MILANI Ud. 30/01/2001 Consigliere Dott. Giuseppe SALME' CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE UFFICI COPIE ha pronunciato la seguente Richlesta nopia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig 3020 per diritti sul ricorso proposto da: 1 11 APR 2001- IL CANCELLIERS OR ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo l'avvocato ROMANO A. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLO PERIN Richiesta copia, studio Yel dal SigROBERTO, giusta porocuiura a margine del ricorso;
- ricorrente per dinti 3000 - ER 2001LERE
contro
FALLIMENTO OR ANDREA, FALLIMENTO AUTOSERVIZI ORLANDO S.n.c., FALLIMENTO ORLANDO FRANCESCO BRUNO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FALLIMENTO ORLANDO GIROLAMO, FALLIMENTO ORLANDO MARIA, Flichiesta copia studio NC GUIDO, dal Sig. NOCERA GRAZIA, FALLIMENTO QUELINA FALLIMENTO per diritti . FALLIMENTO BORGNA VA BATTISTA, tutti in persona2001 .23.2009 IL CANCELLIERE 248 domiciliati in ROMA VIA del Curatore, elettivamente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ROMANO CONDOTTI 91, presso l'avvocato MARISA PAPPALARDO, che 3000. per diritti 28 AGO 2001.. li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO IL CANCELLIERE ROSSO, giusta procura in calce al controricorso;
DIRITTI DI - controricorrenti
contro
AUTOSERVIZI GAROFALO S.n.c.; - intimato avverso la sentenza n. 674/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata 1'08/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per i resistenti l'Avvocato Pappalardo che ha chiesto il rigetto del ricoro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento nel resto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino con sentenza 21.9.1995 este- a RT DR ed altri, quali soci illimitatamen- se te responsabili della società Autoservizi Orlando il fallimento già dichiarato nei confronti del- s.n.c., la società. Il RT propose opposizione, sostenendo che nessun contratto sociale esisteva, giacchè egli era 2 stato dipendente della società ed era entrato nella compagine dei soci esclusivamente por evitare al suo datore di lavoro gli oneri assicurativi e previdenzia- li, per cui, trattandosi di contratto nullo, perché in L.F. non avrebbe potutofrode alla legge, l'art. 147 trovare applicazione;
sostenne, inoltre, che la società non versava in stato di insolvenza, allorchè egli era stato socio, e che non poteva essere dichiarato falli- to, essendo decorso il termine di cui all'art. 10 L. F. dal suo recesso. Il fallimento resistette alla opposizione e il tri- bunale, con sentenza 6.5.1997, respinse la opposizione. La sentenza fu gravata da appello dal RT, che la Corte di Appello di Torino rigettò, con sentenza 8.6.1998, escludendo che il contratto fosse stato sti- pulato in frode alla legge, in quanto poteva ben essere convenuto con conferimenti di prestazioni d'opera, a nulla rilevando che ciò avrebbe comportato lo stesso risultato del rapporto di lavoro subordinato senza one- ri contributivi, al di là del fatto che nei confronti dei terzi il rapporto societario risultava pienamente esistente. Ritenne inoltre che fosse rimasto provato lo stato di insolvenza della società, tant'è che essa ave- va ceduto il suo intero patrimonio aziendale, riscuo- tendo solo la metà del prezzo, posto che la differenza 3 era stata regolata con accollo da parte dell'acquirente dei debiti cambiari della venditrice, segno della grave difficoltà in cui questa versava e che risaliva al tem- po in cui il RT era stato socio (31.3.1990 23.11.1991). Infine escluse l'applicabilità dell'art. 10 L.F. alla fattispecie in esame, giudicando non sog- getta al termine annuale 1½ estensione del fallimento sociale al socio receduto. Ha proposto ricorso per cassazione RT DR con due motivi;
ha resistito il curatore del falli- mento della società Autoservizi Orlando e dei singoli suoi sette soci, che ha depositato controricorso. Questa sezione, con ordinanza 10.7.2000 ha rinviato а nuovo ruolo la causa, in attesa della pronunzia del- la Corte Costituzionale, sollecitata da questa Corte con ordinanza 7/21.6.2000, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 147 II° comma L.F., in rela- zione all'art. 3 Cost., con riguardo all'art. 10 L,.F.. La Corte Costituzionale con sentenza 11/21 .
7.2000 n. 319, investita della stessa questione da alcuni giu- dici di merito, ha dichiarato illegittimo l'art. 147 L. F., nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno, dal momento in cui cssi abbiano perso per qualsiasi causa 4 la responsabilità illimitata. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 147 L.F., per non aver ritenuto applicabile il termine dell'art. 10 al recessO del socio illimitatamente responsabile, ed ha invocato la sentenza 66/1999 della Corte Costitu- zionale, che ha respinto la eccezione di illegittimità costituzionale delle norme predette, in relazioni all'art. 3 Cost., in quanto, una volta interpretate nel senso dell'applicabilità di detto termine alla fatti- specie in esame, la dedotta disparità non sussiste. La censura è fondata. m.319, Con sentenza 21.7.2000), Vla Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 147 L.F., nella parte in cui prevede la dichiarazione di fallimento di soci illimitatamente responsabili di SO- cietà fallita dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi hanno perso, per qualsiasi causa, la responsa- bilità illimitata. Con tale pronunzia, che ha fatto se- interpretativa di rigetto"guito alla 11sentenza 21.3.1999, n.66, la Corte predetta, "allo scopo di evi- tare il perpetuarsi di una grave incertezza interpreta- tiva ha ritenuto che il generale principio di certez- za delle situazioni giuridiche in considerazione del- 5 le conseguenze che dalla declaratoria di fallimento di- scendono, non solo per chi ne è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto impone 1'ammissibilità del fallimento dell'ex socio sia che ristretta entro un congruo limite temporale, così come previsto, in ragione di una identica esigenza, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare per il fallimen- to dell'imprenditore deceduto o che abbia cessato l'at- tività di impresa". Per effetto di tale statuizione è illegittimo il fallimento di RT DR, socio sino al 23.11.1991 della società Autoservizi Orlando s.n.c., il cui falli- mento, dichiarato con sentenza 3.6.1994, era stato a lui esteso il 21.9.1995, benché fosse decorso ampiamen- te il termine dell'anno previsto dall'art. 10 L.F.. L'accoglimento del primo motivo determina l'assor- bimento del secondo motivo di censura. Con essO il ri- corrente ha denunziato la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1344 e 1418 c.c. e 147 L.F., nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della
contro
- versia, lamentando, in particolare, che sia stata di- sattesa la tesi della nullità del contratto sociale ai sensi dell'art. 1344 C.C. e contestando 1'assunto che sia stato lecitamente utilizzato lo schema negoziale 6 societario, dal momento che le parti avevano stipulato il contratto solo allo scopo di eludere gli obblighi contributivi ed assistenziali del rapporto di lavoro subordinato. Ricorrendo i presupposti dell'art. 384 comma II° c.p.c., in quanto non sono necessari ulteriori accerta- menti di fatto, la sentenza 21.9.1995 di estensione del fallimento va revocata, limitatamente al ricorrente. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle hoooo spese dell'intero giudizio. 290000
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugna- ta, in relazione al motivo accolto, e, giudicando nel merito, accoglie la opposizione alla dichiarazione di fallimento del ricorrente, che revoca;
compensa le spe- se dell'intero giudizio. Roma 30.1.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Corrado Carnevale louer lamene Thunch CANCELLERIA T1 APR. 2001 IN TA SITA DEPO IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE намеPranie Dr Nuans Oggi, Maria Di Nuzzo aria Di Nuzz M 7