Sentenza 22 gennaio 2009
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Non è nulla la sentenza emessa nel giudizio di appello avverso una sentenza emessa in abbreviato sia che il dispositivo sia letto in udienza sia che il giudice d'appello riservi il deposito unitamente alla motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 15551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15551 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 69
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 034604/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI NA N. IL 30/07/1939;
2) CALIENDO CLEMENTE N. S. Maria a Vico IL 09/12/1958;
3) SA DA N. IL 03/05/1961;
avverso SENTENZA del 07/12/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso del GN per la inammissibilità dei ricorsi del PI e del LI;
Uditi i difensori Avv.ti Vannetiello AR e Severino Marcello nell'interesse del ZI NA che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. Aufiero Gaetano nell'interesse di LI NT che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7.12.2007 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 6.11.2006 a seguito di rito abbreviato, dopo avere rideterminato la pena sull'accordo delle parti in appello per ZZ MA, GN LO e RA NA, per quanto ancora interessa:
- ha confermato la responsabilità di GN NA in ordine ai reati di cui ai capi A (partecipazione alla associazione mafiosa denominata clan GN operante nel settore della usura e delle estorsioni ai danni di imprenditori edili in San Martino Valle Caudina, Montesarchio e località limitrofe dal 1999 con condotta perdurante, con la aggravante di essere una associazione armata) G (usura continuata in concorso con RA NA ed altri, ai danni di UM RM, commessa in relazione a tre prestiti specificamente indicati e di cui venivano indicati i singoli interessi corrisposti, aggravata dall'avere commesso il fatto in danno di soggetto che svolgeva la attività imprenditoriale di procacciatore di giocatori di calcio e dalla L. n. 203 del 1991, art.7 perché commessa avvalendosi della forza intimidatrice del clan
GN e per favorire la attività di tale organizzazione criminale) 1 (usura continuata con condotta tuttora perdurante ai danni di FA DR, titolare della impresa ristoratrice Il Pignatiello, con interessi quantificati nella misura del 10% mensili ed aggravata come sopra) L ( usura continuata ai danni di De IZ AN, gestore di una attività di soccorso stradale e di deposito giudiziario in San Martino Valle Caudina, commessa fra il 2002 ed il 2004 ed aggravata come sopra) e, ritenuta la continuazione fra i suddetti reati e quelli di cui alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli del 27.5.2004, irrevocabile il 24.1.2006, ha rideterminato la pena nella misura complessiva di undici anni e un mese di reclusione;
assolvendo invece il GN per non avere commesso il fatto dal reato di cui al capo N (usura ai danni di LA AR);
- ha confermato la responsabilità di LI NT in ordine ai reati di cui al capo A, esclusa la aggravante del ruolo di promotore ed organizzatore, e G I L ed ha rideterminato la pena nella misura di sei anni e quattro mesi di reclusione;
- ha confermato la responsabilità di PI ID in ordine ai reati di cui ai capi A e B (partecipazione alla associazione GN ed estorsione continuata ed aggravata dal numero delle persone e dall'uso delle armi, nonché ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno della Perrella Costruzioni S.r.l. impegnata nella realizzazione di più lavori edili nel comune di Roccabascerana, con il ruolo di colui che aveva fatto irruzione anche armata nei suddetti cantieri rivolgendo minacce all'operaio IC nel cantiere per la realizzazione del centro di recupero per tossicodipendenti ed anche negli altri cantieri) ed ha rideterminato la pena in sei anni di reclusione e 2.000,00 Euro di multa.
La Corte di merito ha ritenuto che vi fosse la prova della permanenza della associazione di tipo mafioso denominata clan GN anche in epoca successiva al 1999, coperta da precedente giudicato sul punto con cui era già stata accertata la esistenza e la natura mafiosa del clan, e dell'inserimento nella stessa, per quanto qui interessa, di GN NA, LI NT (che era il cassiere storico del clan, ragione per cui era stato escluso in appello il suo ruolo di promotore della associazione) e di PI ID, poiché le sentenze passate in giudicato, le attività in concreto svolte dal clan, i sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria presso le parti offese dai reati di usura e di estorsione oggetto del presente procedimento, le intercettazioni telefoniche fra gli imputati (da cui emergeva la concordanza e convergenza di condotte inserite in un contesto di stabile e la continuativa disponibilità dei sodali che erano in persistente contatto fra di loro) e le dichiarazioni di alcune parti lese, come ad esempio De IZ, dimostravano senza dubbio la esistenza di una societas sceleris e l'assoggettamento delle parti offese al clan GN a struttura familiare, dedito ad estorsioni ed usure nel territorio di San Martino Valle Caudina, come confermato dalle dichiarazioni del collaboratore RO e come dimostrato nella sentenza di primo grado attraverso elementi fattuali che venivano richiamati dalla sentenza di appello, quali la organizzazione e la esecuzione di condotte con analogie operative, la concreta divisione dei ruoli e dei compiti esecutivi e la dotazione di risorse umane e materiali (fra l'altro, anche armi a disposizione del clan, sequestrate a seguito di precise indicazione del collaboratore di giustizia) destinate a sopravvivere ai singoli reati fine.
La Corte territoriale ha ritenuto che la archiviazione delle indagini con decreto del GIP di Napoli in data 11.5.2004, con riguardo al reato associativo, allegata da GN NA, non escludesse la procedibilità per i fatti diversi materialmente o temporalmente, anche se collegati ad altra indagine, trattandosi di reato permanente per cui non era necessaria la richiesta di riapertura delle indagini relative a fatti o elementi diversi e che comunque non si ponesse neppure il problema della inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dopo la archiviazione poiché gli atti acquisiti nel presente procedimento erano precedenti a tale data. Ha escluso pure che il proscioglimento di alcuni imputati dai reati fine facesse venire meno la prova della associazione di tipo mafioso che era desumibile dalle dichiarazioni del collaboratore RO, già condannato per associazione mafiosa e che aveva ammesso di avere commesso alcuni dei reati fine, dalla circostanza che i reati fine riguardavano il territorio controllato dal clan GN, dalle dichiarazioni del LA e del suo operaio IC che avevano fatto riferimento ad una incursione armata avvenuta nel cantiere del LA e alle minacce subite "da quelli di San Martino Valle Caudina", e cioè da parte dei componenti del clan GN, dalle dichiarazioni di AN RM che aveva riconosciuto RO e collegato la estorsione al clan locale e da quelle del pancione che aveva richiamato proprio i GN. Nel contempo la Corte territoriale ha ritenuto che la prova del carattere armato della associazione fosse ricavabile dal rinvenimento delle armi sequestrate su indicazione del collaboratore RO, intraneo al clan, e che erano sicuramente attribuibili e riconducibili alla organizzazione criminosa.
Quanto ai reati fine ascritti ai singoli imputati la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, di altri testi imparziali, quelle del RO, i sequestri eseguiti presso le vittime ed ha calcolato gli interessi ( spesso nella misura del 10% mensili) facendo riferimento al raffronto fra quanto ricevuto e quanto pagato dalle vittime. Ha ritenuto lo stato di bisogno delle vittime dell'usura ed in particolare del De IZ sulla base delle sue notevoli esposizioni debitorie e delle dichiarazioni della stessa vittima (attendibili sotto tale profilo) e del RO, nonché la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in considerazione della situazione di timore e di soggezione in cui si erano trovate le vittime nei confronti del clan GN. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati GN NA, LI NT e PI ID chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso del GN e per la inammissibilità di quelli del PI e del LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa del GN ha dedotto:
- Relativamente al capo A della imputazione: difetto di procedibilità dell'azione penale ex art. 414 c.p.p. ovvero nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 179 c.p.p., comma 1, stante il difetto di decreto motivato di riapertura delle indagini a seguito del decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Napoli dell'11.5.2004 che riguardava lo stesso fatto per identità dei partecipanti alla associazione, delle persone offese e del programma associativo, nonché del tempus commissi delicti, poiché i reati fine ritenuti con la sentenza impugnata ricadevano nel medesimo arco temporale di indagini all'esito del quale, in data 6.5.2004, il P.M. aveva ritenuto che le acquisizioni consentissero di elevare contestazioni in ordine ai reati fine, mentre non apparivano sufficienti al fine di configurare la ipotesi associativa;
omessa o insufficiente motivazione in ordine alla esistenza del reato associativo e comunque difetto di motivazione in ordine alle censure proposte sul punto con i motivi di appello;
violazione degli artt.192 e 530 cpv. c.p.p., art. 27 Cost. e art. 416 bis c.p., nonché
mancanza di motivazione in ordine ai singoli elementi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata, poiché le dichiarazioni del collaborante RO si riferivano a generiche pregresse attività del clan e non erano riscontrate da fatti successivi alla precedente condanna;
era incomprensibile come la assoluzione degli imputati da alcuni reati fine potesse consentire alla Corte territoriale di affermare che si riferivano comunque alla attività del clan;
era illegittimo il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 4, fondato sulla mera circostanza del rinvenimento di armi presso alcune persone estranee al clan, in mancanza di elementi da cui desumere che fossero a disposizione del clan ovvero che fossero state utilizzate dal clan;
- Relativamente al capo L della imputazione: violazione degli artt.192 e 530 c.p.p., art. 27 Cost. e L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere la sentenza impugnata omesso di motivare in ordine alla natura usuraria del rapporto debitorio e sui tassi applicati;
il collaboratore RO aveva reso dichiarazioni generiche ed era inattendibile e comunque non era riscontrato poiché la persona offesa De IZ aveva affermato che lo sconto titolo era avvenuto per pura Cortesia e la documentazione bancaria sequestrata niente consentiva di ricavare in ordine ai pretesi interessi;
non poteva ravvisarsi lo stato di bisogno della persona offesa poiché la somma serviva per realizzare un muro di cinta del suo deposito;
non vi era prova della modalità mafiosa che era stata apoditticamente affermata dalla sentenza impugnata in base alla reticenza della persona offesa che peraltro sarebbe stata successiva al fatto e comunque smentita dalla collaborazione che aveva offerto per risalire ai nominativi dei beneficiari;
- Relativamente al capo I della imputazione: mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello relativi alla determinazione del tasso di interesse per cui era stato fatto generico riferimento alla sentenza di primo grado ed alla riconducibilità delle intercettazioni al ricorrente;
mancanza fisica di motivazione in ordine alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
- Relativamente al capo G della imputazione: violazione degli artt.521 e 522 c.p.p., almeno sotto il profilo della contestazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., poiché il capo di imputazione faceva riferimento a tre prestiti del 2001 e del 2002 mentre gli elementi probatori erano relativi ad un periodo successivo all'agosto del 2002; era insufficiente la prova in ordine ai tassi usurari;
mancava la prova degli interlocutori delle intercettazioni nonché del riferimento delle stesse a GN NA;
era illegittima la contestazione della aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 4, poiché mancava la prova della attività
imprenditoriale del UM RM;
non vi era motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che era stata contestata con l'atto di appello.
La difesa del LI ha lamentato con quattro separati motivi:
- nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 545 e 546 c.p.p., in relazione all'art. 599 c.p.p. poiché la sentenza, pronunciata a seguito di rito camerale in appello, non era stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, bensì solo successivamente mediante deposito in cancelleria, per cui era rimasta priva di dispositivo separato rispetto a quello posto in calce all'atto;
- violazione dell'art. 416 bis c.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per avere dato per acclarata la esistenza della associazione di tipo mafioso e la partecipazione ad essa del LI senza specificare le ragioni delle conclusioni cui era giunta, non apparendo all'uopo sufficienti le precedenti sentenze che avevano ritenuto la sussistenza del clan GN dovendosi invece dimostrare la persistenza del clan, il metodo mafioso, nonché il contributo offerto dal LI, che mai era stato condannato per appartenenza al clan GN, alla realizzazione del programma criminoso che non si poteva desumere dalla sola eventuale commissione di tre reati di usura;
- violazione dell'art. 644 c.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di usura di cui ai capi G I L (usure UM RM, FA e De IZ), essendosi la Corte territoriale limitata ad una motivazione per relationem senza rispondere ai motivi di appello che avevano contestato gli elementi probatori addotti in primo grado a sostegno della ipotesi accusatoria ed in particolare la mancanza di dichiarazioni accusatorie da parte delle vittime e la inconcludenza delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni del collaboratore RO con riguardo alla posizione del LI;
non era stato inoltre determinato il tasso il tasso usurario che era elemento indispensabile per configurare il reato di usura, non essendo possibile fare ricorso sul punto alla prova logica utilizzata dal giudice di primo grado;
con riguardo poi alla usura ai danni di UM RM non era possibile addebitare il reato al LI che vi avrebbe contribuito quattro anni dopo il perfezionamento del pactum sceleris;
- violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, poiché la Corte territoriale aveva fatto soltanto scarno riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni poste in essere dal LI omettendo di esplicitare e di accertare in fatto gli elementi costitutivi della aggravante riconosciuta. Infine la difesa del PI ha lamentato con unico motivo la violazione dell'art. 416 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sotto vari profili: la prova della partecipazione del PI alla estorsione era basata su elementi inconsistenti poiché il collaboratore RO non era attendibile avendo reso dichiarazioni contraddittorie sulle date dei versamenti e delle irruzioni nei cantieri ed era smentito da LA, IC e pancione, non era comunque riscontrato ed aveva coinvolto il PI soltanto in una prima incursione, quando i lavori non erano ancora appaltati, in occasione della quale la partecipazione del PI non avrebbe dato alcun contributo causale al fatto;
la individuazione fotografica del PI da parte del IC era dubbia poiché il teste era schioccato e non era stato in grado di descrivere il soggetto e si sarebbe trattato comunque di una presenza "muta" che, come tale, non poteva integrare il concorso;
in ogni caso il LA aveva escluso di avere versato tangenti;
la prova della partecipazione del PI al reato associativo era stata desunta soltanto dalla partecipazione alla estorsione ed era smentita dal fatto che il PI non apparteneva alla famiglia GN, non era stato coinvolto nel precedente giudizio che aveva accertato la esistenza del clan GN ed avrebbe svolto nell'ambito della estorsione una attività che avrebbe potuto essere affidata anche ad un soggetto estraneo al sodalizio.
In data 21.1.2009, e cioè il giorno precedente a quello dell'udienza dibattimentale davanti a questa Corte, la difesa del GN ha poi presentato una memoria, asseritamente ai sensi dell'art. 121 c.p.p., con allegati documenti, contenente altresì motivi nuovi.
Tale memoria non è ammissibile perché proposta oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto per il dibattimento dall'art. 585 c.p.p., comma 4, e, per il procedimento in camera di consiglio, dall'art. 611 c.p.p.. Si tratta di termine che deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica davanti alla Corte di Cassazione, la cui inosservanza esime la Corte dall'obbligo di prendere in esame le memorie ed i motivi tardivamente presentati;
in tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. sez. 1 n. 17308 del 2004, rv. 228646; rv. 194321; rv. 203500). Nè il richiamo all'art. 121 c.p.p., operato nella suddetta memoria, determina il superamento del suddetto termine poiché l'obbligo del giudice di rispondere è determinato dalla ritualità della presentazione delle memorie (art. 121, comma 2), che deve avvenire nei termini previsti dalla legge processuale per i singoli gradi e le singole fasi del procedimento.
Per il resto i ricorsi sono tutti infondati.
Partendo dal ricorso del GN, con il primo motivo la difesa del suddetto ricorrente ripropone, in primo luogo, la questione di difetto di procedibilità dell'azione penale, ovvero di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, limitatamente al reato associativo, per difetto del decreto di riapertura delle indagini a seguito di decreto del GIP di Napoli di archiviazione del procedimento per lo stesso reato associativo.
Sul punto occorre subito precisare che la sentenza di appello (pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata), nel richiamare la motivazione già esposta dalla sentenza di primo grado in risposta alla stessa questione proposta in quella sede, ha ribadito che non si trattava dello stesso procedimento che si assumeva essere stato archiviato dal GIP del Tribunale di Napoli in data 11.5.2004 con riguardo a GN NA, bensì di fatti diversi e successivi, come era caratteristico del reato permanente, come quello associativo, in relazione al quale non vi era necessità di riapertura delle indagini per procedere per periodi temporali diversi e che comunque non si poneva neppure la questione di inutilizzabilità di prove acquisite dopo la pretesa archiviazione in quanto nella specie non era stati utilizzati elementi successivi alla allegata archiviazione. In primo grado (pag. 15 della sentenza del GUP) era stato rilevato che il decreto di archiviazione prodotto dalla difesa del GN, privo della richiesta del P.M. e consistente in un prestampato che non conteneva alcun dato fattuale, non consentiva di comprendere neppure per quale reato ed a carico di chi fosse avvenuta la archiviazione, potendosi al contrario capire, poiché i numeri di registro indicati erano diversi, che la archiviazione avesse riguardato fatti diversi dal reato associativo per cui si era stata iniziata la azione penale nell'attuale processo.
Orbene, la mancanza di successive rituali produzioni conferma che non è stata dimostrata alcuna preclusione all'esercizio della azione penale per il reato associativo contestato a GN NA nell'attuale procedimento per un periodo successivo al 1999 (mentre per il periodo precedente esisteva un pacifico giudicato a carico del GN che aveva accertato il carattere mafioso del clan di tipo familiare omonimo), poiché la preclusione di cui all'art. 414 c.p.p., derivante dalla mancata riapertura delle indagini dopo la archiviazione, riguarda lo stesso fatto - reato da intendersi anche in senso naturalistico e cioè relativo alla stessa identità locale e temporale, del che difetta qualsiasi prova (v. Cass. sez. un.22.3.2000, Finocchiaro).
In ogni caso, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, poiché il reato associativo è permanente, la efficacia preclusiva del decreto di archiviazione avrebbe impedito soltanto, in assenza della riapertura delle indagini, la indagine sul segmento temporale della condotta già presa in considerazione ovvero la utilizzazione per lo stesso periodo di elementi probatori già in precedenza acquisiti (v. Cass. sez. 5, n. 17380 del 2005, rv. 231780), ma non anche la investigazione e quindi il rinvio a giudizio per periodi diversi da quelli interessati dal decreto di archiviazione, dovendosi peraltro sempre dimostrare specificamente - il che non era avvenuto - a quale periodo si sarebbero riferite le precedenti investigazioni archiviate.
Sempre con il primo motivo di ricorso la difesa del GN lamenta poi difetto di motivazione sugli elementi costitutivi della associazione camorristica aggravata, stante la assenza di prove sulle pretese attività del clan, il rinvenimento delle armi presso persone estranee al clan e la assoluzione degli imputati da alcuni reati fine che non potevano quindi essere attribuiti al clan.
Su tutti tali punti ha già risposto la sentenza impugnata alle pagine da 15 a 26, per cui il motivo appare generico, non contenendo censure specifiche e tanto meno appropriate alle risposte già offerte ai motivi di appello dalla sentenza di appello, oltre che contestazione in fatto delle logiche valutazioni del materiale probatorio esposte nella sentenza di appello, non consentita nel giudizio di legittimità.
Anche i motivi 2, 3 e 4 del GN, che attengono alla responsabilità per i reati fine della associazione, sono tutti in fatto e comunque palesemente infondati poiché si limitato a riproporre pedissequamente temi già sviscerati da due conformi sentenze di merito, senza neppure alcuna critica alle argomentazioni offerte dai giudici di merito;
fra l'altro la entità dei tassi, le attività imprenditoriali svolte dalle vittime e le condotte attribuite ai singoli imputati, anche con riferimento a criteri fattuali e temporali, trovano precisa indicazione già nei capi di imputazione, per cui le contestazioni su tali punti appaiono addirittura pretestuose.
Passando alla posizione del LI, è infondato il primo motivo di ricorso che attiene alla pretesa nullità della sentenza di appello per non essere stato il dispositivo letto in udienza bensì depositato unitamente alla motivazione.
Premesso che si tratta di sentenza emessa in appello in camera di consiglio poiché il primo grado si era svolto con il rito abbreviato, la giurisprudenza prevalente, pur rilevando ormai da tempo che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 442 c.p.p., comma 1, alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito di dibattimento, la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato ed anche quella pronunciata in appello in camera di consiglio, devono essere pubblicate mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria, ha peraltro ritenuto che qualora il giudice si sia attenuto alla regola di pubblicazione dei provvedimenti camerali invece che a quella corretta della lettura del dispositivo in udienza, non sussiste alcuna nullità, ne' di ordine generale, ne' assoluta ne' relativa, dato che l'art. 546 c.p.p., nel disciplinare le nullità dovute alla mancanza dei requisiti che la sentenza deve contenere, non vi include quella derivante dalla omessa lettura del dispositivo in udienza (v., in tal senso, Cass, sez. 6, n. 1702 del 1999, rv. 212508). Vi è poi un diverso orientamento che addirittura ritiene che la decisione sull'appello contro la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non debba essere resa pubblica mediante la lettura del dispositivo perché il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., per cui la decisione dovrebbe essere sempre riservata, anche se viene ugualmente esclusa qualsiasi nullità nel caso inverso (v. Cass. sez. 2 n. 22786 del 2003, rv. 225450; rv. 193018; rv. 208739). Infine vi è orientamento, espresso da Cass. sez. 6 n. 19049 del 2007, per cui la sentenza emessa in tal caso in appello con la riserva della decisione sarebbe un atto abnorme per la lesione dei beni giuridici della genuinità del contraddittorio ed in definitiva della collegialità della decisione. Questo collegio ritiene di aderire ai primi due orientamenti per cui si deve escludere qualsiasi nullità della sentenza resa in sede di appello contro quella emessa a seguito di rito abbreviato, sia che il dispositivo sia stato letto in udienza sia che sia stato riservato il deposito unitamente alla motivazione. La abnormità della sentenza è infatti collegata nella giurisprudenza di questa Corte alla stranezza ovvero alla straordinarietà che non è propria della mancata lettura del dispositivo della sentenza in udienza poiché l'ordinamento processuale conosce anche riti e forme diverse per i quali non è prevista la lettura immediata del dispositivo. Nè si ritiene che la mancata lettura immediata del dispositivo possa violare la regola del contraddicono o della collegialità della decisione, poiché la collegialità è garantita dalla sottoscrizione del provvedimento, mentre la notificazione del dispositivo ovvero la comunicazione del deposito della sentenza garantiscono la conoscenza delle parti. Gli altri motivi di ricorso del LI sono poi inammissibili. Anche con riguardo alla posizione del LI la Corte territoriale ha già preso in esame tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, speculari a quelle oggetto del presente ricorso, il quale non prende neppure in esame le risposte offerte limitandosi, nella maggior parte dei casi, ad affermare che non vi sarebbe stata risposta.
Ciò vale in particolare per i motivi 2 e 3, che riproducono gli analoghi motivi di appello, cui la sentenza impugnata dedica le pagine 28, 29 e 30 nelle quali indica specificamente tutti gli elementi gravi e concordanti da cui ha desunto la partecipazione del LI al reato associativo ed ai reati fine (intercettazioni telefoniche dalle quali si desumevano gli stretti legami del LI con il RA, quale intermediario dei prestiti ad usura, e gli altri componenti del clan;
prove documentali, fra cui la apposizione di firme sulle ricevute di pagamento di cui non aveva dato alcuna giustificazione;
dichiarazioni delle vittime UM RM, FA e De IZ, che coinvolgevano pienamente il LI nelle attività della associazione GN;
dichiarazioni dei collaboratori ed in particolare del RO). Nè è vero che non siano stati indicati i tassi usurari ed i modi attraverso cui si era risaliti a tali tassi ed ai pagamenti, poiché i tassi ed i pagamenti risultano già dai capi di imputazione e poi le due sentenze di merito spiegano dettagliatamente come si è pervenuti alla loro ricostruzione (dichiarazioni delle vittime, pur se talvolta comprensibilmente reticenti, ma soprattutto documenti rinvenuti presso le stesse) ed alla ricostruzione del ruolo del LI che era il cassiere del clan che riceveva i pagamenti con piena coscienza del ruolo che rivestiva in seno allo stesso. Quanto poi al quarto motivo, non è vero che la sentenza impugnata non abbia motivato in ordine alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché a pagina 31 si fa espresso riferimento alle modalità esecutive delle specifiche operazioni poste in essere dal LI, dettagliatamente descritte, per desumerne la sussistenza della suddetta aggravante attraverso un procedimento logico ineccepibile. Infine, con riguardo alla posizione del PI - che lamenta soltanto la illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova del suo coinvolgimento nel reato estorsivo, alla stregua della sola individuazione fotografica del teste IC e comunque della sua presenza "muta" sul luogo del fatto ed a quella della sua partecipazione al reato associativo, anche in tal caso inconcludente poiché desunta dalla sola partecipazione ad un reato fine - occorre precisare che il PI è stato ritenuto responsabile della estorsione ai danni della ditta LA continuata ed aggravata dall'uso delle armi e della forza intimidatrice della organizzazione mafiosa GN sulla base di più elementi convergenti riportati a pagine 33 e 34 della sentenza di appello, consistenti nelle attendibili dichiarazioni del collaboratore RO, che si era recato nel cantiere di Roccabascerana insieme al PI per costringere il LA a pagare la tangente, confermate da quelle della vittima che aveva appreso dal suo operaio IC delle minacce di due soggetti che si erano recati nel cantiere, di cui uno era stato riconosciuto fotograficamente nel PI, a nulla rilevando che il PI (che nella circostanza era a fianco del RO) non avesse a sua volta proferito minacce poiché la presenza in forze anche di soggetti silenti è tipica della intimidazione mafiosa e comunque era nella specie, all'evidenza, manifestazione della stessa volontà dell'esponente del clan mafioso che parlava, trattandosi di circostanze in cui la attività criminale coinvolge tutti i presenti che accompagnano il mafioso che porta il messaggio. Non è poi vero che si fosse trattato soltanto di tentativo poiché la sentenza impugnata ha specificamente dato atto delle dichiarazioni del IC che aveva appreso dal suo datore di lavoro, il giorno dopo la irruzione nel cantiere, che aveva risolto la questione, facendo capire di avere preso contatti con il clan, tanto è vero che i lavori erano ripresi regolarmente, cosa non possibile se non fosse avvenuto il pagamento.
Quanto poi alla partecipazione del PI al reato associativo, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado di cui è confermativa e che individua a pagina 14 gli elementi da cui è stata desunta e cioè la realizzazione, pienamente provata, di più reati fine estorsivi, costituenti, insieme alla usura, il principale oggetto sociale del clan GN, posti in essere con metodo mafioso ed al fine di avvantaggiare la associazione implementando le casse del gruppo mafioso, la efficace evocazione in occasione di tali reati del gruppo di appartenenza, di cui era provata la esistenza storica e giuridica, l'uso del potere e della forza e supremazia sul territorio della Valle Caudina che sortiva effetto poiché bastava evocare il nome ovvero il territorio di competenza del clan per indurre il soggezione gli operatori economici della zona di riferimento. Non interessa a tal fine che il PI non fosse parente stretto dei GN ne' che non avesse riportato condanna nel precedente procedimento (a quell'epoca, fra l'altro, era molto giovane) poiché associazione familiare vuoi solo dire che il ruolo verticistico spetta ai componenti di una certa famiglia, ma non anche che sia esclusa la partecipazione di estranei, sia pure in ruoli di manovalanza o meramente partecipativi, ma non per questo meno indispensabili, come nel caso del PI che doveva intervenire presso i cantieri, portando il "messaggio mafioso", per la realizzazione delle attività estorsive ed il raggiungimento delle finalità associative. D'altronde il collaboratore di giustizia RO, che ha partecipato alle stesse attività e che è stato ritenuto attendibile nei due gradi del giudizio, lo ha indicato come partecipante alle attività del clan e ciò, unitamente al provato esercizio concreto della attività proprie del clan, integra la prova del suo inserimento strutturale nella attività del sodalizio in base a principi giurisprudenziali ormai consolidati (v. per tutte Cass. sez, 5 n. 6101 del 2004; Cass. sez. 1 n. 1470 del 2008, rv. 238838;
cass. sez. un. N. 33748, rv. 231670).
Tutti e tre i ricorsi devono essere in definitiva rigettati perché infondati sotto tutti i profili addotti.
Segue per legge la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009