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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8528/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230158957251000 TASSA AUTOMOB 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo notificato in data 27.12.2023, il sig. MI NE ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230158957251000, notificatagli in data 26.10.2023, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 456,79 a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta
2021.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità della cartella di pagamento e del ruolo presupposto per violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
In particolare, ha lamentato la mancata notifica di un avviso bonario e, soprattutto, dell'avviso di accertamento, atto che ritiene presupposto indispensabile per la valida formazione del titolo esecutivo e la successiva iscrizione a ruolo. Ha richiamato, a tal fine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 346/2021), secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, in quanto lesivo del diritto di difesa del contribuente.
In via subordinata, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per violazione dei principi di collaborazione e buona fede e, in ulteriore subordine, ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dal diritto di richiedere il credito.
Con controdeduzioni, si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'ente ha sostenuto la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta della tassa automobilistica, senza la necessità di un preventivo avviso di accertamento, in forza della Legge
Regionale n. 12/2011, art. 1, comma 85.
Ha inoltre argomentato l'inapplicabilità alla tassa automobilistica delle disposizioni di cui all'art. 6, comma
5, della L. 212/2000, poiché queste si riferirebbero unicamente ai tributi "risultanti da dichiarazioni". Infine, ha affermato la tempestività della notifica della cartella, avvenuta nel pieno rispetto del termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa di settore.
Con controdeduzioni depositate in data 27 maggio 2024, si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'agente della riscossione ha sostenuto che le doglianze del ricorrente, attenendo al merito della pretesa tributaria e alla regolarità degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sono di esclusiva competenza dell'ente impositore, la
Regione Lazio.
L'Agente della Riscossione, agendo quale mero esecutore e notificatore del ruolo, non potrebbe rispondere di vizi che non riguardano la regolarità formale della cartella o del procedimento esecutivo. A supporto di tale eccezione, ha richiamato consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
La questione centrale del presente giudizio attiene al rapporto tra i principi generali sanciti dallo Statuto dei
Diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) e la normativa speciale, sia statale che regionale, che disciplina la tassa automobilistica. Il ricorrente invoca i principi di collaborazione e trasparenza di cui allo Statuto, sostenendo che essi impongano sempre la notifica di un avviso di accertamento prima dell'iscrizione a ruolo, quale atto fondamentale per garantire il diritto di difesa. La Regione Lazio, di contro, fa leva sul principio lex specialis derogat generali, richiamando la Legge Regionale n. 12/2011, art. 1, comma 85, che autorizza espressamente, per la tassa automobilistica, l'iscrizione a ruolo diretta delle somme dovute e delle relative sanzioni senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
Questo Collegio ritiene che la tesi della Regione Lazio sia giuridicamente corretta. La tassa automobilistica è qualificata dalla giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, come "tributo proprio derivato". Ciò significa che, pur essendo istituita e disciplinata nei suoi elementi sostanziali (presupposto impositivo, soggetti passivi) da una legge statale, il suo gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono esercitare una propria potestà legislativa, anche in materia di gestione e riscossione, purché nel rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario e dei "limiti massimi di manovrabilità" fissati dallo Stato (art. 8, D.Lgs.
n. 68/2011).
La norma regionale invocata dalla difesa dell'ente trova la sua fonte di legittimazione in una previsione statale, segnatamente nell'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, in via generale, consente per talune sanzioni tributarie l'irrogazione immediata tramite iscrizione a ruolo. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è prevalentemente orientata nel senso di ritenere valida tale procedura semplificata per la tassa automobilistica, qualora prevista da una specifica legge regionale.
La ratio di tale deroga ai principi generali dello Statuto risiede nella natura stessa della tassa automobilistica.
Si tratta di un tributo di massa, il cui presupposto è un fatto oggettivo e facilmente riscontrabile (la proprietà di un veicolo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico) e la cui debenza non scaturisce da una dichiarazione del contribuente. In un simile contesto, la fase di accertamento, intesa come attività di ricostruzione della base imponibile, è di fatto assente o meramente automatizzata. L'emissione e la notifica di un avviso di accertamento si risolverebbero in un adempimento procedurale aggiuntivo, un appesantimento contrario ai principi di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), senza fornire un reale valore aggiunto alla tutela del contribuente. Quest'ultimo, infatti, può pienamente esercitare il proprio diritto di difesa impugnando il primo atto che gli viene notificato e che porta a sua conoscenza la pretesa, ossia la cartella di pagamento, come è puntualmente avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, sulla base della normativa applicabile all'epoca dei fatti, la L.R. Lazio n. 12/2011 costituisce una valida deroga ai principi generali dello Statuto, legittimando l'iscrizione a ruolo diretta senza preventivo avviso di accertamento. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Il motivo di ricorso relativo alla decadenza/prescrizione è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 5 del
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53), l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive "con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, la tassa contestata è relativa all'anno d'imposta 2021. Il termine triennale di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere il 1° gennaio 2022 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2024. La cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 26 ottobre 2023, e dunque ben prima del compimento del termine prescrizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41, in composizione monocratica:
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8528/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230158957251000 TASSA AUTOMOB 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo notificato in data 27.12.2023, il sig. MI NE ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230158957251000, notificatagli in data 26.10.2023, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 456,79 a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta
2021.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità della cartella di pagamento e del ruolo presupposto per violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
In particolare, ha lamentato la mancata notifica di un avviso bonario e, soprattutto, dell'avviso di accertamento, atto che ritiene presupposto indispensabile per la valida formazione del titolo esecutivo e la successiva iscrizione a ruolo. Ha richiamato, a tal fine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 346/2021), secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, in quanto lesivo del diritto di difesa del contribuente.
In via subordinata, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per violazione dei principi di collaborazione e buona fede e, in ulteriore subordine, ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dal diritto di richiedere il credito.
Con controdeduzioni, si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'ente ha sostenuto la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta della tassa automobilistica, senza la necessità di un preventivo avviso di accertamento, in forza della Legge
Regionale n. 12/2011, art. 1, comma 85.
Ha inoltre argomentato l'inapplicabilità alla tassa automobilistica delle disposizioni di cui all'art. 6, comma
5, della L. 212/2000, poiché queste si riferirebbero unicamente ai tributi "risultanti da dichiarazioni". Infine, ha affermato la tempestività della notifica della cartella, avvenuta nel pieno rispetto del termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa di settore.
Con controdeduzioni depositate in data 27 maggio 2024, si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'agente della riscossione ha sostenuto che le doglianze del ricorrente, attenendo al merito della pretesa tributaria e alla regolarità degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sono di esclusiva competenza dell'ente impositore, la
Regione Lazio.
L'Agente della Riscossione, agendo quale mero esecutore e notificatore del ruolo, non potrebbe rispondere di vizi che non riguardano la regolarità formale della cartella o del procedimento esecutivo. A supporto di tale eccezione, ha richiamato consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
La questione centrale del presente giudizio attiene al rapporto tra i principi generali sanciti dallo Statuto dei
Diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) e la normativa speciale, sia statale che regionale, che disciplina la tassa automobilistica. Il ricorrente invoca i principi di collaborazione e trasparenza di cui allo Statuto, sostenendo che essi impongano sempre la notifica di un avviso di accertamento prima dell'iscrizione a ruolo, quale atto fondamentale per garantire il diritto di difesa. La Regione Lazio, di contro, fa leva sul principio lex specialis derogat generali, richiamando la Legge Regionale n. 12/2011, art. 1, comma 85, che autorizza espressamente, per la tassa automobilistica, l'iscrizione a ruolo diretta delle somme dovute e delle relative sanzioni senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento.
Questo Collegio ritiene che la tesi della Regione Lazio sia giuridicamente corretta. La tassa automobilistica è qualificata dalla giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, come "tributo proprio derivato". Ciò significa che, pur essendo istituita e disciplinata nei suoi elementi sostanziali (presupposto impositivo, soggetti passivi) da una legge statale, il suo gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono esercitare una propria potestà legislativa, anche in materia di gestione e riscossione, purché nel rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario e dei "limiti massimi di manovrabilità" fissati dallo Stato (art. 8, D.Lgs.
n. 68/2011).
La norma regionale invocata dalla difesa dell'ente trova la sua fonte di legittimazione in una previsione statale, segnatamente nell'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, in via generale, consente per talune sanzioni tributarie l'irrogazione immediata tramite iscrizione a ruolo. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è prevalentemente orientata nel senso di ritenere valida tale procedura semplificata per la tassa automobilistica, qualora prevista da una specifica legge regionale.
La ratio di tale deroga ai principi generali dello Statuto risiede nella natura stessa della tassa automobilistica.
Si tratta di un tributo di massa, il cui presupposto è un fatto oggettivo e facilmente riscontrabile (la proprietà di un veicolo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico) e la cui debenza non scaturisce da una dichiarazione del contribuente. In un simile contesto, la fase di accertamento, intesa come attività di ricostruzione della base imponibile, è di fatto assente o meramente automatizzata. L'emissione e la notifica di un avviso di accertamento si risolverebbero in un adempimento procedurale aggiuntivo, un appesantimento contrario ai principi di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), senza fornire un reale valore aggiunto alla tutela del contribuente. Quest'ultimo, infatti, può pienamente esercitare il proprio diritto di difesa impugnando il primo atto che gli viene notificato e che porta a sua conoscenza la pretesa, ossia la cartella di pagamento, come è puntualmente avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, sulla base della normativa applicabile all'epoca dei fatti, la L.R. Lazio n. 12/2011 costituisce una valida deroga ai principi generali dello Statuto, legittimando l'iscrizione a ruolo diretta senza preventivo avviso di accertamento. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Il motivo di ricorso relativo alla decadenza/prescrizione è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 5 del
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53), l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive "con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, la tassa contestata è relativa all'anno d'imposta 2021. Il termine triennale di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere il 1° gennaio 2022 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2024. La cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 26 ottobre 2023, e dunque ben prima del compimento del termine prescrizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41, in composizione monocratica:
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.