Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2000, n. 6791
CASS
Sentenza 10 aprile 2000

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Massime3

Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici è diverso, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Pertanto il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.

L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come l'art. 1759 cod. civ. (Responsabilità del mediatore d'affari).

In tema di notificazione , la relazione di avvenuta notifica va scritta in calce all'atto da notificare e alla copia notificata, ma può anche essere redatta in un foglio separato, sempre che non sussistano dubbi sul documento cui essa si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la regolarità della relazione di notifica contenuta nel rapporto dei carabinieri in cui si assicurava l'adempimento di quanto richiesto dal giudice).

Commentario1

  • 1Truffa: il silenzio può costituire un raggiro?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023

    La massima In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2000, n. 6791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6791
Data del deposito : 10 aprile 2000

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