Sentenza 10 aprile 2000
Massime • 3
Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici è diverso, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Pertanto il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.
L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come l'art. 1759 cod. civ. (Responsabilità del mediatore d'affari).
In tema di notificazione , la relazione di avvenuta notifica va scritta in calce all'atto da notificare e alla copia notificata, ma può anche essere redatta in un foglio separato, sempre che non sussistano dubbi sul documento cui essa si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la regolarità della relazione di notifica contenuta nel rapporto dei carabinieri in cui si assicurava l'adempimento di quanto richiesto dal giudice).
Commentario • 1
- 1. Truffa: il silenzio può costituire un raggiro?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2000, n. 6791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6791 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Pasquale Trojano Presidente del 10.04.00
Dr. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dr. Luigi Sansone Consigliere N. 765
Dr. Adolfo Di Virginio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Ugo Luigi Scelfo Consigliere N. 1276/00
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da: 1) SA IA, nato a [...] il [...]; 2) SA ON, nato a [...] il [...]; 3) LL IT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 27 maggio 1999 della Corte d'appello di Torino;
letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione del cons. Dr. Renato Fulgenzi;
udito il PM nella persona del sostituto procuratore generale Dr. Giuliano Turone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato associativo di cui alla lettera a) dell'atto d'imputazione, con rigetto nel resto;
uditi i difensori: avv. Ettore Randazzo del foro di Roma per LE, avv. Giuseppe Zanalda e avv. IT Chiusano, del foro di Torino, per i NO,
O S S E R V A
Con il provvedimento sopra indicato la corte d'appello, in parziale riforma della sentenza 31.5.96 del tribunale di Torino, ha rideterminato in anni sei, in anni cinque e mesi undici ed in anni quattro e mesi undici, la pena della reclusione inflitta rispettivamente a IA e ON NO, a IT LE e ad ON PE (il cui ricorso è stato stralciato per impedimento del difensore) ritenuti responsabili di associazione per delinquere (capo A), truffa aggravata (capo B), bancarotta fraudolenta impropria e frode fiscale (capo C).
Dalla esposizione dei fatti compiuta dalla corte d'appello, sulla base della più ampia ricostruzione dei medesimi effettuata dal giudice di primo grado, emerge quanto segue:
a partire dai primi mesi del 1992 i NO, amministratori della s.n.c. UB AC, ed il LE, titolare di uno studio di consulenza aziendale in Genova, avevano posto in essere una attività di carattere promozionale in campo finanziario, apparentemente rivolta alla ricerca di come far ottenere ad imprenditori privati italiani cospicui prestiti da parte di istituti di credito operanti all'estero.
Le aziende interessate prendevano contatto con lo studio LE e sottoscrivevano una "lettera di incarico con la quale davano mandato alla società suddetta di attivarsi nella ricerca di finanziamenti presso istituti bancari esteri.
L'accordo prevedeva il pagamento - a finanziamento concesso - di una provvigione, a favore della UB, del 7,5% del prestito, con un anticipo dell'1 -1,5% da versare all'atto del conferimento del mandato, stabilendo il contratto che tale importo sarebbe stato restituito al mandante in caso di mancato ottenimento del finanziamento, previa deduzione delle spese sostenute sino a quel momento.
Una verifica contabile, iniziata dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza nei confronti della UB nel giugno 1992 e portata a termine il 30.6.93, accertava la totale carenza della contabilità, il mancato versamento dell'IVA per più di 500 milioni di lire e la mancata fatturazione di una parte consistente dei cospicui ricavi conseguiti.
Poiché nessuna delle iniziative prospettate alla clientela era andata in porto, nell'autunno del '92 cominciarono a pervenire al LE ed alla UB (che nel frattempo aveva modificato la ragione sociale in quella di UB EBA International Group) le prime richieste di restituzione degli anticipi versati. Da questo momento in poi gli imputati avevano posto in essere tutta una serie di attivita', volte a rassicurare i clienti e a prendere tempo.
Gli imprenditori furono informati che l'erogazione dei fondi sarebbe avvenuta attraverso la tedesca Dresdner Bank, ma che per motivi di carattere fiscale gli importi finanziari avrebbero dovuto transitare per la Agrobank di Budapest.
Venne fatto presente che a seguito dell'uscita dell'Italia dal sistema monetario europeo, dopo la tempesta valutaria dell'estate del '92, era necessario pazientare, eventualmente sottoscrivendo nuovi mandati per allargare la ricerca di finanziamenti in ambito extraeuropeo.
Nel luglio del 1993 un avvocato per conto della UB scrisse ai titolari delle imprese di non procedere ad iniziative di carattere legale nei confronti della società, visto l'esito della verifica contabile da poco ultimata dalla guardia di finanza. Alcuni imprenditori furono convocati a Torino presso la sede dell'Unione industriali, dove LE illustrò loro un nuovo progetto di finanziamento da parte di un organismo estero denominato VAM B.F.C..
Di fatto nessun finanziamento venne reperito a favore dei numerosi imprenditori che avevano sottoscritto le lettere di incarico, e con sentenza 18.12.93 il tribunale di Torino dichiarò il fallimento della s.n.c. UB-EBA International Group e quello di ON e IA NO, soci illimitatamente responsabili. Lo stato passivo del fallimento ebbe a registrare 77 insinuazioni per un importo complessivo ammesso di lire 3.523.895.000 relativamente alla massa sociale, mentre l'attivo del fallimento si attestò sul valore complessivo di lire 132.618.000.
La difesa dei NO deduce:
1) che tutte le circostanze indicate dalla corte territoriale per sostenere l'esistenza della truffa contrattuale (condotte dei ricorrenti definite "tecniche di trascinamento"; incapacità professionale dei NO;
inconsistenza della UB AC;
mancata erogazione dei finanziamenti) presupponevano una valutazione ex post la quale - in mancanza di una preventiva individuazione di artifici e raggiri posti in essere dagli imputati in sede di stipulazione dei contratti - non dimostrava la presenza di un dolo iniziale idoneo a qualificare l'inadempimento contrattuale come elemento costitutivo del reato di truffa;
2) che la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 CP avrebbe dovuto essere calibrata caso per caso, contemperando il criterio oggettivo con quello soggettivo rappresentato dalla capacità economica della parte offesa, sicché erroneamente i giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado, in cui un danno superiore a 80/100 milioni di lire era stato ritenuto idoneo a realizzare "un serio pregiudizio a qualsiasi soggetto indipendentemente dalla consistenza patrimoniale dello stesso";
3) che la corte d'appello forzava illegittimamente l'interpretazione dell'art. 124 CP, facendo riferimento alle c.d. tecniche di trascinamento per giustificare la circostanza, emergente dagli atti, che erano ampiamente decorsi i termini per la presentazione delle querele, avvenuta nei primi mesi del 1994;
4) che nella sentenza impugnata si faceva confusione tra l'istituto del reato continuato, commesso da più persone in concorso fra di loro, e il reato associativo di cui all'art. 416 CP, in quanto veniva elevato a rango di struttura associativa il mero accordo tra il commercialista LE e i due amministratori-soci della UB AC, senza indicare alcun elemento dimostrante l'esistenza di un rapporto strutturale tra lo studio di Genova e la società avente sede in Torino;
5) che alla tesi, denunciata nei motivi di appello,
dell'inconciliabilità tra le ipotesi delittuose di cui sopra e quelle di bancarotta impropria, basate sul presupposto dell'esistenza non solo formale ma anche sostanziale di una attività d'impresa, erroneamente la corte territoriale aveva opposto la teoria civilistica dell'affidamento, affermando che la tutela del terzo si deve collocare nella fase iniziale delle operazioni finanziarie, in cui i sottoscrittori dei mandati si trovavano di fronte ad una vera e propria società finanziaria regolarmente costituita e omologata:
tale ricostruzione, invero, non teneva conto che a gestire la fase iniziale di sottoscrizione del mandato era stato per la maggior parte dei casi il LE, nella cui reputazione professionale gli imprenditori avevano riposto la loro fiducia, sicché solo qualche tempo dopo la sottoscrizione essi avevano potuto apprezzare la "apparenza giuridica" della società dei NO;
6) che non vi era la dimostrazione dell'esistenza di condotte appropriative o distrattive, sicché l'accusa di bancarotta patrimoniale si basava solo sulla mancata giustificazione del disavanzo fallimentare, peraltro sensibilmente minore se si fossero dedotti gli oneri di gestione, cui veniva invece negata ogni rilevanza in quanto integranti le condotte dei reati di associazione e truffa;
7) che quanto alla bancarotta fraudolenta impropria, non si vedeva come potesse farsi rientrare nella nozione di operazioni dolose (art. 223, comma secondo n.2 R.D. 16.3.1942 n.267) la condotta già
qualificata a titolo di truffa, mentre appariva inconciliabile sul piano della logica e dell'equità che una medesima condotta venisse punita sotto tre titoli di reato in concorso formale tra loro (truffa, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e operazione dolosa determinante il fallimento);
8) che i giudici di appello fondavano l'affermazione di responsabilità per bancarotta documentale sulla mancanza di alcune scritture contabili, ignorando come si fosse pervenuti alla ricostruzione del patrimonio degli affari in base alla documentazione, anche extracontabile, reperita e consegnata al curatore dai ricorrenti;
9) che erroneamente gli stessi giudici avevano ritenuto configurabile il concorso formale tra il reato di frode fiscale di cui all'art. 4/1, lettera b) della legge 516/82 e quello di bancarotta fraudolenta documentale, mentre avrebbero dovuto ravvisare nella specie un concorso apparente di norme, in quanto, come afferma autorevole dottrina, lo scopo di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, richiesto dall'art. 216 L.F., comprende quello di evitare le indagini del fisco, il quale è pur sempre un creditore, in potenza o in atto;
10) che comunque, la società non aveva rifiutato di esibire la documentazione di cui era in possesso, sicché la ricostruzione della contabilità non era stata ostacolata dal comportamento previsto dalla lettera b) dell'art.4 l.cit. (occultamento e distruzione) bensì dalla presenza di una documentazione incompleta;
11) che nel giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate immotivatamente non si era tenuto conto del comportamento successivo dei ricorrenti, i quali avevano raggiunto un accordo con la curatela ottenendo da questa la revoca della costituzione di parte civile;
12) che erroneamente erano state disattese: a) l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello emesso in data 22.10.98, per il quale non risultava rispettato il termine di compiuta giacenza, nonché della successiva
contro
-citazione dell'11.1.99, per violazione degli artt. 601/6 e 429/1, lett. f) CPP;
b) l'eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio in primo grado, del quale era stata notificata a IA NO soltanto la prima pagina, con l'indicazione di un solo capo d'imputazione; c) l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa rinnovazione del decreto di citazione - nel procedimento già fissato per il 29.9.94 dinanzi alla quarta sezione del tribunale - dopo che, con ordinanza presidenziale del 27 settembre, era stata disposta la riunione dei due procedimenti (quello per il reato di frode fiscale, assegnato alla quarta sezione, e quello concernente le rimanenti imputazioni, assegnato alla seconda) dinanzi a quest'ultima sezione, per l'udienza, già fissata, del 16.11.94.
IT LE, con motivi personali, deduce violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo: 1) al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.6 CP;
2) all'omessa riduzione di pena nel massimo consentito da un giudizio di prevalenza (e non di mera equivalenza) delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ritenute;
3) alla decorrenza del termine per proporre querela;
4) alla disciplina della remissione della querela (artt.152-156 CP); 5) alla sua partecipazione al reato associativo;
6-7) alla mancata assunzione di prova decisiva con riferimento al reato di truffa;
8) alla inconciliabilità delle ipotesi di bancarotta fraudolenta con le altre ipotesi delittuose;
9) alla sua partecipazione al reato di bancarotta e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato suddetto;
10) alla mancata declaratoria di improcedibilità dei reati tributari per condono fiscale;
11) al difetto di motivazione in ordine al ruolo da lui svolto nella vicenda VAM B.F.C.; 12) alla configurabilità del reato di bancarotta impropria;
13) alla quantificazione della pena. In via preliminare vanno esaminate le questioni concernenti la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, riproposte in questa sede dalla difesa dei NO.
La prima questione (motivo di ricorso n. 12, sub lett.a)) riguarda il decreto di citazione emesso dal presidente della corte d'appello il 22.10.98 per il giorno 1.2.99, del quale si sostiene la nullità per omessa notifica, non risultando dagli atti la durata del periodo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Va premesso che la notifica del decreto di citazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, è avvenuta mediante deposito nella casa comunale, con affissione di avviso alla porta della casa di abitazione e comunicazione dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 157/8 CPP. Risultando peraltro assenti sia i destinatari che le persone abilitate a ricevere la raccomandata in luogo dei primi, il postino in data 1.4.99 provvedeva al deposito della stessa presso l'ufficio postale dandone notizia ai destinatari mediante avviso immesso nella cassetta della corrispondenza (art. 8, comma secondo L. 20.11.82 n.890). La difesa dei NO deduce che mentre è certa (risultando dal timbro apposto dalla cancelleria della corte d'appello al momento della ricezione) la data di restituzione del piego al mittente (il 22.1.99), non vi è alcun elemento da cui possa desumersi l'avvenuto rispetto del termine di compiuta giacenza presso l'ufficio postale, perché sull'avviso di ricevimento non è stata apposta l'indicazione relativa alla data del mancato ritiro del piego stesso, con ciò violandosi il disposto dell'art. 8, comma terzo L. n.890/82. Ne deriverebbe, secondo i ricorrenti, che a seguito della declaratoria di illegittimità della citata disposizione (C.Cost. n. 346/98) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo (soli) dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, si verifica una nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, di ordine generale ex art. 178 lett.c) CPP, qualora non risulti che il piego non ritirato è stato restituito al mittente dopo che dal deposito è decorso un "congruo" periodo di tempo, superiore ai dieci giorni ritenuti dalla Corte costituzionale lesivi della possibilità di conoscenza dell'atto da parte del notificatorio (e, quindi, del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.). La tesi, con la quale si sostiene che l'intervento additivo realizzato dalla Corte costituzionale sull'art. 8 citato debba riflettersi anche sulle comunicazioni di cui all'art. 157 CPP, non può essere accolta, malgrado il sostegno ad essa apparentemente offerto dall'art. 10 della legge n.890/82. In primo luogo, come correttamente si è rilevato in dottrina, l'invio delle raccomandate che l'ufficiale giudiziario deve effettuare ex art. 157 CPP non integra un'ipotesi di "notificazione a mezzo posta", bensì di "comunicazione a mezzo posta". Tanto è vero che la stessa legge 890 distingue, anche nel titolo, fra "notificazioni a mezzo posta" e "comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", prevedendo poi, all'art. 10, che "le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari".
Va inoltre condiviso il rilievo che nella sentenza citata la Corte non ha inteso modificare l'effetto presunto di ricezione in conseguenza della giacenza per dieci giorni che l'art. 8 della legge n.890/82 continua a prevedere, ma ha voluto semplicemente introdurre una ulteriore garanzia di supporto alla presunzione legale di conoscenza: garanzia individuata nell'aggiunta, accanto all'avviso lasciato dall'addetto al servizio postale, di un altro avviso e nella conservazione dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale per più di dieci giorni. Tutte garanzie che già sussistono allorché la notifica avvenga con le forme di cui all'art. 157 CPP, perché già il destinatario riceve due avvisi del deposito dell'atto nella casa comunale - uno affisso alla porta e uno inviato con raccomandata (alla quale quanto meno segue un altro avviso lasciato dal postino) - e perché in questo caso l'atto resta presso la casa comunale anche oltre il termine fissato dall'art. 8 L. n.890/82. In subordine, la difesa dei NO ha riproposto l'eccezione di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429/1, lett.f) e 601/6 CPP, del decreto di controcitazione dell'11.1.99, in quanto privo dell'avvertimento che la mancata comparizione avrebbe comportato il giudizio contumaciale.
Al riguardo si osserva: il decreto di citazione 5.2.98, che stabiliva per il 20.3.98 la trattazione dell'appello, recava l'avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione;
il 20.3.98 la corte, rilevato che era insufficiente il termine a comparire, rinviava il processo a nuovo ruolo;
l'11.1.99 il presidente comunicava che, per sopravvenuto impegno della sezione, il procedimento già fissato per l'1.2.99 veniva rinviato al 26.5.99; deve presumersi (non essendo stato trovato) che anche il decreto di citazione 22.10.98, con il quale era stata fissata l'udienza dell'1.2.99, contenesse l'avvertimento prescritto dall'art. 429/1, lett.f); non è comunque ipotizzabile la dedotta nullità, perché gli appellanti erano stati avvertiti una volta per tutte delle conseguenze della mancata comparizione con il decreto di citazione 5.2.98.
IA NO ha anche riproposto (motivo n.12, sub lett. b)) un'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, ex artt.178/1, lett. c) e 429/1, lett. c) ed f) CPP: gli sarebbe stata notificata soltanto la prima pagina dell'atto, contenente solo l'indicazione del primo capo d'imputazione, onde non era stato messo in grado di conoscere tutti i fatti a lui contestati, nè il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
Con ordinanza 16.11.94 il tribunale rilevò che dalla relata di notifica risultava la consegna al NO dell'intero decreto che disponeva il giudizio, sicché le asserzioni dell'imputato erano prive di rilevanza a fronte dell'efficacia dell'atto pubblico. La corte d'appello ha condiviso questa valutazione, che appare del tutto corretta.
Si sostiene dalla difesa del ricorrente che non può qualificarsi relazione di notifica l'annotazione contenuta nel rapporto dei carabinieri, in cui si assicura di aver adempiuto a quanto richiesto dal giudice mediante consegna di copia dell'atto, restituito integralmente allo stesso.
L'obiezione appare priva di consistenza. La relazione va scritta in calce all'atto da notificare e alla copia notificata, ma può anche essere redatta in un foglio separato, sempre che non sussistano dubbi sul documento cui essa si riferisce. Inoltre, la non piena corrispondenza tra l'art. 148/3 CPP (secondo cui gli atti vanno notificati "per intero") e l'art. 171 lett. a) (che sanziona di nullità solo l'atto notificato "in modo incompleto") ha permesso a questa Corte di ritenere valida la notifica di un atto "non intero", ma che tuttavia contenga gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez.I, 5.8.93, Gritti, rv.194853; Sez.II, 20.3.92, Fioto, rv.189791). Nè, per finire, sembrano prive di rilievo alcune circostanze di fatto (la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del fratello ON, effettuata nel comune domicilio dichiarato;
la rappresentanza e assistenza dei due imputati da parte di uno stesso difensore di fiducia) che inducono ad escludere l'esistenza di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa di IA NO. L'ultima questione preliminare dedotta dai fratelli NO (motivo n. 12, sub lett. c)) attiene all'affermazione della sentenza di appello (p.12) secondo cui il decreto in data 27.9.94 (con il quale il presidente del tribunale di Torino aveva assegnato alla seconda sezione, già designata per la trattazione del processo concernente i reati fiscali, anche il processo concernente i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa, assegnato in un primo momento alla quarta sezione) costituiva un'ipotesi tipica di differimento "per la quale doveva osservarsi la procedura prevista dall'art. 465 CPP", sicché non era necessario rinnovare la citazione degli imputati dinanzi alla sezione designata a trattare i procedimenti riuniti, essendo sufficiente che del provvedimento presidenziale le parti avessero ricevuto tempestiva conoscenza (circostanza non contestata dalla difesa dei NO). Secondo i ricorrenti, l'anticipazione o posticipazione della udienza di cui al citato articolo "opera esclusivamente con riferimento alla medesima sezione" e non anche con riguardo all'ipotesi di riunione di processi prevista dall'art. 2 delle norme di attuazione al codice di rito, per la quale sarebbe necessario rinnovare la notifica del decreto che ha disposto il giudizio.
Ora, non si vede come l'esercizio, da parte del presidente di un tribunale suddiviso in sezioni, della prerogativa di adottare un criterio di designazione diverso da quello cronologico, nelle ipotesi in cui quest'ultimo risulti pregiudizievole per "la rapida definizione dei processi" ovvero sussistano "rilevanti esigenze di servizio" (art. 2 cit.), da un lato non possa equipararsi, quanto agli obblighi di comunicazione e notifica, alla facoltà del presidente del collegio giudicante di anticipare o differire la data dell'udienza ai sensi dell'art. 465 CPP, e dall'altro abbia qualcosa in comune (in un modello processuale che si vuole ispirato alla massima semplificazione) con il metodo usato per avvisare le parti che, invece di comparire il 29.9.94 dinanzi alla quarta sezione del tribunale, avrebbero dovuto essere presenti il 16.11.94 davanti alla seconda sezione.
Venendo alle censure di merito, si ritiene opportuno iniziarne l'esame con quella concernente il vizio di interpretazione della legge penale in cui i giudici di appello sarebbero incorsi quanto ai criteri distintivi tra il concorso di persone nel reato e il delitto di associazione per delinquere.
La difesa dei NO, nei motivi principali e nei motivi nuovi depositati il 27 marzo, ha dedotto che l'accordo fra il LE e i NO integrava soltanto un'ipotesi di concorso nel reato di truffa continuata, perché le risultanze processuali non consentivano di ritenere dimostrata ne' l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di truffe, ne' la consapevolezza dei medesimi di essere associati per l'attuazione di detto programma.
Ora, è noto che per la prevalente dottrina nel reato di associazione per delinquere, inquadrato fra i delitti contro l'ordine pubblico, il profilo di offesa al bene tutelato si ricollega al fatto che gli associati, nel costituire un organismo in sè e per sè distinto dalla fase di attuazione dei singoli delitti-scopo, non orientano la propria attività esclusivamente verso la realizzazione di uno o più reati specificamente individuati quanto a numero, a identità delle vittime, a modalità esecutive del fatto, scopo degli associati essendo invece, prima di tutto, quello di ripartirsi i compiti in vista della realizzazione di un programma indeterminato di reati, la cui concreta attuazione possa essere di volta in volta decisa nell'ambito di una struttura organizzativa destinata a fornire un supporto di carattere stabile alle singole deliberazioni criminose. Sicché proprio questa stabilità del vincolo, questo suo porsi come attività separata dai singoli delitti, costituisce quel dato oggettivo che incarna l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, da identificarsi nella pace e tranquillità sociale, turbate dalla presenza di un "ente" dotato di vita propria e internamente strutturato in funzione della lesione di altri interessi penalmente tutelati.
Le citate posizioni dottrinali (fatte proprie dal PG in sede, che ha espresso riserve sulla configurabilità di una struttura associativa la cui dissoluzione appariva fin dall'inizio scontata) sono naturalmente condivise da questo collegio, il quale peraltro, nel sottolineare come la stessa dottrina ammetta la punibilità a norma dell'art. 416 dell'associazione costituita (è il caso in esame) per commettere più delitti della stessa specie, non può ignorare l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea la sufficienza di una semplice ed anche rudimentale predisposizione di mezzi, con apprestamento degli stessi anche occasionale nel corso della permanenza del vincolo associativo, purché idonea in concreto alla realizzazione del programma di delinquenza per cui il vincolo associativo si è instaurato e perdura, in relazione alle esigenze richieste dall'esecuzione di ciascuno dei delitti programmati (Sez.VI, 14.6.95, Montani, m.203642;
Sez.I, 24.1.91, Arturi, m.186923). Con argomentazione non censurabile in questa sede, perché immune da vizio logico-giuridico, i giudici del merito hanno comunque ritenuto perfezionato il delitto associativo: per l'esistenza di un preciso programma delittuoso, desunta dalle caratteristiche di complessità e reiterazione nel tempo della condotta criminosa, frutto non di deliberazioni isolate ed autonome bensì di uno schema operativo ben strutturato, tendente alla commissione di una serie indeterminata di illeciti;
per la circostanza che l'attività di intermediazione finanziaria prospettata alla clientela aveva fatto costantemente capo ad una impresa regolarmente costituita e dotata di una struttura aziendale, "centro di predisposizione e confezionamento di quel copioso materiale cartaceo abilmente utilizzato per promuovere le artificiose proposte contrattuali"; per il supporto fornito dal LE attraverso il proprio studio professionale, la cui attività venne "totalmente assorbita da tale opera di asserita promozione finanziaria"; per il fatto che la ricerca della clientela ebbe luogo anche tramite la collaborazione di alcuni promotori finanziari in varie parti dell'Italia settentrionale;
per la predisposizione da parte degli imputati di "tecniche di trascinamento" dirette a mantenere viva la fiducia degli imprenditori, nonché di altri espedienti intesi ad impedire, o comunque a ritardare, la scoperta della fittizietà delle operazioni finanziarie prospettate tramite le lettere di incarico, considerati "segno inequivocabile del livello organizzativo raggiunto dagli associati".
Quanto all'elemento psichico, il tribunale (p.181) ritiene "del tutto evidente" la consapevole e volontaria adesione dei fratelli NO al programma criminoso, e "non meno evidente" quella di IT LE, di cui sottolinea il ruolo primario e insostituibile "nella fase più delicata e determinante dell'operazione", mentre la corte d'appello (p.65) si limita, per i NO, a rinviare alla sentenza di primo grado (il che non costituisce difetto di motivazione: Sez.I, 13.11.97, Ingardia, m.209442) soffermandosi invece a lungo (p.69 ss.) sulle ragioni addotte dal commercialista LE (motivo n.5) per sostenere la sua estraneità al reato associativo.
Tali ragioni sono state riproposte in questa sede, costituendo oggetto di apposito motivo, che deve essere qui esaminato, posto che il numero minimo di tre persone è uno degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere.
LE, premesso che "l'adeguatezza o meno delle strutture operative è fatto meramente d'opinione", deduce la manifesta illogicità della sentenza, in quanto:
la documentazione cartacea relativa ai suoi contatti con la UB AC indicava l'esistenza di un vero e proprio rapporto di rappresentanza, dal quale avrebbe dovuto desumersi la sua totale estraneità alla struttura torinese;
diversi imprenditori avevano confermato in dibattimento come egli avesse svolto solo un ruolo di intermediario;
ulteriore prova di tale terzietà era costituita dalla mancanza di un preesistente accordo con i fratelli NO;
la sua buona fede appariva evidente dall'avere egli chiesto, in ordine alla fattibilità delle operazioni finanziarie presentate, il parere di un professionista serio, tale Sivori;
un accordo criminoso "va portato avanti da tutti gli associati ed in tutte le occasioni", circostanza verificatasi raramente nella vicenda in esame;
una serie di comportamenti da lui tenuti erano idonei a dimostrare la sua dissociazione nei confronti della UB e la mancanza del dolo di partecipazione al reato associativo;
egli non aveva preso parte alla divisione degli utili, essendo stato pagato a percentuale.
Ma secondo i giudici di appello le risultanze processuali dimostrano:
che LE collaborò in modo stretto ed intenso con i NO sin dai primi momenti di attività della UB e gestì gran parte della clientela nella fase della induzione in errore;
che la presa di distanza si verificò quando ormai era stata perfezionata gran parte dell'attività truffaldina, e fu solo apparente, perché in epoca successiva egli sottopose ad alcuni clienti proposte di rinnovo dell'incarico alla UB;
che la teorica praticabilità dei contratti era del tutto irrilevante a fronte del fatto che i canali di finanziamento erano fittizi;
che una prova fondamentale del coinvolgimento di LE nell'attività fraudolenta della UB era costituita dalla sua partecipazione alla vicenda ungherese della Agrobank, in cui egli prese effettivamente parte al doppio gioco;
che il suo presentarsi come intermediario era circostanza irrilevante dinanzi al fatto che l'esistenza di uno studio professionale ben conosciuto aveva rappresentato uno degli elementi fondamentali della struttura organizzativa del sodalizio criminoso;
che avendo incamerato ben 875 milioni di lire, non era possibile parlare di una ripartizione degli utili realmente ingiusta e indicativa dell'estraneità di LE al sodalizio criminoso.
Ritiene questa Corte che in ordine alla affermazione di responsabilità di LE per il delitto in esame le argomentazioni suesposte siano immuni da vizio logico-giuridico, e tanto basta per rigettare il gravame che le concerne, tenuto conto del circoscritto orizzonte del sindacato di legittimità, nel quale non rientra la verifica dell'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (SS.UU. 30.4.97 Dessimone, m.207944).
Inammissibili o infondati appaiono anche i motivi di ricorso proposti dai NO (nn. 1-3) e da LE (nn.3, 4, 6) in ordine all'affermazione di responsabilità per truffa contrattuale. I NO, premesso che il reato in questione presuppone la presenza di artifici e raggiri al momento della conclusione del contratto, lamentano che tutte le circostanze menzionate dalla sentenza impugnata a dimostrazione dell'esistenza di una volontà truffaldina non riguardavano tale momento ed erano quindi irrilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza, per escludere il quale sarebbe bastato riflettere sul fatto che le lettere di incarico non prospettavano condizioni atte ad indurre in errore la clientela in merito al sicuro raggiungimento dei risultati finanziari voluti.
È sufficiente osservare, al riguardo, come a tale obiezione correttamente i giudici di appello abbiano risposto che l'accusa mossa agli imputati era quella di aver fatto credere alla clientela di possedere "le capacità e gli strumenti operativi per intraprendere e portare a termine una valida attività di procacciamento all'estero di adeguate fonti di finanziamento". Ed è appena il caso di aggiungere che l'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come l'art. 1759 cod. civ. (Sez.II, 13.11.97, Fascini, m.210575). Premesso che gli imputati rispondono di 135 episodi di truffa in danno di altrettante imprese, che è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in relazione agli episodi nei quali il danno cagionato fosse tale da superare la soglia degli 80/100 milioni di lire, e che al di sotto di tale soglia è stato utilizzato il criterio sussidiario del danno soggettivamente risentito (derivando da ciò, nei casi di specie, una pressoché generale esclusione dell'aggravante medesima), i NO deducono che quest'ultimo criterio avrebbe dovuto essere applicato in via esclusiva, sia per l'arbitrarietà della soglia prescelta, sia per il fatto che, essendo l'anticipo corrisposto dagli imprenditori truffati stabilito in rapporto all'entità del finanziamento richiesto, appariva difficile immaginare come l'esborso di una tale cifra potesse causare un danno di rilevante entità, visto che era stabilito dalla stessa società richiedente.
Ma è giurisprudenza pacifica di questa Corte, in tema di applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che l'apprezzamento della lesione soggettivamente subita dal danneggiato può rilevare solo se la valutazione intrinseca del danno non sia di per sè significativa di notevole gravità (sez.VI, 25.2.98, FF.SS. e Pera, m.210525; Sez.II, 14.5.91, Pastrovicchio, m.188490).
Con riferimento alle querele sporte dai titolari di alcune imprese (quindici, secondo i NO;
diciotto, secondo il LE) si deduce violazione dell'art. 124/1 CP, perché le stesse sarebbero state presentate quando era già decorso il termine di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
Ciò in quanto: i mandati (tutti con scadenza di 90 giorni, decorsi i quali si poteva chiedere la restituzione degli anticipi versati) furono sottoscritti all'inizio del 1992; le "tecniche di trascinamento" cominciarono nel maggio dello stesso anno e terminarono il 28.7.93, data cui risale la lettera del legale della UB;
le querele furono presentate nei primi mesi del 1994. Ma questo collegio è del parere che da quanto esposto non possa ritenersi dimostrata la dedotta violazione di legge, cui conseguirebbe l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale nei casi in esame.
Non sembra, invero, sindacabile in questa sede - perché conforme all'insegnamento della Corte di cassazione che il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato (Sez.IV, 8.4.98, Bonomo, m.210621) - la valutazione in fatto con la quale la corte d'appello ha ritenuto che la piena consapevolezza della fraudolenza insita nelle proposte finanziarie avanzate dalla UB venne raggiunta soltanto attraverso le notizie concernenti gli sviluppi delle indagini preliminari nei confronti dei ricorrenti e, soprattutto, tramite quelle attinenti alla dichiarazione di fallimento della suddetta società.
LE ripropone, con riferimento ad una delle querele, la tesi che per essa era intervenuta remissione tacita. Deduce inoltre manifesta illogicità della sentenza e omessa assunzione di prova decisiva, per avere la corte d'appello da un lato escluso in modo apodittico che il mancato reperimento dei finanziamenti promessi dipendesse dalla crisi valutaria che aveva determinato la temporanea uscita dell'Italia dallo SME, e dall'altro omesso di disporre la perizia da lui chiesta sul punto, accontentandosi di "una semplice chiacchierata disinformata" del teste Russo.
Il primo motivo è generico, e quindi inammissibile (Sez.IV, 18.9.97, Ahmetovic, m.210157), non avendo il ricorrente contestato in alcun modo la sentenza, nella parte in cui nega che la giusta riprovazione della parte offesa verso l'inefficienza del proprio commercialista possa indicare una volontà tacita di rimettere la querela proposta nei confronti di altro soggetto.
Anche il secondo motivo è inammissibile: secondo i giudici di appello (p.70 s.) la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per acquisire il parere del prof. Casani sugli effetti della crisi valutaria suddetta, si basava "su presupposti assolutamente in contrasto con le risultanze processuali", perché, anche a voler prescindere da ogni possibile valutazione sui reali effetti di tale evento, il carattere fittizio delle fonti di finanziamento costituiva un dato insuperabile che rendeva la richiesta di rinnovazione del dibattimento "palesemente inaccoglibile".
E secondo costante giurisprudenza di questa Corte (da ult., Sez.III, 28.10.98, Patrizi, m.212187) il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti, essendo rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Prive di fondamento devono ritenersi anche le svariate censure mosse da parte dei NO (motivi 5-8) e di LE (motivi 8, 9 e 12) al giudizio di colpevolezza per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (artt. 216 e 223 L.F.) in ordine al quale i giudici di appello, accogliendo sul punto l'impugnazione proposta dal pubblico ministero contro la sentenza di primo grado, hanno ritenuto che tutti e tre i ricorrenti (i primi due nella loro qualità di soci e amministratori della UB, il terzo quale concorrente esterno) dovessero rispondere non solo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ma anche di aver cagionato il fallimento della società "per effetto di operazioni dolose".
Quanto al rilievo che, avendo la UB, secondo l'impostazione accusatoria, operato non in ossequio alle normali logiche imprenditoriali non sarebbe possibile ritenere integrate ipotesi delittuose che presuppongono l'esercizio di una normale attività d'impresa, esso è del tutto privo di fondamento.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (da ult. Sez.V, 8.10.97, Romano, m.209270; Sez.V, 15.12.93, Lantieri, m.197270), il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché il bene giuridico protetto dalle rispettive, norme incriminatrici è diverso, sia perché l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Pertanto il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.
Non si è infatti mai posto in dubbio, in conformità alle conclusioni cui giunge la prevalente dottrina, secondo cui fanno parte del patrimonio dell'imprenditore anche i beni di provenienza illecita, che anche l'impresa truffaldina sia assoggettabile alla procedura fallimentare (Sez.V, 15.4.80 n. 4830, m.144971; Sez.V, 25.1.82 n. 718, m.151772). Non censurabile, perché frutto di valutazione discrezionale riservata al giudice di merito e correttamente motivata, è il convincimento: che la UB fu sistematicamente spogliata dai fratelli NO dell'unica sua fonte di guadagno, rappresentata dai proventi acquisiti fraudolentemente presso la clientela;
che LE, pur non rivestendo la qualifica di amministratore, recò un concreto contributo materiale e morale alla produzione dell'evento e partecipò alla spartizione incamerando una percentuale degli anticipi corrisposti dalla clientela;
che anche una rilevante riduzione dell'ingiustificato disavanzo (peraltro ritenuto non ravvisabile nel caso di specie) non avrebbe avuto alcun rilievo sulla sussistenza del dolo, considerato il tipo di attività svolta dalla UB e la sistematicità delle condotte distrattive. E ciò a prescindere dal fatto che dalla mancata dimostrazione, da parte degli amministratori di una società dichiarata fallita, della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio, ben può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Sez.V, 8.10.97, Cimarelli, ivi, 199, 651, n.277).
Quanto alla causazione del fallimento per effetto di "operazioni dolose", si ritiene, in conformità ad autorevole dottrina, che nella formula rientri qualsiasi comportamento delle persone preposte all'amministrazione e al controllo della società che, implicando abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, rechi pregiudizio ai legittimi interessi dell'ente, dei soci o dei creditori e sia nel tempo stesso realizzato allo, scopo di procurarsi un ingiusto profitto (Sez.V, 8.4.88, Grappone, in Cass.pen.189, 1559, n.1365).
Pertanto l'elemento soggettivo richiesto non è la volontà diretta a provocare lo stato d'insolvenza, bensì la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa", dia luogo alla decozione (Sez.V, 17.12.97, De Bellis, ivi, 199, 1961, n.962).
È vero, poi, che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non sussiste quando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia stata attuata con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di far ricorso a fonti di documentazioni esterne pubbliche o private (Sez.V, 28.10.97, Boccia, ivi, 199,649, n.275).
Ma nel caso in esame la ricostruzione, secondo i giudici di appello, oltre che "particolarmente difficoltosa", fu soltanto parziale e tale da non consentire di fare chiarezza sull'effettiva entità del fenomeno illecito posto in essere nell'ambito della UB, mentre la sottrazione delle scritture contabili fu determinata "dalla precisa volontà degli imputati" di impedire la stessa (p.56). Venendo, infine, alle diverse censure concernenti la condanna per il delitto di frodo fiscale, deve preliminarmente osservarsi che il decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999 n.205") ha previsto all'art. 10 il delitto di "occultamento o distruzione di documenti contabili". La nuova fattispecie criminosa sostituisce quella prevista dall'art. 4/1, lett. B) del decreto-legge 10.7.1982 n.429 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1982 n.516), ma la norma citata ne subordina la punibilità all'ipotesi che il fatto non costituisca "più grave reato".
La condotta criminosa contestata ai ricorrenti, in virtù di questa norma (che per motivi di economia processuale la Corte ritiene di dover applicare prima del 15.4.00, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 31.3.2000) nonché in virtù del disposto dell'art. 2, terzo comma CP, deve pertanto ritenersi assorbita in quella di bancarotta fraudolenta documentale.
Da ciò consegue il parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'eliminazione della relativa pena (due mesi di reclusione per i NO e un mese di reclusione per LE). Tutti e tre i ricorrenti deducono il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha disatteso la richiesta di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Anche questo motivo di gravame non può però trovare accoglimento, perché la corte d'appello ha correttamente motivato il giudizio di comparazione, affermando che la notevole gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte criminose imponeva di strutturare il giudizio medesimo solo in termini di equivalenza.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di NO ON, NO IA e LE IT limitatamente al reato di cui all'art.10 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, così qualificato il fatto contestato al capo C) dell'atto d'imputazione sub art.4, lett. b) della legge n.516/82, perché assorbito nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e pertanto elimina la relativa pena di due mesi di reclusione per NO e di un mese di reclusione per LE.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000