Sentenza 11 giugno 2010
Massime • 2
L'integrazione del reato di riciclaggio non richiede che il bene oggetto della condotta illecita fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della stessa. (Fattispecie di alterazione dei dati identificativi di autovettura di provenienza delittuosa).
È irrevocabile il consenso prestato dalla parte, in caso di mutamento del collegio durante l'istruzione dibattimentale, alla lettura delle prove assunte da precedente diverso collegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2010, n. 24380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24380 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/06/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2398
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 45059/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AL;
avverso la sentenza 18.5.09 della Corte d'Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona della Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita la difesa - avv. Mandarano Francesco -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18.5.09 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 13.12.06 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di SC AL, concessegli le attenuanti generiche gli riduceva la pena ad anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il delitto di riciclaggio continuato di autovetture, confermando nel resto e dichiarando condonata la pena detentiva nella misura di anni tre e per intero quella pecuniaria. Tramite il proprio difensore il SC ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) nullità della sentenza per illeggibilità della grafia dell'estensore;
b) mutamento del Collegio in primo grado senza rinnovazione degli atti;
c) erronea qualificazione del reato come riciclaggio anziché come ricettazione, atteso che il ricorrente aveva utilizzato la macchina per sè, senza cercare di venderla ad altri.
1- Il motivo che precede sub a) è infondato perché secondo Cass. S.U. n. 42363 del 28.11.2006, dep. 28.12.2006, rv. 234916, comporta nullità (a regime intermedio) della sentenza soltanto l'illeggibilità totale e insuperabile della grafia dell'estensore, il che certamente non è nella presente sede.
2- Del pari infondato è il motivo che precede sub b).
La Corte territoriale aveva evidenziato che all'udienza del 24.5.06 il difensore del SC, presente a mezzo sostituto processuale, aveva prestato il consenso all'utilizzazione degli atti fino ad allora assunti innanzi al Collegio come precedentemente composto. La contraria manifestazione di volontà espressa dalla difesa alla successiva udienza del 13.12.06 comunque non poteva porre nel nulla il consenso inizialmente prestato non già perché il dissenso dovesse essere motivato, ma perché il precedente consenso costituiva dichiarazione irrevocabile (in tal senso si corregge ex art. 619 c.p.p., comma 1 la motivazione sul punto resa dall'impugnata sentenza).
Invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa S.C. quello della irrevocabilità del negozio processuale, pur se unilaterale (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 29359 del 14.5.09, dep. 16.7.09, rv. 244826; Cass. Sez. 3^ n. 11215 dell'8.10.95, dep. 15.11.95, rv. 203220; Cass. Sez. 2^ n. 1173 dell'11.7.61, dep. 19.9.61) e tale è, appunto, anche la prestazione del consenso alla lettura delle prove assunte da precedente diverso Collegio.
È pur vero che, una volta prestato il consenso, nulla esclude che lo stesso possa non essere reiterato a fronte di ulteriore modifica, ma nel caso di specie tra il primo ed il secondo mutamento della composizione dell'organo giudicante non è stata svolta alcuna istruttoria dibattimentale: l'ulteriore teste escusso all'udienza del 13.12.06 è stato sentito innanzi agli stessi giudici che hanno poi emesso la sentenza, di guisa che non si ravvisa violazione dell'art.525 c.p.p., comma 2. A ciò si aggiunga che secondo Cass. S.U. n. 2 del 15.1.99, dep. 17.2.99, rv. 212395, allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali: nel caso di specie, all'udienza del 13.12.06 la difesa del SC si limitò a manifestare il proprio dissenso, senza altro aggiungere. In breve, da qualsivoglia angolazione la si esamini, la censura è infondata.
3- Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato. Per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da cui non si ravvisa motivo di discostarsi) integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che, per occultare la provenienza delittuosa di un'autovettura, ne alteri in tutto o in parte gli identificativi (documenti di circolazione oppure targhe e numero di telaio, come avvenuto nella fattispecie: cfr. Cass. Sez. 2^ n. 38581 del 25.9.07, dep. 18.10.07, rv. 237989; Cass. Sez. 2^ n. 44305 del 25.10.05, dep. 5.12.2005, rv. 232770; Cass. Sez. 2^ n. 9026 dell'11.6.97, dep. 3.10.97, rv. 208747; Cass. Sez. 1^ n. 3373 del 14.5.97, dep. 21.6.97, rv. 207850; Cass. Sez. 1^ n. 7558 del 29.3.93, dep. 3.8.93, rv. 194767).
Nè è elemento costitutivo del delitto di riciclaggio il rivendere a terzi le auto di cui siano stati alterati gli identificativi, di guisa che è irrilevante nell'ottica di cui all'art. 648 bis c.p. che l'auto resti presso l'autore della condotta o venga alienata ad altri.
4- Alla luce di quanto precede il ricorso va rigettato, con conseguente condanna, ex art. 616 c.p.p., del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010