Sentenza 18 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 02316/02 3 REPUBBLICA ITALIA A LA CORTES R MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 6608/99 - Consigliere Cron. 5569 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Ud. 31/10/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LE TE, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio 4216 dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 30/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/02/99 R.G.N. 177/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS & e'Av. CONCETT 1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 6608/99 ud. 31 ottobre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 29.12.97 TE BI esponeva che aveva prestato per oltre dieci anni attività lavorativa alle dipendenze della S.p.A. Eternit in ambienti esposti 44 all'inalazione di polveri di amianto ed era titolare di pensione Io" I.N.P.S.. Aggiungeva il ricorrente che, con ricorso del 22.4.1997, aveva chiesto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. la ricostituzione di questa pensione, ma l'Istituto aveva respinto la domanda. Faceva perciò presente che il procedimento amministrativo si era concluso con esito negativo e chiedeva al Pretore la condanna dell'I.N.P.S. alla ricostituzione della pensione, mediante rivalutazione sulla base del coefficiente 1,5 dell'intero periodo svolto con esposizione all'amianto e soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, ed alla corresponsione delle differenze, con arretrati e accessori di legge. Instauratosi il contraddittorio, l'Istituto convenuto resisteva alla domanda sostenendo che i beneficiari della rivalutazione delle prestazioni pensionistiche erano soltanto i lavoratori ancora in attività al momento dell'entrata in vigore delle leggi 27.3.92 n. 257 e 4.8.93 n. 271. Il Pretore, con sentenza 132/98, dichiarava il diritto Adel ricorrente alla ricostituzione della pensione di invalidità, rivalutazione sulla base del coefficientemediante 1,5 3 dell'intero periodo svolto con esposizione all'amianto e soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. Avverso la predetta decisione proponeva appello 1'INPS chiedendone l'integrale riforma e ribadendo quando già dedotto in primo grado circa la concessione del beneficio in esame ai soli lavoratori in attività. L'assicurato, costituitosi in giudizio, concludeva per la reiezione del gravame. Con sentenza n.30/99 del 3/17.2.1999 il Tribunale di Casale Monferrato respingeva l'appello dell'INPS condannandolo alle spese del grado. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'INPS con un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, dall'art. 1 d. 1. 5 giugno 1993 n. 169, come modificati convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n. 271 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che la lettera della norma citata, la quale parla di "lavoratori" e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art. 13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore inducono a ritenere 4 funzionalmente preordinati al che i benefici ivi previsti sono del requisito dell'anzianità assicurativa e raggiungimento contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non puo' che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge.
2. Il ricorso è infondato. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n. 6605, 7 luglio 1998 n. 6620, 28 luglio 1998 n. 7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n. 10557), le quali hanno ritenuto che l'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto compete ai "lavoratori" e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale della legge è quello di sostenere i lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma 5 ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione 0 dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte si sottolinea ancora nelle ricordate decisioni interpretativa dell'estensione del contrastano con l'ipotesi beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi confronti dei medesimi dell'esigenzaquali: l'inesistenza nei della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sè alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13. in mancanza di validi argomenti che -I suesposti principi inducano a discostarsene sono condivisi dal Collegio, il quale condivide, altresi, l'affermazione (della già citata decisione di ☐ questa Corte n. 6620 del 1998) della spettanza del beneficio ai titolari di pensione assegno di invalidità, data la non equiparabilità della loro condizione a quella dei titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Non sembra, infatti, contestabile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre "lavoratori* e non pensionati, poichè il godimento di una prestazione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della 6 capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro sussista l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa. Pertanto, poichè nella presente controversia risulta T Contestato e quindi pacifico tra le parti che si tratti di pensione di invalidità, il ricorso dell'INPS deve essere respinto, appunto perché la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (Erminio Ravagnani) (Giovanni Amoroso) hunimi- Ravequani Lavelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 FEB.2003 I 0 A 3 D 1 S 3 , oggi, S . 5 LIERE O A T CANCE RCANCEL L . T R L , N A O ' A Cuore S B L 3 E L I 7 E P D - S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E 7 P E S A I M G D I A G E A E , O D L O T R T E I T T A S R L I I N L E G D S E E E R O D