Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 14269
CASS
Sentenza 10 novembre 1999

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Massime1

È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale del primo comma dell' art. 519 cod. proc. pen., nella parte in cui assegna all'imputato il diritto ad ottenere un termine a difesa nel caso di contestazione di circostanze aggravanti facendo eccezione per l'ipotesi di contestazione della recidiva, perché tale eccezione trova la sua ragion d'essere obiettiva nel fatto che i precedenti penali non rappresentano fatti nuovi, essendo ovviamente noti all'imputato. Pertanto la contestazione di essi non suscita l'esigenza di una speciale attività difensiva che necessiti di un termine ulteriore.

Commentario1

  • 1Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024

    In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 14269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14269
Data del deposito : 10 novembre 1999

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