Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale del primo comma dell' art. 519 cod. proc. pen., nella parte in cui assegna all'imputato il diritto ad ottenere un termine a difesa nel caso di contestazione di circostanze aggravanti facendo eccezione per l'ipotesi di contestazione della recidiva, perché tale eccezione trova la sua ragion d'essere obiettiva nel fatto che i precedenti penali non rappresentano fatti nuovi, essendo ovviamente noti all'imputato. Pertanto la contestazione di essi non suscita l'esigenza di una speciale attività difensiva che necessiti di un termine ulteriore.
Commentario • 1
- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 14269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14269 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 10.11.1999
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Vincenzo DI NUBILA Consigliere N. 3740
Dr. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere N.15972/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RO ME, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce 22 gennaio 1999 n.100, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi 2 ottobre 1996 n.631, da lui appellata, con la quale era stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p. e 282, 295 c.2, e 296 D.P.R 1973 N.43;
b) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p. e 337 c.p., accertati in Fasano il 22 febbraio 1993, e condannato, con la continuazione, alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione e L.120 milioni di multa. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole dei reati, a lui contestati per aver fatto contrabbando di kg.147,600 di t.l.e. ed aver fatto resistenza nei confronti degli agenti della Guardia di Finanza, tagliando la strada con la propria autovettura VW Golf tg. TE 247080 all'automezzo della pattuglia e urtandola, LO AT propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art.521 c.p.p. per difetto di correlazione fra la sentenza e l'imputazione contestata in seguito alla riqualificazione del fatto contestato come resistenza (art.337 c.p.), invece che violenza a pubblico ufficiale (art.336 c.p.);
2. Violazione degli artt.517 e 520 c.p.p. perché il P.M. ha contestato all'imputato la recidiva su invito del Presidente del Tribunale;
3. Violazione dell'art.519 c.p.p.; illegittimità costituzionale di detta norma, che non prevede la concessione di un termine a difesa nel caso di contestazione della recidiva;
4. Difetto e contraddittoria motivazione in ordine all'applicazione dell'art.295 D.P.R. 1973 n.43 e, in particolare, in merito ai reati di violenza o resistenza a p.u., con incertezza su quello per cui si è proceduto;
5. Difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato perché, secondo l'esatta motivazione della Corte d'appello, il fatto originariamente contestato è rimasto identico ed è stato semplicemente ricondotto alla diversa norma dell'art.337 c.p., per cui non v'è stata alcuna immutazione ed alcuna lesione dei diritti della difesa ed il vizio eccepito di difetto di correlazione tra accusa e sentenza è del tutto privo di fondamento.
Per il combinato disposto degli artt. 516 e 518 c.p.p. si ha immutazione dell'imputazione allorché nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso o nuovo rispetto a quello descritto nel decreto che dispone il giudizio. L'ipotesi quindi non ricorre quando il fatto oggetto della contestazione originaria rimanga inalterato e la sentenza si limiti a inquadrarlo in altra norma incriminatrice, perché nel processo penale il diritto della difesa connesso alla preventiva contestazione riguarda il fatto per cui si procede e non le norme giuridiche ad esso applicabili, cioè la sua qualificazione giuridica che secondo il principio generale recepito nell'art.521 c.1 c.p.p. è compito esclusivo del giudice nei limiti della sua competenza (Cass., Sez. III, 18 ottobre 1999 n. 12821, ric. Iavarone). Ugualmente infondato è il secondo motivo d'impugnazione perché, come pure il Giudice d'appello ha precisato, la contestazione della recidiva da parte del pubblico ministero nel corso del dibattimento avviene nel rispetto delle regole del rito anche quando sia eseguita in seguito all'invito del presidente del tribunale a provvedere, in quanto che tale invito non può avere altro significato che quello della segnalazione, non potendo incidere sul carattere facoltativo che la recidiva ha secondo la disposizione dell'art.99 c.p. nel testo attuale, quale risulta dopo la sostituzione con l'art.9 D.L.11 aprile 1974 n.99, conv. nella L.7 giugno 1974 n. 220.
Lo stesso è a dirsi per il terzo motivo, che eccepisce la nullità della sentenza per omessa concessione di un termine a difesa previo riconoscimento dell'illegittimità costituzionale dell'art. 519 c.p.p. che in atto non lo prevede. È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.519 c.p.p., nella parte in cui assegna all'imputato il diritto a ottenere un termine a difesa nel caso di contestazione di circostanze aggravanti facendo eccezione per l'ipotesi di contestazione della recidiva, perché tale eccezione trova la sua ragion d'essere obiettiva nel fatto che i precedenti penali non rappresentano fatti nuovi, essendo ovviamente ben noti all'imputato, e pertanto la contestazione di essi non suscita l'esigenza di una speciale attività difensiva che necessiti di un termine ulteriore. Non sussiste neppure, di conseguenza, la violazione di legge denunciata per l'omessa concessione di un termine a difesa, che il codice razionalmente non prevede per la non incidenza della situazione processuale sui diritti della difesa.
Il quarto motivo di impugnazione è totalmente inconsistente perché violenza e minaccia ricorrono sia nel reato di violenza che in quello di resistenza a pubblico ufficiale e non costituiscono quindi un elemento distintivo dell'una dall'altra fattispecie di reato. Pertanto il riferimento a violenza e minaccia, contenuto nella sentenza d'appello, non può dar luogo ad alcun equivoco sulla fattispecie di reato alla quale la condotta concreta dell'imputato si intende rapportare.
infine, il ricorrente lamenta un difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche dopo che la sentenza di appello gli ha spiegato che la valutazione complessiva del fatto e della condotta dell'imputato, la verifica dei precedenti penali specifici e il quantitativo di tabacco illecitamente detenuto sono parametri di riferimento sufficienti a motivarne il rigetto. E non v'è dubbio che nel quadro tracciato nella specie le modalità della condotta costituiscano l'argomento più efficace per ritenere giustificato il rifiuto delle attenuanti richieste.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L.1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999