Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la particolare gravità delle condizioni di salute richiesta per l'operatività del divieto di custodia in carcere, deve essere valutata, oltre che in sè stessa, anche in relazione alla praticabilità o meno dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, per tale intendendosi anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria e tenendo conto, altresì, della possibilità, consentita dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, di disporre anche per gli imputati il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1999, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 13.1.1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " UN Oliva " N. 175
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " NT SE " N. 32597/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MO ON, nato a [...] il giorno 8 luglio 1928
avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 23 gennaio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. E. Paciotti che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Uditi i difensori avv.ti G. Aricò ed A. Cannatà, i quali hanno concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza del 13.10.1997 la Corte di Assise di Palmi rigettava la istanza di NT OL diretta ad ottenere, in relazione alle dedotte gravi condizioni di salute, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari o ospedalieri.
Sulla impugnazione del OL - il quale censurava il provvedimento adottato nella parte in cui aveva ritenuto che le sue condizioni di salute avrebbero potuto trovare adeguata gestione medico - sanitaria presso il Centro Diagnostico territoriale di Messina, ove l'imputato era detenuto, e deduceva la erroneità della decisione in base alla più corretta lettura che doveva farsi degli elaborati peritali in atti, sia di parte che di ufficio - il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza deliberata il 23 gennaio 1998 e depositata il 27 gennaio 1998, rigettava l'appello, reputando che l'ordinanza del giudice di primo grado, basata sulle risultanze dell'ultima perizia espletata dai proff. Mariani, Bortolotti e Murri, esattamente aveva concluso nel che le condizioni di salute dello stesso impugnato non erano incompatibili con il regime carcerario. Il tribunale - premesso che bene a ragione la Corte di Assise, in presenza delle lacune e delle contraddizioni emerse nell'ambito della perizia di parte, aveva disposto una nuova perizia d'ufficio per approfondire, sul pianto tecnico - scientifico, la effettiva sussistenza di un peggioramento della patologia sofferta dal OL rispetto alla pregressa situazione emersa da altro precedente elaborato peritale, in base al quale analoga istanza dell'imputato pure era stata respinta con altra ordinanza della medesima Corte in data 21.5.1997 - evidenziava, per quanto concerneva l'apparato cardiovascolare del ricorrente, che, pur essendo intervenuto un lieve peggioramento della funzione contrattile del ventricolo sinistro, in un quadro sostanzialmente invariato di persistente ischemia, doveva escludersi che le condizioni di salute del OL fossero particolarmente gravi ed incompatibili con lo stato di detenzione in struttura dotata di adeguato centro clinico;
condivideva le conclusioni del collegio dei periti, quanto alla parte neurologica, circa la sussistenza a carico dell'imputato di una encefalopatia vascolare ischemica con infarti lacunari multipli prevalentemente a carico dell'emisfero cerebrale destro con evidente peggioramento della situazione dal 1996; valutava che le patologie suddette potevano essere controllate in regime di detenzione, purché in presenza di un centro clinico nello stesso luogo di detenzione. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NT OL, che, per il tramite del suo difensore, deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione alle norme di cui agli artt. 125 e 275, 4^ comma, c.p.p. e 111 Cost., per non avere il giudice di merito dato adeguata risposta alla sua istanza con il ritenere la compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, nonostante la particolare gravità della malattia, la possibilità di cure idonee soltanto presso un ospedale particolarmente attrezzato nonché la situazione evolutiva della malattia nel senso del progressivo peggioramento. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per la inammissibilità della impugnazione, siccome basata su censure in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità, mentre i difensori del ricorrente hanno chiesto annullarsi il provvedimento.
Il ricorso non è fondato e deve, perciò, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento e l'obbligo della Cancelleria di provvedere agli adempimenti dell'art. 94, 1 ter delle disp. att. del codice di rito, non derivando dal presente provvedimento la liberazione del OL.
Il giudice di merito - secondo la corretta esegesi della norma di cui all'art. 275, 4^ comma, c.p.p., che, per la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere richiede, tra l'altro, che l'imputato si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e, comunque, tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere - ha esattamente ritenuto che la patologia complessiva che affligge il ricorrente, ancorché oggettivamente grave e suscettibile di progressivo peggioramento, non essendo in grado di ricevere cure più adeguate ovvero una risoluzione o un miglioramento al di fuori della struttura di un centro clinico carcerario adeguato, no si pone, perciò, nella condizione di prescritta "incompatibilità" con lo stato detenzione, dato che, per effetto della detenzione medesima, al OL non deriva alla salute altro danno se non quello che, comunque, lo stesso subirebbe in regime di arresti domiciliari o ospedalieri, per cui non sussiste la situazione tipica, che sorregge la "ratio" della norma dell'art. 275, 4^ comma, c.p.p., di prevalenza del diritto alla salute dell'imputato rispetto alle esigenze cautelari di natura socialpreventiva. Del resto, costituisce affermazione costante di questo giudice di legittimità che la particolare gravità delle condizioni di salute richiesta per l'operatività del divieto di custodia i carcere deve essere valutata, oltre che in se stessa, anche in relazione alla praticabilità o meno dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, per tale intendendosi anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria e tenendo conto, altresì, della possibilità, consentita dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, di disporre anche per gli imputati il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.
Nel caso di specie, la valutazione del giudice di merito, circa la sostanziale equipollenza tra la idoneità della cura assicurata in regime carcerario e quella che il ricorrente potrebbe ottenere al di fuori della struttura di un centro clinico carcerario, è sorretta da adeguata motivazione e si basa su accertamenti peritali d'ufficio, definiti più completi dei lacunosi e contraddittori accertamenti della perizia di parte, per cui non è consentito in questa sede richiedere un diverso apprezzamento delle suddette fonti probatorie così come non è prospettabile altra censura intesa a negare la idoneità, nel luogo di attuale detenzione, della struttura ivi esistente, giacché la detenzione in eventuale luogo più idoneo deve essere assicurata dalla pubblica amministrazione, tra gli altri esistenti e dotati di struttura adeguata allo scopo.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999