Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne' inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco AO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA TU TA, in persona del suo titolare IA TU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ALBA GIORDANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORTESI PA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 04659/00 proposto da:
CORTESI PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IA TU TA, in persona del titolare TU IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ALBA GIORDANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1171/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Alba GIORDANO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. AO CO, chiedeva ed otteneva dal Pretore di Lugo di Romagna decreto in ingiuntivo nei confronti di OC IO, titolare della omonima ditta individuale, per la somma di L.
1.579.945 a titolo di spettanze per l'attività professionale svolta dal CO. L'ingiunto proponeva opposizione deducendo che l'opera del CO si era limitata alla sola redazione di una istanza al giudice delegato al concordato preventivo in nome della ditta OC, peraltro era rimasta senza effetto per essere stata già trasmessa agli organi del concordato la documentazione relativa al credito vantato dallo OC che era stata riconosciuta perfettamente regolare tanto che costui, senza alcun intervento dell'Avv. CO, aveva ottenuto quanto gli competeva. L'opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al pagamento dei danni per lite temeraria, avendo il CO agito in malafede affermando fatti inesistenti e presentando al Consiglio dell'Ordine per il parere una nota contenete prestazioni mai eseguite.
Il Pretore, in accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Ditta OC al pagamento in favore dell'Avv. CO delle somma di L.228.985 (detratto l'acconto ricevuto per L.800.850); condannava l'Avv. CO, oltre che alle spese di giudizio, anche al pagamento in favore dello OC della somma di L.800.000 per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Avverso la sentenza del Pretore proponeva appello il CO e lo OC proponeva appello incidentale insistendo nella pretesa di maggiori danni per responsabilità aggravata.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza resa in data 4.6.1999 e notificata il 29.11.1999, accoglieva l'appello proposto dal CO AO e, per l'effetto, respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo OC nei confronti dell'appellante;
respingeva l'appello incidentale dello stesso OC e regolava le spese di entrambi i gradi.
Il Tribunale osservava:
a) che non era ravvisabile la responsabilità aggravata del professionista per il fatto che il Pretore, per liquidare le spettanze a questi effettivamente dovute, aveva dovuto svolgere una serie di argomentazioni e valutazioni su risultanze processuali tutt'altro che chiare;
b) che, quanto alle spettanze dovute al professionista, lo OC non sì era doluto nella opposizione di singole voci irregolari della parcella ma si era limitato a sostenere che la stessa non era rispondente al vero e che la nota di opinamento era falsata in tutti i particolari ed aveva liquidato prestazioni mai avvenute;
c) che "non avendo il cliente fornito alcuna valida prova che il professionista abbia incluso nella parcella prestazioni non eseguite e, in particolare, l'attività stragiudiziale sicuramente prestata", come risultava da elementi acquisiti in giudizio, il "ridimensionamento" della parcella effettuato dal Pretore era del tutto in giustificato in fatto ed in diritto;
d) che non era consentito al Collegio ridurre di ufficio la voci contenute nelle parcella dell'avv. CO in seguito alla richiesta che lo OC aveva formulato solo all'atto delle presentazione delle conclusioni;
e) che la domanda dello OC di risarcimento dei danni economici e morali era nuova e, quindi, inammissibile.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione OC IO, titolare della omonima ditta, con cinque motivi.
Resiste il CO che propone ricorso incidentale con un motivo cui il ricorrente principale resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell'art, 335 c.p.c. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c. Il giudice di appello avrebbe violato i principi dell'onere della prova che nella soggetta materia pongono a carico del professionista, il quale abbia ottenuto il decreto di ingiunzione sulla base della parcella provvista del parere del Consiglio dell'Ordine, l'onere di provare, a fronte delle contestazioni dell'opponente nel successivo giudizio a cognizione ordinaria, l'effettivo svolgimento della attività per le quali era stata redatta la parcella opinata. Nel caso di specie, mancava la prova della attività stragiudiziale, dell'opera prestata per la conciliazione e per la ricerca dei documenti e vi era stata nella parcella duplicazione di voci;
inoltre l'Avv. CO avrebbe dovuto giustificare, in base alla entità ed all'importanza delle prestazioni effettuate, la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della tariffa. Il Tribunale aveva errato nel ritenere non contestate dallo OC le prestazioni reclamate poiché l'opponente aveva precisato le attività svolta dall'avv. CO ed aveva negato la effettuazione di tutte le altre, quando sarebbe bastata anche una contestazione generica per onerare 11 professionista della prova del credito vantato.
Il motivo non è fondato e va disatteso sebbene correggendo, per quanto dovuto, ed opportunamente chiarendo, per il resto, la motivazione del Tribunale che ha errato nel porre a carico dell'opponente l'onere della prova delle prestazioni effettuate. È, infatti, noto che la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria non lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la conformità dalla parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. n. 2342/81; n. 1889/95; n. 7476/97; n. 1513/97), per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne' inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.
Nel caso di specie il Tribunale, pur avendo errato nell'invertire l'onere della prova ponendolo a carico del cliente, ha, tuttavia, fatto anche riferimento alle deposizioni dei testi EL e IN così emendando la motivazione e supportandola opportunamente ed adeguatamente quanto alla prova delle prestazioni effettuate dal CO, senza che la sentenza abbia ricevuto sul punto specifica censura.
Il profilo quantitativo degli importi - in relazione ai quali non si lamenta la mancata corrispondenza ai limiti tariffari - viene contestato solo in questa sede di legittimità e lo è stato tardivamente nel giudizio di merito, come ha affermato il Tribunale che non ha ritenuto, per preclusione processuale, di poter ridurre di ufficio le singole voci è la sentenza, anche su tale punto, non è fatta oggetto di appropriata censura.
Ad ogni buon conto, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato avviene nell'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 23.5.2002 n. 7527) e, se contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di censura, neppure in sede di appello, ora la censura è inammissibile qualora il cliente si sia limitato ad una generica contestazione e richiesta di riduzione (nella specie forfetaria, in misura non inferiore a L. 500 mila) e non abbia indicato, nei relativi motivi, le specifiche ragioni per le quali la liquidazione - che non si contesta effettuata nell'ambito dei minimi e dei massimi - si debba discostare dagli importi già liquidati. Nel secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. Il giudice di appello aveva negato la riparazione prevista dalla indicata norma nonostante fosse evidente la mala fede e la colpa grave con le quali il CO aveva scientemente azionato una pretesa infondata.
Anche questo motivo è infondato poiché per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. è mancato, in entrambi i gradi, il presupposto imprescindibile della soccombenza totale dell'asserito danneggiante che, anzi, in appello è risultato vittorioso.
Nel terzo motivo si deduce violazione degli artt. 90 L. 353/90 come modificata dalla L. 534/95; falsa applicazione di detta legge con riferimento all'art. 345 c.p.c. nel punto in cui la sentenza aveva ritenuto non riducibili di ufficio le voci della parcella perché la relativa richiesta sarebbe stata formulata dallo OC solo all'atto delle precisazione delle conclusioni. Si assume, invece, che lo OC sia nell'atto di opposizione che nell'atto di appello incidentale aveva sempre domandato la riduzione delle pretese creditorie vantate dal CO e, nelle conclusioni in appello, aveva soltanto precisato che tale riduzione non doveva essere inferiore a L.500.000. In ogni caso non era applicabile alla specie l'art. 34 5 nella nuova formulazione, trattandosi di procedimento di appello introitato prima del 30.4.1995.
La censura è inammissibile. Il Tribunale ha affermato che al richiesta di riduzione delle voci contenute nella parcella era stata "formulata dallo OC soltanto all'atto della precisazione delle conclusioni". Orbene - fermo restando quanto già decisivamente rilevato nell'esame del primo motivo circa la riduzione degli onorari - il ricorrete ora sostiene che l'affermazione del Tribunale sarebbe in contrasto con il tenore testuale degli atti del processo aventi contenuto opposto, così introducendo una censura basata su una mera svista materiale o sulla erronea percezione degli atti di causa che, nome tale, sostanzia un vizio del loro travisamento contro cui è esperibile il solo rimedio della revocazione (Cass. 2^, 30.1.2002 n. 1211). Nel quarto motivo si deduce violazione dell'art. 345 c.p.c. sotto il profilo che erroneamente era stata ritenuta nuova la domanda dello OC per danni economici e morali, domanda che, invece, era stata proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. L'infondatezza del motivo così formulato deriva direttamente da quanto già detto in ordine al secondo motivo.
Nel quinto motivo - che enuncia in rubrica omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) sono contenute più censure:
- si assume che la motivazione mancherebbe di ogni indagine sul dato decisivo e fondamentale del mandato e dell'oggetto dello stesso;
- si deduce che la motivazione sarebbe contraddittoria nel ragionamento di esclusione della responsabilità aggravata: una volta si sarebbe affermato che per determinare le prestazioni dell'Avv. CO si erano valutati dati tutt'altro che chiari e certi ed altra volta si sarebbe sostenuto che l'attività svolta dal CO sarebbe ricavabile da dati certi;
- si sarebbe esclusa la inala fede e la colpa grave con riferimento allo svolgimento dell'incarico, dato del tutto estraneo alla valutazione della mala fede cui era improntata l'azione giudiziaria;
- i fatti accertati in giudizio sarebbero in contrasto con le emergenze probatorie, il che comporterebbe incoerenza ed illogicità della sentenza di appello che avrebbe finto per ritenere congrua una parcella contenenti voci per prestazioni mai effettuate dall'Avv. CO.
Il primo profilo di censura è inammissibile siccome proposto per la prima volta in questa sede. I restanti profili sono infondati, poiché riguardando ancora la responsabilità aggravata non possono che subire la stessa sorte del secondo e del quarto motivo. Nell'unico motivo di ricorso incidentale si chiede la riforma della sentenza impugnata quanto alla pronuncia di compensazione della metà delle spese dei due gradi di giudizio, da porsi totalmente a carico dell'opponente.
La doglianza così come formulata rende infondato il ricorso incidentale. Essa, invero, non contiene motivi di censura della motivazione adottata, dal Tribunale per disporre la parziale compensazione delle spese ma si limita a sostenere che le spese, in considerazione di un non meglio precisato comportamento processuale del ricorrente dovevano essere posta integralmente a carico di costui.
La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003