Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5321
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne' inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5321
Data del deposito : 4 aprile 2003

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