Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la buona fede del creditore ipotecario, che non abbia svolto alcun accertamento per verificare la solvibilità e l'affidabilità e, più in generale, la personalità del debitore subentrato nel contratto di mutuo quale accollante cumulativo del debito originario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 44714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44714 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
467 14/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 2449/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - N. 33607/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO SPA avverso il decreto n. 124/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 25/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; li Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Gialanella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 25 maggio 2015 il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di ammissione del credito di euro 221.616,80 ai sensi dell'art 1 comma 199 legge 24 dicembre 2012, n. 228, presentata da Italfondiario S.p.a., nell'interesse della Banca Intesa San Paolo, nel procedimento di prevenzione a carico di De IN CO ed altri. Dichiarava, altresì, il medesimo Tribunale inammissibile l'opposizione, svolta ex art. 667 comma 4 cod. proc. ed osservava che il decreto di confisca emesso l'11-4-2012 era divenuto irrevocabile il 23-4-2014. La domanda proposta il 22-9-2014 era, dunque, tempestiva, perché ritualmente depositata nel termine di 180 giorni dalla irrevocabilità della confisca. Nel merito osservava quanto segue. Con contratto in data 29 marzo 2002, SA aveva concesso un mutuo alla MIK UNO s.r.l. per la somma di euro 51.645.689,91, da restituire in venti anni al tasso del 4,2% nominale annuo, con conferimento di ipoteca iscritta su un complesso edilizio a garanzia del mutuante. La società mutuataria aveva, poi, effettuato fusione per incorporazione nella Ambrosia Uno srl. Edificati gli immobili, si era provveduto al frazionamento del mutuo stesso ed alle alienazioni separate dei beni. Tra questi, era stato sottoposto a sequestro di prevenzione in danno di De IN CO e RE ME un immobile che la società Ambrosia Uno aveva venduto a tale NN PE e che costui aveva successivamente alienato a SO CO e che era stato, dunque, trasferito il 14.1.2010 a CC Sandra. Costei, in particolare, aveva ricevuto il bene attraverso un accollo di mutuo verso Intesa San Paolo s.p.a., per la somma di euro 219.158,48 (quale residuo della maggior somma di euro 248.000,00) e versando la quota ulteriore del prezzo, di euro 227.500,00, con assegni bancari non trasferibili di diversi istituti di credito. L'istituto bancario, riteneva il Tribunale, aveva accettato che l'acquirente si accollasse quasi l'intera frazione di mutuo gravante sull'immobile. Richiamato il principio di adeguata verifica della clientela, il giudice a quo osservava che la CC fosse manifestamente inaffidabile per la concessione di qualunque credito. Non aveva, infatti, presentato dichiarazioni dei redditi, tra gli anni 2004-2008 e, nel solo 2009, aveva dichiarato un reddito di euro 30.900,00. Non si intendeva, pertanto, sulla scorta di quale verifica di buona fede potesse l'istituto di credito postulare che l'accollante avrebbe fatto fronte alle rate di mutuo. Emergeva, pertanto, una condizione di assenza di buona fede e ciò a prescindere dal fatto che si fosse dimostrata la conoscenza dei trascorsi della CC medesima. La 2 li ли donna era stata, invero, legata affettivamente a IC ME, capo dell'omonima cosca calabrese, sino al suo assassinio ed era stata ella stessa destinataria di un attentato nel 1995, in Palmi, allorquando un ordigno, esplodendo, aveva provocato danni ingenti al suo esercizio.
2. Ricorre per cassazione Alessandro della LU, procuratore speciale di Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo s.p.a., a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Michele Ferrari e deduce quanto segue.
2.1. Premette in fatto la ricostruzione della vicenda da cui ha tratto scaturigine la richiesta di ammissione del credito, in favore della Intesa San Paolo e la vendita del bene stesso alla CC. Deduce la violazione di legge ed un travisamento da parte del giudice a quo del requisito della buona fede ex art 1147 cod. civ., presupposto per la tutela dei diritti dei terzi sui beni colpiti da misura di prevenzione patrimoniale. Si era erroneamente riferito il concetto di affidamento incolpevole alla valutazione circa la sostenibilità dei costi del mutuo. Così si era introdotto illegittimamente un sindacato del giudice ex post sull'operato del terzo e sulla libera ponderazione dei rischi connessi ad una comune attività gestionale d'impresa. Significava, in altri termini, equiparare il rischio connaturato alla concessione di un credito (espressione di una libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita) ad un indice di affidamento colpevole del terzo, circa l'attività illecita di un proposto o di una persona fittiziamente interposta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Non si era considerato che la CC avesse accollato il mutuo non con la forma liberatoria, ma con quella cumulativa. L'istituto non aveva liberato affatto il creditore originario e non sarebbe stato onere della banca valutare l'affidabilità della medesima accollante. Nessun addebito si sarebbe potuto, d'altro canto, muovere alla San Paolo, al momento della conclusione del mutuo con gli originari beneficiari, nell'anno 2002, poiché alcun collegamento risultava tra i rappresentanti della MIK Uno s.r.l. e la subentrante CC.
2.3. Nell'interesse della ricorrente è stata depositata 1'8-7-2016, memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Si ribadisce che non può muoversi all'istituto di credito alcun rilievo di mancanza di ordinaria diligenza, poiché esso istituto non aveva mai aderito all'accollo del mutuo tra debitore originario e terzo accollante. La banca mutuante restava, pertanto, soggetto estraneo all'accordo tra il SO e la CC. Solo se avesse inteso aderire all'accordo sul debito, avrebbe avuto onere di procedere ad una istruttoria e di valutare il merito creditizio della medesima accollante. OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto per quanto si passa ad esporre. 3 M ند 1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione è opponibile alla pretesa statuale allorquando, oltre ad essere stato costituito ed iscritto prima del sequestro o del provvedimento di confisca ablativo, sia assistito dalla condizione di buona fede e d'affidamento incolpevole del creditore ipotecario (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015) -Spetta, tuttavia, al terzo che assume la condizione di indicata buona fede l'onere di fornire la dimostrazione degli elementi da cui possa desumersi il suo affidamento incolpevole (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015; Sez. 1^, n. 8015 del 6 febbraio 2007, Servizi Immobiliari Banche S.i.b. S.p.a., Rv. 236364; Sez. 1^, n. 30326 del 29 aprile 2011, Mps Gestione Crediti Banca Spa e altri, Rv. 250910 Sez. 1^, n. 44515 del 27 aprile 2012, Intesa San Paolo S.p.a. e altri, Rv. 253827; cfr. Corte Cost. sent. n. 1/1997). E' tale l'affidamento ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 1^, n. 2501 del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a., Rv. 242817). Gli orientamenti segnalati risultano conformi anche a quanto rilevato dalle Sezioni Unite Civili, che, interpretando il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 (richiamato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200), hanno sottolineato che, pur non contenendo la menzionata disposizione previsioni espresse in termini di onere della prova, debba ritenersi che la veste del creditore nella procedura di ammissione involga, a suo carico, l'onere dimostrativo per ottenere l'ammissione del credito (Sez. Un. Civili, Sentenza n. 10532 del 7 maggio 2013, Rv. 626570; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015).
2. Ciò posto nel caso in esame le censure mosse al ragionamento del Tribunale - che ha ritenuto non provata da parte dell'istituto di credito la condizione di buona fede o affidamento incolpevole e della normale diligenza per violazione del dovere informativo - risultano infondate. Il nucleo centrale della decisione è relativo al frazionamento del mutuo ed all'accollo di una frazione di esso da parte della CC, avente causa dal SO CO. Deve in primo luogo annotarsi, in relazione al momento temporale in cui va compiuta la verifica sulla condizione di buona fede che non può ritenersi sufficiente ed esaustivo uno scrutinio limitato alla sola congiuntura dell'erogazione del mutuo. Ciò perché spesso vicende successive caratterizzano il rapporto negoziale (che ha una struttura esecutiva frazionata) e si generano "modifiche" o altre variazioni incidenti sugli assetti patrimoniali e sulle stesse modalità di esecuzione delle rispettive prestazioni. In ipotesi siffatte l'atteggiamento delle parti contrattuali e dei terzi che possono risultare eventualmente interessati e beneficiari di attribuzioni deve essere - egualmente improntato a buona fede, secondo i canoni di cui all'art. 1175 cod. civ. e 1375 cod. civ. (norma quest'ultima che richiama la medesima regola anche in fase di 4 lv м esecuzione del patto negoziale). Non vale, allora, opporre l'estraneità dell'Istituto di credito al negozio d'accollo del debito, per ritenere non sussistente un obbligo comportamentale secondo buona fede. Quel patto, infatti, si inscrive in una operazione negoziale più ampia che trae scaturigine dall'elargizione di un mutuo la cui esecuzione è in essere e tra i due negozi risulta un collegamento causale rilevante che permea anche la posizione del terzo creditore (per la restituzione dei ratei relativi). Da ciò deriva che, ai fini che qui interessano ed in funzione dello scrutinio di cui all'art. 52 D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 la valutazione sulla buona fede si estende anche al momento eventuale e successivo dello stesso accollo di debito. Attraverso quel patto si propone al creditore, in definitiva, l'adempimento di un terzo, con incidenza non marginale sull'intero assetto economico, che afferisce l'esecuzione della prestazione principale del contratto di mutuo a latere debitoris. Questa Corte ha già spiegato che, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014). Il Tribunale ha, del resto, correttamente osservato che prezzo complessivo della vendita era stato fissato in euro 446.666,00, prezzo che la parte venditrice risultava aver ricevuto attraverso un accollo di mutuo per euro 219.158,48 (quale quota residua della maggior somma di 248.000,00 euro) ed attraverso la corresponsione di ulteriori euro 227.500,00 euro, a mezzo assegni bancari. La particolarità che ha caratterizzato l'alienazione in favore della CC - con relativo accollo di debito - ha, dunque, avuto incidenza oggettiva sul terzo creditore cui, in sostanza, è stato introdotto un nuovo soggetto tenuto ad assolvere alla prestazione di restituzione del relativo rateo di mutuo. L'intervenuta ricezione dei pagamenti mensili ha implicato, in fatto, pertanto, accettazione da parte del medesimo creditore dell'adempimento del terzo, riconosciuto come nuovo debitore. Ne è derivata, pertanto, una situazione in cui la stessa banca ha accettato che il dante causa (originario debitore) ricevesse una somma di euro 227.500,00 in assegni e cedesse in sostanza la quota di mutuo residua alla CC. Il Tribunale ha osservato come il terzo non abbia allegato alcunché a fondamento della condizione di buona fede e come si sia limitato a introdurre, in termini solo formali, il contratto di mutuo, il frazionamento e la cessione del bene stesso. Si è, peraltro, evidenziato che alcun elemento era stato allegato a documentare l'istruttoria svolta prima di accettare l'accollo da parte dell'avente causa. Ebbene la motivazione offerta sul punto è immune dalle censure rivolte.. li Non si tratta né di equiparare la condizione di rischio che assume l'ente mutuante nella concessione del credito ad un indice di affidamento colpevole del terzo stesso in violazione di una attività che pertiene direttamente al principio di libera espressione dell'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.), né di ammettere il giudice a valutazioni ex post sull'operato del terzo e sulla sostenibilità dei costi di un mutuo a fronte di un negozio che in sostanza non riguardava neppure il terzo stesso. Piuttosto, va ribadito il principio già enunciato che l'onere di allegare gli elementi a fondamento della cd. buona fede cede a carico del terzo e che onere siffatto ricorre anche allorquando si versi al cospetto di un accollo di mutuo che, per le sue caratteristiche e la valutazione complessiva dell'assetto patrimoniale che ne deriva, genera una trasformazione significativa della condizione iniziale a latere debitoris. Nella specie l'istituto di credito, senza una specifica cognizione ed accertamento della posizione del nuovo debitore, lo accettava implicitamente come titolato all'adempimento e assumeva il "rischio" di ricevere da costui i ratei di mutuo, dopo che il debitore accollante medesimo aveva già versato una somma non marginale al dante causa. Il tutto senza che il nuovo adempiente fosse in una condizione patrimoniale adeguata che potesse permettere un impegno di tal fatta. Non vi è, pertanto, comportamento conforme a regola indicata e la doglianza nella parte relativa non risulta fondata. L'altro aspetto (che integra il secondo motivo di ricorso e che in parte è ripreso nella memoria di replica) è, al pari, infondato. Il Tribunale, non ha affatto ignorato che la banca non potesse impedire l'accollo, ma ha ritenuto che, pur in presenza dell'accollo cumulativo, l'istituto bancario avesse, comunque, violato il proprio dovere di assumere informazioni. In definitiva, si è ritenuto che la garanzia del credito concesso, in base ad un principio di "buona gestione", non potesse essere soddisfatta esclusivamente dal valore del bene, attraverso la costituzione di ipoteca, prescindendo dalla accertata affidabilità del debitore stesso, fatta salva la libera scelta dell'istituto di credito, quale operatore commerciale, di assumere rischi elevati. D'altro canto la figura del debitore non costituisce un dato neutro per gli istituti di credito, pur in presenza di una garanzia ipotecaria. Né risulta assorbente il rilievo relativo alla natura non privativa, bensì cumulativa dell'accollo del mutuo. Quel profilo è stato sviluppato affermando che l'ente creditizio non avrebbe avuto obblighi né interessi alla verifica della posizione dell'assegnataria in accollo. Il credito sarebbe, infatti, risultato sempre garantito, solidalmente e/o sussidiariamente, dall'originario debitore contraente. Solo là dove si fosse trattato di un accollo liberatorio avrebbe avuto significato un accertamento da parte dell'istituto e sulla sua capacità stesso sulle condizioni di solvibilità del nuovo debitore patrimoniale. li Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, a fronte di accollo di mutuo fondiario, è da ritenersi non provata la buona fede, qualora la banca non svolga alcun accertamento, nel momento della comunicazione del sub-ingresso nel contratto di mutuo del nuovo debitore, ne' successivamente, volto a verificare la solvibilità e affidabilità del medesimo oltre alla sua personalità (Sez. 1, n. 44515 del 27/04/2012). Nel caso di specie tale astensione da ogni attività istruttoria anche sommaria, si è tradotta nell'omesso rilievo da parte dell'Istituto della posizione della CC, nuova beneficiaria del mutuo erogato e debitrice dei relativi ratei, che risultava coniuge del IC ed ella stessa destinataria di un attentato dinamitardo. Ricorrono, dunque, gli estremi ritenuti dal tribunale della mancanza della ordinaria diligenza, coerente con la buona gestione del credito e con il principio che regola le transazioni e che impone di non considerare satisfattivo della garanzia del credito concesso il solo valore del bene offerto. Pur risultando corretta l'affermazione che l'accollo cumulativo riguarda solo l'accollato e l'accollante, ai sensi dell'art. 1273 c.c., e non il terzo creditore (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014) dal cui consenso prescinde, tuttavia, esso ha un'efficacia esterna nei confronti del medesimo accollatario. Quest'ultimo, non essendo parte del contratto acquista infatti il diritto di pretendere direttamente l'adempimento dell'obbligo assunto dall'accollante, che diviene suo nuovo debitore e ne risponde, pertanto, anche nei suoi confronti, oltreché verso l'accollato, sua controparte nel contratto (Sez 5, sentenza n. 32682 del 18/372015 Cc. (dep. 24/7/2015) Banco di Napoli s.p.a.). L'art. 1273 c.c., costruisce l'ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo e l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce l'effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione in suo favore (Sez. 1 civ., n. 4383 del 26/06/2013). Per il creditore accollatario, in ogni caso, sia nell'ipotesi di adesione all'accollo, sia di comportamento inerte, sia di opposizione, la posizione del debitore accollante non è indifferente ed in relazione ad essa, in funzione degli effetti scaturenti dal contratto, pur non potendo incidere sull'accollo, esso terzo beneficiario può assumere, per tutelare al meglio credito, plurimi comportamenti, che devono essere improntati, all'evidenza, ai doveri di diligenza relativi alla qualità di operatore particolarmente qualificato, con la verifica, innanzitutto, della posizione del debitore accollante. Ciò in funzione di ogni possibile iniziativa volta anche ad una opposizione alla esecuzione della prestazione da parte del terzo (ex art 1180 comma 2 cod. civ.). Deve, infatti, osservarsi che in caso di accollo di debito l'accollante non interviene quale rappresentante, ausiliario o sostituto del debitore. Il pagamento non è eseguito per delega del debitore precedente, ma in virtù di un patto negoziale tra accollante ed accollato che permea la causa dell'accollo e della prestazione eseguita verso il terzo 7 m si accollatario. Deve, pertanto, ritenersi che, pur a fronte della regola di libertà d'adempimento da parte del terzo (art. 1180 cod. civ.) è, al pari immanente nel sistema la limitazione che costui non possa adempiere se e nella misura in cui il creditore abbia interesse a ricevere la prestazione da parte del debitore originario. Non si tratta delle sole ipotesi di prestazione cd. personale;
piuttosto detto interesse può sussistere in tutti i casi in cui l'adempimento del terzo non presenti quei requisiti incidenti, direttamente o indirettamente, sul risultato finale della prestazione o che possono indurre una minore sicurezza per il creditore nella realizzazione di quel risultato. Basterebbe richiamare, a titolo esemplificativo, i pagamenti impugnabili per incapacità del terzo adempiente e quelli revocabili per insolvenza, per rendersi conto di come la buona fede dell'accipiens possa rilevare nell'accettazione da parte del creditore di un pagamento proveniente dal nuovo debitore, la cui connotazione è suscettibile di assumere posizioni assai diversificate. Alla luce di quanto premesso e, considerato che non può affatto ritenersi ininfluente nel caso di specie la qualità del soggetto adempiente, secondo il ragionamento svolto dalla ricorrente, il ricorso va respinto. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo, stantino vecchio Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 OTT 2016 IL CANCELLIERE AN LL 0α