Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 44714
CASS
Sentenza 13 luglio 2016

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In tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la buona fede del creditore ipotecario, che non abbia svolto alcun accertamento per verificare la solvibilità e l'affidabilità e, più in generale, la personalità del debitore subentrato nel contratto di mutuo quale accollante cumulativo del debito originario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 44714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44714
    Data del deposito : 13 luglio 2016

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