Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2010, n. 17573
CASS
Sentenza 23 febbraio 2010

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Massime1

In tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale che, ai sensi dell'art. 4, comma primo lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, escludono la competenza del giudice di pace, per "colpa professionale" deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni "intellettuali", previste e disciplinate dagli artt. 2229 cod. civ. e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività. (Fattispecie in tema di lesioni colpose causate da mancata manutenzione di una strada dalla ditta appaltatrice dei lavori).

Commentario1

  • 1Lesioni colpose: se provocate su una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023

    La massima Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 , poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall' art. 2229 c.c. , cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace (Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni colpose? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301 RITENUTO IN FATTO 1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2010, n. 17573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17573
Data del deposito : 23 febbraio 2010

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