Sentenza 13 giugno 2008
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo cod. pen. non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al reato di favoreggiamento personale, l'operatività dell'esimente invocata dall'imputato per il semplice timore di essere coinvolto nella vicenda criminosa, in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2008, n. 26570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26570 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/06/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1009
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 12439/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO TO, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11 dicembre 2007 con la quale è stata confermata la decisione di condanna 3 ottobre 2006 del Giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, per il reato di favoreggiamento personale;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Quanto alle premesse in fatto della vicenda, esse sono state così ricostruite dai giudici di merito, avuto riguardo alle attendibili deposizioni dei testi pubblici ufficiali Corso e Stallone:
a) i Carabinieri di Sciacca, nel pomeriggio del 4 luglio 2001 scorgevano, lungo la strada statale Palermo-Sciacca, gli odierni ricorrenti (unitamente all'imputato non appellante OS DI) a bordo della autovettura Opel Astra del NO, fermi sul ciglio della strada, intenti a parlottare con un soggetto (rimasto ignoto) che si trovava a cavallo di un ciclomotore;
la pattuglia faceva subito inversione di marcia al fine di controllare i soggetti avvistati, ma, ritornati sul posto, i militari non trovavano nessuno: poco distante veniva rinvenuto il ciclomotore, che era stato rubato al proprietario IL Giuseppe, la sera precedente;
b) i Carabinieri, al fine di individuare il soggetto che era stato avvistato poco prima a cavallo del ciclomotore rubato, fermo a parlare con gli imputati, assumevano a sommarie informazioni il IN, il NO e successivamente l'OS;
c) il NO ha dichiarato di essersi accorto dell'arrivo di un ciclomotore condotto da un giovane a lui sconosciuto, aggiungendo pure di non aver visto quel giovane parlare con il IN. Per i giudici di merito la falsità dei fatti riferiti dal IN e del NO emerge chiaramente dal raffronto tra quanto affermato dai predetti appellanti alla polizia giudiziaria e la ricostruzione dei fatti medesimi fornita dai Carabinieri Corso e Stallone in sede dibattimentale. Ha osservato sul punto la Corte distrettuale che, quando il IN ed il NO furono sentiti sommarie informazioni dai Carabinieri, non emergevano elementi (neppure di carattere meramente congetturale) dai quali potesse desumersi che gli stessi avessero concorso (con l'ignoto detentore del ciclomotore sottratto al IL o con altri soggetti) nel furto del ciclomotore o nel delitto di ricettazione: i predetti imputati erano stati soltanto visti in compagnia di un soggetto che portava con sè un ciclomotore di provenienza illecita, per cui i militari avevano legittimamente ritenuto di assumere da loro sommarie informazioni, al fine di apprendere l'identità del possessore di tale mezzo. In tale situazione, gli imputati, qualora avessero fornito ai militari le indicazioni di cui erano a conoscenza, non si sarebbero esposti al pericolo di una incriminazione. Nè vale addurre - prosegue la Corte palermitana, che gli imputati erano gravati da numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio: è infatti arbitrario postulare che dei soggetti pregiudicati (come gli odierni appellanti) possano evitare, solo per questa loro condizione, di rispondere alle domande della polizia giudiziaria in ordine alla commissione di reati, pur essendo in grado di fornire indicazioni utili ai fini investigativi. D'altronde, nel caso di specie, dalla condizione di pregiudicati del IN e del NO non può desumersi il pericolo attuale e concreto di essere incriminati per il reato di furto del ciclomotore sottratto al IL (ovvero per quello di ricettazione) tenuto conto delle specifiche modalità del caso.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa del solo NO deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 384 c.p., dovendo detta causa di non punibilità trovare applicazione anche "per la semplice attribuibilità, sia pure ipotetica, di un fatto-reato e non certamente dalla preventiva esistenza di dati formali attributivi della qualifica di indagato".
In ogni caso nella specie il pericolo consisteva nella stessa circostanza che il NO, per le sommarie informazioni, venne accompagnato nella caserma, situazione questa che lo mise senza alternativa nella condizione di mentire per impedire, attesi i suoi precedenti, una incriminazione per furto: l'agire in modo conforme alla legge avrebbe comportato per il ricorrente una dichiarazione in contrasto con il principio del nemo tenetur se detegere. Con un secondo motivo di impugnazione, che altro non è che lo sviluppo logico del primo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla avvenuta negazione di una condotta diretta a sottrarsi al pericolo concreto ed attuale di una incriminazione per furto o ricettazione.
In via subordinata si sarebbe dovuta ritenere l'ipotesi del capoverso dell'art. 384 c.p.: da ciò la richiesta di annullamento. I due motivi per la loro naturale connessione vanno congiuntamente trattati.
Il principio del "nemo tenetur se detegere" invocato dal ricorrente, pur suggestivo, non può trovare applicazione nel caso di specie. È ben vero che questa Corte ha ritenuto non punibile, ai sensi di cui all'art. 384 c.p., colui che aveva posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, rendendo false dichiarazioni alla polizia, circa la presenza nella propria abitazione degli autori di una rapina (cfr.: Sez. 6, 44743/2003, Rv. 227332 Presidente: Trojano P. Estensore: Rotundo V. Imputato: Ferrari. Massime precedenti Conformi: N. 2351 del 1979 Rv. 141322, N. 15101 del 2003 Rv. 224843), ma ciò è stato possibile solo perché tali false affermazioni non risultavano inequivocabilmente dirette a sottrarre i rapinatori alle ricerche della polizia, ma costituivano un tentativo del dichiarante di sottrarsi all'imminente pericolo di una inevitabile incriminazione nel reato presupposto, situazione tra l'altro, nella specie, rivelatasi fondata, posto che l'imputato fu successivamente arrestato assieme agli autori della rapina. In tale caso infatti l'agire in modo conforme alla legge avrebbe comportato un'accusa "contra se", in contrasto appunto con il principio "nemo tenetur se detegere". Orbene, l'odierna fattispecie non ha alcun punto di contatto con la regola dianzi indicata, considerato che le esigenze di tutela e di conservazione della libertà e dell'onore del NO non erano assolutamente in questione, mentre era in lui preminente - come correttamente ritenuto dai giudici di merito - la precisa finalità di escludere dal circuito penale e, quindi, dalle relative indagini, colui che di fatto (ed in modo del tutto autonomo rispetto alle accertate condotte penalmente irrilevanti del NO e del IN), disponeva e faceva uso del ciclomotore, che era stato rubato la sera prima al IL.
Nè la detta esimente può essere invocata (come proposto nel ricorso) sotto il profilo della non esigibilità di una diversa condotta, sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, e pure se correlato ai precedenti penali dell'autore, tenuto conto che, ciò che occorre, è invece un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera (Cass. Penale sez. 6, 2806/2007, Rv. 235723 Imputato: Scremin;
massime precedenti Conformi: N. 35607 del 2002 Rv. 222323, N. 31523 del 2004 Rv. 228976). Diversamente opinando, si affermerebbe infatti la regola che dei soggetti pregiudicati (come l'odierno ricorrente), solo accampando questa loro soggettiva condizione, possono evitare di rispondere alle domande della polizia giudiziaria in ordine alla commissione di reati, cui essi siano estranei, pur essendo in grado di fornire indicazioni utili ai fini investigativi. Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008