Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
L'indulto concesso oltre i limiti previsti dalla legge con sentenza passata in giudicato non può essere revocato in sede esecutiva, in base alla constatazione dell'erronea decisione del giudice. poichè all'errore può porsi rimedio solo mediante tempestiva impugnazione del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3267
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 026409/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AR N. IL 23/04/1954;
avverso ORDINANZA del 29/05/2008 TRIBUNALE di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. AR Iannelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il tribunale di Campobasso, con ordinanza del 29 maggio 2008, quale giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a AR AR dallo stesso tribunale, ex L. n. 241 del 2006, con sentenza del 15 maggio 2007 passata in giudicato, limitatamente ad una porzione - pari ad Euro 6.000,00 - della maggior pena pecuniaria inflitta (pari ad Euro 16.000,00), risultando l'indulto concesso oltre il limite di legge.
Avverso l'ordinanza di revoca ha proposto ricorso per cassazione il AR, per il tramite del suo difensore, rilevando, anche attraverso un'approfondita disamina della giurisprudenza di questa Corte in argomento, che la decisione del giudice di merito che abbia applicato in sentenza il condono oltre il limite di legge, può essere emendata solo in sede di cognizione, attraverso il giudizio di impugnazione attivabile dal P.M., e non anche in sede di esecuzione, malgrado il carattere non definitivo del provvedimento.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, come correttamente osservato dal P.G. nella sua approfondita e condivisibile requisitoria in atti, la decisione del giudice di merito che in sentenza abbia applicato il condono oltre il limite di legge, può essere emendata in sede di cognizione solo tramite il giudizio di impugnazione attivabile dal P.M. che abbia proposto gravame. Di conseguenza, una volta che la decisione sia passata in giudicato, non è possibile in sede di esecuzione procedere alla revoca del beneficio in base alla constatazione dell'erronea decisione del giudice, ostandovi l'intangibilità del giudicato (in tal senso si veda Sez. 1^, sentenza n. 4467 del 22/9/1998, Rv. 211894, ric. Aprea). Tale principio, del resto, solo in base ad una prima e sommaria valutazione, può ritenersi in contrasto con la più recente ed ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha rimarcato il carattere non definitivo del provvedimento applicativo dell'indulto (si veda ex multis Sez. 1^, sentenza n. 11647 del 30/1/2008 Cc, Rv. 239712, ric. Calabrò; sentenza n. 7261 del 31/1/2006 Cc, Rv. 234071, ric. Profilo), ove si consideri che i summenzionati arresti si riferiscono a fattispecie significativamente diverse da quella in esame e che l'art. 674 c.p.p., norma legittimante la revoca dell'indulto in sede esecutiva, fa riferimento al sopravvenuto avverarsi di un evento implicante la revoca del beneficio (condanna per altro reato), come tale non rilevabile dal giudice di cognizione, e non già all'ipotesi - ravvisabile, invece, nel caso in esame - di "vizio genetico" del provvedimento di concessione del condono.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009