Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1 4 07 / 03 LA NE Oggetto EZIONE P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 8216/00 - Cron. 308 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 468 Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 11/10/02 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OL MA, OL RI, OL AN, OL BE, RL SI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCRINO 25, presso l'avvocato GIUSEPPE DI AN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBALDO GIULIANI BALESTRINO, giusta procura speciale per Notaio Lorenzo Todeschini Premuda di Padova, rep. 40959 del 18.04.2000; ricorrenti
contro
CREDITI SPA, GIA' F.G. SOCIETA' GESTIONE S.G.C. 2002 FINANZIARIA GENERALE SPA, in persona del legale 1833 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata -1- in ROMA, VIA AZUNI 9, presso l'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 508/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato GIULIANI BALESTRINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato SALVANESCHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale per l'improcedibilità del ricorso e in subordine per l'inammissibilità del primo motivo e per il rigetto degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 29 giugno 1991 veniva stipulato un contratto di finanziamento tra la Finanziaria Generale s.p.a. ( di seguito F.G.) da una parte e MA, AR, NO e ER LF da una seconda parte, LF Finanziaria s.r.l., Sfogg s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s. di VA RL & C., VA RL in proprio da un' altra parte ancora, nelle cui premesse si dava atto dell' intervenuto fallimento delle indicate società e del socio accomandatario RL e della volontà dei contraenti di cooperare, con la stipula dell' accordo, per il salvataggio delle medesime società. 11 In detto accordo la F.G. si impegnava a concedere un finanziamento in misura necessaria e sufficiente, ma non superiore a L. 10.000.000.000, ad estinguere le passività e ad assolvere alle spese di giustizia, con facoltà di utilizzare i fondi finanziati per pagare i creditori, rendendosi anche cessionaria dei relativi crediti, dietro garanzia della cessione in suo favore dei diritti derivati ai LF dalla proprietà delle quote delle richiamate società, la cui titolarità era contestualmente trasferita alla finanziatrice, a condizione del loro ritorno in bonis, unitamente ai rispettivi patrimoni aziendali, con impegno di retrocessione non appena i LF avessero assolto agli obblighi derivanti dal finanziamento. Con lettera del 10 settembre 1991 la F.G. dichiarava di volersi avvalere della clausola di risoluzione espressa contenuta nel contratto. I LF attivavano quindi il procedimento arbitrale previsto nella clausola compromissoria perchè si dichiarasse come non avvenuta la risoluzione del contratto e si accertassero i danni derivati dal rifiuto di adempiere. Con lodo del 10 - 24 ottobre 1997 il collegio arbitrale rigettava l' eccezione pregiudiziale della F.G. di nullità della clausola binaria prevista, dichiarandone l' inefficacia solo nei confronti di VA RL e MA LF, stante il loro intervenuto fallimento;
rigettava la domanda di AR, NO e ER LF riconoscendo legittima la risoluzione del vincolo contrattuale;
accoglieva la domanda della F.G. di nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio. Proposta impugnazione dai LF e dalla RL ed impugnazione in via incidentale dalla S.G.C. - Società Gestione Crediti - s.p.a. - già F.G., con sentenza del 3 febbraio - 16 marzo 1999 la Corte di Appello di Milano rigettava entrambi i gravami. Osservava in motivazione la Corte territoriale che correttamente il lodo aveva escluso la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto per aver essa previsto un meccanismo di nomina binaria degli arbitri pur in presenza di tre parti così disattendendo l' - eccezione prospettata in sede arbitrale dalla F.G. e contrastata dagli attuali eccipienti avendo gli stessi arbitri applicato il principio - consolidato in giurisprudenza secondo il quale il meccanismo binario di nomina può sussistere anche in presenza di più parti formalmente distinte, purchè esse confluiscano in una situazione " bipolare con " due soli centri di interesse contrapposti, sulla base di una valutazione da compiersi a posteriori in relazione al petitum ed alla causa petendi. 2 I medesimi arbitri avevano puntualmente effettuato detta valutazione - con apprezzamento non sottoposto a censura sotto l' unico profilo consentito della violazione dei principi di ermeneutica contrattuale escludendo la presenza di un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, tenuto conto che le società e la RL avevano partecipato all' accordo essenzialmente in quanto concorrevano alle garanzie "prestate dai LF, " rappresentando parte subordinata "1 ed eventuale destinata a diventare effettiva e sostanziale solo dopo la chiusura o revoca delle procedure fallimentari in atto ". In tale contesto la posizione meramente subordinata ed eventuale della terza parte intervenuta all' atto (" sotto condizione della chiusura o della revoca delle procedure fallimentari in corso ") valeva ad attribuire alla convenzione un connotato esclusivamente bipolare, pienamente compatibile con la previsione della clausola binaria. Rilevava altresì, in relazione al motivo di impugnazione concernente la dichiarazione di nullità del contratto per violazione del patto commissorio, che la relativa pronunzia non era suscettibile di censura, stante la concordata inimpugnabilità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 2 c.p.c. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i TO e la RL deducendo tre motivi. Ha resistito con controricorso illustrato con memoria la S.G.C. s.p.a., già F.G. s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l' improcedibilità del ricorso, atteso che la procura speciale a ricorrere per cassazione conferita con atto separato non è stata depositata nei modi e nei termini di cui all' art. 369 comma 1° 3 c.p.c. Ed invero detta procura non risulta ricompresa nè tra gli atti indicati nell' ultima pagina del ricorso, dei quali si dichiarava la produzione contestualmente al ricorso stesso, nè tra quelli di cui all' elenco separato in data 28 aprile 2000 redatto dal difensore dei ricorrenti, e neppure tra quelli di cui alla nota di deposito della stessa data. Il documento in oggetto appare semplicemente spillato sul retro della copertina del fascicolo dei medesimi ricorrenti ed è privo di timbro di deposito in cancelleria. E' appena il caso di ricordare che la norma di cui all' art. 369 comma 2 n. 3 c.p.c., nel porre a carico del ricorrente l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, mira ad assicurare che il relativo adempimento intervenga non oltre il tempo accordato per la costituzione del ricorrente. E pertanto detta norma, mentre non impedisce che il deposito dell' atto sia effettuato separatamente, purchè nel termine perentorio di venti giorni dall' ultima notifica del ricorso, non consente di evitare detta sanzione mediante un deposito successivo al termine indicato (v. Cass. S.U. 2002 n. 10722; Cass. 1998 n. 4266; 1993 n. 7802; 1983 n. 5878; 1983 n. 4547; 1982 n. 2362; 1966 n. 2031; S.U. 1963 n. 2556; 1962 n. 3412). Come è stato posto in luce nella richiamata giurisprudenza, la procura è strutturalmente connessa all' esistenza del ricorso, in quanto diretta a dimostrare il potere dei soggetti muniti dello ius postulandi, con la conseguenza che la disciplina relativa al suo deposito non può essere diversa da quella del deposito del ricorso, per il quale nessuna possibilità di produzione tardiva con effetto sanante è prospettabile. Alla pronuncia di improcedibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 20.100,00, di cui € 20.000,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione civile l' 11 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE II. PRESIDENTE Al Main Gabrielle beried;
You CORTE ME STONE Deg CORTE SUPREMA CASSAZIONE A Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 10-3-2003 serle 4 al n. 10153 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 ou 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ric 5