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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2023, n. 36000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36000 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IS UC, nato a [...] il [...] SP GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 10.2.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di RO GI, avv. Marcellino Sirneone, che anche in sostituzione dell'avv. Bartolo Giuseppe Simone per l'altro coimputato, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10.2.2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di GI RO e GI TO per plurimi episodi, in concorso anche con altri coimputati, di acquisto o detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di hashish riducendo tuttavia per il RO, a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio stante l'esclusione Penale Sent. Sez. 3 Num. 36000 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 01/06/2023 dell'aggravante di cui all'art. 416 bis primo comma cod. pen., la pena a sette anni e nove mesi di reclusione ed C 16.700 di multa, e mantenendo per l'TO la pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed C 14.000 di multa. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, ognuno per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2. GI RO ha articolato tre motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta la manifesta illogicità del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello che in ordine all'identificazione dei soggetti presenti nell'autovettura del coimputato TO, mutua il proprio convincimento sulla sua presenza in tale contesto ambientale da quanto riferito dagli investigatori e ciò al fine non solo di ricondurre alla sua persona la voce di uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate, ma altresì di ritenere in tal modo accertate anche le condotte inerenti al traffico degli stupefacenti. Evidenzia come la motivazione resa in ordine alla sua identificazione, fideisticamente consegnata alla certezza espressa sul punto dal testimone, sia elusiva dei numerosi motivi di doglianza sollevati con l'atto di appello in ordine alla valutazione critica del materiale istruttorio considerato che non vi era alcun parametro di confronto con la effettiva voce dell'imputato, non avendo gli agenti di PG compiuto alcuna attività diretta ad avvicinarlo prima del suo fermo, né essendovi intercettazioni telefoniche su utenze riferite al RO che risultava, al contrario, accertato non essere avvezzo all'uso del telefono, senza che alcuna certezza possa essere conferita all'appellativo GI emerso dalle conversazioni captate. 2.2. Con il secondo motivo contesta la tenuta logica degli argomenti utilizzati per dimostrare l'attività di cessionelZGesstoda parte del RO in concorso con l'TO posto che al compendio captato non si accompagna alcun sequestro di droga né di denaro, né di beni strumentali al traffico di sostanze stupefacenti e che non risultano essere state compiuti accertamenti sui canali di approvvigionamento delle sostanze o sulle effettive cessioni, né tantomeno sugli acquirenti finali e sulla contropartita economica ricavatane. Evidenzia come deponesse invece in senso contrario l'assoluzione pronunciata in relazione al trasporto del quantitativo maggiore (25 chili di hashish) e come di nessun supporto potessero essere considerati nè i "pizzini" in quanto rinvenuti in possesso della sorella, soggetto mai coinvolto dalle indagini, e privi di collegamento con le eventuali operazioni di cessione oggetto delle conversazioni intercettate, né la sua assidua frequentazione della carrozzeria adibita a luogo di spaccio del clan Polverino, trattandosi di condotta antecedente ai fatti in contestazione. Peraltro anche l'attività pregressa era indicativa, secondo la difesa, di un traffico meramente occasionale, privo di professionalità e intervallato dalla consumazione 2 di reati bagattellari, costituiti per lo più da rapine e atti contro il patrimonio, e che il rinvio operato dalla Corte di appello alla sporadica collaborazione con il pentito Di Lanno risale addirittura all'anno 2004: trattasi perciò di semplici riferimenti raccolti in ordine sparso che non rafforzano l'ipotesi accusEitoria e che sono ben lontani dall'integrare la motivazione rigorosa richiesta dalla giurisprudenza quando si verta in tema di droga parlata. Conclude evidenziando la carenza assoluta di motivazione in ordine ai riscontri delle cessioni oggetto delle conversazioni intercettate, occasionalmente emerse nel corso delle indagini espletate in relazione alla vicenda dell'omicidio LA sulle quali si era all'epoca focalizzata l'attenzione degli investigatori. 2.3. Con il terzo motivo contesta sia l'applicabilità della recidiva, fondata su precedenti risalenti a ben diciannove anni prima sia l'aumento quantificato nella misura di 2/3 in contrasto con la pena base determinata su valori prossimi al minimo edittale. 3. Il ricorso di GI TO si compone di due motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità, censurando la valutazione probatoria ad essa sottesa sul rilievo che da un canto non emergesse dal contenuto del compendio intercettato la dimostrazione dell'attività di spaccio attribuita all'imputato e, dall'altro, che nulla fosse stato segnalato dai collaboratori di giustizia, che avevano tutti avuto un ruolo di rilievo nell'ambito dell'organizzazione criminale che esercitava il pieno controllo del territorio, sul commercio di droga praticato in quella stessa zona dall'TO, né su un loro rapporto quanto meno di conoscenza del prevenuto. Lamenta altresì il travisamento della prova posto che il sequestro di oltre 2 kg. di hashish eseguito nei confronti dell'imputato si era concluso con la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli Nord del 2.4.2015 che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto essendosi accertato che la partita di droga fosse da addebitare al fratello ES, onde nessun riscontro poteva trarsi da tale vicenda sul coinvolgimento del ricorrente nelle condotte in contestazione, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. 3.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, del tutto sproporzionato in assenza di elementi di pericolosità del prevenuto, di cui era stata accertata l'estraneità al sodalizio criminale dei Polverino dalla quale derivava necessariamente la mancanza di organizzazione e di abitualità delle cessioni di droga dai costui commesse, così come al diniego delle attenuanti generiche stanti le argomentazioni del tutto generiche spese dalla Corte distrettuale in ordine alla durata nel tempo delle condotte illecite accertate. 3 4. Con memoria redatta in data 9.2.2023, trasmessa via Pec, il difensore dell'TO ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di GI RO non può ritenersi ammissibile. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi in quanto afferenti entrambi all'affermazione di responsabilità, si sostanziano per un verso nella reiterazione delle stesse doglianze articolate con l'atto di appello senza alcuna effettiva confutazione dei rilievi, per vero puntuali e coerenti, con cui le stesse sono state disattese dalla Corte territoriale e, per l'altro, in censure che attaccano sotto il profilo della sua sufficienza il compendio probatorio posto a fondamento della confermata condanna. Rientrano nel primo gruppo le contestazioni volte ad inficiare l'accertamento relativo all'identificazione dell'imputato con il soggetto reiteratamente intercettato all'interno dell'autovettura dell'TO le quali, tuttavia, non superano, avuto riguardo alla loro formulazione in termini meramente contestativi, la riconducibilità della voce captata al prevenuto, con certezza riconosciuta dagli ufficiali di PG incaricati delle indagini sulla base dell'identità del timbro e dal fatto che gli altri interlocutori si rivolgevano a costui chiamandolo GI, nome che non corrispondeva a nessun altro degli indagati: accertamento questo che risulta intrinsecamente coerente non essendo necessaria la preventiva identificazione anagrafica degli interlocutori, quando dal soprannome o appellativo usato sia possibile risalire ad una certa e determinata persona fisica, e la voce, ascoltata in plurime intercettazioni, non ha dato adito a dubbi in ordine alla sua provenienza, né essendo stati frapposti dalla difesa elementi diretti ad incrinare il riconoscimento. Del resto, risponde al consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5 - , Sentenza n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265; Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017, Di Cicco, Rv. 269900; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478). 4 Quanto al contenuto delle conversazioni captate il mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti ovvero di danaro su cui insiste il ricorso è ampiamente controbilanciato da una pluralità di riscontri dettagliatamente evidenziati da entrambi i giudici di merito, pervenuti con doppia valutazione conforme all'accertamento della responsabilità del prevenuto sui fatti di cui al capo b) riscontrando il suo coinvolgimento negli episodi menzionai:i nelle conversazioni intercettate sulla base del loro tenore e del complessivo quadro probatorio emerso (Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249730). Siffatti riscontri - costituiti dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che hanno riferito del coinvolgimento, in epoca sia antecedente che successiva all'omicidio oggetto dell'indagine principale, del RO in attività di traffico di stupefacenti quantunque fosse dedito anche ad altro genere di delitti, dagli esiti del servizio di osservazione attivato dalla PG che attestavano la sua frequentazione della carrozzeria Marra, luogo di ritrovo del clan Polverino dedito allo spaccio delle sostanze e da alcuni biglietti, i cd. "pizzini", su cui erano manoscritti nomi, cifre e direttive, indici di una contabilità riferita al mercato degli stupefacenti, rinvenuti all'interno del carcere in cui l'imputato era detenuto — vengono contrastati dalla difesa con argomentazioni che, lungi dal configurare il vizio motivazionale dedotto, ne sollecitano una diversa lettura incentrandosi sul contenuto valutativo della prova. Lettura questa che peraltro si fonda su un assunto del tutto grossolano, avendo il difensore affermato nel corso della discussione orale che non si verte nel caso in esame in un'ipotesi di droga parlata in quanto il "RO non parla mai": la smentita di tale affermazione emerge palesemente dalla sentenza impugnata che richiama per relationem quella di primo grado dove le conversazioni in ambientale fra i due coimputati sono analiticamente riportate e, come tali, valutate. Al riguardo deve essere ancora una volta chiarito che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere devoluti innanzi a questa Corte purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, per contro, dai poteri del giudice di legittimità la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601). In altri termini, il vizio di illogicità motivazionale si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione: il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito. Prive di consistenza sono perciò le censure rivolte a contestare sia la sufficienza che l'affidabilità dei riscontri in questione, articolate comunque in termini meramente fattuali posto che viene con esse sostenuto, al di fuori di ogni evidenza processuale, che tanto la frequentazione della carrozzeria adibita a luogo di smistamento della droga, quanto l'occasionale svolgimento dell'attività di spaccio da parte dell'imputato, così come la sua cooperazione anch'essa saltuaria con i collaboratori di giustizia, sia stata un'attività episodica e comunque ampiamente risalente rispetto ai traffici in contestazione. Va invero rilevato che incorrono tout court nella censura di inammissibilità i motivi che fanno leva sul confronto tra brani della motivazione della sentenza impugnata, riferibili a valutazioni probatorie, e l'alternativa interpretazione difensiva, senza, tuttavia, denunciare, con la necessaria specificità, travisamenti probatori, ossia possibili errori del giudice di appello sul "significante" dei dati probatori indicati. E' infatti estraneo al vizio denunciato ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso di mera contrapposizione dimostrativa quanto al senso delle prove, considerato che nessun elemento probatorio, per quanto significativo, può essere interpretato per brani o per stralci, ossia al di fuori del più generale contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico). 1.2. Del tutto generica si rivela la contestazione sull'applicabilità della recidiva, non essendo certamente la retrodatazione nel tempo dei precedenti penali, di cui non venga contestato neppure il numero né la tipologia se non il fatto che vengono definiti dalla difesa, in termini per vero singolari, come "bagattellari" le precedenti condanne per rapina e per reati contro il patrimonio, ad inficiare la valutazione di pericolosità dell'imputato. Manifestamente infondata è in ogni caso la contestazione sull'aumento della pena applicato nella misura dei 2/3, pienamente conforme alla recidiva accertata come specifica e reiterata. 2. Ad analoga sorte non si sottrae il ricorso dell'TO. 2.1. Il primo motivo, incentrandosi sulla valutazione del compendio probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità senza che venga concretamente individuato, a dispetto di quanto indicato nel nomen juris della rubrica, alcun vizio 6 motivazionale deducibile nella presente sede di legittimità, non può essere ritenuto ammissibile. Richiamandosi quanto già puntualizzato al punto sub 1.2), deve altresì rilevarsi la natura meramente contestativa delle dispiegate doglianze, senza che venga confutato il contenuto di alcuna delle intercettazioni esaminate dalla sentenza di primo grado e richiamate integralmente per relationenn dalla pronuncia della Corte distrettuale che, utilizzando una tecnica redazionale insuscettibile di alcuna censura alla luce della estrema genericità degli stessi motivi di appello, sottolinea, oltre alla loro riconducibilità alla persona dell'imputato, la cui voce era ben nota agli inquirenti, la loro autenticità e la assoluta inequivocità dei contenuti stante la convinzione maturata dall'TO di non essere intercettato grazie all'attività di bonifica che faceva eseguire settimanalmente sulla proprio autovettura. Sono dunque le sue stesse dichiarazioni ad attestare l'attività di smercio di droga alacremente svolta in varie zone della regione campana, dalle quali emerge altresì la tipologia trattata così come il prezzo di vendita. Quanto al lamentato travisamento della prova in ordine all'arresto del prevenuto allorquando vennero trovati nella sua abitazione 2,1 kg. di hashish, deve essere in primo luogo rilevato, a compendio di quanto già illustrato in relazione al vizio motivazionale, che neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., allorché le restanti argomentazioni offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 dei 21/02/201.7, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non quaftinque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato. Non soltanto la menzione della pregressa vicenda processuale dell'imputato non rientra affatto in tale novero, fondandosi l'affermazione di responsabilità sulle plurime risultanze del compendio captato e risultando piuttosto la stessa richiamata, esattamente come i "pizzini" seouesii -ati all'interno del carcere dove era rinchiuso il coimputato RO, al fine di tratt2ggiare con maggior incisività il suo stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti, ma in ogni caso la Corte di appello non afferma in alcun modo che egli abbia riportato una condanna per la detenzione del suddetto quantitativo di droga, onde difettano alla radice i presupposti per ritenere il travisamento lamenta 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi he per il secondo motivo. Quanto al diniego delle attenuanti generic:io, da nessuna genericità può ritenersi affetta motivazione resa al riguardo dallo Corte partenopea che enuclea 7 con la necessaria precisione, quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio, la protratta attività illecita posta in essere dall'imputato per effetto delle condotte reiteratesi per ben quattro mesi, laddove la genericità costituisce un attributo che si attaglia, piuttosto, alle censure difensive che non risultano essere state corredate nei motivi di appello dall'allegazione di alcun elemento favorevole a sostegno della suddetta richiesta. Lacuna questa che caratterizza in pari misura anche il presente ricorso dove viene evidenziata la sola insussistenza di fattori di segno negativo (quali il mancato inserimento del prevenuto in un sodalizio criminale, o la mancanza, peraltro affermata in termini del tutto apodittici, dei caratteri di professionalità, abitualità e progettazione delle cessioni), di certo inidonea a configurare la lamentata carenza motivazionale a fronte di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame. Né maggior consistenza rivestono le censure relative alla dosimetria della pena, il cui discostamento dal minimo edittale, peraltro del tutto contenuto, risulta supportato da adeguata e non manifestamente illogica motivazione con cui si valorizza la negativa personalità dell'imputato in ragione della sua bibliografia criminale e della centralità del ruolo rivestito nell'attività di spaccio posta in essere in concorso con gli altri coimputati, nella coerente declinazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen.. Va al riguardo ribadito che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a determinare la quantificazione della pena;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali, nonché in difetto di elementi che consentano di escludere profili di colpa nella 8 determinazione della causa di inamnnissibilita, samento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativ,liTL osata come in dispositivo P.Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri', :di al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore T6issa delle Ammende Così deciso il 1.6.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di RO GI, avv. Marcellino Sirneone, che anche in sostituzione dell'avv. Bartolo Giuseppe Simone per l'altro coimputato, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10.2.2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di GI RO e GI TO per plurimi episodi, in concorso anche con altri coimputati, di acquisto o detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di hashish riducendo tuttavia per il RO, a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio stante l'esclusione Penale Sent. Sez. 3 Num. 36000 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 01/06/2023 dell'aggravante di cui all'art. 416 bis primo comma cod. pen., la pena a sette anni e nove mesi di reclusione ed C 16.700 di multa, e mantenendo per l'TO la pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed C 14.000 di multa. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, ognuno per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2. GI RO ha articolato tre motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta la manifesta illogicità del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello che in ordine all'identificazione dei soggetti presenti nell'autovettura del coimputato TO, mutua il proprio convincimento sulla sua presenza in tale contesto ambientale da quanto riferito dagli investigatori e ciò al fine non solo di ricondurre alla sua persona la voce di uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate, ma altresì di ritenere in tal modo accertate anche le condotte inerenti al traffico degli stupefacenti. Evidenzia come la motivazione resa in ordine alla sua identificazione, fideisticamente consegnata alla certezza espressa sul punto dal testimone, sia elusiva dei numerosi motivi di doglianza sollevati con l'atto di appello in ordine alla valutazione critica del materiale istruttorio considerato che non vi era alcun parametro di confronto con la effettiva voce dell'imputato, non avendo gli agenti di PG compiuto alcuna attività diretta ad avvicinarlo prima del suo fermo, né essendovi intercettazioni telefoniche su utenze riferite al RO che risultava, al contrario, accertato non essere avvezzo all'uso del telefono, senza che alcuna certezza possa essere conferita all'appellativo GI emerso dalle conversazioni captate. 2.2. Con il secondo motivo contesta la tenuta logica degli argomenti utilizzati per dimostrare l'attività di cessionelZGesstoda parte del RO in concorso con l'TO posto che al compendio captato non si accompagna alcun sequestro di droga né di denaro, né di beni strumentali al traffico di sostanze stupefacenti e che non risultano essere state compiuti accertamenti sui canali di approvvigionamento delle sostanze o sulle effettive cessioni, né tantomeno sugli acquirenti finali e sulla contropartita economica ricavatane. Evidenzia come deponesse invece in senso contrario l'assoluzione pronunciata in relazione al trasporto del quantitativo maggiore (25 chili di hashish) e come di nessun supporto potessero essere considerati nè i "pizzini" in quanto rinvenuti in possesso della sorella, soggetto mai coinvolto dalle indagini, e privi di collegamento con le eventuali operazioni di cessione oggetto delle conversazioni intercettate, né la sua assidua frequentazione della carrozzeria adibita a luogo di spaccio del clan Polverino, trattandosi di condotta antecedente ai fatti in contestazione. Peraltro anche l'attività pregressa era indicativa, secondo la difesa, di un traffico meramente occasionale, privo di professionalità e intervallato dalla consumazione 2 di reati bagattellari, costituiti per lo più da rapine e atti contro il patrimonio, e che il rinvio operato dalla Corte di appello alla sporadica collaborazione con il pentito Di Lanno risale addirittura all'anno 2004: trattasi perciò di semplici riferimenti raccolti in ordine sparso che non rafforzano l'ipotesi accusEitoria e che sono ben lontani dall'integrare la motivazione rigorosa richiesta dalla giurisprudenza quando si verta in tema di droga parlata. Conclude evidenziando la carenza assoluta di motivazione in ordine ai riscontri delle cessioni oggetto delle conversazioni intercettate, occasionalmente emerse nel corso delle indagini espletate in relazione alla vicenda dell'omicidio LA sulle quali si era all'epoca focalizzata l'attenzione degli investigatori. 2.3. Con il terzo motivo contesta sia l'applicabilità della recidiva, fondata su precedenti risalenti a ben diciannove anni prima sia l'aumento quantificato nella misura di 2/3 in contrasto con la pena base determinata su valori prossimi al minimo edittale. 3. Il ricorso di GI TO si compone di due motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità, censurando la valutazione probatoria ad essa sottesa sul rilievo che da un canto non emergesse dal contenuto del compendio intercettato la dimostrazione dell'attività di spaccio attribuita all'imputato e, dall'altro, che nulla fosse stato segnalato dai collaboratori di giustizia, che avevano tutti avuto un ruolo di rilievo nell'ambito dell'organizzazione criminale che esercitava il pieno controllo del territorio, sul commercio di droga praticato in quella stessa zona dall'TO, né su un loro rapporto quanto meno di conoscenza del prevenuto. Lamenta altresì il travisamento della prova posto che il sequestro di oltre 2 kg. di hashish eseguito nei confronti dell'imputato si era concluso con la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli Nord del 2.4.2015 che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto essendosi accertato che la partita di droga fosse da addebitare al fratello ES, onde nessun riscontro poteva trarsi da tale vicenda sul coinvolgimento del ricorrente nelle condotte in contestazione, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. 3.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, del tutto sproporzionato in assenza di elementi di pericolosità del prevenuto, di cui era stata accertata l'estraneità al sodalizio criminale dei Polverino dalla quale derivava necessariamente la mancanza di organizzazione e di abitualità delle cessioni di droga dai costui commesse, così come al diniego delle attenuanti generiche stanti le argomentazioni del tutto generiche spese dalla Corte distrettuale in ordine alla durata nel tempo delle condotte illecite accertate. 3 4. Con memoria redatta in data 9.2.2023, trasmessa via Pec, il difensore dell'TO ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di GI RO non può ritenersi ammissibile. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi in quanto afferenti entrambi all'affermazione di responsabilità, si sostanziano per un verso nella reiterazione delle stesse doglianze articolate con l'atto di appello senza alcuna effettiva confutazione dei rilievi, per vero puntuali e coerenti, con cui le stesse sono state disattese dalla Corte territoriale e, per l'altro, in censure che attaccano sotto il profilo della sua sufficienza il compendio probatorio posto a fondamento della confermata condanna. Rientrano nel primo gruppo le contestazioni volte ad inficiare l'accertamento relativo all'identificazione dell'imputato con il soggetto reiteratamente intercettato all'interno dell'autovettura dell'TO le quali, tuttavia, non superano, avuto riguardo alla loro formulazione in termini meramente contestativi, la riconducibilità della voce captata al prevenuto, con certezza riconosciuta dagli ufficiali di PG incaricati delle indagini sulla base dell'identità del timbro e dal fatto che gli altri interlocutori si rivolgevano a costui chiamandolo GI, nome che non corrispondeva a nessun altro degli indagati: accertamento questo che risulta intrinsecamente coerente non essendo necessaria la preventiva identificazione anagrafica degli interlocutori, quando dal soprannome o appellativo usato sia possibile risalire ad una certa e determinata persona fisica, e la voce, ascoltata in plurime intercettazioni, non ha dato adito a dubbi in ordine alla sua provenienza, né essendo stati frapposti dalla difesa elementi diretti ad incrinare il riconoscimento. Del resto, risponde al consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5 - , Sentenza n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265; Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017, Di Cicco, Rv. 269900; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478). 4 Quanto al contenuto delle conversazioni captate il mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti ovvero di danaro su cui insiste il ricorso è ampiamente controbilanciato da una pluralità di riscontri dettagliatamente evidenziati da entrambi i giudici di merito, pervenuti con doppia valutazione conforme all'accertamento della responsabilità del prevenuto sui fatti di cui al capo b) riscontrando il suo coinvolgimento negli episodi menzionai:i nelle conversazioni intercettate sulla base del loro tenore e del complessivo quadro probatorio emerso (Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249730). Siffatti riscontri - costituiti dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che hanno riferito del coinvolgimento, in epoca sia antecedente che successiva all'omicidio oggetto dell'indagine principale, del RO in attività di traffico di stupefacenti quantunque fosse dedito anche ad altro genere di delitti, dagli esiti del servizio di osservazione attivato dalla PG che attestavano la sua frequentazione della carrozzeria Marra, luogo di ritrovo del clan Polverino dedito allo spaccio delle sostanze e da alcuni biglietti, i cd. "pizzini", su cui erano manoscritti nomi, cifre e direttive, indici di una contabilità riferita al mercato degli stupefacenti, rinvenuti all'interno del carcere in cui l'imputato era detenuto — vengono contrastati dalla difesa con argomentazioni che, lungi dal configurare il vizio motivazionale dedotto, ne sollecitano una diversa lettura incentrandosi sul contenuto valutativo della prova. Lettura questa che peraltro si fonda su un assunto del tutto grossolano, avendo il difensore affermato nel corso della discussione orale che non si verte nel caso in esame in un'ipotesi di droga parlata in quanto il "RO non parla mai": la smentita di tale affermazione emerge palesemente dalla sentenza impugnata che richiama per relationem quella di primo grado dove le conversazioni in ambientale fra i due coimputati sono analiticamente riportate e, come tali, valutate. Al riguardo deve essere ancora una volta chiarito che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere devoluti innanzi a questa Corte purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, per contro, dai poteri del giudice di legittimità la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601). In altri termini, il vizio di illogicità motivazionale si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione: il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito. Prive di consistenza sono perciò le censure rivolte a contestare sia la sufficienza che l'affidabilità dei riscontri in questione, articolate comunque in termini meramente fattuali posto che viene con esse sostenuto, al di fuori di ogni evidenza processuale, che tanto la frequentazione della carrozzeria adibita a luogo di smistamento della droga, quanto l'occasionale svolgimento dell'attività di spaccio da parte dell'imputato, così come la sua cooperazione anch'essa saltuaria con i collaboratori di giustizia, sia stata un'attività episodica e comunque ampiamente risalente rispetto ai traffici in contestazione. Va invero rilevato che incorrono tout court nella censura di inammissibilità i motivi che fanno leva sul confronto tra brani della motivazione della sentenza impugnata, riferibili a valutazioni probatorie, e l'alternativa interpretazione difensiva, senza, tuttavia, denunciare, con la necessaria specificità, travisamenti probatori, ossia possibili errori del giudice di appello sul "significante" dei dati probatori indicati. E' infatti estraneo al vizio denunciato ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso di mera contrapposizione dimostrativa quanto al senso delle prove, considerato che nessun elemento probatorio, per quanto significativo, può essere interpretato per brani o per stralci, ossia al di fuori del più generale contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico). 1.2. Del tutto generica si rivela la contestazione sull'applicabilità della recidiva, non essendo certamente la retrodatazione nel tempo dei precedenti penali, di cui non venga contestato neppure il numero né la tipologia se non il fatto che vengono definiti dalla difesa, in termini per vero singolari, come "bagattellari" le precedenti condanne per rapina e per reati contro il patrimonio, ad inficiare la valutazione di pericolosità dell'imputato. Manifestamente infondata è in ogni caso la contestazione sull'aumento della pena applicato nella misura dei 2/3, pienamente conforme alla recidiva accertata come specifica e reiterata. 2. Ad analoga sorte non si sottrae il ricorso dell'TO. 2.1. Il primo motivo, incentrandosi sulla valutazione del compendio probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità senza che venga concretamente individuato, a dispetto di quanto indicato nel nomen juris della rubrica, alcun vizio 6 motivazionale deducibile nella presente sede di legittimità, non può essere ritenuto ammissibile. Richiamandosi quanto già puntualizzato al punto sub 1.2), deve altresì rilevarsi la natura meramente contestativa delle dispiegate doglianze, senza che venga confutato il contenuto di alcuna delle intercettazioni esaminate dalla sentenza di primo grado e richiamate integralmente per relationenn dalla pronuncia della Corte distrettuale che, utilizzando una tecnica redazionale insuscettibile di alcuna censura alla luce della estrema genericità degli stessi motivi di appello, sottolinea, oltre alla loro riconducibilità alla persona dell'imputato, la cui voce era ben nota agli inquirenti, la loro autenticità e la assoluta inequivocità dei contenuti stante la convinzione maturata dall'TO di non essere intercettato grazie all'attività di bonifica che faceva eseguire settimanalmente sulla proprio autovettura. Sono dunque le sue stesse dichiarazioni ad attestare l'attività di smercio di droga alacremente svolta in varie zone della regione campana, dalle quali emerge altresì la tipologia trattata così come il prezzo di vendita. Quanto al lamentato travisamento della prova in ordine all'arresto del prevenuto allorquando vennero trovati nella sua abitazione 2,1 kg. di hashish, deve essere in primo luogo rilevato, a compendio di quanto già illustrato in relazione al vizio motivazionale, che neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., allorché le restanti argomentazioni offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 dei 21/02/201.7, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non quaftinque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato. Non soltanto la menzione della pregressa vicenda processuale dell'imputato non rientra affatto in tale novero, fondandosi l'affermazione di responsabilità sulle plurime risultanze del compendio captato e risultando piuttosto la stessa richiamata, esattamente come i "pizzini" seouesii -ati all'interno del carcere dove era rinchiuso il coimputato RO, al fine di tratt2ggiare con maggior incisività il suo stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti, ma in ogni caso la Corte di appello non afferma in alcun modo che egli abbia riportato una condanna per la detenzione del suddetto quantitativo di droga, onde difettano alla radice i presupposti per ritenere il travisamento lamenta 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi he per il secondo motivo. Quanto al diniego delle attenuanti generic:io, da nessuna genericità può ritenersi affetta motivazione resa al riguardo dallo Corte partenopea che enuclea 7 con la necessaria precisione, quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio, la protratta attività illecita posta in essere dall'imputato per effetto delle condotte reiteratesi per ben quattro mesi, laddove la genericità costituisce un attributo che si attaglia, piuttosto, alle censure difensive che non risultano essere state corredate nei motivi di appello dall'allegazione di alcun elemento favorevole a sostegno della suddetta richiesta. Lacuna questa che caratterizza in pari misura anche il presente ricorso dove viene evidenziata la sola insussistenza di fattori di segno negativo (quali il mancato inserimento del prevenuto in un sodalizio criminale, o la mancanza, peraltro affermata in termini del tutto apodittici, dei caratteri di professionalità, abitualità e progettazione delle cessioni), di certo inidonea a configurare la lamentata carenza motivazionale a fronte di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame. Né maggior consistenza rivestono le censure relative alla dosimetria della pena, il cui discostamento dal minimo edittale, peraltro del tutto contenuto, risulta supportato da adeguata e non manifestamente illogica motivazione con cui si valorizza la negativa personalità dell'imputato in ragione della sua bibliografia criminale e della centralità del ruolo rivestito nell'attività di spaccio posta in essere in concorso con gli altri coimputati, nella coerente declinazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen.. Va al riguardo ribadito che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a determinare la quantificazione della pena;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali, nonché in difetto di elementi che consentano di escludere profili di colpa nella 8 determinazione della causa di inamnnissibilita, samento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativ,liTL osata come in dispositivo P.Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri', :di al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore T6issa delle Ammende Così deciso il 1.6.2023