CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 23530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23530 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del OV/0‘2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022, la Corte di Appello di Bari ha disposto la correzione della sentenza n. 1389 del 2020, emessa dalla medesima Corte all'esito di concordato in appello, per errore materiale, riducendo la durata dell'interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque e la durata del divieto di espatrio e il ritiro della patente ad anni tre e confermando nel resto le statuizioni di tale sentenza. P\\_ Penale Sent. Sez. 3 Num. 23530 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/01/2023 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione e la violazione degli arti. 130 cod. proc. pen., 183 disp. att. cod. proc. pen. e 85 del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la difesa la Corte di appello avrebbe illegittimamente fatto ricorso all'istituto della correzione materiale per disporre a carico del ricorrente le pene accessorie ex art. 85 del d.P.R. 309 del 1990 (divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni tre). L'applicazione delle anzidette pene accessorie spetterebbe al solo giudice della cognizione;
così che lo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. peb. sarebbe stato impropriamente utilizzato per apportare una modificazione essenziale del dispositivo della sentenza di appello n. 1389 del 2020, e tale modifica non troverebbe alcun riscontro nella motivazione del provvedimento in esame. Sarebbe stato utilizzato lo strumento dell'incidente di esecuzione, esitato nel provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen., che non avrebbe dato seguito alla corretta procedura ex art. 127 cod. proc. pen., impedendo alla difesa di interloquire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha impugnato la sentenza di appello, limitandosi ad impugnare l'ordinanza con la quale è stata disposta la correzione di tale sentenza. La difesa non considera che, in assenza dell'intervenuta correzione, la durata delle pene accessorie risulterebbe più alta di quanto disposto dalla Corte territoriale, non avendo la sentenza statuito nulla in merito alle pene accessorie stesse, così confermando quanto già disposto all'esito del primo grado del giudizio, ovvero: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale per anni cinque, il divieto di espatrio e il ritiro della patente per anni cinque, la confisca di stupefacenti, materiali vari, arma, proiettili, denaro. La conferma delle statuizioni in ordine alle pene accessorie applicate all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, alla luce della rideterminazione della pena avvenuta in secondo grado, avrebbe determinato l'illegalità delle suddette. La Corte di appello, in sede di correzione ex art. 130 cod. pen., anche in mancanza di esplicita richiesta di parte, ha voluto riportare a legalità la quantificazione delle pene accessorie. L'annullamento dell'ordinanza di correzione determinerebbe il ripristino delle statuizioni intervenute in primo grado, comportando un illegale pregiudizio a carico dell'imputato e la scelta del ricorrente di non impugnare la sentenza di secondo grado preclude a questa Suprema Corte qualsiasi possibilità di valutazione in merito all'applicabilità e alla quantificazione delle pene accessorie ivi disposta. Del 2 resto, le statuizioni in ordine a tali pene, avrebbero potuto essere oggetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ma il concordato intervenuto in secondo grado nulla menziona al riguardo, limitandosi ad intervenire sulla modifica quantitativa della pena principale, dimostrando un disinteresse da parte del ricorrente in ordine alle pene accessorie. In questo quadro il provvedimento impugnato realizza, come già detto, l'effetto pratico di riportare le pene accessorie a legalità, alla luce della rideterminazione della pena base in sede di gravame. In conclusione, la difesa, al fine di ottenere un sindacato in merito alla corretta applicazione delle pene accessorie, avrebbe dovuto impugnare congiuntamente l'ordinanza e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, essendosi invece limitata alla sola impugnazione della sola ordinanza, favorevole all'imputato. 2. Questa Corte deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse da parte del ricorrente. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022, la Corte di Appello di Bari ha disposto la correzione della sentenza n. 1389 del 2020, emessa dalla medesima Corte all'esito di concordato in appello, per errore materiale, riducendo la durata dell'interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque e la durata del divieto di espatrio e il ritiro della patente ad anni tre e confermando nel resto le statuizioni di tale sentenza. P\\_ Penale Sent. Sez. 3 Num. 23530 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/01/2023 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione e la violazione degli arti. 130 cod. proc. pen., 183 disp. att. cod. proc. pen. e 85 del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la difesa la Corte di appello avrebbe illegittimamente fatto ricorso all'istituto della correzione materiale per disporre a carico del ricorrente le pene accessorie ex art. 85 del d.P.R. 309 del 1990 (divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni tre). L'applicazione delle anzidette pene accessorie spetterebbe al solo giudice della cognizione;
così che lo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. peb. sarebbe stato impropriamente utilizzato per apportare una modificazione essenziale del dispositivo della sentenza di appello n. 1389 del 2020, e tale modifica non troverebbe alcun riscontro nella motivazione del provvedimento in esame. Sarebbe stato utilizzato lo strumento dell'incidente di esecuzione, esitato nel provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen., che non avrebbe dato seguito alla corretta procedura ex art. 127 cod. proc. pen., impedendo alla difesa di interloquire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha impugnato la sentenza di appello, limitandosi ad impugnare l'ordinanza con la quale è stata disposta la correzione di tale sentenza. La difesa non considera che, in assenza dell'intervenuta correzione, la durata delle pene accessorie risulterebbe più alta di quanto disposto dalla Corte territoriale, non avendo la sentenza statuito nulla in merito alle pene accessorie stesse, così confermando quanto già disposto all'esito del primo grado del giudizio, ovvero: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale per anni cinque, il divieto di espatrio e il ritiro della patente per anni cinque, la confisca di stupefacenti, materiali vari, arma, proiettili, denaro. La conferma delle statuizioni in ordine alle pene accessorie applicate all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, alla luce della rideterminazione della pena avvenuta in secondo grado, avrebbe determinato l'illegalità delle suddette. La Corte di appello, in sede di correzione ex art. 130 cod. pen., anche in mancanza di esplicita richiesta di parte, ha voluto riportare a legalità la quantificazione delle pene accessorie. L'annullamento dell'ordinanza di correzione determinerebbe il ripristino delle statuizioni intervenute in primo grado, comportando un illegale pregiudizio a carico dell'imputato e la scelta del ricorrente di non impugnare la sentenza di secondo grado preclude a questa Suprema Corte qualsiasi possibilità di valutazione in merito all'applicabilità e alla quantificazione delle pene accessorie ivi disposta. Del 2 resto, le statuizioni in ordine a tali pene, avrebbero potuto essere oggetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ma il concordato intervenuto in secondo grado nulla menziona al riguardo, limitandosi ad intervenire sulla modifica quantitativa della pena principale, dimostrando un disinteresse da parte del ricorrente in ordine alle pene accessorie. In questo quadro il provvedimento impugnato realizza, come già detto, l'effetto pratico di riportare le pene accessorie a legalità, alla luce della rideterminazione della pena base in sede di gravame. In conclusione, la difesa, al fine di ottenere un sindacato in merito alla corretta applicazione delle pene accessorie, avrebbe dovuto impugnare congiuntamente l'ordinanza e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, essendosi invece limitata alla sola impugnazione della sola ordinanza, favorevole all'imputato. 2. Questa Corte deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse da parte del ricorrente. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/2023